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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21/01/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1257 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Primarosa Parte_1
presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla via Olivieri n.60, elettivamente domicilia
Appellante
E
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Felicino Perillo, elettivamente domiciliata in Torella dei Lombardi (AV) alla Via Vittorio Emanuele
n. 73/B presso e nello studio legale dell'Avv. Felicino Perillo
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.05.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 807/2023, pubblicata in data 14.11.2023, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere la condanna della al Parte_2 pagamento della cd. Indennità “doppia chilometrica”.
Lamenta l'appellante una “Erronea ricostruzione della fattispecie - erronea valutazione delle risultanze processuali” evidenziando che “poiché dai prospetti paga emessi da parte appellata ed allegati al ricorso (cfr buste paga allegata alla produzione di parte depositata nel giudizio di primo grado) è emerso, in maniera pacifica, che la ha sempre corrisposto, in favore Parte_2 dell'odierno appellante, l'indennità chilometrica ordinaria, ciò presuppone che il datore di lavoro ne aveva riconosciuto la spettanza”. Ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento della propria domanda con vittoria di spese di lite, in totale riforma della sentenza impugnata.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita la IT appellata che, con varie argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, tenuta in modalità scritta, lette le note ritualmente depositate dalle parti, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda affermando che parte ricorrente non aveva allegato sufficientemente i presupposti in fatto legittimati la pretesa.
La decisione si palesa assolutamente condivisibile e corretta.
Invero, il fondamento della pretesa azionata si trova negli artt. 15 e 54 del CCNL di settore, cui si rifà il verbale sindacale del 28.11.1995, ove si precisava che “i lavoratori che vengono avviati fuori dall'abituale luogo di residenza, oltre all'indennità dal centro di raccolta, avranno diritto ad una indennità così come previsto dal precedente contratto integrativo”.
L'art. 15, in particolare, prevede che “Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto allora ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto proprio per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta”.
Il successivo art. 54, inoltre, stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione “i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 km dal centro di raccolta la cui ubicazione stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale
a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda… Qualora l'azienda non provveda … al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
In punto di fatto, va anche precisato che con deliberazione della giunta esecutiva n.
38 del 29.08.2012 si stabiliva che “causa la insufficienza dei fondi assegnati è necessario riportare la paga degli O.T.I. a quella riconosciuta dalla Regione
Campania in sede di computo dei riparti utilizzando, quindi, tale economia per il pagamento delle giornate degli operai a tempo determinato”, in tal modo, sostanzialmente eliminando la c.d. indennità della doppia chilometrica.
Nulla è cambiato fino all'anno 2017 quando, con provvedimento del 11.10.2017 prot. n° 4125, la inviava comunicazione/missiva di proposta di Parte_2
riconoscimento di indennità chilometrica per gli operai forestali O.T.I e O.T.D. alle organizzazioni sindacali;
; UILA UIL del seguente tenore Pt_3 CP_2 letterale: “ in aggiunta al riconoscimento dei chilometri percorsi tra il comune di avviamento ed il centro di raccolta liquidati a 1/5 del costo del carburante, viene riconosciuta un'ulteriore indennità valutata per fascia chilometrica secondo la seguente tabella: fino a 19 km € 3,00 , da 20 a 29 km € 4,50 oltre 29 km € 6,00; resta fissato per O.T.I. e per O.T.D. ed impiegati che nulla a pretendere verrà richiesto in riferimento ad arretrati o a quant'altro non specificato nel presente accordo che avrà valore dalla data di acquisizione della firma da parte delle
OO.SS.”.
È opportuno, altresì, precisare che, nonostante i numerosi incontri sindacali, non è stato raggiunto un accordo tra le parti al fine di poter ripristinare la c.d. indennità della doppia chilometrica che di fatto era stata eliminata con provvedimento di deliberazione della giunta esecutiva n. 38 del 29.08.2012, sopra citata.
Orbene, va in primo luogo evidenziato che la IT appellata da 2012 non riconosce più la cd. indennità doppia chilometrica (dal momento che con verbale di riunione sindacale del 29.08.2012 le parti sindacali si accordavano nel sospendere tale indennità con la possibilità di “riportare la paga degli O.T.I. a quella riconosciuta dalla regione in sede di riparto e utilizzare questa economia per pagare alcune giornate agli O.T.D.; i firmatari di tale accordo erano i rappresentati della e le OO.SS.: FAI CISL;
FLAI CGL;
UILA Parte_2
UIL”). Né successivamente è stata ripristinata tale indennità, non avendo le parti sociali raggiunto alcun accordo sul punto. Siffatta circostanza è dirimente ai fini del decidere, anche a prescindere dalle allegazioni in fatto di parte ricorrente (odierna appellante).
Ad abundantiam, si rileva che è indiscutibile che parte appellante (ricorrente in primo grado) non ha in alcun modo allegato gli elementi in fatto presupposto per il riconoscimento della prestazione richiesta. Era, infatti, necessario – come emerge dalla piana lettura delle disposizioni contrattualcolletive sopra riportate - che il lavoratore utilizzasse un mezzo di trasporto proprio, che il luogo di lavoro fosse distante dal centro di raccolta, che la distanza fosse superiore a 2 km. Dunque,
l'allegazione di tali circostanze è imprescindibile, così come lo è anche l'indicazione del numero di chilometri da percorrere proprio ai fini della determinazione del quantum debeatur.
Il ricorrente si limitava ad affermare di essere residente in [...]del Battista, ma nulla specificava circa il luogo di lavoro, la collocazione del centro di raccolta,
l'utilizzo del mezzo di trasporto.
Che in passato l'indennità di cui si discute sia stata pacificamente riconosciuta non
è elemento dirimente, posto che – nelle more – potrebbe essere cambiata la modalità operativa (ad es. il lavoratore non utilizza più il proprio mezzo di trasporto o la distanza tra il luogo di lavoro ed il centro di raccolta è inferiore ai km 2).
Ed infatti, nel costituirsi in appello, la IT appellata ha espressamente evidenziato che “Da rilavare che l'eccezione di violazione degli oneri probatori e di allegazione è stata sollevata tempestivamente, dall'odierna appellata, nella propria memoria difensiva nel giudizio di primo grado ( ved. memoria all 9).
Inoltre, come già argomentato, le buste paga depositate dal ricorrente non sono idonee a fondare la pretesa avanzata, poiché indicano le giornate di lavoro effettuate ma non indicano affatto il luogo di partenza né quello dei cantieri dove il ricorrente avrebbe svolto le proprie mansioni, né se la situazione è rimasta invariata prima e dopo l'anno 2012”.
Pertanto, non può che condividersi la decisione del giudice di primo grado.
In conclusione, l'appello va rigettato.
La particolare complessità della vicenda induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro