CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.164/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 164/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 10/05/2024
DA
(C.F.: , proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ZIPPO DOMENICO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato in via telematica
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. , in qualità di procuratore di CP_2 in forza di procura conferitagli in data 14 aprile 2021 Controparte_1
con atto a rogito Notaio Repertorio n. 6744 Persona_1
e Raccolta n. 4736, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il
15/04/2021 al n. 36534, proc. dom. avv. DITTRICH LOTARIO
BENEDETTO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in grado di appello
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione
risparmio, etc). Appello avverso la sentenza n. 1023/2023 del Tribunale
di Udine pubblicata in data 15/11/2023 e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 13/05/2024 e decisa nella camera di consiglio del
19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L' avv. Domenico Zippo, difensore del sig. , deposita le Parte_1
presenti note conclusive riportandosi alle conclusioni del proprio atto di citazione in appello chiedendone l'integrale suo accoglimento precisamente di tutti i suoi motivi: 1),2),3),4),5),6),7) e 8) dove alla fine di ciascun motivo si chiede il risarcimento danni per l'importo indicato in ciascun motivo qui da intendersi ripetuti e trascritti. Pertanto, Si chiede la riforma parziale della sentenza n. 1023/2023 nel procedimento r.g.n.: 3238/2021 sezione civile
1 emessa dal Tribunale di Udine dal giudice dott. Gianpaolo Fabbro
pubblicata il 10.11.2023, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi ampiamente sposti nel corpo del proprio atto di citazione in appello. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.
Infine, si impugna e contesta tutto quanto dedotto eccepito ed esibito ex adverso perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto.”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria e/o diversa domanda,
istanza e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie, in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza, per le ragioni esposte in narrativa, dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Udine n. 1023/2023;
in via principale:
- respingere, in quanto inammissibili ed infondate, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, le domande e le eccezioni tutte proposte dal signor e, per l'effetto, o confermare la Sentenza nella parte Parte_1
in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativamente ai seguenti titoli: , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
2 Con Cont
, o confermare la Sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale,
- riformare la sentenza per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, ed in particolare esposte con appello incidentale e tramite riproposizione delle domande ed eccezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., e per l'effetto, con riferimento ai seguenti titoli, (Ferrovie Nord Milano,
AN (prima NTS poi EL), AL, DB, Socotherm, TE
IA, Anima GR, I.Net, Seat Pagine Gialle, RO, Save, RE, Bee
Shaping) rigettare la domanda di risarcimento del danno;
- con condanna alla restituzione di quanto pagato dall'appellato in ottemperanza alla sentenza di I grado.
in subordine:
- con riferimento al titolo I.Net, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo
Collegio rigettasse la domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c..,
confermare il capo della sentenza in cui il Tribunale condanna
[...]
al pagamento della minor somma così come rideterminata CP_1
all'interno della pronuncia.
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge,
anche del presente grado di giudizio.”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/09/2021 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Udine, (di Controparte_1
seguito solo ) esponendo che era stato per lungo tempo (da prima del CP_1
1998) titolare presso il predetto Istituto di un conto corrente e del conto titoli n. 6403869; che aveva investito, quale inesperto risparmiatore, gran parte del suo patrimonio e di quello di sua madre prima in fondi obbligazionari prudenti e poi – su indicazione della banca – in altri fondi quali “Carifondo
Lire Più” e “Carifondo Delta” per importi complessivi superiori a €
460.000,00; che, nel corso del 2000, sempre su suggerimento della banca,
aveva iniziato a disinvestire il patrimonio obbligazionario e ad acquistare azioni indicate come “non rischiose” quali: Ferrovie Nord Milano, CP_3
, I.NE (poi ), AL, AN, CP_9 CP_4 CP_10
Con
, , RO, Seat pagine gialle, Controparte_11 CP_6
Socotherm, TE , , Controparte_12 Controparte_13
SAVE, ordinarie, Controparte_14 Controparte_15
(ex Data Service) e Anima Sgr ordinarie;
che, alla Controparte_16
fine del 2008, il suo patrimonio in titoli ammontava a € 101.891,35, rispetto al valore di partenza di oltre € 720.000,00; che a distanza di oltre 15 anni, a causa di questi investimenti, aveva subito un danno di € 626.550,91 pari alla somma delle perdite delle operazioni relative agli acquisti dei titoli sopra indicati;
che, solo nell'agosto del 2009, a seguito di reclamo scritto
4 preceduto da numerosi solleciti, aveva ricevuto dalla banca tutti gli estratti conto e la corrispondenza relativa al periodo 2006/2009 che mai erano stati prima di allora recapitati;
che tutte le operazioni in titoli azionari effettuate tra il 2000 e il 2005, oltre che suggerite e/o indicate dalla banca e in alcuni casi anche arbitrariamente eseguite dalla stessa, erano avvenute in violazione degli obblighi informativi e formali previsti nel T.U.F. e nel
Regolamento Consob 11522/98, e segnatamente in assenza del profilo di rischio ex art. 28 del predetto Regolamento, in assenza di documento sui rischi generali, in assenza di autorizzazione a operare sul mercato secondario, in assenza di informazioni sulla tipologia dei titoli e dei rischi,
in assenza di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto con relative informazioni, in presenza di una parziale consegna del contratto quadro ex art. 23 T.U.F.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva che la banca venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito pari ad € 626.550,91, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico) costituito dai disturbi psicotici e dall'alterazione dell'equilibrio psichico provocati dalla perdita del patrimonio.
Si costituiva la banca eccependo che l'attore aveva estinto i rapporti di conto corrente e di deposito titoli in essere presso nel 2009, trasferendo tutti CP_1
i titoli presso altro istituto di credito;
che i due contratti relativi alla
5 posizione titoli risalivano al 1991; che, pertanto, il diritto al risarcimento era prescritto.
Nel merito la banca deduceva che mancava la prova sia delle asserite violazioni di legge sia del danno lamentato;
che il nel contratto quadro stipulato nel 1991 con Pt_1
, si era rifiutato di fornire le informazioni richieste sulla situazione CP_1
finanziaria e sugli obiettivi di investimento;
che essa convenuta aveva sempre agito nel rispetto delle disposizioni di legge, effettuando il profilo del cliente, informandolo sulla natura e le caratteristiche dei titoli e sui relativi rischi, operando in forza degli ordini che riceveva e inviando i rendiconti periodici.
Tutto ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa parte attrice eccepiva la non conformità e non validità del contratto quadro prodotto dalla parte convenuta rispetto al modello previsto dall'art. 30 del Reg. Consob
11522/1998, oltre alla mancanza di documentazione relativa al profilo di rischio, all'informazione sui rischi generali e ai singoli ordini di acquisto.
Indi, dopo la concessione dei termini per memorie, parte attrice riduceva la domanda da € 626.550,91 a € 556.895,88.
Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Tribunale di Udine,
istruita la causa documentalmente e tramite la chiesta prova orale, in
6 parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, condannava la convenuta al pagamento dell'importo di €
144.917,14, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo e alla rifusione del 30% delle spese di lite, compensando il restante 70%.
Affermava il primo Giudice che, secondo le allegazioni dello stesso Pt_1
la pretesa riguardava il patrimonio investito in titoli obbligazionari nel 1998,
il quale, a partire dall'anno 2000, era stato disinvestito ed impiegato nell'acquisto di titoli azionari;
che, dalle due contabili prodotte in CP_17
giudizio, risultava che l'importo complessivo investito nei fondi obbligazionari “Carifondo Lire Più” e “Carifondo Delta” a marzo-aprile
1998 ammontava a £ 460.300.104, pari quindi a € 237.725,16; che risultava pertanto del tutto incomprensibile, oltre che indimostrato, l'assunto dell'attore secondo cui, alla fine del 2008, il capitale investito era pari ad €
101.891,35 rispetto a un valore di partenza superiore ad € 720.000,00; che,
con riguardo all'acquisto di 6.500 azioni avvenuto nel 1998 per CP_3
l'importo di € 80.567,27 (e, quindi, due anni prima dei numerosi acquisti in titoli azionari asseritamente avvenuti nel 2000), per l'importo di £
156.000.000 pari a € 80.567,27, l'attore non aveva chiarito se erano state acquistate con denaro proveniente dal disinvestimento dei fondi obbligazionari o, diversamente, con altre somme a sua disposizione;
che, in
7 quest'ultimo caso, l'importo complessivo del patrimonio a sua disposizione e teoricamente investito in titoli azionari ammontava a complessivi €
318.292,43 (€ 237.725,16 già titoli obbligazionari + € 80.567,27 acquisto azioni , cifra sempre ben lontana dalla somma di € 720.000,00; che, CP_3
ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, non costituiva prova idonea l'estratto conto della del 17/01/2010; che, ai Controparte_18
fini dell'accertamento e della determinazione dell'effettivo danno subito,
andava considerato che lo stesso attore aveva ammesso di aver ricevuto dalla banca tutti gli estratti conto titoli dal 2000 al 2005; che gli estratti conto titoli prodotti in giudizio dalla banca relativi agli anni 2003, 2004 e
2005 non erano stati contestati dall'attore; che la banca era responsabile per non aver assolto agli oneri informativi previsti dagli artt. 21 e seguenti del
T.U.F. e dal Regolamento Consob essendosi limitata a produrre il contratto stipulato dal il 21/06/1991, senza offrire la prova di aver adempiuto Pt_1
agli altri obblighi, in particolare quello di aver informato il cliente prima dell'acquisto circa le caratteristiche dei titoli e i relativi rischi delle singole operazioni di investimento;
che non aveva rilevanza decisiva il rifiuto espresso per iscritto nel contratto stipulato nel 1991 dall'attore di fornire informazioni;
che la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenerava una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria;
che nulla era dovuto
8 all'attore con riguardo al titolo in quanto, dalla documentazione CP_3
versata in causa, risultava che, nel corso degli anni, il predetto titolo era quasi raddoppiato rispetto al prezzo di acquisto del 1998, con evidenti plusvalenze derivate dalle vendite parziali effettuate nel 2004 e nel 2005,
fruttando, altresì, all'azionista ogni anno degli ottimi dividendi;
che, con riferimento agli altri titoli, la domanda risultava prescritta con riguardo al titolo Finmatica, in quanto l'attore era sicuramente in grado già nel 2003,
con l'uso dell'ordinaria diligenza, di rendersi autonomamente conto della rischiosità del titolo, e ciò non in base a dei segnali allarmanti provenienti da stampa specializzata, bensì dalla lettura degli estratti conto che riceveva dalla banca;
che analoghe considerazioni valevano per il titolo CP_5
nonché per il titolo azionario Alitalia spa;
che non era invece prescritta l'azione per il titolo Ferrovie Nord Milano, per i titoli EL (già
AN e NTS Network Systems), AL, DB-Web-Tech-Dea
Capital, Socotherm, TE IA media, TE IA ordinarie nuove
(titolo acquistato nel 2005) e Anima GR ordinarie;
che, in ordine a tali titoli, la domanda di risarcimento andava integralmente accolta;
che riguardo alle azioni I.NE (poi ) l'importo del risarcimento da CP_10
riconoscere ammontava a € 6.634,48; che con riguardo alle azioni SEAT
Pagine Gialle il danno da risarcire era pari al minor importo di € 1.432,20;
che, in relazione al titolo RO, andava riconosciuto a titolo di risarcimento
9 il minor importo di € 10.677,00 (13.965,70 – 3.288,70); che, relativamente,
alle azioni SAVE, andava riconosciuto il minor importo di € 2.587,08
(4.200,00 – 1.612,92); che relativamente al titolo RE-Salini
RE-W.D.B. ordinarie andava riconosciuta una perdita a titolo di minusvalenza pari ad € 1.571,72; che, quanto al titolo “BEE Shaping the future” (ex Data Service) la perdita esatta subita dal era di € Pt_1
2.182,98 (2.595,78 – 412,80); che la domanda di risarcimento era infondata
Con con riguardo al titolo (Immobiliare Grande Distribuzione), in quanto l'asserito danno non era stato dimostrato;
che analoghe considerazioni valevano per le azioni che andava respinta in Controparte_14
quanto del tutto sfornita di prova la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché non provato;
che, in considerazione della notevole riduzione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, e tenuto conto,
della circostanza che la parte convenuta opposta aveva accettato la proposta conciliativa omnia di € 164.000,00 formulata dal Giudice il 7/11/2022 prima di dare corso alla prova testimoniale, andava compensato il 70% le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo su sei Pt_1
motivi.
10 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Udine ha errato nel non riconoscere nulla con riguardo al titolo in quanto, dopo aver CP_3
accertato la responsabilità della banca convenuta, ha escluso,
contraddicendosi, il risarcimento in base alla considerazione che, ancorché
la banca avesse acquistato ad un prezzo ben più elevato rispetto a quello per il quale era stata autorizzato dal cliente, le azioni avevano comunque generato un profitto negli anni, mentre il danno subito al momento dell'acquisto del titolo era pari quantomeno alla differenza tra l'importo per cui erano state acquistate (24.000 lire cadauna) e l'importo per cui erano state autorizzate (16.000 lire cadauna).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe commesso un errore di valutazione in merito alla prescrizione di alcuni titoli, dimenticando il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui la produzione del danno era diventata obiettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, che era un cliente retail e, pertanto, non avrebbe potuto rendersi conto della rischiosità del titolo usando l'ordinaria diligenza: in particolare, secondo l'appellante, “leggere un estratto conto
non vuol dire avere le capacità tecniche professionali di un intermediario
finanziario che magari riesce a dare più significati per un medesimo
estratto conto di titoli azionari”. Di conseguenza il Giudice avrebbe dovuto risarcire tutti gli importi richiesti per i titoli acquistati con riguardo ai quali
11 era stata dichiarata la prescrizione dell'azione. Nell'ambito di tale motivo l'appellante ha contestato anche la decisione del Giudice di primo grado che alle pagg. 20-22 della sentenza aveva rigettato la domanda di risarcimento con riferimento alle azioni IGD spa sostenendo che il Giudice sarebbe caduto in errore laddove aveva escluso il risarcimento riportando pedissequamente a fondamento delle sue ragioni quanto scritto dal precedente difensore nella memoria 183, 6° comma, n.1 c.p.c. (cfr. pagg.
42-44 dell'atto di appello).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla nullità del contratto quadro nonché alla nullità di ogni singolo ordine per mancata sottoscrizione oltre che alla nullità derivante dal conflitto di interesse con riguardo alle azioni nullità rilevabili d'ufficio in CP_4
ogni fase e grado del processo
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe applicato erroneamente il principio dell'onere della prova sia con riguardo al titolo che al titolo CP_3 CP_4
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel non riconoscere il danno non patrimoniale, mentre avrebbe dovuto essere risarcito danno esistenziale derivante dalla violazione da parte della banca dei diritti sanciti nella Costituzione IAna artt. 3, 41 e 47 a discapito dell'appellante, danno documentato nel giudizio di primo grado.
12 Infine, con il sesto motivo l'appellante lamenta l'errata parziale compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tali da legittimarla, essendosi il giudizio di primo grado conclusosi in senso favorevole all'attore. In ogni caso l'importo liquidato era errato in quanto avrebbero dovuto essere applicati i valori medi in base al valore della controversia pari oltre €
520.000,00
Si costituiva l'appellata chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità
ovvero l'infondatezza dell'appello proposto e proponendo appello incidentale, lamentando:
1) che il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto la responsabilità della banca fondandosi sul presupposto che il rifiuto di fornire informazioni previsto dall'art. 28 Consob non esonererebbe l'intermediario, dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, senza considerare che la giurisprudenza aveva modificato tale orientamento riconoscendo la possibilità per l'intermediario di esimersi dall'obbligo in esame in caso di rifiuto. In ogni caso, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, la banca non sarebbe stata inadempiente in quanto tutte le operazioni effettuate erano adeguate al profilo dell'investitore;
13 2) che il Giudice di primo grado ha errato in merito all'individuazione del dies a quo in quanto, con riferimento alle operazioni di investimento, non era agevole individuare il momento in cui il danno si era prodotto nella sfera patrimoniale dell'investitore e, pertanto, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, il momento iniziale della prescrizione doveva essere individuato solo con riguardo alla data dell'inadempimento. In ogni caso la lettera del
2018 non era idonea ad interrompere la prescrizione in quanto generica e non pertinente;
3) che in ogni caso il Giudice di primo grado ha comunque errato: a)
riguardo al titolo I.NE, relativamente alla prescrizione, in quanto il danno era obiettivamente percepibile già in data 11/01/2008, giorno della cancellazione del titolo;
b) riguardo al titolo Ferrovie Nord
Milano sia relativamente alla prescrizione perché decorreva, al più
tardi, dall'“estratto intesa 2008” dal quale risultava che il valore delle azioni era sceso ad € 0,4927, sia, in subordine, relativamente,
al nesso di causalità che si era interrotto per la vendita dei predetti titoli in corso di causa (13/01/2022); c) riguardo al titolo
AN perché, nella determinazione del danno, non erano state detratte 30 azioni non acquistate attraverso la mediazione della banca, come emergerebbe dalla documentazione versata in causa
14 laddove dalla dicitura “IMMISSIONE TITOLI” si desumerebbe
“..che, probabilmente, quelle azioni non siano state acquistate
attraverso l'intermediazione di , ma siano state Controparte_1
semplicemente trasferite nel dossier titoli presso quest'ultima…”; d)
riguardo al titolo AL in relazione alla sussistenza del nesso causale, in quanto, nonostante le azioni avessero subito una consistente diminuzione del proprio valore, lo stesso aveva Pt_1
continuato ad investire in tale titolo anche successivamente al trasferimento delle predette azioni presso altri istituti di credito,
ovvero, in subordine, perché non aveva ridotto il danno in ragione del fatto che 600 azioni non erano state acquistate attraverso l'intermediazione di , ma semplicemente trasferite Controparte_1
nel dossier titoli presso quest'ultima; e) riguardo al titolo DB- Web
– Tech -Dea Capital relativamente sia alla prescrizione in quanto il valore del titolo risultava già in forte diminuzione al 31/12/2008, sia,
in subordine, all'insussistenza del nesso di causalità stante la vendita delle azioni in corso di causa;
f) riguardo al titolo SO perché
il danno avrebbe dovuto essere quantificato prendendo in considerazione il fatto che il usando la normale diligenza, Pt_1
avrebbe dovuto vendere le azioni il 31/12/2008, quando valevano €
1,3016; g) riguardo al titolo TE IA in quanto avrebbe dovuto
15 ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione del fatto che 687
azioni non erano state acquistate attraverso l'intermediazione di
; h) riguardo al titolo Anima GR relativamente alla Controparte_1
prescrizione perché il danno era già oggettivamente percepibile nel dicembre 2008 e perché, in subordine, avrebbe dovuto quantificare la perdita subita dall'attore in € 11.844,35 (e non in € 20.549,00),
pari alla differenza tra la somma asseritamente spesa per l'acquisto delle azioni e la somma incassata a seguito della adesione all'OPA
(ossia € 8.700), nonché alla deduzione dei dividendi percepiti;
i)
riguardo al titolo Seat pagine gialle perché l'acquisto non era riconducibile a Banca Intesa;
l) riguardo al titolo RO per mancanza di nesso di causalità in quanto il danno patito dal Pt_1
non sarebbe imputabile all'asserito inadempimento dell'obbligo informativo bensì alla sua scelta di aderire all'OPA; m) riguardo al titolo Save per insussistenza del nesso di causalità alla luce della revoca della quotazione del titolo avvenuta il 23/10/2017, verificato ben 12 anni dopo l'acquisto delle azioni e, quindi non riconducibile a Banca Intesa;
n) riguardo al titolo RE per interruzione del nesso di causalità alla luce della vendita dell'azione in corso di causa;
o) riguardo al titolo “Bee Shaping the future” (ex Data
Service) in quanto avrebbe dovuto in ogni caso far decorrere la
16 prescrizione dal 31/12/2005, emergendo dal relativo estratto conto che il titolo aveva subito un consistente ribasso.
All'udienza del 11/12/2024 le parti chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I. proponeva in via transattiva di conciliare la causa con il versamento da parte della banca dell'intero importo liquidato per le spese processuali in primo grado e con compensazione delle spese relativamente a questo grado,
con conseguente conferma dei capi 1) e 2) della sentenza impugnata.
Le parti si riservavano di valutare la proposta.
Il P.I. nulla opponendo le parti, disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter cpc concedendo termine sino al 14/03/2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nonché i seguenti termini, ex art. 352 cpc:
All'esito, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19/03/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che nelle conclusioni definitive (cfr. le note depositate l'11/01/2025) la difesa del ha specificato che, oltre che la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado (cfr. pag. 74 dell'atto di citazione in appello), chiede altresì la condanna della banca con riguardo a tutte le somme specificate nei motivi “1),2),3),4),5),6),7) e 8)”, alla fine di ciascun motivo.
17 Sul punto ritiene il Collegio che la domanda non sia nuova in quanto effettivamente l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno specificando l'importo dovuto con riguardo a ciascun motivo: va precisato però che i motivi di appello sono solo cinque, oltre al sesto che riguarda esclusivamente le spese di lite.
Inoltre, va evidenziato che nei corposi scritti conclusionali le parti si sono limitate per lo più a riprodurre quanto scritto nei precedenti atti,
polemizzando non già sull'avvenuto effettivo versamento da parte della banca di tutti gli importi liquidati in sentenza, ma alla persona a cui tale versamento avrebbe dovuto essere effettuato, stante la revoca del mandato da parte del al suo precedente avvocato (che tuttavia come risulta Pt_1
dalla documentazione dimessa dalla banca in memoria di replica era munito di regolare mandato all'incasso).
Da ultimo si rileva che l'appellante non ha ritenuto di controdedurre in ordine all'appello incidentale proposto dalla banca né in comparsa conclusionale né in memoria di replica.
Ciò precisato, nel merito, in ordine logico vanno esaminati innanzitutto i primi due motivi di appello incidentale proposti dalla banca appellata ed il secondo motivo di appello principale.
Con riguardo al primo motivo di appello incidentale va ritenuto che non meriti censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure,
18 sulla base del consolidato orientamento del S.C. ha affermato la responsabilità della banca per non aver assolto agli oneri informativi previsti dagli artt. 21 e seguenti del T.U.F. e dal Regolamento Consob evidenziando che la convenuta si era limitata a produrre il contratto stipulato dal il Pt_1
21/06/1991, senza offrire la prova di aver adempiuto agli altri obblighi ed,
in particolare, quello di aver informato il cliente prima dell'acquisto circa le caratteristiche dei titoli e i relativi rischi delle singole operazioni di investimento, precisando che non assumeva rilevanza decisiva il rifiuto espresso per iscritto nel contratto stipulato nel 1991 di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria.
Ha sostenuto la banca che la copiosa giurisprudenza in materia citata dal
Tribunale di Udine sarebbe stata superata e che ora il S.C. avrebbe mutato orientamento e invoca a tal proposito l'ordinanza 04/11/2022 n. 32631.
In realtà tale pronuncia, lungi dal modificare il consolidato indirizzo del
S.C., dopo aver ribadito che “…-in attuazione di tale disposizione il Reg.
Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis …. pone a carico
dell'intermediario, obblighi informativi, attivi e passivi, preordinati al
riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle
parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole…., ricordando che “….è previsto che, al momento della
conclusione del contratto quadro, l'intermediario autorizzato chieda
19 all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, primo
comma, lett. a) e consegni all'investitore il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, primo comma, lett. b)…”
e che “….prima dell'esecuzione della specifica operazione, deve fornire
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28,
secondo comma)…” e precisando che “….l'obbligo di informazione passiva
previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), risponde alla know your
customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie
per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la
conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale
investitore (cd. Profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione
di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in
essere…” , si è limitata ad affermare che “…le «altre informazioni
disponibili» acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in
via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della
individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a
parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione… -
20 unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso….di rifiuto
dell'investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di
investimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche in tale
evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare
l'adeguatezza dell'operazione di investimento, dovendo compiere quella
valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza,
tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso…” (cfr. la parte motiva della citata pronuncia che richiama espressamente Cass. 16/03/2016
n. 5250; Cass. 19/10/2012, n. 18039, citate dal Tribunale di Udine).
Con riguardo poi all'affermazione che, comunque, la banca avrebbe adempiuto ai propri obblighi è appena il caso di rilevare che la difesa dell'appellante incidentale si è limitata a riprodurre nella comparsa di risposta depositata in sede di appello (cfr. 44-45) quanto dedotto nella comparsa di risposta depositata in primo grado (cfr. pagg. 19-21) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che sul punto così specificatamente argomenta “…in tema di distribuzione dell'onere della
prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla
stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58
del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata
prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca
intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa
21 dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri
informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di
disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue
scelte di investimento (Cass. Civ. 3914/2018, 24142/2018). Inoltre,
l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad
operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta
pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs.
n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo
obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed
ogni altra caratteristica del titolo (Cass. Civ. 18153/2020). Nel caso di
specie il sig. si è qualificato come cliente “retail”, ovvero cliente al Pt_1
dettaglio, non esperto del mercato mobiliare. Senza entrare nel merito
dell'esattezza o meno di tale qualifica, si osserva che l'attore non contesta
affatto l'avvenuto acquisto di tutti i titoli elencati nell'atto di citazione, non
deduce alcuna nullità e non prova in alcun modo che dette operazioni siano
avvenute per una iniziativa autonoma e/o arbitraria della banca. Ciò che
lamenta è la violazione da parte della banca degli obblighi di informazione
e degli adempimenti previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob……”.
Pertanto, il primo motivo di appello incidentale non può che essere rigettato.
22 Con riguardo al secondo motivo di appello incidentale ed al secondo motivo di appello principale relativi entrambi alla prescrizione va evidenziato che le argomentazioni svolte dalla difesa della Banca in relazione al dies a quo
che dovrebbe coincidere con l'inadempimento, pena l'incertezza dei rapporti giuridici, non sono idonee a scalfire la motivazione della sentenza di primo grado che, citando il consolidato orientamento giurisprudenziale,
ha affermato che in tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore.
Tale principio si applica anche in tema di intermediazione finanziaria (cfr.
sul punto Cass. 01/11/2022 n. 1823 che, richiamando Cass. n. 5504/12, ha stabilito il seguente principio “in tema di danno contrattuale, al fine di
determinare il dies a quo della prescrizione occorre verificare il momento
in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato
dal colpevole inadempimento del debitore”).
Correttamente poi il Giudice di primo grado ha ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la racc. a.r. dell'11/09/2018 (cfr. docc. 31-40
attrice) riscontrata dalla banca con lettera del 05/10/2018, in quanto espressamente l'attore, nel richiedere la copia degli ordini di acquisto
23 relativi ai titoli di cui è causa, comunica alla convenuta di aver subito un danno e di voler agire per il ristoro dello stesso.
Non merita poi censura la sentenza di primo grado laddove, nell'affermare il principio secondo cui il termine decennale della prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa percepibile e riconoscibile, ha chiarito che,
per alcuni titoli azionari la domanda era comunque prescritta, in quanto il già prima della proposizione della domanda, pur avendo avuto la Pt_1
possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li aveva conservati nel proprio patrimonio, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione alcuni titoli azionari sulla base della considerazione che dagli estratti conto ricevuti e non contestati l'odierno appellante avrebbe potuto facilmente rendersi conto della produzione del danno oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Il fatto che il fosse un cliente retail non scalfisce la correttezza della Pt_1
motivazione, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
anche una tale tipologia di cliente è in grado di leggere un estratto conto e verificare la situazione del suo patrimonio mobiliare.
A questo proposito, con riguardo in particolare alle azioni Finmatica, va evidenziato che il documento inserito alle pagg 32 e 33 nell'atto di appello diretto a dimostrare che il aveva già messo in mora la banca con Pt_1
24 “raccomandata a mano del 2005” è - come evidenziato dalla banca - del tutto nuovo e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né la prova della ricezione della raccomandata asseritamente di data
31/01/2005 può ricavarsi dal documento n. 32 prodotto dall'attore, che fa riferimento ad una missiva inviata nel marzo 2005, a cui la banca avrebbe dato risposta nell'aprile dello stesso anno.
Con riguardo poi al citato documento n. 32 va evidenziato che lo stesso non può considerarsi una lettera di messa in mora in quanto si limita ad una richiesta di esibizione della documentazione relativa alle operazioni di investimento “impregiudicato ogni diritto del mio assistito circa eventuali
Vostre responsabilità…”.
Da ciò consegue che sia il secondo motivo di appello incidentale che il secondo motivo di appello principale devono essere rigettati con riguardo alla prescrizione.
A completamento della disamina del secondo motivo di appello principale va analizzata la doglianza sul mancato risarcimento relativamente ai titoli
IGD spa.
Sul punto va rilevato che parte appellante non individua alcuna specifica censura con riguardo alla sentenza impugnata limitandosi ad affermare che il Giudice sarebbe caduto in errore e richiamando quanto già esposto nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, c.p.c. , evitando quindi di confrontarsi
25 con la motivazione della sentenza nella quale, proprio tenendo conto di quanto detto nella predetta memoria, sono state esplicitate le ragioni per le quali il risarcimento non è stato concesso [“….L'attore non deduce altro
salvo allegare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (pagina
12), di aver rivenduto il 17.1.2022 n. 2280 azioni IGD Spa detenute in un
deposito titoli presso la DE (vedi doc. 55-56 fasc. convenuto) al
prezzo di € 4,08 ciascuna ricavando € 9.302,40, a fronte di un prezzo di
carico di € 8,91 e correlativo esborso di € 20.314,80, chiedendo pertanto il
risarcimento per la differenza di € 11.018,78 (20.314,80 – 9.302,40). E' del
tutto evidente però, vista la rilevante differenza del numero di azioni (8.000
contro 2280) e del prezzo di carico (1,6773 contro 8, 91), che l'attore
chiede un danno per titoli altri e diversi rispetto a quelli acquistati nel 2005
e trasferiti da a nel 2009. Dalla documentazione emerge CP_1 CP_18
infatti in maniera chiara la differenza del prezzo di carico del titolo e il
relativo esborso: nel doc. 18 citato dall'attore l'esborso risultava di €
13.418,40 (8.000 azioni x euro 1,6773), non di € 20.314,80. Del tutto
incomprensibili sono quindi il valore di carico indicato in € 8,91 e il valore
dell'esborso di € 20.314,80, salvo appunto che non si tratti, verosimilmente,
di un acquisto successivo. Ancora più incomprensibile è la ricostruzione del
danno effettuata nella comparsa conclusionale, dove l'esborso non è più di
€ 20.314,80 ma di € 13.419,00 e il ricavato dalla vendita di 2.280 a 4 euro
26 ciascuna azioni è di 2.255,00 (?). Si rileva inoltre, sempre ai fini della totale
insussistenza di un danno, il valore decisamente superiore del titolo, che
l'attore documenta di aver venduto a € 4,08 circa (vedi doc. 55 fasc. parte
attrice), rispetto a quello di € 1,6773 che aveva al momento dell'acquisto
avvenuto nel 2005…].
A fronte di tale esaustiva motivazione - non specificatamente contrastata dall'appellante - il motivo sotto questo profilo si appalesa inammissibile,
come del resto rilevato dalla banca nella memoria di costituzione.
Infine, sempre con riguardo alla prescrizione, va rigettato il terzo motivo di appello incidentale proposto dall'appellata con riguardo alla asserita prescrizione dell'azione relativamente ai titoli I.NE, Ferrovie Nord
Milano, DB- Web – Tech -Dea Capital, SO, Anima GR,
[...]
” (ex data service). Controparte_16
Quanto al titolo I.NE va ritenuto, infatti, che il fatto che il predetto titolo sia stato “cancellato” nel gennaio 2008 a nulla rileva, considerato che la banca non ha prodotto alcun documento dal quale emerge che il Pt_1
poteva rendersi conto della rischiosità dell'investimento, tenuto conto che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora il cliente,
come nella specie, non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è
configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione
27 del danno per non essersi egli stesso assunto direttamente informazioni da altra fonte (come ad esempio articoli di stampa - cfr. Cass. 29/12/2011 n.
29864).
Analogamente con riguardo al titolo Ferrovie Nord Milano va evidenziato che non risulta che il si possa essere reso conto del danno prima Pt_1
dell'11/09/2008 data dalla quale decorre la prescrizione, mentre relativamente ai titoli DB- Web – Tech -Dea Capital, SO, Anima
GR la prescrizione non è pacificamente decorsa in quanto la stessa appellante afferma che i predetti risultavano in forte diminuzione a partire dal dicembre 2008 e, quindi, i dieci anni non erano scaduti alla data del
11/09/2018.
Infine riguardo al titolo “Bee Shaping the future” (ex Data Service) va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nulla si ricava dall'estratto conto al 31/12/2005, che non fa menzione di tali titoli
(cfr. doc. 24 convenuta).
Con riguardo al quarto motivo di appello va ritenuto che le generiche contestazioni relative all'onere della prova con riferimento alle azioni
Finmatica siano assorbite, stante la (già) accertata prescrizione dell'azione proposta essendo “…l'attore….sicuramente in grado già nel 2003, con l'uso
dell'ordinaria diligenza, di rendersi autonomamente conto della rischiosità
del titolo, e ciò non in base a dei segnali allarmanti provenienti da stampa
28 specializzata bensì dalla lettura degli estratti conto che riceveva dalla
banca. …..”.
Passando ad esaminare il primo ed il quarto motivo di appello principale relativamente al solo titolo va ricordato che per pacifica CP_3
giurisprudenza nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli,
l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (cfr. Cass. 14/11/2018 n. 29353).
E' pacifico altresì che spettava all'attore dimostrare non solo l'inadempimento ma anche il danno patito.
Ora, ancorché sia incontestato che la banca, contravvenendo all'ordine scritto del abbia acquistato i predetti titoli ad un prezzo di lire Pt_1
24.000 anziché di L.16.000 cadauna per un investimento complessivo iniziale di € 156.000.000,00 (pari ad euro 80.567,27), dai documenti prodotti risulta non che non ha subito alcuna perdita, ma, anzi, ha ottenuto un incremento patrimoniale costante nel corso degli anni.
29 Né il ha mai asserito che avrebbe investito a quel prezzo in titoli più Pt_1
redditizi.
Di tal che sul punto l'appello va senz'altro respinto.
Quanto al terzo motivo di appello principale è appena il caso di evidenziare che il Tribunale di Udine non ha motivato in ordine alle asserite nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto nonché relativamente a pretese operazioni compiute in conflitto di interessi perché in primo grado il Pt_1
ha semplicemente proposto azione di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta.
Dunque, da un lato, non vi è alcun vizio per omessa motivazione;
dall'altro
è del tutto evidente che, in assenza di domanda, le pretese nullità non potrebbero essere dichiarate d'ufficio trattandosi di nullità relative.
Sul punto va ricordato che, in tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta.
Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati;
dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con
30 quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che,
nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova (cfr. Cass. 16/03/2016 n. 5249).
Riguardo al quarto motivo di appello fermo restando quanto già detto in ordine ai titoli e non risultano altre specifiche doglianze in CP_4 CP_3
ordine alla asserita violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova da parte del Giudice di prime cure.
Relativamente al quinto motivo non merita censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale perché del tutto sfornita di prova, atteso che l'attore non ha in alcun modo dimostrato il nesso eziologico tra l'asserita patologia e la condotta della banca.
Giova ricordare a tal proposito che il in primo grado si era limitato a Pt_1
chiedere il risarcimento del danno biologico asseritamente subito a causa della perdita di quasi tutto il suo patrimonio allegando esclusivamente due certificati che non provano in alcun modo che la sua patologia derivi dalla condotta posta in essere dalla banca.
31 In questo grado parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale anche sotto il profilo del danno morale ovvero del danno esistenziale, dimenticando che possono essere risarcite anche plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato (cfr. ex multis Cass. 31/05/2018 n. 13992).
Quanto alle residue contestazioni proposte dalla banca nel terzo motivo non riguardanti la prescrizione del diritto già esaminata, va rilevato quanto segue.
L'affermazione della convenuta appellante incidentale secondo cui il nesso causale tra inadempimento della banca e danno si sarebbe interrotto per la vendita da parte del dei titoli Ferrovie Nord Milano, RE e Pt_1
DB non coglie nel segno, in quanto al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione (come accertate nella specie) consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe
32 comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (cfr. in tal senso ex multis Cass. 17/04/2020 n. 7905;
Cass. 11/1172021 n. 3359; Cass. 27/06/2023 n. 18293).
In questo contesto va rilevato che, dalla documentazione versata in causa dall'attore, risulta che il valore dei titoli in questione si era già fortemente deprezzato prima che il ricevesse dalla banca la documentazione Pt_1
necessaria per proporre la presente azione (cfr. le proiezioni titoli docc. 67-
70 attore).
Da ciò discende che la scelta del di non procedere alla vendita delle Pt_1
azioni in questione fino in tempi recenti non solo non rileva ai fini del nesso causale, ma non ha nemmeno concorso ad aggravare il danno.
Pertanto, va ritenuto che correttamente il Giudice di primo grado,
considerato che, in data 13/01/2022 tutte le azioni Ferrovie Nord Milano
erano state vendute con un ricavo di €. 0,6 ad azione per complessivi “€.
19.309,50” (cfr. pag. 3 del doc. 42 depositato dall'attore), abbia quantificato il danno in € 10.090,50 (€ 29.394,00 – 19.309,50).
Analoghe considerazioni valgono per i titoli RE e DB.
Riguardo al rilievo secondo cui, nella determinazione del danno relativamente al titolo AN, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto detrarre il valore di 30 azioni asseritamente non acquistate attraverso la mediazione della banca, va osservato che la dicitura “Immissione Titoli”
33 (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che sarebbe stato onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Quanto al titolo AL la circostanza che l'attore avrebbe continuato ad acquistare ad investire in tali azioni successivamente alla interruzione del rapporto con Banca Intesa è del tutto ininfluente ai fini del nesso causale,
posto che, come risulta pacificamente dalla documentazione citata dalla stessa appellata, emerge che, attraverso la mediazione della banca convenuta, vennero acquistate 1.100 al prezzo di carico in allora di € 56,11
per un importo complessivo speso di € 59.194,81– cfr. docc. 13 attore e doc.
30 convenuta). Dopo di che è vero che, nel corso del tempo, il ha Pt_1
continuato ad investire in AL (cfr. doc. 51 attore), ma è altrettanto pacifico, da un lato, che al momento della vendita il valore delle azioni era sostanzialmente azzerato (l'attore ha ricavato infatti dalla vendita di ben
3.185 l'esigua somma di € 55,73 – cfr. doc. 51 citato); dall'altro, che l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento per il solo acquisto effettuato attraverso la mediazione della banca convenuta.
Stante l'accertato inadempimento della banca in allora, va escluso che il successivo acquisto, nel corso del tempo, di altre azioni da parte del Pt_1
sia idoneo a far venir meno la presunzione relativa al nesso di causalità tra il predetto inadempimento e il danno patito dall'investitore che, a fronte di un
34 investimento inizialmente pari ad € 60.000,00 per 1.100,00 azioni, ha ottenuto dalla vendita l'importo complessivo di € 55,73.
Né può essere accolta la tesi subordinata secondo cui il danno andrebbe ridotto in ragione del fatto che 600 azioni non sarebbero state acquistate attraverso l'intermediazione di . Controparte_1
Vale a questo proposito quanto detto per il titolo AN e cioè che che la dicitura “Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Riguardo al titolo SO la banca lamenta che il danno avrebbe dovuto essere quantificato prendendo in considerazione il fatto che il Pt_1
usando la normale diligenza, avrebbe dovuto vendere le azioni il 31
dicembre 2008, quando valevano € 1,3016.
La doglianza non ha pregio non risulta, infatti, nessun documento dal quale si può evincere che il all'epoca avrebbe dovuto rendersi conto della Pt_1
rischiosità del titolo e vendere le azioni prima che si deprezzassero definitivamente.
Quanto al titolo TE IA va ritenuto, ancora una volta, che non possa essere accolta la tesi della banca secondo cui il danno andrebbe ridotto in ragione del fatto che 687 azioni non sarebbero state acquistate attraverso l'intermediazione di . Controparte_1
35 Vale a questo proposito quanto detto per il titolo AN e per il titolo
AL, cioè che la dicitura “Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Con riguardo al titolo Anima GR va, invece, accolta la censura della banca: invero dall'estratto conto al 31/03/2009 (cfr. doc. 24 convenuta)
risulta incontrovertibilmente che la perdita subita dall'attore è di €
11.844,35 (e non in € 20.549,00), pari alla differenza tra la somma spesa per l'acquisto delle azioni e la somma incassata a seguito della adesione all'OPA (ossia € 8.700,00).
La banca invece non ha fornito alcuna prova di ulteriori dividendi percepiti dal Pt_1
Relativamente al titolo Seat pagine gialle va ribadito quanto già detto con riguardo ai titoli AN, AL e TE cioè che la dicitura
“Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Quanto al titolo RO la lagnanza della banca fondata sulla asserita mancanza di nesso di causalità tra inadempimento e danno, in quanto il danno patito dal sarebbe imputabile alla sua scelta di aderire Pt_1
all'OPA nel giugno 2021, non è fondata.
36 Invero la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che con riguardo al predetto titolo così si esprime: “…Rileva il
tribunale che il titolo RO compare per la prima volta nell'estratto conto
del trimestre 1.1.2005-31.3.2005 (doc. 25 fasc. convenuta). L'acquisto di
1.000 azioni avviene precisamente il 10.3.2005 (doc. 24 fasc. convenuta) e
al 30.9.2005 il titolo è quotato a € 15,31400 (vedi sempre doc. 24). …..In
ogni caso, dall'estratto risulta che il titolo ISAGRO al Controparte_18
30.12.2009 aveva un valore di € 3,2887, mentre al 30.6.2011 il valore era €
3,300 (doc. 56 fasc. attore) e non zero…. nella prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., l'attore ha ridotto la domanda da € 13.965,70 a €
10.565,20, deducendo di aver ricevuto € 2,76 per ciascuna azione. Ritiene il
tribunale, aderendo alla giurisprudenza sopra citata, che la prescrizione, in
questo specifico caso, non sia maturata in quanto il danno si è reso
oggettivamente percepibile solo al momento della consegna della
documentazione 2006/2009, quando l'attore ha avuto contezza della
rischiosità del titolo che era sceso a € 3,2887. Corretto, di conseguenza,
correlare il risarcimento del danno alla diminuzione del valore del titolo tra
il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o
avrebbe potuto rendersi conto, del livello di rischiosità. Va pertanto
riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di € 10.677,00 (13.965,70 –
3.288,70)…..”.
37 Dalla lettura di tale motivazione appare del tutto evidente che l'adesione all'OPA lungi da essere causa del danno patito ha invece concorso a ridurlo.
Relativamente al titolo Save la tesi della banca secondo cui il danno non sarebbe risarcibile per asserita insussistenza del nesso di causalità alla luce della revoca della quotazione del titolo avvenuta il 23/10/2017, verificatosi ben 12 anni dopo l'acquisto delle azioni, non può essere condivisa.
Sul punto è appena il caso di rilevare che – come ben argomentato dal
Tribunale di Udine – già al 31/12/2008 (cfr. doc. 25 attore) il titolo era effettivamente sceso a € 4,032, per un controvalore di € 1.612,92. Da ciò
consegue che non merita censura la sentenza di primo grado laddove ha stabilito che il risarcimento del danno va determinato per differenza tra il valore del titolo al prezzo di carico e quello che aveva quando l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del livello di rischiosità,
riconoscendo al la somma di € 2.587,08 (€ 4.200,00 – € 1.612,92). Pt_1
Per le svolte considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, accertato che a era dovuto l'importo di € Parte_1
136.217,14 e non già di € 144.917,14 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, e dato atto che la banca ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado, il va condannato a restituire alla banca le Pt_1
38 somme ricevute in eccedenza per capitale ed interessi oltre agli interessi al taso legale dalla data del versamento al saldo.
Il sesto motivo di appello incidentale è invece parzialmente fondato. Se
infatti non merita censura la sentenza del Tribunale di Udine laddove ha compensato del 70% le spese non solo per la reciproca (parziale)
soccombenza sia in punto an (rigetto della domanda relativa al danno non patrimoniale) sia in punto quantum, ma anche per non aver accettato il una proposta transattiva a lui favorevole prima di dar ingresso Pt_1
all'istruttoria, va ritenuto che tale compensazione avrebbe dovuto essere effettuata non già sulla somma effettivamente liquidata ma in base al valore della controversia, tenuto conto che uno dei motivi di compensazione riguarda proprio il quantum dovuto.
Da ciò discende che, applicando i valori medi delle cause ricomprese tra €
520.001,00 ed € 1.000,000, le spese di lite ammontano ad € 29.193,00,
come richiesto dall'avvocato Colautti nella nota allegata alla memoria di replica in primo grado, oltre al contributo unificato pari ad € 1.686,00.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la banca va condannata al pagamento del 30% delle spese processuali di primo grado liquidate per l'intero in € 30.879,00 (di cui € 29.193,00 per compensi ed €
1.686,00 per esborsi), oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA
39 come per legge, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Considerata la reciproca soccombenza in questo grado di entrambe le parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, accertato che a era dovuta la somma € CP_1 Parte_1
136.217,14, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
dalla domanda giudiziale al saldo e dato atto che la banca ha già provveduto ad eseguire la sentenza di primo grado, condanna a restituire Parte_1
alla banca le somme ricevute in eccedenza per capitale ed interessi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo;
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento Controparte_1
del 30% delle spese processuali di primo grado liquidate per l'intero in €
30.879,0000 (di cui € 29.193,00 per compensi ed € 1.686,00 per esborsi),
oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge,
detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.;
40 - conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 164/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 10/05/2024
DA
(C.F.: , proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ZIPPO DOMENICO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato in via telematica
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. , in qualità di procuratore di CP_2 in forza di procura conferitagli in data 14 aprile 2021 Controparte_1
con atto a rogito Notaio Repertorio n. 6744 Persona_1
e Raccolta n. 4736, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il
15/04/2021 al n. 36534, proc. dom. avv. DITTRICH LOTARIO
BENEDETTO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in grado di appello
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione
risparmio, etc). Appello avverso la sentenza n. 1023/2023 del Tribunale
di Udine pubblicata in data 15/11/2023 e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 13/05/2024 e decisa nella camera di consiglio del
19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L' avv. Domenico Zippo, difensore del sig. , deposita le Parte_1
presenti note conclusive riportandosi alle conclusioni del proprio atto di citazione in appello chiedendone l'integrale suo accoglimento precisamente di tutti i suoi motivi: 1),2),3),4),5),6),7) e 8) dove alla fine di ciascun motivo si chiede il risarcimento danni per l'importo indicato in ciascun motivo qui da intendersi ripetuti e trascritti. Pertanto, Si chiede la riforma parziale della sentenza n. 1023/2023 nel procedimento r.g.n.: 3238/2021 sezione civile
1 emessa dal Tribunale di Udine dal giudice dott. Gianpaolo Fabbro
pubblicata il 10.11.2023, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi ampiamente sposti nel corpo del proprio atto di citazione in appello. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.
Infine, si impugna e contesta tutto quanto dedotto eccepito ed esibito ex adverso perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto.”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria e/o diversa domanda,
istanza e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie, in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza, per le ragioni esposte in narrativa, dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Udine n. 1023/2023;
in via principale:
- respingere, in quanto inammissibili ed infondate, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, le domande e le eccezioni tutte proposte dal signor e, per l'effetto, o confermare la Sentenza nella parte Parte_1
in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativamente ai seguenti titoli: , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
2 Con Cont
, o confermare la Sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale,
- riformare la sentenza per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, ed in particolare esposte con appello incidentale e tramite riproposizione delle domande ed eccezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., e per l'effetto, con riferimento ai seguenti titoli, (Ferrovie Nord Milano,
AN (prima NTS poi EL), AL, DB, Socotherm, TE
IA, Anima GR, I.Net, Seat Pagine Gialle, RO, Save, RE, Bee
Shaping) rigettare la domanda di risarcimento del danno;
- con condanna alla restituzione di quanto pagato dall'appellato in ottemperanza alla sentenza di I grado.
in subordine:
- con riferimento al titolo I.Net, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo
Collegio rigettasse la domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c..,
confermare il capo della sentenza in cui il Tribunale condanna
[...]
al pagamento della minor somma così come rideterminata CP_1
all'interno della pronuncia.
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge,
anche del presente grado di giudizio.”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/09/2021 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Udine, (di Controparte_1
seguito solo ) esponendo che era stato per lungo tempo (da prima del CP_1
1998) titolare presso il predetto Istituto di un conto corrente e del conto titoli n. 6403869; che aveva investito, quale inesperto risparmiatore, gran parte del suo patrimonio e di quello di sua madre prima in fondi obbligazionari prudenti e poi – su indicazione della banca – in altri fondi quali “Carifondo
Lire Più” e “Carifondo Delta” per importi complessivi superiori a €
460.000,00; che, nel corso del 2000, sempre su suggerimento della banca,
aveva iniziato a disinvestire il patrimonio obbligazionario e ad acquistare azioni indicate come “non rischiose” quali: Ferrovie Nord Milano, CP_3
, I.NE (poi ), AL, AN, CP_9 CP_4 CP_10
Con
, , RO, Seat pagine gialle, Controparte_11 CP_6
Socotherm, TE , , Controparte_12 Controparte_13
SAVE, ordinarie, Controparte_14 Controparte_15
(ex Data Service) e Anima Sgr ordinarie;
che, alla Controparte_16
fine del 2008, il suo patrimonio in titoli ammontava a € 101.891,35, rispetto al valore di partenza di oltre € 720.000,00; che a distanza di oltre 15 anni, a causa di questi investimenti, aveva subito un danno di € 626.550,91 pari alla somma delle perdite delle operazioni relative agli acquisti dei titoli sopra indicati;
che, solo nell'agosto del 2009, a seguito di reclamo scritto
4 preceduto da numerosi solleciti, aveva ricevuto dalla banca tutti gli estratti conto e la corrispondenza relativa al periodo 2006/2009 che mai erano stati prima di allora recapitati;
che tutte le operazioni in titoli azionari effettuate tra il 2000 e il 2005, oltre che suggerite e/o indicate dalla banca e in alcuni casi anche arbitrariamente eseguite dalla stessa, erano avvenute in violazione degli obblighi informativi e formali previsti nel T.U.F. e nel
Regolamento Consob 11522/98, e segnatamente in assenza del profilo di rischio ex art. 28 del predetto Regolamento, in assenza di documento sui rischi generali, in assenza di autorizzazione a operare sul mercato secondario, in assenza di informazioni sulla tipologia dei titoli e dei rischi,
in assenza di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto con relative informazioni, in presenza di una parziale consegna del contratto quadro ex art. 23 T.U.F.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva che la banca venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito pari ad € 626.550,91, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico) costituito dai disturbi psicotici e dall'alterazione dell'equilibrio psichico provocati dalla perdita del patrimonio.
Si costituiva la banca eccependo che l'attore aveva estinto i rapporti di conto corrente e di deposito titoli in essere presso nel 2009, trasferendo tutti CP_1
i titoli presso altro istituto di credito;
che i due contratti relativi alla
5 posizione titoli risalivano al 1991; che, pertanto, il diritto al risarcimento era prescritto.
Nel merito la banca deduceva che mancava la prova sia delle asserite violazioni di legge sia del danno lamentato;
che il nel contratto quadro stipulato nel 1991 con Pt_1
, si era rifiutato di fornire le informazioni richieste sulla situazione CP_1
finanziaria e sugli obiettivi di investimento;
che essa convenuta aveva sempre agito nel rispetto delle disposizioni di legge, effettuando il profilo del cliente, informandolo sulla natura e le caratteristiche dei titoli e sui relativi rischi, operando in forza degli ordini che riceveva e inviando i rendiconti periodici.
Tutto ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa parte attrice eccepiva la non conformità e non validità del contratto quadro prodotto dalla parte convenuta rispetto al modello previsto dall'art. 30 del Reg. Consob
11522/1998, oltre alla mancanza di documentazione relativa al profilo di rischio, all'informazione sui rischi generali e ai singoli ordini di acquisto.
Indi, dopo la concessione dei termini per memorie, parte attrice riduceva la domanda da € 626.550,91 a € 556.895,88.
Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Tribunale di Udine,
istruita la causa documentalmente e tramite la chiesta prova orale, in
6 parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, condannava la convenuta al pagamento dell'importo di €
144.917,14, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo e alla rifusione del 30% delle spese di lite, compensando il restante 70%.
Affermava il primo Giudice che, secondo le allegazioni dello stesso Pt_1
la pretesa riguardava il patrimonio investito in titoli obbligazionari nel 1998,
il quale, a partire dall'anno 2000, era stato disinvestito ed impiegato nell'acquisto di titoli azionari;
che, dalle due contabili prodotte in CP_17
giudizio, risultava che l'importo complessivo investito nei fondi obbligazionari “Carifondo Lire Più” e “Carifondo Delta” a marzo-aprile
1998 ammontava a £ 460.300.104, pari quindi a € 237.725,16; che risultava pertanto del tutto incomprensibile, oltre che indimostrato, l'assunto dell'attore secondo cui, alla fine del 2008, il capitale investito era pari ad €
101.891,35 rispetto a un valore di partenza superiore ad € 720.000,00; che,
con riguardo all'acquisto di 6.500 azioni avvenuto nel 1998 per CP_3
l'importo di € 80.567,27 (e, quindi, due anni prima dei numerosi acquisti in titoli azionari asseritamente avvenuti nel 2000), per l'importo di £
156.000.000 pari a € 80.567,27, l'attore non aveva chiarito se erano state acquistate con denaro proveniente dal disinvestimento dei fondi obbligazionari o, diversamente, con altre somme a sua disposizione;
che, in
7 quest'ultimo caso, l'importo complessivo del patrimonio a sua disposizione e teoricamente investito in titoli azionari ammontava a complessivi €
318.292,43 (€ 237.725,16 già titoli obbligazionari + € 80.567,27 acquisto azioni , cifra sempre ben lontana dalla somma di € 720.000,00; che, CP_3
ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, non costituiva prova idonea l'estratto conto della del 17/01/2010; che, ai Controparte_18
fini dell'accertamento e della determinazione dell'effettivo danno subito,
andava considerato che lo stesso attore aveva ammesso di aver ricevuto dalla banca tutti gli estratti conto titoli dal 2000 al 2005; che gli estratti conto titoli prodotti in giudizio dalla banca relativi agli anni 2003, 2004 e
2005 non erano stati contestati dall'attore; che la banca era responsabile per non aver assolto agli oneri informativi previsti dagli artt. 21 e seguenti del
T.U.F. e dal Regolamento Consob essendosi limitata a produrre il contratto stipulato dal il 21/06/1991, senza offrire la prova di aver adempiuto Pt_1
agli altri obblighi, in particolare quello di aver informato il cliente prima dell'acquisto circa le caratteristiche dei titoli e i relativi rischi delle singole operazioni di investimento;
che non aveva rilevanza decisiva il rifiuto espresso per iscritto nel contratto stipulato nel 1991 dall'attore di fornire informazioni;
che la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenerava una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria;
che nulla era dovuto
8 all'attore con riguardo al titolo in quanto, dalla documentazione CP_3
versata in causa, risultava che, nel corso degli anni, il predetto titolo era quasi raddoppiato rispetto al prezzo di acquisto del 1998, con evidenti plusvalenze derivate dalle vendite parziali effettuate nel 2004 e nel 2005,
fruttando, altresì, all'azionista ogni anno degli ottimi dividendi;
che, con riferimento agli altri titoli, la domanda risultava prescritta con riguardo al titolo Finmatica, in quanto l'attore era sicuramente in grado già nel 2003,
con l'uso dell'ordinaria diligenza, di rendersi autonomamente conto della rischiosità del titolo, e ciò non in base a dei segnali allarmanti provenienti da stampa specializzata, bensì dalla lettura degli estratti conto che riceveva dalla banca;
che analoghe considerazioni valevano per il titolo CP_5
nonché per il titolo azionario Alitalia spa;
che non era invece prescritta l'azione per il titolo Ferrovie Nord Milano, per i titoli EL (già
AN e NTS Network Systems), AL, DB-Web-Tech-Dea
Capital, Socotherm, TE IA media, TE IA ordinarie nuove
(titolo acquistato nel 2005) e Anima GR ordinarie;
che, in ordine a tali titoli, la domanda di risarcimento andava integralmente accolta;
che riguardo alle azioni I.NE (poi ) l'importo del risarcimento da CP_10
riconoscere ammontava a € 6.634,48; che con riguardo alle azioni SEAT
Pagine Gialle il danno da risarcire era pari al minor importo di € 1.432,20;
che, in relazione al titolo RO, andava riconosciuto a titolo di risarcimento
9 il minor importo di € 10.677,00 (13.965,70 – 3.288,70); che, relativamente,
alle azioni SAVE, andava riconosciuto il minor importo di € 2.587,08
(4.200,00 – 1.612,92); che relativamente al titolo RE-Salini
RE-W.D.B. ordinarie andava riconosciuta una perdita a titolo di minusvalenza pari ad € 1.571,72; che, quanto al titolo “BEE Shaping the future” (ex Data Service) la perdita esatta subita dal era di € Pt_1
2.182,98 (2.595,78 – 412,80); che la domanda di risarcimento era infondata
Con con riguardo al titolo (Immobiliare Grande Distribuzione), in quanto l'asserito danno non era stato dimostrato;
che analoghe considerazioni valevano per le azioni che andava respinta in Controparte_14
quanto del tutto sfornita di prova la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché non provato;
che, in considerazione della notevole riduzione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, e tenuto conto,
della circostanza che la parte convenuta opposta aveva accettato la proposta conciliativa omnia di € 164.000,00 formulata dal Giudice il 7/11/2022 prima di dare corso alla prova testimoniale, andava compensato il 70% le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo su sei Pt_1
motivi.
10 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Udine ha errato nel non riconoscere nulla con riguardo al titolo in quanto, dopo aver CP_3
accertato la responsabilità della banca convenuta, ha escluso,
contraddicendosi, il risarcimento in base alla considerazione che, ancorché
la banca avesse acquistato ad un prezzo ben più elevato rispetto a quello per il quale era stata autorizzato dal cliente, le azioni avevano comunque generato un profitto negli anni, mentre il danno subito al momento dell'acquisto del titolo era pari quantomeno alla differenza tra l'importo per cui erano state acquistate (24.000 lire cadauna) e l'importo per cui erano state autorizzate (16.000 lire cadauna).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe commesso un errore di valutazione in merito alla prescrizione di alcuni titoli, dimenticando il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui la produzione del danno era diventata obiettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, che era un cliente retail e, pertanto, non avrebbe potuto rendersi conto della rischiosità del titolo usando l'ordinaria diligenza: in particolare, secondo l'appellante, “leggere un estratto conto
non vuol dire avere le capacità tecniche professionali di un intermediario
finanziario che magari riesce a dare più significati per un medesimo
estratto conto di titoli azionari”. Di conseguenza il Giudice avrebbe dovuto risarcire tutti gli importi richiesti per i titoli acquistati con riguardo ai quali
11 era stata dichiarata la prescrizione dell'azione. Nell'ambito di tale motivo l'appellante ha contestato anche la decisione del Giudice di primo grado che alle pagg. 20-22 della sentenza aveva rigettato la domanda di risarcimento con riferimento alle azioni IGD spa sostenendo che il Giudice sarebbe caduto in errore laddove aveva escluso il risarcimento riportando pedissequamente a fondamento delle sue ragioni quanto scritto dal precedente difensore nella memoria 183, 6° comma, n.1 c.p.c. (cfr. pagg.
42-44 dell'atto di appello).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla nullità del contratto quadro nonché alla nullità di ogni singolo ordine per mancata sottoscrizione oltre che alla nullità derivante dal conflitto di interesse con riguardo alle azioni nullità rilevabili d'ufficio in CP_4
ogni fase e grado del processo
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe applicato erroneamente il principio dell'onere della prova sia con riguardo al titolo che al titolo CP_3 CP_4
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel non riconoscere il danno non patrimoniale, mentre avrebbe dovuto essere risarcito danno esistenziale derivante dalla violazione da parte della banca dei diritti sanciti nella Costituzione IAna artt. 3, 41 e 47 a discapito dell'appellante, danno documentato nel giudizio di primo grado.
12 Infine, con il sesto motivo l'appellante lamenta l'errata parziale compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tali da legittimarla, essendosi il giudizio di primo grado conclusosi in senso favorevole all'attore. In ogni caso l'importo liquidato era errato in quanto avrebbero dovuto essere applicati i valori medi in base al valore della controversia pari oltre €
520.000,00
Si costituiva l'appellata chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità
ovvero l'infondatezza dell'appello proposto e proponendo appello incidentale, lamentando:
1) che il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto la responsabilità della banca fondandosi sul presupposto che il rifiuto di fornire informazioni previsto dall'art. 28 Consob non esonererebbe l'intermediario, dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, senza considerare che la giurisprudenza aveva modificato tale orientamento riconoscendo la possibilità per l'intermediario di esimersi dall'obbligo in esame in caso di rifiuto. In ogni caso, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, la banca non sarebbe stata inadempiente in quanto tutte le operazioni effettuate erano adeguate al profilo dell'investitore;
13 2) che il Giudice di primo grado ha errato in merito all'individuazione del dies a quo in quanto, con riferimento alle operazioni di investimento, non era agevole individuare il momento in cui il danno si era prodotto nella sfera patrimoniale dell'investitore e, pertanto, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, il momento iniziale della prescrizione doveva essere individuato solo con riguardo alla data dell'inadempimento. In ogni caso la lettera del
2018 non era idonea ad interrompere la prescrizione in quanto generica e non pertinente;
3) che in ogni caso il Giudice di primo grado ha comunque errato: a)
riguardo al titolo I.NE, relativamente alla prescrizione, in quanto il danno era obiettivamente percepibile già in data 11/01/2008, giorno della cancellazione del titolo;
b) riguardo al titolo Ferrovie Nord
Milano sia relativamente alla prescrizione perché decorreva, al più
tardi, dall'“estratto intesa 2008” dal quale risultava che il valore delle azioni era sceso ad € 0,4927, sia, in subordine, relativamente,
al nesso di causalità che si era interrotto per la vendita dei predetti titoli in corso di causa (13/01/2022); c) riguardo al titolo
AN perché, nella determinazione del danno, non erano state detratte 30 azioni non acquistate attraverso la mediazione della banca, come emergerebbe dalla documentazione versata in causa
14 laddove dalla dicitura “IMMISSIONE TITOLI” si desumerebbe
“..che, probabilmente, quelle azioni non siano state acquistate
attraverso l'intermediazione di , ma siano state Controparte_1
semplicemente trasferite nel dossier titoli presso quest'ultima…”; d)
riguardo al titolo AL in relazione alla sussistenza del nesso causale, in quanto, nonostante le azioni avessero subito una consistente diminuzione del proprio valore, lo stesso aveva Pt_1
continuato ad investire in tale titolo anche successivamente al trasferimento delle predette azioni presso altri istituti di credito,
ovvero, in subordine, perché non aveva ridotto il danno in ragione del fatto che 600 azioni non erano state acquistate attraverso l'intermediazione di , ma semplicemente trasferite Controparte_1
nel dossier titoli presso quest'ultima; e) riguardo al titolo DB- Web
– Tech -Dea Capital relativamente sia alla prescrizione in quanto il valore del titolo risultava già in forte diminuzione al 31/12/2008, sia,
in subordine, all'insussistenza del nesso di causalità stante la vendita delle azioni in corso di causa;
f) riguardo al titolo SO perché
il danno avrebbe dovuto essere quantificato prendendo in considerazione il fatto che il usando la normale diligenza, Pt_1
avrebbe dovuto vendere le azioni il 31/12/2008, quando valevano €
1,3016; g) riguardo al titolo TE IA in quanto avrebbe dovuto
15 ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione del fatto che 687
azioni non erano state acquistate attraverso l'intermediazione di
; h) riguardo al titolo Anima GR relativamente alla Controparte_1
prescrizione perché il danno era già oggettivamente percepibile nel dicembre 2008 e perché, in subordine, avrebbe dovuto quantificare la perdita subita dall'attore in € 11.844,35 (e non in € 20.549,00),
pari alla differenza tra la somma asseritamente spesa per l'acquisto delle azioni e la somma incassata a seguito della adesione all'OPA
(ossia € 8.700), nonché alla deduzione dei dividendi percepiti;
i)
riguardo al titolo Seat pagine gialle perché l'acquisto non era riconducibile a Banca Intesa;
l) riguardo al titolo RO per mancanza di nesso di causalità in quanto il danno patito dal Pt_1
non sarebbe imputabile all'asserito inadempimento dell'obbligo informativo bensì alla sua scelta di aderire all'OPA; m) riguardo al titolo Save per insussistenza del nesso di causalità alla luce della revoca della quotazione del titolo avvenuta il 23/10/2017, verificato ben 12 anni dopo l'acquisto delle azioni e, quindi non riconducibile a Banca Intesa;
n) riguardo al titolo RE per interruzione del nesso di causalità alla luce della vendita dell'azione in corso di causa;
o) riguardo al titolo “Bee Shaping the future” (ex Data
Service) in quanto avrebbe dovuto in ogni caso far decorrere la
16 prescrizione dal 31/12/2005, emergendo dal relativo estratto conto che il titolo aveva subito un consistente ribasso.
All'udienza del 11/12/2024 le parti chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I. proponeva in via transattiva di conciliare la causa con il versamento da parte della banca dell'intero importo liquidato per le spese processuali in primo grado e con compensazione delle spese relativamente a questo grado,
con conseguente conferma dei capi 1) e 2) della sentenza impugnata.
Le parti si riservavano di valutare la proposta.
Il P.I. nulla opponendo le parti, disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter cpc concedendo termine sino al 14/03/2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nonché i seguenti termini, ex art. 352 cpc:
All'esito, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19/03/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che nelle conclusioni definitive (cfr. le note depositate l'11/01/2025) la difesa del ha specificato che, oltre che la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado (cfr. pag. 74 dell'atto di citazione in appello), chiede altresì la condanna della banca con riguardo a tutte le somme specificate nei motivi “1),2),3),4),5),6),7) e 8)”, alla fine di ciascun motivo.
17 Sul punto ritiene il Collegio che la domanda non sia nuova in quanto effettivamente l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno specificando l'importo dovuto con riguardo a ciascun motivo: va precisato però che i motivi di appello sono solo cinque, oltre al sesto che riguarda esclusivamente le spese di lite.
Inoltre, va evidenziato che nei corposi scritti conclusionali le parti si sono limitate per lo più a riprodurre quanto scritto nei precedenti atti,
polemizzando non già sull'avvenuto effettivo versamento da parte della banca di tutti gli importi liquidati in sentenza, ma alla persona a cui tale versamento avrebbe dovuto essere effettuato, stante la revoca del mandato da parte del al suo precedente avvocato (che tuttavia come risulta Pt_1
dalla documentazione dimessa dalla banca in memoria di replica era munito di regolare mandato all'incasso).
Da ultimo si rileva che l'appellante non ha ritenuto di controdedurre in ordine all'appello incidentale proposto dalla banca né in comparsa conclusionale né in memoria di replica.
Ciò precisato, nel merito, in ordine logico vanno esaminati innanzitutto i primi due motivi di appello incidentale proposti dalla banca appellata ed il secondo motivo di appello principale.
Con riguardo al primo motivo di appello incidentale va ritenuto che non meriti censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure,
18 sulla base del consolidato orientamento del S.C. ha affermato la responsabilità della banca per non aver assolto agli oneri informativi previsti dagli artt. 21 e seguenti del T.U.F. e dal Regolamento Consob evidenziando che la convenuta si era limitata a produrre il contratto stipulato dal il Pt_1
21/06/1991, senza offrire la prova di aver adempiuto agli altri obblighi ed,
in particolare, quello di aver informato il cliente prima dell'acquisto circa le caratteristiche dei titoli e i relativi rischi delle singole operazioni di investimento, precisando che non assumeva rilevanza decisiva il rifiuto espresso per iscritto nel contratto stipulato nel 1991 di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria.
Ha sostenuto la banca che la copiosa giurisprudenza in materia citata dal
Tribunale di Udine sarebbe stata superata e che ora il S.C. avrebbe mutato orientamento e invoca a tal proposito l'ordinanza 04/11/2022 n. 32631.
In realtà tale pronuncia, lungi dal modificare il consolidato indirizzo del
S.C., dopo aver ribadito che “…-in attuazione di tale disposizione il Reg.
Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis …. pone a carico
dell'intermediario, obblighi informativi, attivi e passivi, preordinati al
riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle
parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole…., ricordando che “….è previsto che, al momento della
conclusione del contratto quadro, l'intermediario autorizzato chieda
19 all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, primo
comma, lett. a) e consegni all'investitore il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, primo comma, lett. b)…”
e che “….prima dell'esecuzione della specifica operazione, deve fornire
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28,
secondo comma)…” e precisando che “….l'obbligo di informazione passiva
previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), risponde alla know your
customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie
per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la
conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale
investitore (cd. Profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione
di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in
essere…” , si è limitata ad affermare che “…le «altre informazioni
disponibili» acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in
via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della
individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a
parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione… -
20 unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso….di rifiuto
dell'investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di
investimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche in tale
evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare
l'adeguatezza dell'operazione di investimento, dovendo compiere quella
valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza,
tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso…” (cfr. la parte motiva della citata pronuncia che richiama espressamente Cass. 16/03/2016
n. 5250; Cass. 19/10/2012, n. 18039, citate dal Tribunale di Udine).
Con riguardo poi all'affermazione che, comunque, la banca avrebbe adempiuto ai propri obblighi è appena il caso di rilevare che la difesa dell'appellante incidentale si è limitata a riprodurre nella comparsa di risposta depositata in sede di appello (cfr. 44-45) quanto dedotto nella comparsa di risposta depositata in primo grado (cfr. pagg. 19-21) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che sul punto così specificatamente argomenta “…in tema di distribuzione dell'onere della
prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla
stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58
del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata
prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca
intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa
21 dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri
informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di
disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue
scelte di investimento (Cass. Civ. 3914/2018, 24142/2018). Inoltre,
l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad
operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta
pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs.
n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo
obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed
ogni altra caratteristica del titolo (Cass. Civ. 18153/2020). Nel caso di
specie il sig. si è qualificato come cliente “retail”, ovvero cliente al Pt_1
dettaglio, non esperto del mercato mobiliare. Senza entrare nel merito
dell'esattezza o meno di tale qualifica, si osserva che l'attore non contesta
affatto l'avvenuto acquisto di tutti i titoli elencati nell'atto di citazione, non
deduce alcuna nullità e non prova in alcun modo che dette operazioni siano
avvenute per una iniziativa autonoma e/o arbitraria della banca. Ciò che
lamenta è la violazione da parte della banca degli obblighi di informazione
e degli adempimenti previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob……”.
Pertanto, il primo motivo di appello incidentale non può che essere rigettato.
22 Con riguardo al secondo motivo di appello incidentale ed al secondo motivo di appello principale relativi entrambi alla prescrizione va evidenziato che le argomentazioni svolte dalla difesa della Banca in relazione al dies a quo
che dovrebbe coincidere con l'inadempimento, pena l'incertezza dei rapporti giuridici, non sono idonee a scalfire la motivazione della sentenza di primo grado che, citando il consolidato orientamento giurisprudenziale,
ha affermato che in tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore.
Tale principio si applica anche in tema di intermediazione finanziaria (cfr.
sul punto Cass. 01/11/2022 n. 1823 che, richiamando Cass. n. 5504/12, ha stabilito il seguente principio “in tema di danno contrattuale, al fine di
determinare il dies a quo della prescrizione occorre verificare il momento
in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato
dal colpevole inadempimento del debitore”).
Correttamente poi il Giudice di primo grado ha ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la racc. a.r. dell'11/09/2018 (cfr. docc. 31-40
attrice) riscontrata dalla banca con lettera del 05/10/2018, in quanto espressamente l'attore, nel richiedere la copia degli ordini di acquisto
23 relativi ai titoli di cui è causa, comunica alla convenuta di aver subito un danno e di voler agire per il ristoro dello stesso.
Non merita poi censura la sentenza di primo grado laddove, nell'affermare il principio secondo cui il termine decennale della prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa percepibile e riconoscibile, ha chiarito che,
per alcuni titoli azionari la domanda era comunque prescritta, in quanto il già prima della proposizione della domanda, pur avendo avuto la Pt_1
possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li aveva conservati nel proprio patrimonio, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione alcuni titoli azionari sulla base della considerazione che dagli estratti conto ricevuti e non contestati l'odierno appellante avrebbe potuto facilmente rendersi conto della produzione del danno oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Il fatto che il fosse un cliente retail non scalfisce la correttezza della Pt_1
motivazione, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
anche una tale tipologia di cliente è in grado di leggere un estratto conto e verificare la situazione del suo patrimonio mobiliare.
A questo proposito, con riguardo in particolare alle azioni Finmatica, va evidenziato che il documento inserito alle pagg 32 e 33 nell'atto di appello diretto a dimostrare che il aveva già messo in mora la banca con Pt_1
24 “raccomandata a mano del 2005” è - come evidenziato dalla banca - del tutto nuovo e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né la prova della ricezione della raccomandata asseritamente di data
31/01/2005 può ricavarsi dal documento n. 32 prodotto dall'attore, che fa riferimento ad una missiva inviata nel marzo 2005, a cui la banca avrebbe dato risposta nell'aprile dello stesso anno.
Con riguardo poi al citato documento n. 32 va evidenziato che lo stesso non può considerarsi una lettera di messa in mora in quanto si limita ad una richiesta di esibizione della documentazione relativa alle operazioni di investimento “impregiudicato ogni diritto del mio assistito circa eventuali
Vostre responsabilità…”.
Da ciò consegue che sia il secondo motivo di appello incidentale che il secondo motivo di appello principale devono essere rigettati con riguardo alla prescrizione.
A completamento della disamina del secondo motivo di appello principale va analizzata la doglianza sul mancato risarcimento relativamente ai titoli
IGD spa.
Sul punto va rilevato che parte appellante non individua alcuna specifica censura con riguardo alla sentenza impugnata limitandosi ad affermare che il Giudice sarebbe caduto in errore e richiamando quanto già esposto nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, c.p.c. , evitando quindi di confrontarsi
25 con la motivazione della sentenza nella quale, proprio tenendo conto di quanto detto nella predetta memoria, sono state esplicitate le ragioni per le quali il risarcimento non è stato concesso [“….L'attore non deduce altro
salvo allegare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (pagina
12), di aver rivenduto il 17.1.2022 n. 2280 azioni IGD Spa detenute in un
deposito titoli presso la DE (vedi doc. 55-56 fasc. convenuto) al
prezzo di € 4,08 ciascuna ricavando € 9.302,40, a fronte di un prezzo di
carico di € 8,91 e correlativo esborso di € 20.314,80, chiedendo pertanto il
risarcimento per la differenza di € 11.018,78 (20.314,80 – 9.302,40). E' del
tutto evidente però, vista la rilevante differenza del numero di azioni (8.000
contro 2280) e del prezzo di carico (1,6773 contro 8, 91), che l'attore
chiede un danno per titoli altri e diversi rispetto a quelli acquistati nel 2005
e trasferiti da a nel 2009. Dalla documentazione emerge CP_1 CP_18
infatti in maniera chiara la differenza del prezzo di carico del titolo e il
relativo esborso: nel doc. 18 citato dall'attore l'esborso risultava di €
13.418,40 (8.000 azioni x euro 1,6773), non di € 20.314,80. Del tutto
incomprensibili sono quindi il valore di carico indicato in € 8,91 e il valore
dell'esborso di € 20.314,80, salvo appunto che non si tratti, verosimilmente,
di un acquisto successivo. Ancora più incomprensibile è la ricostruzione del
danno effettuata nella comparsa conclusionale, dove l'esborso non è più di
€ 20.314,80 ma di € 13.419,00 e il ricavato dalla vendita di 2.280 a 4 euro
26 ciascuna azioni è di 2.255,00 (?). Si rileva inoltre, sempre ai fini della totale
insussistenza di un danno, il valore decisamente superiore del titolo, che
l'attore documenta di aver venduto a € 4,08 circa (vedi doc. 55 fasc. parte
attrice), rispetto a quello di € 1,6773 che aveva al momento dell'acquisto
avvenuto nel 2005…].
A fronte di tale esaustiva motivazione - non specificatamente contrastata dall'appellante - il motivo sotto questo profilo si appalesa inammissibile,
come del resto rilevato dalla banca nella memoria di costituzione.
Infine, sempre con riguardo alla prescrizione, va rigettato il terzo motivo di appello incidentale proposto dall'appellata con riguardo alla asserita prescrizione dell'azione relativamente ai titoli I.NE, Ferrovie Nord
Milano, DB- Web – Tech -Dea Capital, SO, Anima GR,
[...]
” (ex data service). Controparte_16
Quanto al titolo I.NE va ritenuto, infatti, che il fatto che il predetto titolo sia stato “cancellato” nel gennaio 2008 a nulla rileva, considerato che la banca non ha prodotto alcun documento dal quale emerge che il Pt_1
poteva rendersi conto della rischiosità dell'investimento, tenuto conto che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora il cliente,
come nella specie, non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è
configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione
27 del danno per non essersi egli stesso assunto direttamente informazioni da altra fonte (come ad esempio articoli di stampa - cfr. Cass. 29/12/2011 n.
29864).
Analogamente con riguardo al titolo Ferrovie Nord Milano va evidenziato che non risulta che il si possa essere reso conto del danno prima Pt_1
dell'11/09/2008 data dalla quale decorre la prescrizione, mentre relativamente ai titoli DB- Web – Tech -Dea Capital, SO, Anima
GR la prescrizione non è pacificamente decorsa in quanto la stessa appellante afferma che i predetti risultavano in forte diminuzione a partire dal dicembre 2008 e, quindi, i dieci anni non erano scaduti alla data del
11/09/2018.
Infine riguardo al titolo “Bee Shaping the future” (ex Data Service) va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nulla si ricava dall'estratto conto al 31/12/2005, che non fa menzione di tali titoli
(cfr. doc. 24 convenuta).
Con riguardo al quarto motivo di appello va ritenuto che le generiche contestazioni relative all'onere della prova con riferimento alle azioni
Finmatica siano assorbite, stante la (già) accertata prescrizione dell'azione proposta essendo “…l'attore….sicuramente in grado già nel 2003, con l'uso
dell'ordinaria diligenza, di rendersi autonomamente conto della rischiosità
del titolo, e ciò non in base a dei segnali allarmanti provenienti da stampa
28 specializzata bensì dalla lettura degli estratti conto che riceveva dalla
banca. …..”.
Passando ad esaminare il primo ed il quarto motivo di appello principale relativamente al solo titolo va ricordato che per pacifica CP_3
giurisprudenza nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli,
l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (cfr. Cass. 14/11/2018 n. 29353).
E' pacifico altresì che spettava all'attore dimostrare non solo l'inadempimento ma anche il danno patito.
Ora, ancorché sia incontestato che la banca, contravvenendo all'ordine scritto del abbia acquistato i predetti titoli ad un prezzo di lire Pt_1
24.000 anziché di L.16.000 cadauna per un investimento complessivo iniziale di € 156.000.000,00 (pari ad euro 80.567,27), dai documenti prodotti risulta non che non ha subito alcuna perdita, ma, anzi, ha ottenuto un incremento patrimoniale costante nel corso degli anni.
29 Né il ha mai asserito che avrebbe investito a quel prezzo in titoli più Pt_1
redditizi.
Di tal che sul punto l'appello va senz'altro respinto.
Quanto al terzo motivo di appello principale è appena il caso di evidenziare che il Tribunale di Udine non ha motivato in ordine alle asserite nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto nonché relativamente a pretese operazioni compiute in conflitto di interessi perché in primo grado il Pt_1
ha semplicemente proposto azione di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta.
Dunque, da un lato, non vi è alcun vizio per omessa motivazione;
dall'altro
è del tutto evidente che, in assenza di domanda, le pretese nullità non potrebbero essere dichiarate d'ufficio trattandosi di nullità relative.
Sul punto va ricordato che, in tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta.
Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati;
dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con
30 quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che,
nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova (cfr. Cass. 16/03/2016 n. 5249).
Riguardo al quarto motivo di appello fermo restando quanto già detto in ordine ai titoli e non risultano altre specifiche doglianze in CP_4 CP_3
ordine alla asserita violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova da parte del Giudice di prime cure.
Relativamente al quinto motivo non merita censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale perché del tutto sfornita di prova, atteso che l'attore non ha in alcun modo dimostrato il nesso eziologico tra l'asserita patologia e la condotta della banca.
Giova ricordare a tal proposito che il in primo grado si era limitato a Pt_1
chiedere il risarcimento del danno biologico asseritamente subito a causa della perdita di quasi tutto il suo patrimonio allegando esclusivamente due certificati che non provano in alcun modo che la sua patologia derivi dalla condotta posta in essere dalla banca.
31 In questo grado parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale anche sotto il profilo del danno morale ovvero del danno esistenziale, dimenticando che possono essere risarcite anche plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato (cfr. ex multis Cass. 31/05/2018 n. 13992).
Quanto alle residue contestazioni proposte dalla banca nel terzo motivo non riguardanti la prescrizione del diritto già esaminata, va rilevato quanto segue.
L'affermazione della convenuta appellante incidentale secondo cui il nesso causale tra inadempimento della banca e danno si sarebbe interrotto per la vendita da parte del dei titoli Ferrovie Nord Milano, RE e Pt_1
DB non coglie nel segno, in quanto al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione (come accertate nella specie) consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe
32 comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (cfr. in tal senso ex multis Cass. 17/04/2020 n. 7905;
Cass. 11/1172021 n. 3359; Cass. 27/06/2023 n. 18293).
In questo contesto va rilevato che, dalla documentazione versata in causa dall'attore, risulta che il valore dei titoli in questione si era già fortemente deprezzato prima che il ricevesse dalla banca la documentazione Pt_1
necessaria per proporre la presente azione (cfr. le proiezioni titoli docc. 67-
70 attore).
Da ciò discende che la scelta del di non procedere alla vendita delle Pt_1
azioni in questione fino in tempi recenti non solo non rileva ai fini del nesso causale, ma non ha nemmeno concorso ad aggravare il danno.
Pertanto, va ritenuto che correttamente il Giudice di primo grado,
considerato che, in data 13/01/2022 tutte le azioni Ferrovie Nord Milano
erano state vendute con un ricavo di €. 0,6 ad azione per complessivi “€.
19.309,50” (cfr. pag. 3 del doc. 42 depositato dall'attore), abbia quantificato il danno in € 10.090,50 (€ 29.394,00 – 19.309,50).
Analoghe considerazioni valgono per i titoli RE e DB.
Riguardo al rilievo secondo cui, nella determinazione del danno relativamente al titolo AN, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto detrarre il valore di 30 azioni asseritamente non acquistate attraverso la mediazione della banca, va osservato che la dicitura “Immissione Titoli”
33 (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che sarebbe stato onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Quanto al titolo AL la circostanza che l'attore avrebbe continuato ad acquistare ad investire in tali azioni successivamente alla interruzione del rapporto con Banca Intesa è del tutto ininfluente ai fini del nesso causale,
posto che, come risulta pacificamente dalla documentazione citata dalla stessa appellata, emerge che, attraverso la mediazione della banca convenuta, vennero acquistate 1.100 al prezzo di carico in allora di € 56,11
per un importo complessivo speso di € 59.194,81– cfr. docc. 13 attore e doc.
30 convenuta). Dopo di che è vero che, nel corso del tempo, il ha Pt_1
continuato ad investire in AL (cfr. doc. 51 attore), ma è altrettanto pacifico, da un lato, che al momento della vendita il valore delle azioni era sostanzialmente azzerato (l'attore ha ricavato infatti dalla vendita di ben
3.185 l'esigua somma di € 55,73 – cfr. doc. 51 citato); dall'altro, che l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento per il solo acquisto effettuato attraverso la mediazione della banca convenuta.
Stante l'accertato inadempimento della banca in allora, va escluso che il successivo acquisto, nel corso del tempo, di altre azioni da parte del Pt_1
sia idoneo a far venir meno la presunzione relativa al nesso di causalità tra il predetto inadempimento e il danno patito dall'investitore che, a fronte di un
34 investimento inizialmente pari ad € 60.000,00 per 1.100,00 azioni, ha ottenuto dalla vendita l'importo complessivo di € 55,73.
Né può essere accolta la tesi subordinata secondo cui il danno andrebbe ridotto in ragione del fatto che 600 azioni non sarebbero state acquistate attraverso l'intermediazione di . Controparte_1
Vale a questo proposito quanto detto per il titolo AN e cioè che che la dicitura “Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Riguardo al titolo SO la banca lamenta che il danno avrebbe dovuto essere quantificato prendendo in considerazione il fatto che il Pt_1
usando la normale diligenza, avrebbe dovuto vendere le azioni il 31
dicembre 2008, quando valevano € 1,3016.
La doglianza non ha pregio non risulta, infatti, nessun documento dal quale si può evincere che il all'epoca avrebbe dovuto rendersi conto della Pt_1
rischiosità del titolo e vendere le azioni prima che si deprezzassero definitivamente.
Quanto al titolo TE IA va ritenuto, ancora una volta, che non possa essere accolta la tesi della banca secondo cui il danno andrebbe ridotto in ragione del fatto che 687 azioni non sarebbero state acquistate attraverso l'intermediazione di . Controparte_1
35 Vale a questo proposito quanto detto per il titolo AN e per il titolo
AL, cioè che la dicitura “Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Con riguardo al titolo Anima GR va, invece, accolta la censura della banca: invero dall'estratto conto al 31/03/2009 (cfr. doc. 24 convenuta)
risulta incontrovertibilmente che la perdita subita dall'attore è di €
11.844,35 (e non in € 20.549,00), pari alla differenza tra la somma spesa per l'acquisto delle azioni e la somma incassata a seguito della adesione all'OPA (ossia € 8.700,00).
La banca invece non ha fornito alcuna prova di ulteriori dividendi percepiti dal Pt_1
Relativamente al titolo Seat pagine gialle va ribadito quanto già detto con riguardo ai titoli AN, AL e TE cioè che la dicitura
“Immissione Titoli” (cfr. doc. 25 convenuta) di per sé nulla prova e che era onere della banca dimostrare che quei titoli erano stati acquistati attraverso la mediazione di altro istituto di credito.
Quanto al titolo RO la lagnanza della banca fondata sulla asserita mancanza di nesso di causalità tra inadempimento e danno, in quanto il danno patito dal sarebbe imputabile alla sua scelta di aderire Pt_1
all'OPA nel giugno 2021, non è fondata.
36 Invero la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che con riguardo al predetto titolo così si esprime: “…Rileva il
tribunale che il titolo RO compare per la prima volta nell'estratto conto
del trimestre 1.1.2005-31.3.2005 (doc. 25 fasc. convenuta). L'acquisto di
1.000 azioni avviene precisamente il 10.3.2005 (doc. 24 fasc. convenuta) e
al 30.9.2005 il titolo è quotato a € 15,31400 (vedi sempre doc. 24). …..In
ogni caso, dall'estratto risulta che il titolo ISAGRO al Controparte_18
30.12.2009 aveva un valore di € 3,2887, mentre al 30.6.2011 il valore era €
3,300 (doc. 56 fasc. attore) e non zero…. nella prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., l'attore ha ridotto la domanda da € 13.965,70 a €
10.565,20, deducendo di aver ricevuto € 2,76 per ciascuna azione. Ritiene il
tribunale, aderendo alla giurisprudenza sopra citata, che la prescrizione, in
questo specifico caso, non sia maturata in quanto il danno si è reso
oggettivamente percepibile solo al momento della consegna della
documentazione 2006/2009, quando l'attore ha avuto contezza della
rischiosità del titolo che era sceso a € 3,2887. Corretto, di conseguenza,
correlare il risarcimento del danno alla diminuzione del valore del titolo tra
il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o
avrebbe potuto rendersi conto, del livello di rischiosità. Va pertanto
riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di € 10.677,00 (13.965,70 –
3.288,70)…..”.
37 Dalla lettura di tale motivazione appare del tutto evidente che l'adesione all'OPA lungi da essere causa del danno patito ha invece concorso a ridurlo.
Relativamente al titolo Save la tesi della banca secondo cui il danno non sarebbe risarcibile per asserita insussistenza del nesso di causalità alla luce della revoca della quotazione del titolo avvenuta il 23/10/2017, verificatosi ben 12 anni dopo l'acquisto delle azioni, non può essere condivisa.
Sul punto è appena il caso di rilevare che – come ben argomentato dal
Tribunale di Udine – già al 31/12/2008 (cfr. doc. 25 attore) il titolo era effettivamente sceso a € 4,032, per un controvalore di € 1.612,92. Da ciò
consegue che non merita censura la sentenza di primo grado laddove ha stabilito che il risarcimento del danno va determinato per differenza tra il valore del titolo al prezzo di carico e quello che aveva quando l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del livello di rischiosità,
riconoscendo al la somma di € 2.587,08 (€ 4.200,00 – € 1.612,92). Pt_1
Per le svolte considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, accertato che a era dovuto l'importo di € Parte_1
136.217,14 e non già di € 144.917,14 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, e dato atto che la banca ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado, il va condannato a restituire alla banca le Pt_1
38 somme ricevute in eccedenza per capitale ed interessi oltre agli interessi al taso legale dalla data del versamento al saldo.
Il sesto motivo di appello incidentale è invece parzialmente fondato. Se
infatti non merita censura la sentenza del Tribunale di Udine laddove ha compensato del 70% le spese non solo per la reciproca (parziale)
soccombenza sia in punto an (rigetto della domanda relativa al danno non patrimoniale) sia in punto quantum, ma anche per non aver accettato il una proposta transattiva a lui favorevole prima di dar ingresso Pt_1
all'istruttoria, va ritenuto che tale compensazione avrebbe dovuto essere effettuata non già sulla somma effettivamente liquidata ma in base al valore della controversia, tenuto conto che uno dei motivi di compensazione riguarda proprio il quantum dovuto.
Da ciò discende che, applicando i valori medi delle cause ricomprese tra €
520.001,00 ed € 1.000,000, le spese di lite ammontano ad € 29.193,00,
come richiesto dall'avvocato Colautti nella nota allegata alla memoria di replica in primo grado, oltre al contributo unificato pari ad € 1.686,00.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la banca va condannata al pagamento del 30% delle spese processuali di primo grado liquidate per l'intero in € 30.879,00 (di cui € 29.193,00 per compensi ed €
1.686,00 per esborsi), oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA
39 come per legge, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Considerata la reciproca soccombenza in questo grado di entrambe le parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, accertato che a era dovuta la somma € CP_1 Parte_1
136.217,14, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
dalla domanda giudiziale al saldo e dato atto che la banca ha già provveduto ad eseguire la sentenza di primo grado, condanna a restituire Parte_1
alla banca le somme ricevute in eccedenza per capitale ed interessi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo;
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento Controparte_1
del 30% delle spese processuali di primo grado liquidate per l'intero in €
30.879,0000 (di cui € 29.193,00 per compensi ed € 1.686,00 per esborsi),
oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge,
detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.;
40 - conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
41