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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 996/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 996/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANZIL CARLO, Parte_1 C.F._1
attore, contro
(c.f. ), con l'avv. ZANE MARTINA, Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. PIERO REIS Controparte_2 C.F._3
convenuti,
,
In punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice, in ragione dei fatti descritti nell'atto di citazione e non contestati e dell'accertata responsabilità dei convenuti, in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali del sig. condannare, anche in via solidale, i convenuti stessi al risarcimento a Pt_1
favore del sig. delle seguenti somme: €711.295,36 ovvero la diversa somma che sarà riconosciuta Pt_1
di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 20.5.1999 al saldo effettivo, a pagina 1 di 17 titolo di danni patrimoniali;
€2.826.261,40 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi dal giorno della distrazione al saldo ovvero da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danni patrimoniali da perdita di chance, derivanti dal mancato rendimento delle operazioni finanziarie determinato dalle condotte poste in essere dai convenuti;
somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali derivanti dalla sofferenza morale subita dal convenuto. Spese e competenze di causa rifuse”.
Conclusioni del convenuto “Respingersi le domande formulate dal signor Controparte_1 Pt_1
nei confronti di questo esponente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa negli scritti
[...]
difensivi prodotti, con condanna dell'attore al rimborso delle spese di causa”.
Conclusioni della convenuta “Rigettarsi le domande formulate dal signor Controparte_2 Pt_1
nei confronti di questa esponente in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi;
[...]
condannarsi l'attore alla rifusione delle spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendone la condanna al risarcimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2
voci di danni: €711.295,36, ovvero la diversa somma di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 20.5.1999 al saldo effettivo, a titolo di danni patrimoniali;
€2.826.261,40, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi dal giorno della distrazione al saldo ovvero da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danni patrimoniali da perdita di chance, derivanti dal mancato rendimento delle operazioni finanziarie determinato dalle condotte poste in essere dai convenuti;
nella somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali derivanti dalla sofferenza morale subita dall'attore.
Tali domande trovano il loro fondamento nella sentenza penale di condanna n. 72 del 9 novembre 2007 del Tribunale Ordinario di Venezia, nella successiva sentenza di condanna pagina 2 di 17 n. 1024/2009 Reg. Sent. del 4 giugno 2009 della Corte d'Appello di Venezia e nella decisione di rigetto del ricorso emesso in data 7 maggio 2010 dalla Corte di Cassazione, con cui gli odierni convenuti sono stati ritenuti in via definitiva responsabili per le ipotesi di reato di bancarotta distrattiva di beni e somme di denaro dal proprio patrimonio personale a quello dell'impresa, di bancarotta preferenziale e di bancarotta documentale.
In particolare, è stato considerato responsabile del reato di cui agli artt. Controparte_1
216 c. I° n. 1, II° e III° e 219 della Legge Fallimentare perché, nella sua qualità di agente di cambio e imprenditore commerciale, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di
Venezia in data 20.05.1999: a) distraeva dal patrimonio personale nonché da quello della propria impresa commerciale: diverse somme di denaro per complessive lire 64 milioni circa, accreditate senza alcuna decisione o contropartita sui conti correnti bancari intestati alle società “Immobiliare Fuseri s.r.l.” e “Finanziaria Orseolo s.r.l.”, accesi presso le agenzie di Venezia dell'ex Banco di Napoli e della BNL;
ingenti somme di denaro per complessive lire 590.505.461, detratto da tale importo lire 150.000.000, prelevate senza giustificazione dai suoi conti correnti mediante assegni all'ordine di “a me medesimo” e destinate a scopi imprecisati, comunque non inerenti l'attività commerciale esercitata;
lire 98.500.000 elargite a senza alcuna giustificazione o contropartita mediante n. 7 assegni Parte_2
bancari di vari importi;
la somma di 40.000.000 di lire depositata nel conto corrente n.
30016 accesso presso la Lematik SA di Lugano prelevata dal in data 25.6.1999; tutto CP_1
il denaro, prelevato in data 25.6.1999, depositato sul conto corrente n. 204.365 “Marchi” acceso il 24.7.1998 presso la AS Bank SA intestato al ed a CP_1 CP_2 CP_2
(conto sul quale erano stati versati dapprima lire 34.912.000; quindi due bonifici di lire
39.987.000 ciascuno, un trasferimento di €49.787,72 ed un versamento di € 10.329,14); il denaro pari a €78.156,86, depositato sul conto corrente n. 231.956 acceso presso la AS
Bank SA di Lugano fittiziamente intestato alla società di comodo “Elite Ventures Ltd”, di pagina 3 di 17 cui era legale rappresentante il contenuto di una cassetta di sicurezza, Controparte_2
chiusa il 25.6.1999, ed in particolare i certificati azionari al portatore della società World
Capital Service SA per un valore nominale di lire 500.000.000 che venivano consegnati a tale un immobile sito in Venezia, calle dei Fuseri, del valore di lire Persona_1
400.000.000, che veniva gratuitamente ceduto ed intestato nel 1991 alla società
“Immobiliare Fuseri s.r.l.” mediante vendita simulata e senza riscossione del relativo prezzo;
teneva il libro giornale e le altre scritture contabile in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ed è stato pertanto condannato alla pena di cinque anni di reclusione.
è stata, invece, condannata alla pena di due anni di reclusione con Controparte_2
applicazione della sospensione condizionale della pena in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 216 c. I° n. 1, L. Fallim. perché, accompagnando il marito
, agente di cambio ed imprenditore commerciale dichiarato fallito con Controparte_1
sentenza del Tribunale di Venezia in data 20.5.1999, presso l'Istituto bancario AS
Bank SA con sede in Lugano e prestandosi a figurare quale cointestataria del conto, nonché quale legale rappresentante della società di comodo “Elite Ventures Ltd” con sede nel
Belize, aiutava il previo accordo con lo stesso a distrarre dal proprio patrimonio CP_1
personale: il denaro prelevato il 25.6.1999, depositato sul conto n. 204.365 “Marchi” presso la AS Bank SA di Lugano cointestato al ed alla (sul quale erano state CP_1 CP_2
versate dapprima lire 34.912.000, quindi due bonifici di lire 39.987.000 ciascuno, un trasferimento di € 49.787,72 ed un versamento di € 10.329,14); il denaro pari a € 78.156,86 depositato sul conto corrente n. 231.956 accesso presso ADAMS Bank SA di Lugano intestato alla società ”. Controparte_3
L'attore ha allegato in particolare che:
pagina 4 di 17 - Il dott. divenne agente di cambio nel 1976, iniziando ad operare con una Controparte_1
certa consistenza nel mercato borsistico a decorrere dal 1986 e che in quegli anni l'attività riguardava quasi esclusivamente azioni ed obbligazioni per poi essere indirizzata nei derivati, ovvero strumenti finanziari ad alta volatilità (quindi rischiosi) ed, in particolare, nel campo dei prodotti finanziari definiti in termini borsistici “FIB 30”; tali operazioni occuparono l'attività dello studio in modo massiccio negli ultimi tre anni di attività, CP_1
prima della dichiarazione di fallimento del 20.5.1999; l'attività del convenuto si concretizzò, nei rapporti con la clientela, sia nell'esecuzione per conto della stessa di operazioni di borsa specificamente indicate dai clienti, sia nell'attività di gestione patrimoniale;
- è stato accertato in sede penale che il dott. , in violazione della normativa Controparte_1
di settore, il più delle volte non si faceva rilasciare dai clienti i c.d. scarti di garanzia e, così facendo, doveva operare in proprio indebitandosi presso gli istituti di credito utilizzando anche i titoli dei propri clienti;
pertanto già nel 1995 egli risultava gravato da un forte deficit che all'epoca ammontava ad oltre 13.000.000.000 di lire;
tale dissesto venne poi ulteriormente aggravato dalla scelta di ricorrere ai prodotti finanziari derivati, in totale assenza degli strumenti tecnici idonei per svolgere in modo anche solo adeguato tali operazioni;
- il sig. era cliente del dott. a decorrere dal febbraio 1992, Parte_1 Controparte_1
quando venne effettuato il compenso titoli dallo studio dell'agente di cambio di Tes_1
Milano;
- in data 10.11.1997, sottoscrisse con il dott. un contratto Parte_1 CP_1
d'intermediazione, con il quale egli conferiva al dott. il mandato ad operare in titoli CP_1
in relazione al patrimonio conferito e ad effettuare le operazioni di borsa ritenute opportune per ottimizzare la resa del capitale conferito;
sempre in data 10.11.1997, il sig.
pagina 5 di 17 sottoscrisse con il dott. un mandato di intermediazione sul contratto Pt_1 CP_1
uniforme a termine future FIB 30;
- la posizione del sig. vittima della condotta dei convenuti è stata precisata Parte_1
dal dott. consulente del P.M. nel processo penale, che ha chiarito che Testimone_2
l'attore chiese al Fallimento la restituzione di titoli per un controvalore di 1.435.000.000 di lire e in subordine l'ammissione di un credito per lire 1.374.000.000; la contabilità esaminata dal Consulente alla data del fallimento mostra, al nominativo le seguenti Parte_1
complessive risultanze: Cassa ritira – 261.712.076; Titoli creditore + 1.632.601.942; FIB creditore + 6.370.000 Totale a credito 1.377.259.866;
- all'atto del fallimento il sig. possedeva i seguenti titoli, come comprovato Parte_1
dall'estratto aggiornato al 31.5.1999, repertato come allegato n.
4.1.5. nel procedimento penale: 15.000 1.800.000 Bastogi, 380.000 Cofide, 90.000 Compart Ris., 280.000 Per_2
Fincasa, 2.000 Gildemeister, 6.000 Irce, 10.000 MA BE ind., 4.000 Pagnossin, 2.500
Sabaf, 580.000 Schiapparelli, 6.000 ES TT Ris. NC, 95.000 Snia BPD Risp. NC,
CP 20.000 Warr. Danieli 99, 12.000 Warr. Danieli 03, 42.000 Warr. Risp. 99, 20.000 Warr.
Impregilo 01, 15.000 90.000 Ukrfid 16% 26/2/2002DM, Rus 9% Pct 30/04/2003, Per_2
per un totale generale pari a lire 1.632.601.942.
L'attore ha chiesto, dunque, tutela risarcitoria evidenziando che la condotta posta in essere dai convenuti, trattandosi d'indebita sottrazione, senza dubbio consapevole e volontaria, di denaro altrui, tenuto conto delle concrete modalità esecutive sopra descritte nella sentenza penale, integra, secondo i principi tradizionali, un fatto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'udienza dell'11 maggio 2023, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
pagina 6 di 17 A seguito dell'udienza del 28.3.2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c., con
Ordinanza di data 8.4.2024, non sono stati ammessi i capitoli di prova di parte attrice, è stato ritenuto superfluo disporre l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione contabile presente nel fascicolo n. 1827/1999 R.G.N.R., poiché la consulenza del dott.
resa in detto procedimento, era stata depositata da parte attrice e le parti Tes_2
convenute non ne avevano contestato provenienza e contenuto, rinviando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.6.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
******
Risulta documentalmente provato gli odierni convenuti sono stati ritenuti in via definitiva responsabili per le ipotesi di reato di bancarotta distrattiva di beni e somme di denaro dal proprio patrimonio personale a quello dell'impresa, di bancarotta preferenziale e di bancarotta documentale (sentenza di condanna n. 72 del 9 novembre 2007 del Tribunale penale di Venezia, sentenza di condanna n. 1024/2009 Reg. Sent. del 4 giugno 2009 della
Corte d'Appello di Venezia e rigetto del ricorso emesso in data 7 maggio 2010 dalla Corte di Cassazione).
Nel procedimento penale avanti al Tribunale di Venezia, si era costituito Parte_1
parte civile, ma il Tribunale ha condannato e al risarcimento del danno a CP_1 CP_2
favore della sola parte civile “ ”, mentre le domande delle altre Parte_3
parti civili, tra cui quella di non potevano trovare accoglimento per la Parte_1
prescrizione degli ulteriori reati contestati agli imputati, mentre con riferimento ai reati fallimentari, erano ritenute inammissibili per la tardività della loro proposizione.
Nel processo d'appello, poi, la sentenza n. 1024/2009 della Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma di quella di I grado, ha condannato al risarcimento dei Controparte_1
pagina 7 di 17 danni a favore delle parti civili “ e , mentre il Parte_4 Controparte_5
non ha impugnato il relativo capo della sentenza di I grado, per cui nessuna Pt_1
statuizione civile è stata fatta nel processo penale a suo favore.
Ciò posto, si deve rilevare che non si è prodotto l'effetto tipico vincolante per il giudice civile in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento della sentenza penale che abbia accertato l'esistenza del reato e pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, dato che nella specie manca tale seconda pronuncia a favore del Pt_1
Si deve rilevare, tuttavia, che le parti convenute non hanno contestato la sussistenza del fatto illecito, qualificabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c. e delle condotte accertate in sede penale ad esse rispettivamente attribuite, ma hanno contestato la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, dato che quest'ultimo non avrebbe dimostrato di aver investito determinate somme di denaro per il tramite del dott. CP_1
né l'ammontare della perdita subita e neppure che la perdita patrimoniale lamentata sia conseguita al fatto illecito posto in essere dai convenuti.
Tale contestazione risulta tuttavia generica, dato che parte attrice ha allegato in modo preciso a fondamento del fatto costitutivo della sua pretesa creditoria che: “all'atto del fallimento il sig. possedeva i seguenti titoli, come comprovato dall'estratto aggiornato al Parte_1
31.05.1999, repertato come allegato n.
4.1.5. nel procedimento penale: 15.000 1.800.000 Per_2
Bastogi, 380.000 Cofide, 90.000 Compart Ris., 280.000 Fincasa, 2.000 Gildemeister, 6.000 Irce,
10.000 MA BE ind., 4.000 Pagnossin, 2.500 Sabaf, 580.000 Schiapparelli, 6.000 ES TT
Ris. NC, 95.000 Snia BPD Risp. NC, 20.000 Warr. Danieli 99, 12.000 Warr. Danieli 03, 42.000
C Warr. Risp. 99, 20.000 Warr. Impregilo 01, 15.000 90.000 Ukrfid 16% Per_2
26/2/2002DM, Rus 9% Pct 30/04/2003, per un totale generale pari a lire 1.632.601.942”.
Non contestata, poi, risulta la confusione dei patrimoni dell'agente di cambio e dei clienti,
pagina 8 di 17 tra cui il e la mancata restituzione dei titoli, come attestato anche dal rigetto da Pt_1
parte del G.D. della domanda n. 91 del , in quanto l'oggetto della domanda di Parte_3
restituzione formulata dall'attore non risultava “individuato o individuabile nella massa passiva”.
Tali circostanze devono ritenersi non contestate e quindi accertate.
Il principio di non contestazione opera, infatti, sul piano probatorio.
Si ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167 c.p.c., l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e la controparte non più gravata del relativo onere probatorio.
Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, c.p.c., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
Tale principio assume nella struttura del processo e della sua scansione rilevanza sul piano probatorio e non su quello della determinazione del thema decidendum, risolvendosi in un mero strumento di economia processuale, che produce, in favore della controparte, una relevatio ab onere probandi, permettendo la risoluzione della controversia senza lo svolgimento di attività probatoria sulle circostanze di fatto non specificamente contestate.
La specifica contestazione può dirsi integrata da una analitica confutazione, in termini di an et quantum debeatur, della pretesa avanzata dalla controparte, in modo da investire tutti i fatti costitutivi della stessa, con riguardo non solo ai fatti principali, ma anche quelli secondari pagina 9 di 17 ed inoltre più un fatto è da ritenersi vicino ad un parte, in applicazione del principio di vicinanza della prova, ex art. 2697, 1° comma c.c. e più la stessa sarà tenuta a provarlo nel modo più specifico ed esaustivo possibile.
Peraltro, la consulenza del dott. fa un'analitica ricostruzione della posizione del Tes_2
sig. (p. 38 – 41), ritenendo che la posizione creditoria dell'attore trovi Pt_1
giustificazione contabile.
Le parti convenute hanno, tuttavia, rilevato che il dott. dà conto, oltre che del Tes_2
credito del anche di un suo debito verso l'agente di cambio, posta che andrebbe Pt_1
compensata, dando un saldo a credito a favore del sig. di meno della metà della sua Pt_1
pretesa.
L'attore ha contestato specificamente tale circostanza, allegando che quel debito sarebbe smentito dal proprio doc. n. 10, che non sarebbe stato nella disponibilità del dott. al momento della perizia, documento a sua volta contestato dai convenuti in Tes_2
quanto sarebbe d'ignota provenienza, non avente sottoscrizione, né data certa.
Il controcredito fatto valere dai convenuti, costituisce un fatto (parzialmente) estintivo rispetto al credito risarcitorio fatto valere in questa sede dal per cui l'onere della Pt_1
prova della sua sussistenza ed entità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva sulle parti convenute.
Di fronte alla specifica contestazione dell'attore circa la sussistenza di tale posta, supportata anche da documentazione, era onere dei convenuti dimostrare l'effettiva sussistenza di tale controcredito in capo al onere non assolto, per cui la sussistenza di tale CP_1
controcredito non risulta processualmente accertata.
Pertanto, il danno patrimoniale subito dall'attore può essere riconosciuto nella somma dallo stesso richiesta di €711.295,36 e può essere condannato al pagamento di Controparte_1
tale somma, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 20.5.1999 al saldo pagina 10 di 17 effettivo, in quanto soggetto che ha posto in essere la distrazione dei beni dell'attore, come riconosciuto in sede penale.
Non si ritiene, invece, che la domanda nei confronti di possa trovare Controparte_2
analogo riconoscimento.
Infatti, la sig.ra è stata riconosciuta colpevole per determinate operazioni finanziarie CP_2
effettuate in Svizzera in concomitanza con il consolidarsi della situazione di dissesto finanziario dell'attività svolta dal dott. e il Tribunale di Venezia, con sentenza 9 CP_1
novembre 2007 n. 72, dichiarava la stessa “colpevole del reato a lei ascritto al capo 5) della rubrica”, ossia della distrazione di 140.000.000 di lire, rigettando la richiesta di risarcimento del danno delle parti civili e tale capo della sentenza è stato confermato dalla Corte d'Appello.
Orbene, rispetto alla distrazione dei titoli allegata da parte attrice e rispetto ad una condotta penalmente rilevante della convenuta accertata nel processo penale avente il seguente contenuto: “perché, accompagnando il marito agente di cambio ed imprenditore Controparte_1
commerciale dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Venezia in data 20.05.1999, presso l'Istituto bancario AS Bank SA con sede in Lugano e prestandosi a figurare quale cointestataria del conto, nonché quale legale rappresentante della società di comodo “Elite Ventures Ltd” con sede nel Belize, aiutava il previo accordo con lo stesso a distrarre dal proprio patrimonio personale: il denaro CP_1
prelevato il 25.6.1999, depositato sul conto n. 204.365 “Marchi” presso la AS Bank SA di
Lugano cointestato al ed alla (sul quale erano state versate dapprima lire 34.912.000, CP_1 CP_2
quindi due bonifici di lire 39.987.000 ciascuno, un trasferimento di € 49.787,72 ed un versamento di €
10.329,14); il denaro pari a € 78.156,86 depositato sul conto corrente n. 231.956 accesso presso
ADAMS Bank SA di Lugano intestato alla società “ ”, parte attrice non ha Controparte_3
neppure allegato di aver subito un danno in conseguenza di tali specifiche condotte addebitate alla convenuta.
Peraltro, la condanna penale della fa riferimento ad episodi di concorso in bancarotta CP_2
pagina 11 di 17 fraudolenta per distrazione di somme di denaro distratte dall'attivo fallimentare, mentre nel presente giudizio il danno patrimoniale di cui l'attore chiede il risarcimento è relativo alla mancata restituzione di titoli, per cui parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra le condotte della e la fattispecie distrattiva di beni posta a danno CP_2
del che costituisce il fondamento della fattispecie risarcitoria. Pt_1
L'attore ha, poi, chiesto il risarcimento del danno da perdita di “chance” rappresenta dai risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione e dall'investimento dei prodotti finanziari prescelti, il cui valore in epoca successiva (1.3.2000) erano lievitati fino a 2.742.148,00 euro.
La domanda proposta da parte attrice non è fondata per i motivi sottoindicati.
Si deve innanzitutto verificare se la posta di danno richiesta da parte attrice, al di fuori dell'etichetta utilizzata, possa qualificarsi come danno da perdita di chance.
La chance costituisce una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio e caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza.
La Corte di Cassazione ha affermato che “La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (ex pluribus, Cass. n. 2261/2022; Cass. 6485/2021; Cass.
26694/2017; Cass. n. 29829/2018 Cass. n. 1752/2005; Cass., 10 novembre 1998, n. 11340;
15 marzo 1996, n. 2167; 19 dicembre 1985, n. 6506).
La giurisprudenza di questa Corte distingue la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere alla prima i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n.
pagina 12 di 17 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale
(perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Ribadita, inoltre, la distinzione tra la prova dell'an e quella del quantum, la medesima giurisprudenza riconosce come pacifico il ricorso alla liquidazione equitativa, la cui tendenziale insindacabilità in sede di legittimità trova un limite là dove la sentenza di merito non dia conto del processo logico attraverso cui ha ritenuto di poter liquidare il danno ovvero adotti un processo decisionale che, avendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, dimostra di avere travisato la morfologia del danno da perdita di chance.
Invero, benché l'onere probatorio relativo alla perdita di chance risulti “attenuato” rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita, tale attenuazione non significa tuttavia evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Del resto, il problema che la risarcibilità della perdita di chance attiene proprio alla valutazione equitativa ed alle tecniche di liquidazione del danno.
Al riguardo, la dottrina sottolinea che l'opera di razionalizzazione avviata dalla Corte di
Cassazione nel 2018 (Cass. 21/03/2018, n. 6688; Cass. 9/03/2018, n. 5641) e conclusasi nel 2019 (Cass. 11/11/2019, n. 28993) configura la chance come bene sostanzialmente
"etereo" e sancisce, in particolare, l'evaporazione della distinzione tra chance ontologica
(qualificazione, per lo più, adottata da chi riconduce la chance al danno emergente) e chance eziologica (che fa perno sul lucro cessante), giudicandola foriera di confusione concettuale ed applicativa, confermando il rilievo centrale della relazione tra la possibilità andata pagina 13 di 17 perduta ed il risultato finale precluso e concludendo che, in ultima analisi, la chance non è che una tecnica per accertare un nesso in condizioni di ineludibile incertezza;
essa è frutto dell'esigenza di temperare l'onere della prova del nesso di causa e ciò che conta non sono le etichette che non incidono sulla concreta funzione che il formante giurisprudenziale le affida, ma i criteri per far sì che la tecnica di liquidazione ex art. 1226 c.c., da cui non può prescindersi, non si risolva in una formula vuota o in uno stratagemma per evocare ed ottenere il riconoscimento di voci risarcitorie non adeguatamente allegate e supportate sul piano probatorio.
Si deve ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha messo comunque al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito, nel valutare il comportamento illecito del danneggiante, accerti: i) la relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; ii) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno.
Questa precisazione è importante, perché l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (e non va confuso con esso).
Nella specie, l'attore è stato vittima di un'illecita appropriazione dei propri titoli, per cui dopo il fallimento non ha potuto disporne vendendoli, per realizzare il capitale maturato.
Egli si è limitato ad indicare che in epoca successiva (1.3.2000) il valore dei titoli era lievitato fino 2.742.148,00 euro, per cui ha identificato in tale somma l'entità della chance perduta.
Orbene, si può facilmente osservare che ciò che è richiesto dall'attore non è il danno per la pagina 14 di 17 chance perduta di avere la disponibilità dei titoli, ma il danno da mancata realizzazione di una plusvalenza finanziaria che egli avrebbe conseguito alla data indicata.
Tale voce di danno non costituisce, dunque, un danno da perdita di chance, ma un danno patrimoniale futuro da lucro cessate, che deve essere dimostrato dall'attore anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo.
Orbene, parte attrice neppure in punto di allegazione ha dato conto che proprio alla data indicata (né prima, nè dopo) egli avrebbe venduti i titoli, né ha dato riscontro del loro andamento nel tempo e delle proprie caratteristiche soggettive come investitore (modalità operative come cassettista ovvero operatore speculativo, con operatività giornaliera/settimanale/mensile etc…).
Pertanto, la richiesta di danno risultata del tutto evanescente se qualificata come perdita di chance e non dimostrata se qualificata come danno patrimoniale futuro da lucro cessate.
Infine, l'attore ha allegato di aver subito un patema d'animo ed una sofferenza tale da generare la necessità di un ristoro ai sensi dell'art. 2059 c.c. e ciò per la condizione determinata dalla mancanza di denaro, oltre che dalla mancata soddisfazione delle aspettative derivanti dalla disponibilità dello stesso che avrebbero determinato nel sig. stati d'ansia, senso di instabilità e frustrazioni, anche famigliari. Pt_1
La Corte di Cassazione ha chiarito (da ultimo con Ord. n. 21037/2024) che anche quando il reato è accertato, il danno morale non è mai in re ipsa, cioè non si può presumere automaticamente dalla lesione dell'interesse protetto dalla norma penale (es. il patrimonio), dato che il danneggiato ha l'onere di provare il concreto pregiudizio non patrimoniale subito, ovvero la sofferenza interiore, il turbamento psicologico o il peggioramento della qualità della vita derivanti da quel fatto illecito e ciò facendo ricorso anche alle presunzioni.
L'attore non ha fornito prova alcuna del danno morale subito, dato che all'allegazione del tutto generica sopra riportata circa le conseguenze di natura morale conseguenti all'illecito,
pagina 15 di 17 ha fatto seguito, in via istruttoria, la formulazione altrettanto generica dei capitoli di prova orale indicati nella II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarati perciò inammissibili con Ordinanza dell'8.4.2024.
La domanda proposta dall'attore volta alla liquidazione del danno morale va, dunque, rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (c.d. disputatum, cfr. Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minima per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 996/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro e ogni altra diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2
domanda ed eccezione respinta:
- Accerta la responsabilità di per i fatti indicati in premessa e per l'effetto Controparte_1
lo condanna al risarcimento a favore di della somma di €711.295,36, oltre Parte_1
alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 20.5.1999 al saldo effettivo.
- Rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_2
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in €22.426,00 per compenso (di cui €4.607,00 per la fase di studio;
€3.039,00 per la fase introduttiva;
€6.767,00 per la fase istruttoria;
€8.13,00 per la fase decisoria),
€1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_2
in €22.426,00 per compenso (di cui €4.607,00 per la fase di studio;
€3.039,00 per la fase pagina 16 di 17 introduttiva;
€6.767,00 per la fase istruttoria;
€8.13,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 19/12/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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