Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Matilde Carpinella, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3178/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra a socio unico (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Spada Antonio per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
) (C.F.
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.16194/2020, pubblicata in data
18.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda processuale è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, notificato il 22.03.2017, il si opponeva al decreto ingiuntivo Controparte_3
n.393/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 09.11.2017, con cui gli era stato ingiunto, su ricorso di il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 348.234,16, Parte_1 oltre interessi, nonché spese di procedura, importo dedotto come dovuto quale corrispettivo a fronte di prestazioni rese in esecuzione delle pattuizioni di cui al "Contratto per la gestione degli impianti, per i Servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse" del 29.03.2006 (sottoscritto da l'Unire-poi Assi, ora e la CP_2 ON TA S.p.a. dante causa della , come prorogato, e di cui all'“Accordo per la Parte_1 disciplina transitoria del rapporto tra il e le società per il periodo 1° agosto-31 CP_2 Pt_2 dicembre 2015” (sottoscritto inter partes in data 30 luglio 2015). Parte opponente chiedeva, nel merito, l'annullamento-revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo i seguenti motivi di opposizione: - la prescrizione delle pretese avanzate con riferimento agli anni 2010-2011 ed eventualmente 2012; - l'estinzione dell'obbligazione, riguardo alle pretese vantate con riferimento agli anni 2012-2013, per effetto della transazione intercorsa tra le parti in
- l'infondatezza del credito preteso a titolo di corrispettivo per le corse tra gennaio 2013 e luglio 2015 , credito comunque estinto per intervenuta transazione;
- la non debenza degli importi pretesi a titolo di interessi ex dlvo n.
231/2002 per ritardato pagamento per gli anni 2010-2015, in quanto, oltre che estinti anch'essi per prescrizione e intervenuta transazione, non dovuti a fronte degli accordi intervenuti tra le parti ai sensi dell'art. 3 del contratto;
- l'infondatezza del credito preteso a titolo di saldo – corrispettivo corse per il periodo agosto – dicembre 2015.
Si costituiva contestando analiticamente tutti i motivi di opposizione. Chiedeva la Parte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, la conferma dello stesso e in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di euro 348.234,16, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex dlvo 231/2002 e, comunque, di ogni altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa.
Alla prima udienza del 07.11.2017 il opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_1
Tribunale adito, in favore del giudice amministrativo. Con ordinanza riservata del 22.12.2017 il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all'esito della udienza del 13.05.2020, svolta con le modalità della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.”.
§ 2.- Il Tribunale respingeva l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione e così decideva nel merito: “in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 7.439,100, quale sorte capitale, a titolo di corrispettivo per le scommesse raccolte (Galoppo per i mesi gennaio 2013 – luglio 2015 e Trotto mesi luglio- agosto 2013, mesi luglio-agosto 2014 e luglio 2015), nonché al pagamento degli interessi moratori al saggio legale sulle fatture azionate per gli anni dal 2011-2015, come indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio”.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da in via principale e dal in via incidentale. Pt_1 CP_1 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.1.2022 i difensori delle parti chiedevano rinvio in pendenza di trattative;
la causa era quindi rinviata al 15.9.2023 per la verifica dell'avvenuta transazione;
nelle more l'avv. Spada per l'appellante depositava documentazione attestante il fallimento delle trattative;
all'udienza del 15.9.2023 la causa era quindi rinviata per conclusioni al 7.2.2025. Dopo un breve rinvio d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per note fino al 31.3.2025, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18.4.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
§ 4. - Per Parte_1
“ Piaccia all'Ill.ma Corte Civile di Appello di Roma: 1) in via preliminare ed istruttoria, fermi gli effetti e conseguenze in danno del del principio CP_2 di non contestazione anche in relazione al principio di sua vicinanza all'onere della prova, ammettere le istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nomina di Ctu) come proposte nel precedente grado, ed ivi riproposte, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
2) nel merito, comunque accertare e dichiarare le somme ancora spettanti ad e dovute Parte_1 dal debitore nche qual successore ex lege di Unire-Assi, in forza del sottoscritto “Contratto CP_2 2006” (prorogato al luglio 2015) ed in forza del sottoscritto “Accordo agosto-dicembre 2015”, ivi azionati, e precisamente a titolo di:
- saldo “Corrispettivi Riprese TV – Trotto” luglio 2010, luglio e agosto 2011, per la somma di
€ 31.740,00 (comprensiva di Iva al 21%), oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii. maturati dal 30° giorno fattura e maturandi fino al soddisfo,
- “Interessi di mora” ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii. per ritardato pagamento da parte dell'Ente dei “Corrispettivi” dovuti e fatturati nel periodo 2011-2015, per la complessiva somma di € 271.645,56, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo,
- saldo “Corrispettivo Corse” (quota interna ed esterna), relativo alle corse al Galoppo ed al Trotto (per il periodo agosto-dicembre 2015, secondo l'“Accordo” 2015), per la complessiva somma di € 37.409,50 (escluso Iva al 22%), oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii. maturati dal 30° giorno fattura e maturandi fino al soddisfo,
e così la complessiva somma di € 340.795,06, oltre gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii., e/o in misura legale, maturati e maturandi fino al soddisfo come in narrativa, e comunque per quell'altra somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, per tutti i titoli, causali, motivi e ragioni di cui in narrativa che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti, 3) conseguentemente, condannare il debitore Parte_3
in persona del ministro p.t., al pagamento in favore della società creditrice-Ippomed
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., della complessiva somma di € 340.795,06 oltre Pt_1 gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii., e/o in misura legale, maturati e maturandi fino al soddisfo come in narrativa, o di quell'altra somma maggiore e/o minore come accertata in corso di causa per tutti i titoli e le causali, motivi e ragioni, meglio espressi in narrativa ed ivi integralmente riportati e trascritti;
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, e rifusione delle spese del procedimento monitorio, per tutti i motivi e ragioni di cui meglio in narrativa ed ivi integralmente riportati e trascritti”.
Per il : CP_1
“ Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia respingere l'appello di controparte in quanto infondato ed accogliere l'appello incidentale proposto dal ”. CP_1
§ 6. – Il primo motivo dell'appello incidentale deve essere esaminato preliminarmente perché critica il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
La decisione di primo grado, sul punto, è motivata come segue:
“Ai fini della valutazione dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione è necessario ribadire che l'isolata pronuncia del giudice amministrativo richiamata da parte opposta (Tar sent. n. CP_4
8001/2014) risulta superata dalla giurisprudenza di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma Sez. II sent n. 21615/2016; n. 17535/2017), dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa giurisprudenza amministrativa.
Ed invero, nel caso di specie viene in rilevo una convenzione stipulata in posizione paritetica e senza esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, dunque un accordo stipulato sul piano privatistico senza alcun coinvolgimento della potestà autoritativa dell'amministrazione statale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario (in particolare per le controversie con l' per gli aspetti attinenti al contratto si vedano Cass. civ., Sez. Unite, 19/04/2001, n. 151 e CP_5
Cass. civ., Sez. Unite, 15/03/2002, n. 3874, nonché Cass. civ., Sez. Unite, 14/01/1987, n. 185 in base alla quale “Qualora l'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire) si avvalga di un contratto privatistico, autonomo e distinto rispetto alle concessioni amministrative per la gestione di un ippodromo e l'esercizio delle scommesse, al fine di affidare alla società privata che gestisce l'ippodromo medesimo esecuzione di opere di miglioramento e ristrutturazione, impegnandosi ad assumerne gli oneri, la controversia inerente ai diritti ed obblighi scaturenti da detto contratto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di concessione di beni e servizi pubblici (art. 5, l. 6 dicembre 1971, n. 1034), e spetta alla cognizione del giudice ordinario”. Lo stesso Tar del Lazio con la sentenza del 30.10.2019 n. 12511, allegata da parte opposta alla comparsa conclusionale, ha ribadito che nel caso in cui, come nella specie, la parte attrice alleghi un inadempimento contrattuale dell' (ora CP_5 Parte_3
di seguito per brevità ) -rispetto ai criteri e parametri di determinazione del
[...] CP_2 corrispettivo dei servizi resi dalla società che ha in gestione l'ippodromo - la questione riguarda una fase successiva a quella di assegnazione del servizio di gestione dell'ippodromo, di guisa che vengono in considerazione unicamente posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti, per la tutela dei quali la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario. Né può dirsi che la fattispecie sia inquadrabile tra gli accordi sostitutivi del provvedimento, come previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 1 (con la conseguente necessità di affermare la giurisdizione del GA), non essendo rinvenibili nella fattispecie in esame profili provvedimentali, né posizioni autoritative della p.a. e tenuto conto che gli accordi di cui al richiamato art. 11 sostituiscono il procedimento amministrativo comprensivo della fase provvedimentale, mentre nel caso in esame le convenzioni intervenute tra le parti hanno disciplinato solo profili patrimoniali del rapporto concessorio”.
Il critica la sentenza richiamando la motivazione della sentenza del TAR Lazio CP_1
n.8001/2014 e due pareri conformi del Consiglio di Stato in funzione consultiva, n.3951/2014 e n.2148/2017, tutti provvedimenti secondo i quali la convenzione tra e società di gestione CP_1 degli ippodromi e delle scommesse va inquadrata nell'ambito degli accordi sostitutivi di cui all'art.11
L.n.241/1990, rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133, I comma, lett.a) n.2) d.lgs.n.104/2010.
Infine, nel termine assegnato per le note conclusive, il ha prodotto due sentenze del CP_1
Tribunale di Roma, n.3131/2924 e n.1981/2025, entrambe declinatorie della giurisdizione ordinaria in controversie tra il e società di gestione degli ippodromi sulla scorta dei precedenti sopra CP_1 citati.
Il motivo è infondato. I contratti dedotti in giudizio da sono: Pt_1
1) il “Contratto per la gestione degli impianti, per i Servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse” concluso il 29.03.2006 fra la ON TA s.p.a. e l' Controparte_6 (cui poi è subentrata l'ASSI e, attualmente per legge ex art. 2 d.lvo 449/1999,
[...] il Ministero) con scadenza il 31 dicembre 2008, prorogato sino al primo trimestre del 2010 con la ON TA spa, e successivamente con la sino al 31 luglio 2015 alle Parte_1 medesime condizioni;
2) L' “Accordo per la disciplina transitoria del rapporto tra il e le CP_2 Parte_4 per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2015”, concluso il 30.7.2015 tra e , CP_1 Pt_1 nel quale le parti - premesso il parere del Consiglio di Stato n.3951/2014 che qualifica il rapporto tra esse in termini di “accordo sostitutivo” ex art.11 L.n.241/1990 e qualifica come
“sovvenzioni” le erogazioni economiche in favore delle;
premesso ancora Parte_4 che il con nota del 31.3.2015, aveva comunicato a tutte le l'avvio CP_2 Parte_4 del procedimento per la stipula dell'accordo sostitutivo, indicando come termine per la conclusione del procedimento stesso il 31.7.2015 e la proroga dei “rapporti contrattuali” fino al tale data - hanno regolato transitoriamente il rapporto per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2015. Entrambi gli accordi hanno contenuto dichiaratamente contrattuale, ponendosi il in CP_1 posizione di parità con la mentre l'adeguamento della regolamentazione del Parte_4 rapporto al tipo dell'accordo sostitutivo di provvedimento è espressamente rinviato all'anno 2016. Le sentenze del Tribunale di Roma prodotte dal nel termine assegnato per le note CP_1 conclusive, segnatamente la sentenza n.1981/2025 che riguarda specificamente il rapporto con sono riferite a periodi successivi al 31.12.2015 e confermano che il ha regolato i Pt_1 CP_1 rapporti con le Società di corse attraverso accordi sostitutivi di provvedimento per gli anni 2016 e seguenti.
Per il periodo precedente la qualificazione delle suddette convenzioni come accordi sostitutivi di provvedimento - secondo la ricostruzione contenuta nel parere del Consiglio di Stato n.3951/2014, successivo e conforme alla sentenza TAR Lazio n.8001/2014, poi seguito dal conforme parere n.
n.2148/2017 - risulta problematica per il tenore letterale delle stesse, apertamente contrattuale, e per la mancanza della motivazione che non può mancare, invece, nell'accordo sostitutivo, così come nel provvedimento amministrativo.
Si ritiene, pertanto, più aderente al tenore degli accordi dedotti in giudizio la qualificazione degli stessi come contratti a favore di terzi, volti a regolare - sul presupposto del conferimento a Pt_1 da parte dell'allora dell'autorizzazione a organizzare le corse nell'ippodromo di Siracusa - CP_5 lo svolgimento delle attività autorizzate e remunerate dall'ente pubblico mediante le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, così come determinate dall'art.12 I comma DPR n.169/1998, sicché la presente controversia, che ne concerne l'esecuzione, è rimessa alla giurisdizione ordinaria.
È poi qualificabile come concessione di servizio l'assegnazione alla stessa in forza della Pt_1 delibera UNIRE n.23/2008, del servizio di raccolta delle scommesse sulle gare ippiche, parimenti riservato al Ministero delle finanze e al , ex art.1 II comma DPR Controparte_2 cit. (cfr. SS.UU. n.151/2001, n.3874/2002). Pertanto, dato che la presente controversia riguarda il pagamento della quota percentuale sulle scommesse raccolte, sussiste la giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art.133 I comma lett. c) d.lgs.n.104/2010.
§ 7. Ancora in via preliminare, ma nel merito, il secondo motivo dell'appello incidentale del CP_1 critica il rigetto dell'eccezione di estinzione per intervenuta transazione dei crediti azionati da
Pt_1 La decisione di primo grado, sul punto, è così motivata: “Quanto all'eccepita estinzione del credito ingiunto per intervenuta transazione, deve osservarsi che “l'atto di definizione stragiudiziale della vertenza” sottoscritto da e il 30.10.2015 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte CP_2 Pt_1 opponente) risulta avere ad oggetto crediti diversi da quelli attivati con l'odierno giudizio. Dalla lettura dell'atto di transazione richiamato si evince che il periodo di riferimento preso in considerazione è il 2012-2013 per tutti i crediti relativi alla voce “Corrispettivo impianti”. Nelle premesse dell'atto si richiama in particolare “il c.d. “corrispettivo impianti”, determinato sulla scorta del punteggio ottenuto in base ai dati e ai parametri contenuti nella scheda tecnica allegata al contratto” e si precisa l'importo riconosciuto “a titolo di corrispettivo impianti per gli anni 2012 e 2013” (cfr. pp. 1 e 2 dell'atto transattivo). Nell'atto si specifica poi che le parti “intendono definire transattivamente ogni controversia, presente e futura, sull'esatto adempimento delle reciproche prestazioni ed obbligazioni, relativamente e limitatamente al periodo di proroghe contrattuali degli anni 2012-2013, “all'uopo impegnandosi a rinunciare, ciascuna delle Parti, a qualsiasi pretesa, domanda, azione, eccezione, per qualsiasi titolo o ragione, relativamente e limitatamente agli anni 2012 e 2013”. Nell'atto stesso le parti poi specificano che tutte le controversie relative “al corrispettivo impianti dal 2005 al 2011” vengono proseguite e che le eventuali sentenze favorevoli pronunciate nei giudizi in corso, relativi appunto ai corrispettivi impianti, non produrranno effetto per gli anni 2012-2013. La mancanza assoluta nell'atto transattivo di riferimenti ad altre voci di corrispettivo (diverse dal
“corrispettivo Impianti”) porta a ritenere che l'atto stesso abbia avuto ad oggetto ogni credito, a qualsiasi titolo o ragione, relativo ai “di corrispettivi impianti”, limitatamente al periodo 2012-13, credito non azionato nell'odierno giudizio monitorio né per sorte capitale, né per interessi”. Osserva il che la transazione ha riguardato le somme “a qualsiasi titolo dovute” e non solo CP_1
i corrispettivi per il settore impianti, mentre l'unica limitazione è quella temporale, limitata agli anni
2012 e 2013.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado vada rettificata. È vero che il contratto di transazione, dopo una lunga premessa nella quale le parti danno atto di controversie pendenti riguardanti specificamente le somme pretese da a titolo di corrispettivi Pt_1 impianti, nella parte dispositiva fa riferimento alle somme a qualsiasi titolo dovute, includendo in via esemplificativa anche il corrispettivo riprese televisive e il corrispettivo corse.
Tuttavia, la transazione è riferita unicamente a controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto del 2006 e relative a crediti sorti negli anni 2012 e 2013, mentre i crediti oggetto di questo giudizio riguardano prestazioni eseguite negli anni 2010 e 2011 (corrispettivo riprese TV) e 2015
(corrispettivo corse), interessi su fatture emesse negli anni 2014 e 2015 e quote percentuali sulle scommesse raccolte, che costituiscono, queste ultime, corrispettivi che non trovano titolo nel contratto ma nella delibera UNIRE n.23/2008, come evidenziato nella decisione impugnata, e che, per tale ragione, non possono essere considerate incluse nella transazione.
§ 8. – Il primo motivo dell'appello principale di critica la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha accolto l'opposizione riferita al credito per le riprese televisive, settore “trotto”, dei mesi di agosto 2010, luglio 2011 e agosto 2011. La motivazione criticata è la seguente: “Ha dedotto l'amministrazione che in base al contratto del 2006 (art.3), di volta in volta prorogato, il corrispettivo previsto per le riprese televisive doveva essere determinato in base al prodotto tra il numero delle giornate di corsa organizzate presso l'ippodromo e un importo fisso, determinato in base alla fascia attribuita all'Ippodromo con determinazione del Segretario Generale Unire del 10.03.2006 n. 4074 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte opponente). Ha aggiunto altresì che la prestazione eseguita non era conforme agli standard di qualità richiesti in base alla classificazione riconosciuta all'ippodromo - la cui strumentazione in uso era stata inizialmente definita di “fascia alta” secondo le prescrizioni tecniche di cui alla determinazione n. 106/2006 (cfr. docc. nn. 9 e 10 del fascicolo di parte opposta) - e che pertanto il corrispettivo dovuto doveva essere parametrato ai valori, più bassi, previsti per la fascia media dalla richiamata determinazione del 10.03.2006 n. 4074).
Giova ricordare che la determinazione del Segretario Generale n. 190/2008 del 22.10.2008 CP_5 classificava il sistema di riprese televisive presso l'ippodromo di Siracusa come fascia alta, precisando tuttavia che “tutti i pagamenti vengono effettuati con salvezza degli accertamenti in loco che l'Ente disporrà ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla Società nelle perizie giurate ad esso inviate e di ogni altra evenienza atta a modificare il presente giudizio”. Al fine di tale verifica con determinazione del Segretario Generale n. 1387/2009 è stata CP_5 nominata la commissione incaricata della valutazione delle immagini TV trasmessa dalle società corse (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte opponente) la quale, all'esito delle indagini svolte, riferite al periodo aprile 2010-dicembre 2011, ha verificato che l'ippodromo “non utilizza la dotazione tecnologica di fascia”. Correttamente dunque l'amministrazione ha omesso il pagamento del saldo, a fronte di acconti versati in eccesso (in quanto parametrati ad una fascia superiore rispetto a quella accertata), richiedendo il parziale storno di quanto già versato. Né può condividersi la tesi proposta da parte opposta secondo cui tale “declassificazione” sarebbe illegittima ed arbitraria in quanto non conforme alla procedura prevista dall'art. 15 del contratto del 2006. Invero la procedura indicata nel citato art. 15 è riferibile alle modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte dell'amministrazione in caso di inadempimento del concessionario del servizio agli obblighi assunti. Nel caso di specie, nessun inadempimento doveva essere contestato a , avendo il proceduto alla determinazione del corrispettivo sulla base di quanto Pt_1 CP_2 contrattualmente previsto. Ne consegue che l'importo ingiunto di euro 31.740 per Corrispettivo Riprese TV non è dovuto e il decreto opposto deve essere revocato sul punto. L'appellante deduce una pretesa violazione dell'art.112 c.p.c. da parte del Tribunale, che avrebbe modificato l'avverso motivo di opposizione, basato su un'eccezione di difforme adempimento, e la contestuale violazione e falsa applicazione delle clausole di cui agli artt.9 e 15 del contratto nonché della regola interpretativa dettata dall'art.1362 c.c.. Osserva che la difforme qualità delle riprese televisive contestata dal avrebbe consentito allo stesso di avvalersi di uno dei rimedi CP_1 previsti dal contratto per gli inadempimenti della società, non anche di ridurre unilateralmente il corrispettivo, declassando la fascia di qualità delle riprese già assegnata all'ippodromo.
Il motivo è infondato.
Posto che la retribuzione dei servizi resi dalla società per le riprese televisive delle gare era parametrata al livello di strumentazione tecnica presente presso l'ippodromo, classificata secondo determinati standard in fasce (sufficiente, media, alta, eccellente), l'amministrazione, pur dopo aver assegnato la fascia “alta” all'ippodromo di Siracusa, si è riservata di verificare la rispondenza delle riprese allo standard qualitativo della fascia assegnata, e, a seguito di perizia tecnica, ha rilevato che le riprese televisive relative al settore “trotto” non erano conformi allo standard perché non era utilizzata la dotazione tecnologica di fascia (all.12 opponente).
La riserva era contenuta nello stesso provvedimento di attribuzione dove è scritto “tutti i pagamenti vengono effettuati con salvezza degli accertamenti in loco che l'Ente disporrà ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla Società nelle perizie giurate ad esso inviate e di ogni altra evenienza atta a modificare il presente giudizio” (all.10 opponente). L'assegnazione di fascia di qualità per le riprese non era definitiva, ma intrinsecamente precaria, dipendendo da fattori variabili quali l'effettiva presenza di una certa strumentazione tecnica e l'effettivo impiego della stessa, mentre non può affermarsi che il potere di “declassamento” riservatosi dall'amministrazione la sottraesse al vincolo contrattuale, essendo predefiniti i criteri di attribuzione della fascia come quelli di rilevazione della non rispondenza delle prestazioni a detti criteri. Infine, posto che l'utilizzazione della strumentazione tecnica di fascia non era oggetto di uno specifico obbligo contrattuale della società di corse, le rilevazioni fatte dall'amministrazione a riguardo esulano dall'ambito delle contestazioni di inadempimento, per cui la stessa eccezione dell'opponente è stata correttamente qualificata dal Tribunale in conformità alle previsioni del contratto.
§ 9. – Il secondo motivo dell'appello principale di critica la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 respinto la domanda di condanna del a pagare a titolo di interessi di mora la somma di € CP_1
271.645,56. La sentenza sul punto è così motivata: “ Ad avviso del Tribunale non possono trovare applicazione i reclamati interessi di cui al dlvo 231/2002. E' noto che l'attività di organizzazione delle corse dei cavalli e della gestione degli ippodromi è attività di pubblico interesse a favore della collettività e pertanto non può dirsi che tra (poi CP_5
ASSI, successore ex lege di ) ora la società di corsa, con la stipula del contratto del CP_5 CP_2 2006 e successivamente dell'accordo del 2015, sia intercorsa alcuna transazione commerciale per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”(art. 2, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 231/2002), indispensabile per l'applicazione delle disposizioni invocate (art. 1, comma 1, d. lgs. cit). Invero, la normativa di settore (cfr l'art. 2 del dlvo n. 449/1999 e art. 12, comma 2 lett. d) dpr n. 169/2014) induce a ritenere che il rapporto patrimoniale tra le parti, pure regolato da una convenzione, rientri nell'ambito di un finanziamento e/o sovvenzione a fronte della gestione di un servizio svolto, da privati in proprie strutture, anche nell'interesse pubblico (cfr. in tal senso la giurisprudenza del Tribunale di Roma sentenza n. 24011/2017 pubbl. il 22/12/2017 RG n. 68513/2012).
Del resto la pretesa di applicazione dei parametri introdotti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs 231/2002, trova un ostacolo non solo nell'evidenza circa la non riconducibilità della convenzione di cui è contesa alle transazioni commerciali di cui alla normativa di riferimento, ma anche dalla lettera della stessa convenzione del 2006 dove all'art. 3 comma 6 è scritto che “in caso di ritardo superiore a 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura emessa, la Società avrò facoltà di richiedere all'Unire il pagamento degli interessi in misura legale, con decorrenza dalla scadenza del novantesimo giorno in deroga a quanto previsto dall'art. 5 dlvo n. 231/2002”. L'accordo del 2015, comma 3, prevede poi, per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015, che il corrispettivo doveva essere pagato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica indirizzata all'Ufficio e che “in caso di ritardato pagamento la Società avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione il pagamento degli interessi di mora nella misura legale”. Gli interessi moratori vanno perciò riconosciuti al saggio legale con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture, in ragione delle previsioni contrattuali sopra indicate, sino al pagamento sulla base delle date dei pagamenti (non contestate da parte opponente) ed indicate nella consulenza di parte depositata da parte opposta in allegato alle memorie ex art. 183 VI co n. 1 cpc”. L'appellante critica la sentenza, in primo luogo, per non aver qualificato il rapporto dalle parti come appalto di servizi, data la natura privatistica del rapporto, connotato dalla corrispettività delle prestazioni delle parti e dal fatto che la remunerazione dei servizi resi da provenisse Pt_1 esclusivamente dal , nessuna somma venendo versata alla società dagli utenti. Osserva che CP_1 la stessa clausola contrattuale di deroga all'art.5,d.lgs.n.231/2002 presuppone l'applicabilità di tale norma e quindi la natura di transazione commerciale dell'accordo. Afferma che la deroga riguardava solamente la decorrenza e non il tasso degli interessi, dovendosi intendere per “interessi legali di mora” appunto quelli previsti dal citato d.lgs.. Afferma infine che le clausole di deroga convenzionale, interpretate con esclusivo riferimento alla decorrenza degli interessi di mora ovvero anche con riferimento al tasso di tali interessi, sarebbero nulle perché vessatorie e non specificamente approvate per iscritto e comunque perché inique ex art.7 d.lgs. cit..
Il motivo è infondato.
I contratti in oggetto affidano alla società lo svolgimento di attività di stretta competenza della pubblica amministrazione (art.3 commi 77 e 78 L.n.662/1996; art.1 DPR n.169/1998), che vengono remunerate mediante quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli determinate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il ministro per le politiche agricole ex art.12 I comma DPR n.169/1998.
Dunque, la società di corse, nello svolgere i servizi di gestione degli ippodromi e organizzazione delle corse ippiche, opera per conto della pubblica amministrazione e le remunerazioni che riceve dalla p.a. non sono corrispettivi determinati all'esito di una libera contrattazione - sia pure svolta secondo i criteri che presiedono alle contrattazioni con la p.a. - ma finanziamenti stanziati di volta in volta secondo i vincoli fissati dal decreto di cui sopra.
Si ritiene, pertanto, corretta la valutazione del giudice di prime cure nell'escludere la qualifica di detti contratti come “transazioni commerciali”. Quanto all'analogia, suggerita dall'appellante, tra i suddetti accordi e le convenzioni tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture accreditate, è vero che queste ultime sono qualificate come
“transazioni commerciali” dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicabilità del d.lgs.n.231/2002 (Cass. Sezioni Unite n.35092/2023). Tuttavia, occorre considerare che fanno eccezione alla regola le prestazioni di dispensazione dei farmaci della categoria A da parte delle farmacie, proprio perché, con riferimento a tali prestazioni, le farmacie operano come Servizio
Sanitario Nazionale e non come imprenditori (Cass. Sezioni Unite n.26496/2020). Dunque, premessa la non assimilabilità degli accordi in questione alle convenzioni del SSN in considerazione della natura non universale e non essenziale dei servizi svolti dalle società di corse, si osserva che queste operano come parti dell'organizzazione pubblica di gestione degli ippodromi e delle corse, sostituendosi alla pubblica amministrazione nello svolgimento di compiti esclusivamente riservati alla stessa, il che appare sufficiente a escludere la natura di transazione commerciale degli accordi che ne regolano l'operatività. Quanto all'espressa deroga al d.lgs.n.231/2002, contenuta nell'art.3 comma 6 dell'accordo del 29.3.2006, si osserva quanto segue. In primo luogo, il riferimento al tasso “legale” degli interessi di mora va inteso come riferimento alla norma di cui all'art.1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale (in termini, tra le molte,
Cass.n.20273/2023). In secondo luogo, non può desumersi la natura dell'accordo stesso puramente dalla deroga alle disposizioni del d.lgs.n.231/2002, che può ascriversi a un'incerta interpretazione del d.lgs di recente emanazione all'epoca del perfezionamento dell'accordo e che, infatti, non è riprodotta nell'accordo del 30.7.2015, il cui art.4 comma 3 si limita a prevedere che “in caso di ritardato pagamento la Società avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione il pagamento degli interessi di mora nella misura legale”.
§ 10. – Il terzo motivo dell'appello principale di critica il rigetto della domanda di condanna Pt_1 del al pagamento della somma di € 37.409,50 pretesa a titolo di saldo del corrispettivo CP_1 corse. La sentenza di primo grado, sul punto, è così motivata: “Infine quanto al saldo preteso per corrispettivo corse (agosto- dicembre 2015), pari ad euro 37.409,50, l'art. 3, comma 5 dell'accordo del 2015 - richiamando pedissequamente l'art. 3 del d.m. n. 53561/2015 (cfr. docc. 3 del fascicolo di parte opponente) con cui il ha introdotto un nuovo sistema per la quantificazione del CP_2 corrispettivo corse - ha previsto che “il corrispettivo corse è determinato parametrandolo al volume delle scommesse sui totalizzatori raccolte: a) nelle giornate in cui sono disputate corse presso l'ippodromo attraverso lo sportello di gioco per il quale la società è titolare di concessione ex lege (cd. “quota interna”); b) attraverso gli sportelli dei punti di accettazione scommesse esterni all'ippodromo (cd.“quota esterna”); l'erogazione è disposta a consuntivo nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di competenza relativo all'esercizio 2015, pari ad euro 57.000.000,00, detratte le somme impegnate nell'esercizio medesimo ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, punti a) e b). Le predette disponibilità sono destinate nella misura del 60% alla remunerazione della quota esterna e del 40% della quota interna e sono ripartite tra le società di corse, attraverso l'applicazione di una percentuale fissa, identica per tutte le società, sui volumi di scommesse raccolte dall'ippodromo sui totalizzatori”. L'art. 18 del predetto accordo, in conformità all'art. 18 del richiamato d.m. 53561/2015, ha poi previsto una condizione di efficacia dell'atto, essendo essa “condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte dell'organo competente ed all'esame positivo degli organi di controllo”. Il sistema sopra indicato ha quindi previsto un finanziamento, sulla base di parametri predeterminati, ma a consuntivo nei limiti della disponibilità dello stanziamento che per l'anno 2015 era fissato in euro 57.000.000, per l'intero anno, “detratte le somme impegnate nell'esercizio medesimo ai fini della copertura della spesa relativa al corrispettivo impianti ed al corrispettivo riprese televisive”.
Il sulla base del d.m. citato e dell'accordo del 2015, ha quindi provveduto con il decreto n. CP_2
55539 del 05.08.2015 ad approvare i contratti sottoscritti con le società di corse, titolari degli ippodromi, per il periodo 1° agosto 2015- 31 dicembre 2015, impegnando la somma complessiva di euro 22.400.895,04, iva inclusa, di cui euro 2.860.475,24 a titolo di corrispettivo corse “determinato in ragione della differenza tra lo stanziamento complessivo del capitolo 2298 PG 1 stabilito in 57 milioni di euro e le somme complessivamente impegnate per corrispettivi alle società di corse nel periodo gennaio-luglio 2015 oltre quelle di cui alle precedenti lett. a) e b) (ovvero corrispettivi impianti e riprese televisive)”. Il al fine evidente di agevolare la società di corse, a fronte CP_1 dei limiti imposti dal sistema di pagamento per il corrispettivo corse nel periodo transitorio, ha poi previsto nel medesimo decreto la possibilità che le risorse relative al corrispettivo corse potessero essere integrate con i risparmi di spesa disponibili a fine esercizio, “in conseguenza di minori spese sostenute o da sostenersi nel corso dell'esercizio medesimo”. Il a dedotto e documentato che tale ultima disposizione non ha tuttavia superato il controllo CP_2 di regolarità contabile, precisando che la Corte dei Conti ha ammesso a registrazione i contratti stipulati, ma solo nei limiti dell'impegno di spesa di euro 2.860.475,24, sostanzialmente imponendo il divieto di utilizzo del meccanismo residuale di determinazione del corrispettivo corse (relativo ai risparmi di spesa) adottato dall'amministrazione con il d.m. n.55539/15, ma non previsto nell'accordo del 2015. Correttamente dunque il ha eseguito i pagamenti sulla base delle risorse impegnate per i CP_2 corrispettivi corse relative al periodo 1° agosto 2015 - 31 dicembre 2015, a fronte delle risorse già impegnate per l'intera annualità 2015, anche per corrispettivi impianti e riprese televisive come contrattualmente previsto. Ne consegue che nessuna altra somma può essere liquidata alla società opposta a tale titolo.
Al riguardo deve precisarsi che le contestazioni di relative alla capienza dello stanziamento Pt_1 previsto nell'accordo e all'erroneo utilizzo da parte del Ministero delle risorse stanziate per l'anno 2015 per il pagamento di debiti non di competenza dell'anno 2015 non trovano effettivo riscontro nella documentazione in atti indicata dalla società (cfr. docc. 0 e 20 allegati al fascicolo . Si CP_2 tratta in particolare, in un caso (doc. 0), di un mero prospetto predisposto da relativo ai CP_2 crediti ingiunti da cui non è evincibile alcun pagamento eseguito per debito non di competenza dell'anno 2015 e, nell'altro, (doc. 20) della lettera di trasmissione alla Corte dei Conti da parte del del decreto n. 55539 del 05.08.2015 e dei relativi contratti oggetto di controllo. CP_2
Né del resto il d.m. n. 55539/2015, con cui si è provveduto al contestato impegno di spesa, appare a questo Tribunale suscettibile di disapplicazione. Invero il giudice ordinario può provvedere alla disapplicazione incidentale dell'atto ex art. 5 legge n. 2248/65 all. E solo nei casi in cui l'atto illegittimo rilevi come un mero antecedente logico tale che la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non quando l'atto amministrativo sia posto a fondamento del diritto fatto valere in giudizio (cfr Cass. Sez. I n. 19659/2006). Nella specie la società opposta richiede il pagamento della differenza tra quanto percepito in virtù dei corrispettivi previsti dal predetto del decreto, di cui chiede la disapplicazione, e quanto le sarebbe dovuto sulla base del corrispettivo applicabile in conseguenza di tale disapplicazione, così ponendo a fondamento del suo asserito diritto proprio l'atto amministrativo”. Con l'impugnazione l'appellante si limita a riproporre le contestazioni già sollevate nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, in particolare criticando solo formalmente e genericamente gli ultimi due periodi della motivazione sopra trascritta, in cui il Tribunale accerta, in primo luogo, il mancato riscontro documentale delle contestazioni di Pt_1 relativamente alla capienza dello stanziamento previsto nell'accordo e all'erroneo utilizzo da parte del delle risorse stanziate per l'anno 2015 per il pagamento di debiti non di competenza CP_1 dell'anno 2015 e, in secondo luogo, l'impossibilità di disapplicare il d.m. n. 55539/2015 con cui si è provveduto al contestato impegno di spesa. In particolare, l'appellante si limita a censurare la motivazione del diniego di disapplicazione dell'atto amministrativo suddetto denunciando il palese ed evidente abbaglio in cui sarebbe incorso il primo giudice, ma senza argomentare alcunché circa i limiti del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario così come delineati nella sentenza impugnata.
Il motivo pertanto è inammissibile per difettosa formulazione dell'atto introduttivo ex art.342, I comma, n.2 c.p.c.. § 11. – Il quarto motivo dell'appello di critica la decisione in punto di compensazione delle Pt_1 spese processuali, ma si tratta di una critica solo apparente in quanto la diversa regolazione delle spese di lite è chiesta in funzione dell'accoglimento dei precedenti motivi. Il motivo pertanto è assorbito dal rigetto dei precedenti.
§ 12. – Infine, il terzo motivo dell'appello incidentale del critica la sentenza di primo grado CP_1 nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento della quota scommesse. La sentenza sul punto è così motivata: “Parte opposta ha chiesto il pagamento di euro 7.39,10 (comprensivo di Iva) sulla base del contratto del 2006 quale quota percentuale (“cd. Ippica Nazionale Galoppo e Trotto”) sulle scommesse raccolte, così composta: a1) per il Galoppo, dal mese di gennaio 2013 al mese di luglio 2015 (sub All. F5 al Ricorso per D.I.):
a 2) per il Trotto, per i mesi di luglio e agosto 2013, luglio e agosto 2014, luglio 2015 (All. F6 al Ricorso per D.I.).
Si tratta di corrispettivi, non previsti nel contratto del 2006, che trovano titolo nella delibera Unire
n. 23/2008 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente) con la quale viene riconosciuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, alle società di Corse un corrispettivo sulle scommesse raccolte nazionali ed internazionali (vincente, accoppiata, tris, quartè e quinte) che per la corsa denominata Tris è pari, in virtù della citata delibera, al 9,60% dell'ammontare delle scommesse raccolte su corse (di Galoppo e Trotto) che si svolgono presso altri ippodromi.
Risulta dagli atti che ha trasmesso, a mezzo raccomandata A/R, per il periodo gennaio 2013 Pt_1
- 2015, il prospetto mensile delle scommesse raccolte (cfr. docc. all. OP9 e OP10 al fascicolo di parte opposta). Il a contestato la debenza della somma ingiunta allegando la nota del 18.10.2013, n. 52605 CP_2
(cfr. doc. 13 del fascicolo di parte opponente) con la quale l'amministrazione ha sospeso i pagamenti, a fronte di “difficoltà connesse all'acquisizione dei dati SOGEI relativi al volume di scommesse trio raccolte all'interno di ciascun Ippodromo per corse disputate su altri campi”. E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nel caso in esame), deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c (cfr. tra tante Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; cass. Sez.Un. n.
3373/2010).
Nella particolare fattispecie in esame la p.a., a cui competono verifiche e riscontri su dati ufficiali elaborati dalla stessa amministrazione, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente - che ha provato il titolo, ovvero la fonte negoziale del suo diritto (ovvero il contratto e la delibera Unire n. 23/2008)
- non ha eccepito l'inadempimento di controparte, né ha mosso alcuna contestazione riguardo all'attività svolta. A fronte del tempo trascorso oltre 5 anni dalle prestazioni rese, l'amministrazione, pure non contestando le allegazioni di parte ricorrente riguardo allo svolgimento della prestazione, si è limitata ad allegare la difficoltà di acquisizione di dati, nella sua disponibilità (in quanto elaborati da una società informatica, ad essa collegata e a totale partecipazione pubblica). In tale situazione è evidente l'inadempimento del ed essendo documentata l'entità del CP_2 corrispettivo preteso da parte ricorrente - tenuto conto dei prospetti mensili allegati e delle fatture in atti, nonché del criterio di calcolo indicato nella richiamata delibera n. 23/2008 - la domanda deve essere accolta e parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo ingiunto di euro 7.439,100, quale sorte capitale. A motivo dell'impugnazione il , da un lato, afferma che il credito in questione sarebbe CP_1 compreso nella transazione conclusa con , dall'altro lato sostiene che non avrebbe Pt_1 Pt_1 dato prova del credito, non potendo detta prova desumersi dalle fatture e dai prospetti mensili, che riguarderebbero tutti i movimenti scommesse e non le sole scommesse “trio” oggetto della domanda.
Il motivo è infondato.
La transazione, come si è scritto sopra (§ 7 ), ha riguardato esclusivamente le controversie scaturenti dall'esecuzione della convenzione del 2006, mentre le quote percentuali sulle scommesse raccolte costituiscono corrispettivi che non trovano titolo nel suddetto accordo, ma nella delibera UNIRE n.23/2008.
Quanto al difetto di prova dell'ammontare del credito, il Tribunale ha rilevato che le verifiche e i riscontri sui dati ufficiali di raccolta delle scommesse competono al , il quale non può CP_1 giustificare il proprio inadempimento adducendo difficoltà nella rilevazione dei dati. Pertanto non, essendo in questione lo svolgimento della prestazione di servizio, avendo dato prova di aver Pt_1 comunicato mensilmente al i dati mensili per la determinazione delle quote a essa spettanti CP_1
e fornito una quantificazione che il non è stato in grado di contestare in modo specifico, CP_1 indicando la minor somma eventualmente dovuta, la decisione di primo grado deve essere confermata.
§ 13. – Conclusivamente, entrambi gli appelli devono essere respinti, il che giustifica la totale compensazione delle spese processuali di questo grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente decidendo sugli appelli proposti da dal Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n.16194/2020, pubblicata in data 18.11.2020, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli e compensa interamente tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di entrambi gli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.4.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo