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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 agosto 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Palau (SS), parte II, serie C, n. 12); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà della famigli sita in Vallerano (VT) alla Pt_2
Via Vincenzo Cardarelli n.
6 - Interno 2, sarà assegnata alla NO;
Parte_2
c) le utenze relative alla casa coniugale, ad oggi intestate al NO saranno Pt_1
volturate entro il mese di maggio a nome della NO . Pt_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Palau
(SS) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 agosto 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Palau (SS), parte II, serie C, n. 12); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà della famigli sita in Vallerano (VT) alla Pt_2
Via Vincenzo Cardarelli n.
6 - Interno 2, sarà assegnata alla NO;
Parte_2
c) le utenze relative alla casa coniugale, ad oggi intestate al NO saranno Pt_1
volturate entro il mese di maggio a nome della NO . Pt_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Palau
(SS) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3