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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9432 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 9432 / 2024 promossa da:
nata in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
14.2.2010; nato in Argentina il [...] in [...] e in qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il [...], Persona_3
e nato in [...] il [...], Persona_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Alecci ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente contumace nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 28.5.2024, i ricorrenti ( nata in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di Persona_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata Persona_2 in Argentina il 14.2.2010; nato in Argentina il [...] in [...] e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il Persona_3
27.5.2010, e nato in [...] il [...]) convenivano in giudizio il Persona_4 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_5
MB MO (AL), come da estratto di nascita (cfr. doc. 2).
contraeva matrimonio in Italia in data 2.1.1901 con la sig.ra Persona_5 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 6.1.1905 il sig. Parte_2 [...]
(cfr. doc. 4). Persona_6 Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 18, NON RISULTA ISCRITTO, alla data di cui sotto,
o nato il [...] a [...]- Persona_5 Persona_7
Alessandria- ITALIA. Deceduto.” (cfr. doc.1) Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nata in [...] in data [...], Persona_3
nato in [...] in data [...] e nata in [...] Persona_4 Persona_2 in data 14.2.2010, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. Il Giudice, con decreto depositato in data 21.6.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 7.5.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_3 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_4 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_5
MO (AL) (cfr. doc. 2) e contraeva matrimonio in Italia in data 2.1.1901 con la sig.ra
(cfr. doc. 2); Parte_2
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_5 Parte_2 nasceva in Argentina in data 6.1.1905 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 30.4.1938 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data 4.5.1939 Persona_6 Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_9
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 19.1.1996 tra la sig.ra Persona_9
e il sig. (cfr. doc. 8) nascevano in Argentina in data 9.9.1971 il sig. Controparte_2 [...]
(cfr. doc. 9) e in data 1.9.1975 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierni Parte_1 Persona_1 ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_5 nascevano in Argentina in data 27.5.2010 la minore (cfr. doc. 10) e in data Persona_3
29.1.2013 il minore (cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
Persona_4 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.12.2018 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 13) nasceva in Argentina in data Per_1 Persona_10
14.2.2010 la minore (cfr. doc. 14), odierna ricorrente. Persona_2
5.1 Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti ( Persona_5
) con quello che ha assunto in Argentina ( o ) l'identità della persona in
[...] Per_11 Per_7 questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 5.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in [...] Persona_1 l'1.9.1975; nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza Per_4 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 20.6.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 9432 / 2024 promossa da:
nata in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
14.2.2010; nato in Argentina il [...] in [...] e in qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il [...], Persona_3
e nato in [...] il [...], Persona_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Alecci ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente contumace nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 28.5.2024, i ricorrenti ( nata in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di Persona_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata Persona_2 in Argentina il 14.2.2010; nato in Argentina il [...] in [...] e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il Persona_3
27.5.2010, e nato in [...] il [...]) convenivano in giudizio il Persona_4 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_5
MB MO (AL), come da estratto di nascita (cfr. doc. 2).
contraeva matrimonio in Italia in data 2.1.1901 con la sig.ra Persona_5 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 6.1.1905 il sig. Parte_2 [...]
(cfr. doc. 4). Persona_6 Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 18, NON RISULTA ISCRITTO, alla data di cui sotto,
o nato il [...] a [...]- Persona_5 Persona_7
Alessandria- ITALIA. Deceduto.” (cfr. doc.1) Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nata in [...] in data [...], Persona_3
nato in [...] in data [...] e nata in [...] Persona_4 Persona_2 in data 14.2.2010, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore. Il Giudice, con decreto depositato in data 21.6.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 7.5.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_3 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_4 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_5
MO (AL) (cfr. doc. 2) e contraeva matrimonio in Italia in data 2.1.1901 con la sig.ra
(cfr. doc. 2); Parte_2
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_5 Parte_2 nasceva in Argentina in data 6.1.1905 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 30.4.1938 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data 4.5.1939 Persona_6 Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_9
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 19.1.1996 tra la sig.ra Persona_9
e il sig. (cfr. doc. 8) nascevano in Argentina in data 9.9.1971 il sig. Controparte_2 [...]
(cfr. doc. 9) e in data 1.9.1975 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierni Parte_1 Persona_1 ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_5 nascevano in Argentina in data 27.5.2010 la minore (cfr. doc. 10) e in data Persona_3
29.1.2013 il minore (cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
Persona_4 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.12.2018 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 13) nasceva in Argentina in data Per_1 Persona_10
14.2.2010 la minore (cfr. doc. 14), odierna ricorrente. Persona_2
5.1 Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti ( Persona_5
) con quello che ha assunto in Argentina ( o ) l'identità della persona in
[...] Per_11 Per_7 questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 5.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in [...] Persona_1 l'1.9.1975; nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza Per_4 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 20.6.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea