Sentenza 1 febbraio 1999
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- 1. Concussione: sulla condotta di abuso costrittivo commessa dall’incaricato di pubblico servizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la condotta di abuso costrittivo commessa dall'incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190 non integra il reato neanche a seguito della modifica dell' art. 317 c.p. ad opera dell' art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha reinserito tale figura nel novero dei soggetti attivi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dei principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2019 , n. 4110). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
ESENTE DA PEGISTRAZIONE AI SENSI DEL 20/1/1986N. 131 TAB. 14.3 1. 2 MATERIA DISCIPLINARE 0.0.5.7.9.9 .
0. RE P B A L LA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA C OR TE CAS SAZ IONE OGGETTO:SUPREMA D I SEZIONI UNITE CIVILI Ordine professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.17169/97 2525 Dott. Aldo Vessia Presidente di Sez. - Cron. ff. di Primo Presidente Rep. Romano Panzarani - Presidente di Sez. Ud. 21.5.1998 " Manfredo Grossi " Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " Francesco Amirante UFFICIO COPIE IT Vincenzo Carbone Rilasciata copia studio " Sergio Mattone " IL SOLE 24 ORE-- al SIG. L. 3000 per diritti " Antonio Vella 17 11 - 1 FEB. 1999 IL CANCELLIERE T Giovanni Prestipino " Rel. "" Antonio Catalano " ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da ZA IA OL, IN UL, AM AN, AZ DA, HI NA, CO Lodovico, elett.te dom.ti in Roma, Via Confalonieri n. studio dell'Avv. Luigi Manzi, che 5, presso lo unitamente all'Avv. Sergio Dal Prà li rappresenta e 000 difende per procura speciale in calce al ricorso. LLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EVARIE DE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. AU750581 per diritti € 1.55 313 AN058233 182 I CANCELLIERE Ricorrenti -
contro
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI PADOVA. Intimato -M e
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. Intimato Consiglio per l'annullamento delle decisioni del Nazionale dei Periti Industriali nn. 44, 54 45, 53, nn. 62, 10, 18,49, depositate il 6.10.1997 (Reg. Ric. 39, 48/97) e n. 18 depositata il 29.9.1997 (Reg. Ric. n. 14/97). Sentita nella pubblica udienza del 21.5.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Luigi Manzi per i ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del Dott. OL Dettori, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con distinte e separate delibere, tutte emanate il novembre 1996, il Commissario straordinario del 7 Collegio dei Periti Industriali di Padova disponeva la cancellazione dall'albo professionale dei ricorrenti 2 indicati in epigrafe, in quanto dipendenti da unità sanitarie lovali. Essendo stata proposta impugnazione ed essendo stati instaurati altrettanti procedimenti in relazione ad ognuno dei ricorrenti, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con distinte decisioni del 2 ottobre 1997, rigettava tutti i ricorsi, in base al rilievo che ai ricorrenti, attesa la loro qualità di pubblici dipendenti, non era consentito l'esercizio della libera professione. Averso tali decisioni è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, dallo ZA e dagli ricorrenti indicati in epigrafe, in base aaltri quattro distinti motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla ammissibilità del ricorso, che ha formato oggetto delle conclusioni svolte dal Procuratore Generale e che è rilevabile anche d'ufficio. Come da parte di questa Corte è stato più volte affermato (v., fra le tante sentenze, Cass. 27 gennaio 1997 n. 805, Cass. 12 giugno 1995 n. 6626 e Cass. 6 giugno 1994 n. 5472), l'ordinamento processuale stabilisce i casi in cui più controversie, relative 3 alle stesse parti o a soggetti diversi, possono essere giudizio proseguite, a trattate in un unico giudizi instaurati nel conclusione di distinti precedente grado, con un unico atto di impugnazione in taligrado, ipotesi un unico processo di secondo potendosi verificare quando ciò sia previsto da una espressa disposizione di legge o, eccezionalmente, in virtù del principio giurisprudenziale della sostanziale unità del rapporto processuale. In particolare, mentre nel giudizio di primo grado è consentito l'esercizio congiunto di un'unica azione da parte dello stesso soggetto о anche di più soggetti quando ricorra la connessione dell'oggetto o del titolo O la comunanza delle questioni da risolvere (Cass. 6 marzo 1992 n. in precedenza, Cass. 28 marzo 1986 n. 160), con 2741 e, riferimento alla prosecuzione, con un'unica impugnazione, nel successivo grado o nella diversa fase del processo, di plurimi e distinti giudizi promossi separatamente in primo grado, una siffatta eventualità è prevista nelle seguenti ipotesi: o quando unitario è il rapporto processuale, come nel caso della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva emesse nello stesso giudizio, o quando le due sentenze concorrono a "T dare contenuto unico alla decisione dell'unica controversia" e sono, quindi, obiettivamente collegate, come nel caso di una prima decisione emessa sull'appello e di una seconda che riguarda la revocazione (cfr. Cass. 13 gennaio 1993 n. 342 e, per quanto concerne la fattispecie da ultimo indicata, Cass. 22 marzo 1991 n. 3107). E, à queste ipotesi, in forza del sopra indicato principio della sostanziale unità del rapporto processuale, la giurisprudenza ha in via eccezionale pure equiparato quella relativa al regolamento preventivo di giurisdizione inerente a procedimenti connessi e promossi tra le stesse parti (v. Cass. Sez. Un. 30 dicembre 1991 n. 14019) e quella in relazione alla quale, oltre all'identità delle parti, ricorra anche analoga identità delle questioni trattate (cfr. Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997 n. 4445, che ha ritenuto la possibilità dell'unica impugnazione, contro рій sentenze, quando sussista l'identità oggettiva fra le distinte controversie, purché le diverse sentenze siano state tutte pronunciate fra le stesse parti e dal medesimo collegio decidente). A conclusione di questi rilievi, deve essere enunciato, a mo di corollario, l'ulteriore principio secondo cui va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto contro plurime sentenze, da più soggetti i quali, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, dal momento che, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, solamente al giudice è riservato il potere, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di riunire i processi. In applicazione di questo conclusivo principio, poiché nel caso in esame avverso le plurime decisioni, emanate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, è stato proposto un unico ricorso per cassazione da soggetti nei cui confronti nella fase di merito erano stati instaurati distinti processi, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inamissibile;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 maggio 1998 Il Presidente: a men Il Consigliere estensore:Ziv i li Collaboratore di Cancelleria Depositato in Cancelleria Roma, 11 1 FEB. 1999 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA б ешие 6