Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. UC n. 20 presso Parte_1 C.F._1
l'avv. Vittorio Brindisi (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Blundo n. 54 Controparte_1 C.F._3 presso l'avv. Luca Galdieri (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello come da note scritte in atti depositate.
L'appellato, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alla comparsa di costituzione, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, premesso di Controparte_1 avere contratto matrimonio il 25.5.1998 con , unione dalla quale erano nati i figli UC, il 7.10.1999, Parte_1
e , il 22.3.2002, esponeva che dal mese di marzo 2018, a causa delle continue discussioni con la moglie e R_ del clima conflittuale determinatosi, si era allontanato dalla casa coniugale sita in Casavatore, trasferendosi presso la vicina abitazione della madre, pur continuando a sostenere moralmente ed economicamente i figli con i quali aveva mantenuto un ottimo rapporto.
1
Taranto. Precisava di essere occupato, con un contratto a tempo indeterminato, presso Schneider s.p.a., con una retribuzione mensile, comprensiva di tredicesima, di euro 1.600,00, di essersi accollato le spese delle utenze domestiche, compresi oneri condominiali e tassa per i rifiuti, di sostenere le spese per l'assicurazione dell'autovettura Smart in possesso della figlia UC e del motociclo in uso al figlio attraverso pagamenti R_ rateali in virtù di una convenzione aziendale, di contribuire al ménage familiare versando l'ulteriore somma di euro
350,00 mensile, di versare la somma di euro 100,00 mensili quale integrazione della rata di mutuo ventennale di euro 400,00 mensili, contratto nel 2018 per l'acquisto dell'immobile intestato alla primogenita, grazie alla rendita di locazione pari ad euro 300,00 mensili (acquisto effettuato in parte utilizzando una quota dell'eredità paterna pari ad euro 80.000,00), oltre a dovere fare fronte a diversi esborsi per tributi non pagati. Aggiungeva che era sua intenzione trasferirsi in un immobile locato, per il quale gli era stato richiesto il pagamento di un canone mensile di euro 300,00.
Precisava che la moglie svolgeva da anni l'attività di venditrice di prodotti per il benessere della persona per conto della società Herbalife, ricavandone discrete entrate, era proprietaria di una vettura marca Toyota Yaris ed aveva CP_ acquistato nel 2018 un ciclomotore, aveva percepito dall a titolo di a somma di euro 4.159,90 a seguito CP_3 dell'interruzione del rapporto di lavoro presso un Call Center, era beneficiaria dell'utilizzo della casa coniugale.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio , minorenne all'epoca, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata R_ presso la madre, che la casa coniugale venisse assegnata a quest'ultima, che l'avrebbe occupata con il figlio , R_ che venisse posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla coniuge, entro il 10 del mese, un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 250,00, oltre al 50% delle spese estraordinarie occorrenti per R_ il figlio, non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie o laddove previsto che venisse determinato nell'importo mensile non superiore a euro 150,00, somme tutte da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
nel costituirsi, pur concordando con quanto allegato dal ricorrente in merito al venire meno Parte_1 dell'affectio coniugalis e della convivenza sin dal mese di marzo 2018, evidenziava, quanto alle richieste accessorie, che il marito era proprietario anche del 50% dell'abitazione della di lui madre, che oltre alla retribuzione mensile percepiva ulteriori somme a titolo di premi di produzione, sicché l'importo mensile percepito era di euro 1.811,00, che dalla locazione dell'immobile donato alla figlia ricavava l'importo mensile di euro 500,00, con un reddito mensile complessivo di euro 2.000,00 e che le spese mensili sostenute ammontavano a poco più di euro 160,00.
Riferiva, altresì, di essere disoccupata da tempo, di essere alla ricerca di un'occupazione, di essersi iscritta al portale della società Herbalife per la vendita online di prodotti dietetici, incassando una provvigione ”misera”, versata dalla società al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di avere percepito quale ultima indennità a titolo di Naspi la somma di euro 4.159,90, sottolineando che la vettura Yaris le era stata donata dal padre nel 2003 e che il ciclomotore le era stato regalato dalla cugina, di fatto mai utilizzato non potendo permettersi il pagamento dell'assicurazione obbligatoria.
2 Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dal coniuge, che venisse previsto l'affidamento condiviso dei figli UC e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, che le venisse R_ assegnata la casa coniugale, che il contributo di mantenimento paterno in favore del figlio venisse stabilito R_ in euro 250,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, prevendendo infine un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 800,00 mensili.
Con ordinanza in data 29.9.2020, il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, determinava in euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della moglie, nulla CP_1 stabiliva a titolo di mantenimento dei figli in quanto all'esito della comparizione delle parti era emersa l'indipendenza economica degli stessi , nelle more divenuto maggiorenne, dimorava presso il padre, che R_ non aveva avanzato alcuna richiesta di mantenimento per il figlio, e lavorava presso un'azienda metalmeccanica, mentre UC era alle dipendenze della Marina Militare, oltre che proprietaria di un immobile), né di conseguenza adottava provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale. L'ordinanza veniva confermata da questa
Corte.
Acquisita documentazione, con sentenza n. 4204 emessa il 30.11.2022, il Tribunale di Napoli Nord così decideva:
a) “pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi…;
b) obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli CP_1 Parte_1 indici Istat, a titolo di mantenimento della resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria…;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello l' con ricorso depositato il Parte_1
29.5.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che l'assegno di mantenimento previsto in proprio favore venisse aumentato e determinato nella misura di euro 1.000,00 mensili oltre rivalutazione annuale, con condanna dell'appellato al ristoro delle spese e compensi del giudizio.
Nel costituirsi, il contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva il rigetto dell'appello proposto, CP_1 con condanna della al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Parte_1
Fissato il termine per note in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Con un unico articolato motivo, l'appellante lamenta l'erronea ed illegittima quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in proprio favore in violazione dell'art. 156 c.c.
Nell'esaminare le questioni economiche accessorie alla separazione, per quello che qui interessa, il Tribunale, dopo avere ricordato gli orientamenti giurisprudenziali in materia elaborati, ricostruì la situazione economico patrimoniale di ciascun coniuge sulla base della documentazione in atti disponibile e delle deduzioni e dichiarazioni rese dalle parti. In particolare, sottolineò che il era operaio metalmeccanico, era proprietario della casa CP_1 coniugale allo stato occupata dalla moglie, era comproprietario nella misura del 50% di un altro immobile dove viveva per effetto della successione paterna, aveva donato un immobile alla figlia UC accollandosi il pagamento del mutuo, che pagava con il canone di locazione derivante dalla locazione di tale cespite, mentre la Parte_1 aveva lavorato in passato presso un call-center con un contratto part-time, in seguito aveva percepito l'indennità di disoccupazione ed attualmente lavorava saltuariamente, come baby sitter o collaboratrice domestica e stava
3 cercando di inserirsi nel mondo del lavoro nel settore della vendita di prodotti per il benessere della persona.
Riconobbe, pertanto, l'assegno di mantenimento in favore della , stante la maggiore stabilità e solidità Parte_1 economica del coniuge, che determinò, tenuto conto anche della durata del matrimonio e dell'età della donna, in euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di considerare in concreto gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria espletata, segnatamente la durata ventennale del matrimonio, l'impegno dalla stessa prestato nella crescita dei figli e gestione della casa, con conseguente diminuzione della sua capacità lavorativa e senza potere conseguire un'autonomia economica, dipendendo totalmente dal coniuge, avendo potuto lavorare solo dopo il raggiungimento dell'età adolescenziale dei figli, con contratti part time e a tempo determinato e che tali circostanze, nonostante gli sforzi profusi, avrebbero reso scarsamente possibile un reinserimento nel mondo lavorativo, avendo peraltro ella conseguito il solo diploma di terza media. Evidenzia, altresì, di essere iscritta al collocamento dal 2018
e di essere stata assunta come cassiera solo per la durata di tre mesi, di essere proprietaria di una vettura donata dal padre e di un ciclomotore non utilizzato regalato dalla cugina, di non avere alcuna proprietà od altro diritto immobiliare, di beneficiare temporaneamente dell'utilizzo della casa coniugale, occupata illegittimamente e che dovrà rilasciare con sicuro pregiudizio dovendo reperire altra abitazione (per quella occupata il canone stimato è indicato in euro 500,00 mensili), circostanza quest'ultima non valutata in prime cure. Il coniuge, al contrario, osserva l' , può contare su un reddito annuale di euro 25.000,00, oltre ad essere proprietario degli immobili Parte_1 predetti e ad essersi accollato il pagamento della polizza di assicurazione della vettura della figlia e delle rate di mutuo, ha potuto acquistare nel 2018 una vettura versando la somma di euro 16.000,00 senza finanziamento alcuno, possibilità economiche rese possibili anche grazie al di lei contributo.
L'appellato, nel condividere l'iter logico argomentativo esposto dal Tribunale, ha ribadito che la casa coniugale gli fu donata in epoca anteriore al matrimonio dal padre, avendo provveduto alla sola ristrutturazione dell'abitazione grazie al suo lavoro e poi in virtù della quota ereditaria percepita al decesso del padre, nel 2017, che gli ha dato la possibilità di acquistare l'immobile donato alla figlia e di potere sostenere parte della rata del mutuo ventennale contratto, mentre l'altro cespite, dove attualmente vive con il figlio è condiviso con la madre, e di avere R_ provveduto a regolarizzare l'intestazione della vettura in uso, un tempo di proprietà del padre. La , Parte_1 pertanto, aggiunge l'appellato, non avrebbe fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio familiare, avrebbe capacità reddituale in ragione delle attività svolte senza mai chiedere l'attivazione di misure di sostegno economico, non avrebbe esibito la documentazione delle rimesse delle provvigioni percepite per i prodotti venduti per conto della società Herbalife Nutrition e le carte ed i conti correnti in suo possesso, svolgerebbe l'attività di mediatrice immobiliare in Castel di Sangro, oltre a continuare ad occupare la casa coniugale da sola, mai rilasciata spontaneamente.
Il motivo è infondato.
La ricostruzione della situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, sulla scorta della documentazione prodotta,
è stata ben delineata dal Tribunale, seppure sinteticamente.
Il ha invero documentato in maniera completa e sin dall'instaurazione del primo giudizio, diversamente CP_1 da quanto dedotto dalla controparte, i propri redditi da lavoro ed il patrimonio immobiliare allo stesso riferibile, spiegando e documentando come egli, grazie al supporto della famiglia di origine ed in seguito di quanto ricevuto
4 per la successione paterna sia riuscito ad alcune esposizioni debitorie pregresse legate alla ristrutturazione della casa familiare e ad acquistare, pare di concerto con la moglie, un immobile donato alla prima figlia, di cui si è accollato anche il mutuo e gli oneri.
Dalla documentazione fiscale si evince che nell'anno di imposta 2012 l'odierno appellato ha percepito un reddito complessivo (comprensivo quindi anche delle rendite da fabbricati) al netto delle imposte di euro 24.561,53, con un'entrata mensile per dodici mensilità di euro 2.046,79, per l'anno di imposta 2020 un reddito complessivo netto di euro 23.587,96, con un'entrata mensile per dodici mesi l'anno di euro 1.965,66, di poco superiore al reddito netto annuale degli anni precedenti (2017, 2018 e 2019 cfr le dichiarazioni in atti). E' stata inoltre allegata la documentazione attestante il pagamento della rata di mutuo ventennale (euro 400,00 mensili, cfr il conto corrente bancario a tal fine in essere), in parte corrisposta con la rendita della locazione del cespite acquistato (cfr il contratto di locazione registrato in atti, dove il canone mensile è indicato in euro 300,00 e non già euro 500,00 come asserito dalla controparte) ed in parte con il versamento dalle proprie risorse di euro 100,00 mensili. Attualmente non affronta spese abitative in quanto coabita con la madre in un immobile, ereditato alla morte del padre, per una quota del 50%. La rateizzazione dei debiti per tributi non pagati dovrebbe essere terminata (l'ultima rata risale al mese di aprile 2022, cfr la documentazione in atti).
Per quanto concerne l' , oggi di anni 48, che ha riferito di avere conseguito il diploma di terza media Parte_1
(anche se nel contratto Unilav in atti risulta avere conseguito il diploma di scuola superiore), dall'estratto previdenziale in atti si rileva che ella, già dipendente di una ditta, dopo il matrimonio per alcuni anni non risulta avere prestato attività lavorativa, riprendendo a lavorare nel 2010 con contratti a tempo determinato part time, sino al mese di giugno 2016, mentre dal mese di ottobre 2016 e sino al mese di settembre 2018 ha beneficiato della
(euro 2.958,24 per due mesi nel 2016, euro 12.819,04 nel 2017 ed euro 8.874,72 nel 2018, cfr anche le CP_3 dichiarazioni fiscali relative a detti periodi). Attualmente, ha riferito di occuparsi della vendita di prodotti per la cura del corpo per conto di una società, per la quale percepisce provvigioni, ma l'importo di queste ultime non è documentato, mentre nel 2021 per tre mesi è stata assunta come commessa (cfr il contratto Unilav in atti).
Saltuariamente, come riferito all'udienza presidenziale, svolge l'attività di baby-sitter o di collaboratrice domestica
(pare si occupi anche on line di case destinate a vacanze, il profilo social in atti). Allo stato continua ad abitare nella casa un tempo familiare, non avendo il marito ancora agito per ottenerne il rilascio e non consta sia in procinto di lasciare tale abitazione, sebbene consapevole di dovere ricercare altra sistemazione. Di fatto attualmente non affronta spese abitative.
Giova rammentare, in linea di diritto, che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sul punto cfr Cass. n. 16809\2019; Cass. n. 12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
La coppia, all'epoca della convivenza matrimoniale, ha goduto di un tenore di vita medio, non certamente elevato, prevalentemente costituito dal reddito da lavoro del e dal supporto della famiglia di origine di quest'ultimo CP_1 come su delineato.
5 La maggiore capacità economica del , connessa alla stabile occupazione lavorativa e al patrimonio CP_1 immobiliare di cui egli risulta titolare, a fronte della posizione patrimoniale complessiva della , non Parte_1 giustifica tuttavia l'importo richiesto da quest'ultima (euro 1.000,00), apparendo al contrario equa la determinazione dell'assegno di mantenimento in questione nella misura di euro 200,00 mensili, così come già previsto in sede presidenziale, ove tale quantificazione avvenne, ovviamente, sulla base di una valutazione ancora sommaria, che ha poi trovato conferma nel prosieguo del giudizio.
Nella quantificare l'assegno di mantenimento, infatti, non essendo qui in discussione che esso sia dovuto non avendo l'appellato sollevato alcuna censura in via incidentale al riguardo, va considerato che la , di età Parte_1 non avanzata, nonostante lo stato di disoccupazione invocato, non consta sia inabile al lavoro, avendo al contrario mostrato capacità nell'inserirsi nel mondo del lavoro ed in diversi ambiti per quanto non abbia fornito documentazione attestante i redditi effettivamente percepiti, né pare abbia mai richiesto sostegni statali (reddito di cittadinanza o di inclusione). E d'altro canto, ella allo stato continua a non avere spese abitative.
Tali considerazioni, consentono di ritenere congruo l'assegno di mantenimento come sopra determinato, quale espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale che ancora permane a seguito della separazione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa (scaglione compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 4204 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
Nord il 30.11.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 1.346,10 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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