Parere definitivo 24 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 24/11/2012, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 04982/2012 e data 24/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 novembre 2012
NUMERO AFFARE 10258/2012
NUMERO AFFARE 10259/2012
NUMERO AFFARE 10260/2012
NUMERO AFFARE 10261/2012
NUMERO AFFARE 10262/2012
NUMERO AFFARE 10263/2012
NUMERO AFFARE 10264/2012
NUMERO AFFARE 10265/2012
NUMERO AFFARE 10266/2012
NUMERO AFFARE 10267/2012
NUMERO AFFARE 10268/2012
NUMERO AFFARE 10269/2012
NUMERO AFFARE 10270/2012
NUMERO AFFARE 10271/2012
NUMERO AFFARE 10272/2012
NUMERO AFFARE 10273/2012
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NUMERO AFFARE 10275/2012
NUMERO AFFARE 10276/2012
NUMERO AFFARE 10277/2012
NUMERO AFFARE 10278/2012
NUMERO AFFARE 10279/2012
NUMERO AFFARE 10280/2012
NUMERO AFFARE 10281/2012
NUMERO AFFARE 10282/2012
NUMERO AFFARE 10283/2012
NUMERO AFFARE 10284/2012
NUMERO AFFARE 10285/2012
NUMERO AFFARE 10286/2012
NUMERO AFFARE 10287/2012
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NUMERO AFFARE 10289/2012
NUMERO AFFARE 10290/2012
NUMERO AFFARE 10291/2012
NUMERO AFFARE 10292/2012
NUMERO AFFARE 10293/2012
NUMERO AFFARE 10294/2012
NUMERO AFFARE 10295/2012
NUMERO AFFARE 10296/2012
NUMERO AFFARE 10297/2012
NUMERO AFFARE 10298/2012
NUMERO AFFARE 10299/2012
NUMERO AFFARE 10300/2012
NUMERO AFFARE 10301/2012
NUMERO AFFARE 10302/2012
NUMERO AFFARE 10303/2012
NUMERO AFFARE 10304/2012
NUMERO AFFARE 10305/2012
NUMERO AFFARE 10306/2012
NUMERO AFFARE 10307/2012
NUMERO AFFARE 10308/2012
NUMERO AFFARE 10309/2012
NUMERO AFFARE 10310/2012
NUMERO AFFARE 10311/2012
NUMERO AFFARE 10312/2012
NUMERO AFFARE 10313/2012
NUMERO AFFARE 10314/2012
NUMERO AFFARE 10315/2012
NUMERO AFFARE 10316/2012
NUMERO AFFARE 10317/2012
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca dipartimento per l'istruzione.
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dai Signori:
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tutti per l’annullamento del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui dispone il collocamento “in coda” e non “a pettine” dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province.
LA SEZIONE
Visti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica come in oggetto proposti per l’annullamento delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, e art. 12, comma 1, del citato D.M. 8.4.2009, n. 42;
Viste le relazioni generali in data 23.11.2011 e in data 28.9.2011, prot. n. 7856, aventi ad oggetto: “Ricorso straordinario avverso il D.M. 42/2009”, con le quali Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, direzione generale per il personale scolastico, riferisce sul contenzioso in atto e chiede il parere sui ricorsi sopraindicati;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;
Premesso e considerato:
I ricorsi straordinari indicati in oggetto vanno riuniti per connessione oggettiva.
I ricorrenti hanno proposto ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per l’annullamento delle disposizioni dell’art. 1, comma 11, e dell’art. 12, comma 1, del citato D.M. 8.4.2009, n. 42, e degli eventuali atti applicativi conseguenti, chiedendo eventualmente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in quanto lesivi del loro interesse ad essere inseriti nelle graduatorie delle altre province indicate, in cui intendono trasferirsi, secondo un criterio “meritocratico”.
Sotto il profilo dell’interesse sostanziale all’impugnativa che, com’è noto, deve persistere anche al momento della decisione del gravame (Cons. St., A.P., 29.01.2003, n. 1), non può mancarsi di osservare che la normativa di cui si contesta in questa sede l’applicazione con effetti lesivi nei confronti della parte interessata, in parte è già stata annullata da questa Sezione con pareri n. 5306/2010, n. 5312/2010 e n. 5810/2010, tutti resi nell’adunanza del 13 luglio 2011.
Di qui un primo profilo di parziale improcedibilità dei ricorsi straordinari in esame che, per le ragioni testé ricordate, hanno come oggetto una normativa di rango secondario, la quale, pur essendo immediatamente lesiva della parte ricorrente, deve ritenersi non più esistente nel mondo giuridico.
Proprio in considerazione del contenzioso che ha contrassegnato le disposizioni in esame, l’Amministrazione dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con D.M. 12.05.2011, n. 44, all’art. 1, comma 8, ha disposto che “Le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono annullate”. Disposizione che conferma e “rafforza” la rilevata improcedibilità del ricorso in esame, che va affermata anche sotto altro e concorrente profilo.
Lo stesso D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che richiama espressamente nel preambolo, oltre al più volte citato D.M. n. 42/2009, i D.M. n. 82/2009, n. 200/2000, n. 68/2010 e n. 80/2010, formulati ai sensi della legge n. 167/09, art. 1, commi 2, 3 e 4, dà atto di aver tenuto nella debita considerazione tanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011, quanto la giurisprudenza amministrativa formatasi a seguito di detta sentenza.
Con riferimento a quest’ultima, ricorda, invero, il D.M. n. 44/2011 che la Corte ha annullato l’art. 1, comma 4 ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167 – di interpretazione del contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 – “… poiché introduce una disciplina ritenuta irragionevole prevedendo diverse modalità, a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale all’altra, e cioè inserimento in coda nel biennio 2009-2011 e a pettine nel biennio 2011-2013”.
Per quanto attiene alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, si legge nel “CONSIDERATO” del D.M. n. 44/2011 “che, come esplicitamente enunciato dal giudice amministrativo, recependo puntualmente la motivazione della Suprema Corte, che l’assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle graduatorie ad esaurimento non implica ex se l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime e che non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale nell’ambito delle distinte graduatorie”.
Emerge, dunque, dal contesto del sopravvenuto D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che con esso l’Amministrazione interessata ha inteso riesaminare e “rivisitare” l’intera materia, anche alla luce delle intervenute pronunce costituzionali e giurisdizionali, assumendo determinazioni che ha ritenuto con esse compatibili e che hanno modificato, in ogni caso, la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione del contenzioso straordinario in esame, incidendo – non importa se in senso favorevole o meno – anche sulle determinazioni assunte col D.M. n. 42/2009 in questa sede impugnato.
Risultano essere stati realizzati, dunque, attraverso l’emanazione del più volte richiamato D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, i presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa per la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi (ex multis, Cons. St., Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000; Cons. St., Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4681; Cons. St., Sez. IV, 17 aprile 2002, n. 2031).
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi in oggetto vanno, conclusivamente, dichiarati improcedibili, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi in oggetto, previa riunione, debbano essere dichiarati improcedibili, con assorbimento dell’istanza cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Quadri | Pietro Falcone |
IL SEGRETARIO
NA Tomassini