Articolo 59 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 60Articolo 62
Versione
5 febbraio 1976
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Versione
8 maggio 2010
Art. 59. Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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