Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 9533
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità del licenziamento per ritorsività o discriminazione

    Il giudice ha ritenuto non provata la ritorsività per genericità delle allegazioni e assenza di prove sul punto. Ha altresì ritenuto non provata la discriminazione per genericità delle allegazioni e mancanza di elementi fattuali comparativi.

  • Accolto
    Illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione

    Il giudice ha ritenuto che la lettera di licenziamento facesse esclusivo riferimento all'assenza ingiustificata del 18.09.2023, senza richiamare le pregresse contestazioni disciplinari. Ha quindi ritenuto che la recidiva non fosse stata correttamente contestata e che il licenziamento per giusta causa non fosse applicabile, dovendosi prediligere una sanzione conservativa come da CCNL. Ha inoltre valutato la proporzionalità della sanzione, ritenendo il licenziamento non adeguato al caso concreto stante la previsione contrattuale di sanzione conservativa.

  • Accolto
    Richiesta differenze retributive per ore di lavoro straordinario

    Il giudice ha ritenuto provato che la ricorrente lavorasse per sei giorni alla settimana, ma non ha ritenuto raggiunta la prova del numero di ore effettivamente svolto in eccedenza rispetto all'orario normale, se non per un periodo specifico (dicembre 2021-giugno 2022) in cui ha lavorato 45 ore settimanali. Le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute congrue tra loro, ad eccezione di quelle rese da un soggetto legato affettivamente alla ricorrente. La domanda è stata accolta parzialmente sulla base dei conteggi elaborati dalla ricorrente e fatti propri dal giudice.

  • Rigettato
    Richiesta pagamento per ferie non godute

    Il giudice ha ritenuto non comprovato l'assunto secondo cui i cedolini paga non riflettessero la realtà dei fatti riguardo al godimento delle ferie. La domanda è stata ritenuta genericamente formulata e non meritevole di accoglimento su questo punto.

  • Accolto
    Reintegrazione ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.L.vo 23/2015

    Il giudice ha annullato il licenziamento ritenendo che il fatto contestato fosse in radice inidoneo a giustificare il licenziamento, equiparabile a "insussistenza del fatto materiale" ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.

  • Accolto
    Indennità risarcitoria per periodo antecedente alla reintegrazione

    Il giudice ha condannato la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, per il periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha altresì condannato la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 9533
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9533
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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