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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1364/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. MARTA GAMMELLA. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Mauro Pizzuto, in sostituzione dell'avv. LUDOVICO MASSIMO RUSSO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. ME chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi alla comparsa depositata in atti e a tutti gli scritti difensivi. L'avv. Pizzuto si riporta a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
EO TO
pagina 1 di 6 R.G.N. 1364/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. EO TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1364/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marta Parte_1 C.F._1
ME (C.F. ); C.F._2 attore
E
(P.I. e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, via Cesare Pavese, n.385, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Massimo Russo (C.F. ); C.F._3 convenuta
NONCHE'
(C.F. . Controparte_2 C.F._4
Convenuto contumace
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale Parte_1 imputabile alla condotta di guida imprudente di Per_1
pagina 2 di 6 1.1. Deduce l'attore che in data 20/06/2018, verso le ore 00:30 circa e nel comune di
ET (CS), precisamente in Via degli Oleandri, mentre camminava a piedi, veniva investito dal motociclo Honda tg. CY69636, targa X0P98846 di proprietà di CP_2
, condotto, all'epoca dei fatti, da e assicurato con la
[...] Per_1 [...]
A seguito dell'evento riportava lesioni fisiche accertate Controparte_1 Parte_1 dal Pronto soccorso della Casa di Cura Tricarico NO di Belvedere Marittimo (CS) secondo diagnosi: “Lussazione superiore della rotula per lesione completa del legamento rotuleo” e prognosi di giorni 10. Lo stesso veniva, poi, dichiarato guarito con postumi da valutare in data 17/07/2019. Quindi, a fronte di un danno all'integrità psicofisica stimato nella misura del 21%, di 90 giorni di ITT, di 100 gg. di ITP al 75%, di 100 gg di ITP al 50% e di
130 gg di ITP al 25%, l'attore conclude affinché, accertata e dichiarata l'univoca responsabilità del conducente del motociclo, i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni quantificati in € 101.534,50 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.2. Si costituisce in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepisce la violazione del principio del contraddittorio per omessa vocatio in ius del litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., dal momento che l'effettivo intestatario del motociclo tg. CY69636 è il solo sig. mentre il sig. è Per_1 Controparte_2 intestatario della sola targa prova n. X0P98846 assicurata con la stessa comparente.
Aggiunge, poi, a sostegno della ulteriore eccezione sulla propria carenza di legittimazione passiva, che, per la normativa posta dal DPR n. 474/2001 e dal CdS, deve escludersi che la circolazione del mezzo in questione, alla data del sinistro e all'orario delle 00:30, fosse consentita;
pertanto, l'unico responsabile del danno deve individuarsi nella persona di
, il quale, in spregio alla normativa di riferimento, ha posto in Controparte_2 circolazione il motociclo responsabile del sinistro. L'assicuratore solleva dubbi sull'effettiva verificazione dell'incidente in ragione della mancata richiesta di intervento delle autorità al momento del sinistro e del fatto che l'attore si è recato presso il presidio ospedaliero autonomamente e solo dopo nove ore dall'incidente. Inoltre, l'attore deve essere considerato responsabile per aver concorso, con la sua condotta negligente, alla causazione del sinistro. Ritenuto, quindi, che gravi sull'attore l'onere di dimostrare oltre che l'esistenza e l'entità del danno anche che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro, contestato il quantum preteso e dedotta la mancanza di prova in ordine al danno morale e alla richiesta di maggiorazione a titolo di personalizzazione, la convenuta Società conclude chiedendo, preliminarmente, di disporre l'integrazione del contraddittorio e, nel merito, di accertare e dichiarare che: i. l'evento non si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore, con conseguenziale rigetto della domanda;
ii. ha utilizzato il Controparte_2
pagina 3 di 6 veicolo apponendovi targa di prova al di fuori delle attività consentite dalla normativa, onde lo stesso deve essere considerato come unico responsabile, con carenza di legittimazione passiva della convenuta;
iii. in via gradata, che il sinistro si è verificato per concorrente responsabilità dell'attore; iv. che la richiesta risarcitoria oltre a essere infondata sia anche esorbitante rispetto agli effettivi danni residuati in capo allo stesso e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto.
1.3. Con provvedimento reso all'udienza del 23/09/2022, è stata ordinata l'integrazione dell'atto introduttivo, in ragione dell'estrema genericità descrittiva del luogo e delle modalità dell'accadimento: l'attore ha così precisato che, alla data e all'ora già indicati, mentre si trovava davanti il Ristorante Elite e si intratteneva a salutare un amico (prima di raggiungere la sua autovettura posta alle spalle dello stesso ristorante e di fronte alla stazione ferroviaria), è sopraggiunto il motociclo Honda condotto da con Per_1 direzione di marcia da Nord verso Sud il quale ha colpito il ginocchio sinistro dell'attore facendolo, così, cadere a terra.
1.4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e l'assunzione della prova testimoniale, è stata disposta CTU medico legale. La causa, precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_2 ritualmente citato, non si è costituito.
3. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
3.1. Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale: ne consegue che, ove il Giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 04/02/2014 (Rv.
629945 - 01)]. Spetta, ovviamente, a colui che propone la domanda fornire la prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, secondo quanto dispone l'art. 2697 cod. civ.
3.2. Nel caso che ci occupa, codesto Tribunale ritiene che non abbia assolto Parte_1 all'onere della prova su di lui incombente, in quanto la lesione da lui subita non è riconducibile all'investimento da parte del motociclo condotto da , secondo la Per_1 dinamica dall'attore riferita nel libello introduttivo. Dal verbale di pronto soccorso redatto al momento dell'accettazione del paziente presso l'Istituto Ninetta NO di Belvedere
Marittimo risulta che il trauma, secondo quanto riferito dall'attore, è dovuto a “incidente stradale occorso presso il campetto sportivo di ET” (cfr. verbale di cui all'all. 4 del pagina 4 di 6 predetto fascicolo). Pertanto, l'infortunio non si è verificato in via degli Oleandri, ma
“presso il campetto sportivo di ET” . D'altra parte, anche nei libelli introduttivi si riscontrano evidenti contraddizioni nella ricostruzione dell'accadimento. Nell'originario atto di citazione l'attore ha riferito che l'evento si è verificato, in agro del Comune di ET, in
Via degli Oleandri, mentre “camminava a piedi”. Nel successivo atto di citazione integrato e depositato il 19/05/2023, nella descrizione del fatto, l'attore ha invece riferito che il sinistro si è verificato “davanti il Ristorante Elite”, dinnanzi al cui cancello l'attore si era intrattenuto
“per un ultimo saluto con il suo amico, prima di raggiungere la autovettura, di spalle al cancello del Ristorante, di fronte alla Stazione Ferroviaria, con posizione laterale sulla strada.” Dunque, non solo è diverso il luogo dell'accadimento (rispetto a quanto risulta dal menzionato verbale), ma anche la dinamica riferita, perché nel primo atto egli ha dichiarato che stava camminando “a piedi” su via degli Oleandri, mentre nel secondo atto risulta che lui era davanti al cancello del ristorante intento a salutare gli amici, e dunque fermo.
Del resto, anche le testimonianze acquisite non consentono di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accadimento.
Il teste si è contraddetto: egli dapprima ha dichiarato: “eravamo usciti dal Testimone_1 ristorante e ci siamo fermati di fronte al cancello per fumare una sigaretta”. Di poi ha invece dichiarato: “Ci siamo fermati in quanto avevamo visto la macchina venire verso di noi per consentirle di passare”. Dunque, non è vero che erano fermi all'ingresso del ristorante per fumare una sigaretta. Anche l'altro teste, , ha reso Testimone_2 dichiarazioni contraddittorie. Egli ha dapprima dichiarato: “Ci eravamo accorti che stava sopraggiungendo un'autovettura che proveniva da sud e dirigeva verso nord. La carreggiata
è molto stretta quindi prestavamo attenzione [...]. Nel frangente sopraggiungeva in direzione opposta un motociclo condotto da che conosco, con un altro Per_1 passeggero che invece non conosco. Il motociclo urtava il sig. alla parte sinistra Pt_1
[...]”. A seguire ha, invece, dichiarato: “Non eravamo sulla strada e non stavamo ostruendo la carreggiata ed eravamo dentro l'area antistante il locale. Sul lato in cui ci trovavamo vi erano parcheggiate automobili. Eravamo tra le automobili parcheggiate”. Tale dichiarazione
è in contraddizione con quanto invece dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio, che ha riferito “eravamo oltre le macchine parcheggiate sul lato dell'ingresso del ristorante” e, soprattutto, non rende giustizia alla riferita dinamica dell'accadimento, perché se l'attore e gli accompagnatori non si trovavano sulla carreggiata ma “tra le auto parcheggiate”, allora non si comprende come il motorino abbia potuto attingere il , che da quelle Pt_1 macchine in sosta era necessariamente protetto.
pagina 5 di 6 Ora, poiché dalla certificazione sanitaria - documentazione che gode di fede privilegiata “sia della provenienza dal pubblico ufficiale” che l'ha formata sia delle “dichiarazioni al medesimo rese” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 16030 del 28/07/2020) - emerge un quadro fattuale diverso da quello riferito dall'attore negli scritti difensivi e poiché dall'istruttoria effettuata, per la scarsa attendibilità e contraddittorietà dei testimoni, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione dell'accadimento per come riferito, la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo in ogni caso applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo (cfr. art. 5 DM 55/2014) della controversia, ossia al danno come accertato all'esito della consulenza tecnica (da collocarsi nello scaglione monetario che va da 26.001,00 euro a 52.000,00). Anche il costo di questa va definitivamente posto a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Controparte_1
IVA, se dovuta.
Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in capo alla parte soccombente.
Paola, 01 dicembre 2025.
Il Giudice
EO TO
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. MARTA GAMMELLA. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Mauro Pizzuto, in sostituzione dell'avv. LUDOVICO MASSIMO RUSSO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. ME chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi alla comparsa depositata in atti e a tutti gli scritti difensivi. L'avv. Pizzuto si riporta a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
EO TO
pagina 1 di 6 R.G.N. 1364/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. EO TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1364/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marta Parte_1 C.F._1
ME (C.F. ); C.F._2 attore
E
(P.I. e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, via Cesare Pavese, n.385, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Massimo Russo (C.F. ); C.F._3 convenuta
NONCHE'
(C.F. . Controparte_2 C.F._4
Convenuto contumace
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale Parte_1 imputabile alla condotta di guida imprudente di Per_1
pagina 2 di 6 1.1. Deduce l'attore che in data 20/06/2018, verso le ore 00:30 circa e nel comune di
ET (CS), precisamente in Via degli Oleandri, mentre camminava a piedi, veniva investito dal motociclo Honda tg. CY69636, targa X0P98846 di proprietà di CP_2
, condotto, all'epoca dei fatti, da e assicurato con la
[...] Per_1 [...]
A seguito dell'evento riportava lesioni fisiche accertate Controparte_1 Parte_1 dal Pronto soccorso della Casa di Cura Tricarico NO di Belvedere Marittimo (CS) secondo diagnosi: “Lussazione superiore della rotula per lesione completa del legamento rotuleo” e prognosi di giorni 10. Lo stesso veniva, poi, dichiarato guarito con postumi da valutare in data 17/07/2019. Quindi, a fronte di un danno all'integrità psicofisica stimato nella misura del 21%, di 90 giorni di ITT, di 100 gg. di ITP al 75%, di 100 gg di ITP al 50% e di
130 gg di ITP al 25%, l'attore conclude affinché, accertata e dichiarata l'univoca responsabilità del conducente del motociclo, i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni quantificati in € 101.534,50 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.2. Si costituisce in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepisce la violazione del principio del contraddittorio per omessa vocatio in ius del litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., dal momento che l'effettivo intestatario del motociclo tg. CY69636 è il solo sig. mentre il sig. è Per_1 Controparte_2 intestatario della sola targa prova n. X0P98846 assicurata con la stessa comparente.
Aggiunge, poi, a sostegno della ulteriore eccezione sulla propria carenza di legittimazione passiva, che, per la normativa posta dal DPR n. 474/2001 e dal CdS, deve escludersi che la circolazione del mezzo in questione, alla data del sinistro e all'orario delle 00:30, fosse consentita;
pertanto, l'unico responsabile del danno deve individuarsi nella persona di
, il quale, in spregio alla normativa di riferimento, ha posto in Controparte_2 circolazione il motociclo responsabile del sinistro. L'assicuratore solleva dubbi sull'effettiva verificazione dell'incidente in ragione della mancata richiesta di intervento delle autorità al momento del sinistro e del fatto che l'attore si è recato presso il presidio ospedaliero autonomamente e solo dopo nove ore dall'incidente. Inoltre, l'attore deve essere considerato responsabile per aver concorso, con la sua condotta negligente, alla causazione del sinistro. Ritenuto, quindi, che gravi sull'attore l'onere di dimostrare oltre che l'esistenza e l'entità del danno anche che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro, contestato il quantum preteso e dedotta la mancanza di prova in ordine al danno morale e alla richiesta di maggiorazione a titolo di personalizzazione, la convenuta Società conclude chiedendo, preliminarmente, di disporre l'integrazione del contraddittorio e, nel merito, di accertare e dichiarare che: i. l'evento non si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore, con conseguenziale rigetto della domanda;
ii. ha utilizzato il Controparte_2
pagina 3 di 6 veicolo apponendovi targa di prova al di fuori delle attività consentite dalla normativa, onde lo stesso deve essere considerato come unico responsabile, con carenza di legittimazione passiva della convenuta;
iii. in via gradata, che il sinistro si è verificato per concorrente responsabilità dell'attore; iv. che la richiesta risarcitoria oltre a essere infondata sia anche esorbitante rispetto agli effettivi danni residuati in capo allo stesso e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto.
1.3. Con provvedimento reso all'udienza del 23/09/2022, è stata ordinata l'integrazione dell'atto introduttivo, in ragione dell'estrema genericità descrittiva del luogo e delle modalità dell'accadimento: l'attore ha così precisato che, alla data e all'ora già indicati, mentre si trovava davanti il Ristorante Elite e si intratteneva a salutare un amico (prima di raggiungere la sua autovettura posta alle spalle dello stesso ristorante e di fronte alla stazione ferroviaria), è sopraggiunto il motociclo Honda condotto da con Per_1 direzione di marcia da Nord verso Sud il quale ha colpito il ginocchio sinistro dell'attore facendolo, così, cadere a terra.
1.4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e l'assunzione della prova testimoniale, è stata disposta CTU medico legale. La causa, precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_2 ritualmente citato, non si è costituito.
3. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
3.1. Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale: ne consegue che, ove il Giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 04/02/2014 (Rv.
629945 - 01)]. Spetta, ovviamente, a colui che propone la domanda fornire la prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, secondo quanto dispone l'art. 2697 cod. civ.
3.2. Nel caso che ci occupa, codesto Tribunale ritiene che non abbia assolto Parte_1 all'onere della prova su di lui incombente, in quanto la lesione da lui subita non è riconducibile all'investimento da parte del motociclo condotto da , secondo la Per_1 dinamica dall'attore riferita nel libello introduttivo. Dal verbale di pronto soccorso redatto al momento dell'accettazione del paziente presso l'Istituto Ninetta NO di Belvedere
Marittimo risulta che il trauma, secondo quanto riferito dall'attore, è dovuto a “incidente stradale occorso presso il campetto sportivo di ET” (cfr. verbale di cui all'all. 4 del pagina 4 di 6 predetto fascicolo). Pertanto, l'infortunio non si è verificato in via degli Oleandri, ma
“presso il campetto sportivo di ET” . D'altra parte, anche nei libelli introduttivi si riscontrano evidenti contraddizioni nella ricostruzione dell'accadimento. Nell'originario atto di citazione l'attore ha riferito che l'evento si è verificato, in agro del Comune di ET, in
Via degli Oleandri, mentre “camminava a piedi”. Nel successivo atto di citazione integrato e depositato il 19/05/2023, nella descrizione del fatto, l'attore ha invece riferito che il sinistro si è verificato “davanti il Ristorante Elite”, dinnanzi al cui cancello l'attore si era intrattenuto
“per un ultimo saluto con il suo amico, prima di raggiungere la autovettura, di spalle al cancello del Ristorante, di fronte alla Stazione Ferroviaria, con posizione laterale sulla strada.” Dunque, non solo è diverso il luogo dell'accadimento (rispetto a quanto risulta dal menzionato verbale), ma anche la dinamica riferita, perché nel primo atto egli ha dichiarato che stava camminando “a piedi” su via degli Oleandri, mentre nel secondo atto risulta che lui era davanti al cancello del ristorante intento a salutare gli amici, e dunque fermo.
Del resto, anche le testimonianze acquisite non consentono di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accadimento.
Il teste si è contraddetto: egli dapprima ha dichiarato: “eravamo usciti dal Testimone_1 ristorante e ci siamo fermati di fronte al cancello per fumare una sigaretta”. Di poi ha invece dichiarato: “Ci siamo fermati in quanto avevamo visto la macchina venire verso di noi per consentirle di passare”. Dunque, non è vero che erano fermi all'ingresso del ristorante per fumare una sigaretta. Anche l'altro teste, , ha reso Testimone_2 dichiarazioni contraddittorie. Egli ha dapprima dichiarato: “Ci eravamo accorti che stava sopraggiungendo un'autovettura che proveniva da sud e dirigeva verso nord. La carreggiata
è molto stretta quindi prestavamo attenzione [...]. Nel frangente sopraggiungeva in direzione opposta un motociclo condotto da che conosco, con un altro Per_1 passeggero che invece non conosco. Il motociclo urtava il sig. alla parte sinistra Pt_1
[...]”. A seguire ha, invece, dichiarato: “Non eravamo sulla strada e non stavamo ostruendo la carreggiata ed eravamo dentro l'area antistante il locale. Sul lato in cui ci trovavamo vi erano parcheggiate automobili. Eravamo tra le automobili parcheggiate”. Tale dichiarazione
è in contraddizione con quanto invece dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio, che ha riferito “eravamo oltre le macchine parcheggiate sul lato dell'ingresso del ristorante” e, soprattutto, non rende giustizia alla riferita dinamica dell'accadimento, perché se l'attore e gli accompagnatori non si trovavano sulla carreggiata ma “tra le auto parcheggiate”, allora non si comprende come il motorino abbia potuto attingere il , che da quelle Pt_1 macchine in sosta era necessariamente protetto.
pagina 5 di 6 Ora, poiché dalla certificazione sanitaria - documentazione che gode di fede privilegiata “sia della provenienza dal pubblico ufficiale” che l'ha formata sia delle “dichiarazioni al medesimo rese” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 16030 del 28/07/2020) - emerge un quadro fattuale diverso da quello riferito dall'attore negli scritti difensivi e poiché dall'istruttoria effettuata, per la scarsa attendibilità e contraddittorietà dei testimoni, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione dell'accadimento per come riferito, la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo in ogni caso applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo (cfr. art. 5 DM 55/2014) della controversia, ossia al danno come accertato all'esito della consulenza tecnica (da collocarsi nello scaglione monetario che va da 26.001,00 euro a 52.000,00). Anche il costo di questa va definitivamente posto a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Controparte_1
IVA, se dovuta.
Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in capo alla parte soccombente.
Paola, 01 dicembre 2025.
Il Giudice
EO TO
pagina 6 di 6