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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente, relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1561/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALANO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ed elettivamente domiciliata in Pisa, via Palestro n.1.
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
SANDRO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), p.zza Jacopo
D'Appiano n.16.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale per chiedere la separazione coniugale delle parti alle condizioni meglio specificate nel ricorso. Parte ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Ponsacco il 13.12.1992 e che dalla loro pagina 1 di 6 Per_ unione nascevano le figlie (7.04.1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (30.01.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente. Con la comparsa di costituzione deposita il 20.09.2024 parte resistente riferiva che le parti aveva trovato un accordo;
infatti, con istanza del 21.09.2024 chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui all'istanza medesima.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il
Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 13.12.1992, trascritto
[...]
nei registri dello Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) al n.33, Parte II, Serie A, anno 1992;
2. ASSEGNA la casa familiare al sig. che continuerà ad abitarla insieme alla CP_1
figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
pagina 2 di 6 ➢ La rata del mutuo a tasso variabile acceso per l'acquisto della casa coniugale oggi di circa € 450,00 mensili e versata dal solo dal giugno Controparte_1
del 2022, rimane interamente a carico del sino alla sua Controparte_1
estinzione;
➢ Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile in comproprietà sono interamente a carico di . Controparte_1
➢ Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile in comproprietà tra e sono a carico di entrambi i comproprietari e, Parte_1 Controparte_1 salvo non debba rendersi necessaria, urgente e improcrastinabile l'esecuzione degli stessi (in tal caso la sig.ra riserverà la decisione solo dopo previa Pt_1
visione dei preventivi di spesa) verranno, se necessari, eseguiti dopo l'estinzione del mutuo e con le stesse modalità sopra indicate
➢ Una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile e Parte_1 CP_1
decideranno se un coniuge riscatti la comproprietà dell'altro, oppure
[...] porre in vendita a terzi l'immobile stesso.
➢ Quale contributo economico al mantenimento ordinario della figlia Per_2
maggiorenne ma, ad oggi, non economicamente indipendente, la Parte_1
si impegna ed obbliga a corrispondere direttamente alla stessa figlia Per_2 la somma mensile di € 120,00 (centoventi/00) entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, con rivalutazione Istat annuale mediante versamento sulla carta
POSTEPAY intestata ad n. 5333 1711 5882 1419. CP_2
➢ Con riguardo alle spese straordinarie per la figlia i coniugi Per_2
provvederanno nella misura del 70% a carico di e 30% a Controparte_1
carico di il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al Parte_1
rimborso dal genitore coobbligato entro e non oltre 7 giorni dalla esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..). Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti convengono quanto segue:
❖ SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
pagina 3 di 6 spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quand acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
❖ SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con il presente atto e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
pagina 4 di 6 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
❖ IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
➢ Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie necessità di vita nonché di aver già definito ogni pendenza economica, salvo la comproprietà dell'immobile posto in Casciana
Terme - Lari (PI) via Cavallini n.33, dove vive con la figlia Controparte_1
e di non aver altro da pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o Per_2
ragione.
3. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 20/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente, relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1561/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALANO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ed elettivamente domiciliata in Pisa, via Palestro n.1.
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
SANDRO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), p.zza Jacopo
D'Appiano n.16.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale per chiedere la separazione coniugale delle parti alle condizioni meglio specificate nel ricorso. Parte ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Ponsacco il 13.12.1992 e che dalla loro pagina 1 di 6 Per_ unione nascevano le figlie (7.04.1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (30.01.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente. Con la comparsa di costituzione deposita il 20.09.2024 parte resistente riferiva che le parti aveva trovato un accordo;
infatti, con istanza del 21.09.2024 chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui all'istanza medesima.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il
Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 13.12.1992, trascritto
[...]
nei registri dello Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) al n.33, Parte II, Serie A, anno 1992;
2. ASSEGNA la casa familiare al sig. che continuerà ad abitarla insieme alla CP_1
figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
pagina 2 di 6 ➢ La rata del mutuo a tasso variabile acceso per l'acquisto della casa coniugale oggi di circa € 450,00 mensili e versata dal solo dal giugno Controparte_1
del 2022, rimane interamente a carico del sino alla sua Controparte_1
estinzione;
➢ Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile in comproprietà sono interamente a carico di . Controparte_1
➢ Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile in comproprietà tra e sono a carico di entrambi i comproprietari e, Parte_1 Controparte_1 salvo non debba rendersi necessaria, urgente e improcrastinabile l'esecuzione degli stessi (in tal caso la sig.ra riserverà la decisione solo dopo previa Pt_1
visione dei preventivi di spesa) verranno, se necessari, eseguiti dopo l'estinzione del mutuo e con le stesse modalità sopra indicate
➢ Una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile e Parte_1 CP_1
decideranno se un coniuge riscatti la comproprietà dell'altro, oppure
[...] porre in vendita a terzi l'immobile stesso.
➢ Quale contributo economico al mantenimento ordinario della figlia Per_2
maggiorenne ma, ad oggi, non economicamente indipendente, la Parte_1
si impegna ed obbliga a corrispondere direttamente alla stessa figlia Per_2 la somma mensile di € 120,00 (centoventi/00) entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, con rivalutazione Istat annuale mediante versamento sulla carta
POSTEPAY intestata ad n. 5333 1711 5882 1419. CP_2
➢ Con riguardo alle spese straordinarie per la figlia i coniugi Per_2
provvederanno nella misura del 70% a carico di e 30% a Controparte_1
carico di il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al Parte_1
rimborso dal genitore coobbligato entro e non oltre 7 giorni dalla esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..). Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti convengono quanto segue:
❖ SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
pagina 3 di 6 spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quand acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
❖ SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con il presente atto e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
pagina 4 di 6 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
❖ IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
➢ Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie necessità di vita nonché di aver già definito ogni pendenza economica, salvo la comproprietà dell'immobile posto in Casciana
Terme - Lari (PI) via Cavallini n.33, dove vive con la figlia Controparte_1
e di non aver altro da pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o Per_2
ragione.
3. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 20/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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