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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
2810/2025 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2810/2025
All'udienza del 06/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. ERNESTO RUSSOMANDO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'accettazione alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2810/2025, avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv. Massimo
AN, presso il cui studio, sito in Salerno al viale delle Ginestre n.
21, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
DI (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianfranco Mobilio, presso il cui studio, sito in Pontecagnano
Faiano alla via Montegrappa n. 14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 668, comma 1 c.p.c. avverso il
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza provvedimento emesso dal G.O.P. del Tribunale di Salerno all'udienza del 22/7/2024, con cui è stata convalidata l'intimazione di sfratto per morosità della opponente, con fissazione per l'esecuzione del termine non anteriore al 10/2/2025.
Parte opponente ha dedotto: che il provvedimento di convalida di sfratto
è affetto per nullità per due motivi;
che, infatti, in primo luogo l'ordinanza di convalida è stata pronunciata dal Giudice in assenza della parte intimata, senza la prova della notifica, atteso che, nel fascicolo telematico mancano le cartoline di ritorno attestanti l'avvenuta notifica ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. dell'atto di intimazione;
che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con l'effettiva ricezione della raccomandata che avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale la cui prova è data esclusivamente dal deposito del relativo avviso di ricevimento, deposito che nella fattispecie non è stato effettuato. Inoltre, come riportato in premessa, l'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla Sig.ra in data Parte_1
09/7/2024 e quindi, solo 5 giorni liberi prima dell'udienza del
15/7/2024 indicata in citazione, in violazione del disposto dell'articolo
660, comma 4, c.p.c.; che, in secondo luogo, manca la sua morosità; che la convalida è stata pronunciata unicamente per l'importo di € 1.245,56 relativo al presunto mancato pagamento degli oneri condominiali fino al mese di Giugno del 2024 per i quali è stato richiesto ed emesso anche
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo cui l'intimata ha proposto formale opposizione;
che, infatti, tale pretesa creditoria è del tutto infondata il presunto credito vantato dall'opposto si fonderebbe sulla semplice comunicazione inviata a mezzo e-mail dall'amministratore al sig. ; che allo stato non c'è alcuna prova del Controparte_2
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza credito ingiunto atteso che la predetta comunicazione a mezzo mail non ha alcun valore probatorio;
che, inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'opposto, non corrisponde al vero che ella non ha corrisposto gli oneri condominiali;
che, infatti, come si evince chiaramente dai 5 bonifici allegati, la stessa, dal Maggio del 2024 fino al Gennaio del 2025, ha versato l'importo di € 630,00 a titolo di oneri condominiali;
che ella non ha mai ricevuto alcun rendiconto né alcuna formale richiesta da parte dell'Amministratore p.t.; che ella non ha neppure mai ricevuto alcun sollecito dallo stesso proprietario;
che ad ogni buon conto, ove mai l'opposto fornisse la valida prova dell'esistenza di un debito della sig.ra per le causali riportate nell'atto di intimazione, fin da ora la Pt_1
stessa manifesta la propria disponibilità al pagamento dello stesso chiedendo il termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L. n. 392/1978.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare la convalida di sfratto in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati;
rigettare in ogni caso la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità in quanto assolutamente infondata;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere l'esistenza della morosità della sig.ra per le Parte_1
causali indicate nell'atto di intimazione di sfratto, concedere alla stessa il termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L. n.
392/1978; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MASSIMO SEBASTIANO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tardivamente in giudizio , Controparte_2
concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e,
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza dunque, per la conferma dell'ordinanza di convalida di sfratto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ERNESTO RUSSOMANDO, dichiaratosi anticipatario.
All'udienza del 29/5/2025 questo Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 01/6/2025, sospendeva il processo esecutivo ed assegnava alla parte opponente il termine di grazia di cui all'articolo 55 della L. n. 392/1978, rinviando ad altra udienza per verifica circa l'avvenuto pagamento da parte della sig.ra
. Pt_1
All'udienza del 25/9/2025 la parte opposta dichiarava che l'opponente aveva provveduto a sanare la morosità, quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. spiegata da è ammissibile, come già Parte_1
motivato nell'ordinanza del 01/6/2025 (cfr.), cui si rinvia in questa sede per ragioni di sinteticità (art. 121 c.p.c.).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte opponente provveduto a corrispondere al locatore-opposto quanto era stato posto a fondamento della intimazione di convalida di sfratto per morosità, come specificato anche da questo Giudice con provvedimento del 20/7/2025
(cfr.), come risulta dalla produzione documentale di parte opponente
(cfr. contabili di bonifici depositati telematicamente da parte opponente il 24/9/2025) e riconosciuto anche dalla parte opposta all'udienza del 25/9/2025 (cfr. verbale di udienza).
Pertanto, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza Tribunale di Salerno, G.O.P. Dott.ssa Cosimina D'Ambrosio il
31/12/2024 nel procedimento N.R.G. 5534/2024 va revocata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese vengono integralmente compensate tra le parti, ricorrendo nel caso di specie “le altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del
2018 della Corte Costituzionale, atteso che se la parte opponente è risultata sostanzialmente soccombente, avendo corrisposto a seguito della concessione in questa sede processuale del c.d. “termine di grazia” quanto dedotto a titolo di inadempimento dall'opposto a fondamento dell'intimazione di sfratto per morosità, la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. è stata dovuta a vizi relativi al provvedimento di convalida stesso, di talchè il presente processo avrebbe potuto essere evitato laddove fosse stato regolarmente notificato l'atto di intimazione di sfratto con il rispetto dei termini liberi a comparire di legge, ed in quella sede l'odierna opponente, ritualmente evocata in giudizio, fosse stata posta in condizione di sanare la morosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Tribunale di Salerno, G.O.P. Dott.ssa Cosimina D'Ambrosio il
31/12/2024 nel procedimento N.R.G. 5534/2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 06/11/2025 con sentenza resa ex articolo 420
c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2810/2025
All'udienza del 06/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. ERNESTO RUSSOMANDO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'accettazione alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2810/2025, avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv. Massimo
AN, presso il cui studio, sito in Salerno al viale delle Ginestre n.
21, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
DI (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianfranco Mobilio, presso il cui studio, sito in Pontecagnano
Faiano alla via Montegrappa n. 14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 668, comma 1 c.p.c. avverso il
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza provvedimento emesso dal G.O.P. del Tribunale di Salerno all'udienza del 22/7/2024, con cui è stata convalidata l'intimazione di sfratto per morosità della opponente, con fissazione per l'esecuzione del termine non anteriore al 10/2/2025.
Parte opponente ha dedotto: che il provvedimento di convalida di sfratto
è affetto per nullità per due motivi;
che, infatti, in primo luogo l'ordinanza di convalida è stata pronunciata dal Giudice in assenza della parte intimata, senza la prova della notifica, atteso che, nel fascicolo telematico mancano le cartoline di ritorno attestanti l'avvenuta notifica ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. dell'atto di intimazione;
che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con l'effettiva ricezione della raccomandata che avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale la cui prova è data esclusivamente dal deposito del relativo avviso di ricevimento, deposito che nella fattispecie non è stato effettuato. Inoltre, come riportato in premessa, l'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla Sig.ra in data Parte_1
09/7/2024 e quindi, solo 5 giorni liberi prima dell'udienza del
15/7/2024 indicata in citazione, in violazione del disposto dell'articolo
660, comma 4, c.p.c.; che, in secondo luogo, manca la sua morosità; che la convalida è stata pronunciata unicamente per l'importo di € 1.245,56 relativo al presunto mancato pagamento degli oneri condominiali fino al mese di Giugno del 2024 per i quali è stato richiesto ed emesso anche
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo cui l'intimata ha proposto formale opposizione;
che, infatti, tale pretesa creditoria è del tutto infondata il presunto credito vantato dall'opposto si fonderebbe sulla semplice comunicazione inviata a mezzo e-mail dall'amministratore al sig. ; che allo stato non c'è alcuna prova del Controparte_2
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza credito ingiunto atteso che la predetta comunicazione a mezzo mail non ha alcun valore probatorio;
che, inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'opposto, non corrisponde al vero che ella non ha corrisposto gli oneri condominiali;
che, infatti, come si evince chiaramente dai 5 bonifici allegati, la stessa, dal Maggio del 2024 fino al Gennaio del 2025, ha versato l'importo di € 630,00 a titolo di oneri condominiali;
che ella non ha mai ricevuto alcun rendiconto né alcuna formale richiesta da parte dell'Amministratore p.t.; che ella non ha neppure mai ricevuto alcun sollecito dallo stesso proprietario;
che ad ogni buon conto, ove mai l'opposto fornisse la valida prova dell'esistenza di un debito della sig.ra per le causali riportate nell'atto di intimazione, fin da ora la Pt_1
stessa manifesta la propria disponibilità al pagamento dello stesso chiedendo il termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L. n. 392/1978.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare la convalida di sfratto in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati;
rigettare in ogni caso la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità in quanto assolutamente infondata;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere l'esistenza della morosità della sig.ra per le Parte_1
causali indicate nell'atto di intimazione di sfratto, concedere alla stessa il termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L. n.
392/1978; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MASSIMO SEBASTIANO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tardivamente in giudizio , Controparte_2
concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e,
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza dunque, per la conferma dell'ordinanza di convalida di sfratto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ERNESTO RUSSOMANDO, dichiaratosi anticipatario.
All'udienza del 29/5/2025 questo Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 01/6/2025, sospendeva il processo esecutivo ed assegnava alla parte opponente il termine di grazia di cui all'articolo 55 della L. n. 392/1978, rinviando ad altra udienza per verifica circa l'avvenuto pagamento da parte della sig.ra
. Pt_1
All'udienza del 25/9/2025 la parte opposta dichiarava che l'opponente aveva provveduto a sanare la morosità, quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. spiegata da è ammissibile, come già Parte_1
motivato nell'ordinanza del 01/6/2025 (cfr.), cui si rinvia in questa sede per ragioni di sinteticità (art. 121 c.p.c.).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte opponente provveduto a corrispondere al locatore-opposto quanto era stato posto a fondamento della intimazione di convalida di sfratto per morosità, come specificato anche da questo Giudice con provvedimento del 20/7/2025
(cfr.), come risulta dalla produzione documentale di parte opponente
(cfr. contabili di bonifici depositati telematicamente da parte opponente il 24/9/2025) e riconosciuto anche dalla parte opposta all'udienza del 25/9/2025 (cfr. verbale di udienza).
Pertanto, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza Tribunale di Salerno, G.O.P. Dott.ssa Cosimina D'Ambrosio il
31/12/2024 nel procedimento N.R.G. 5534/2024 va revocata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese vengono integralmente compensate tra le parti, ricorrendo nel caso di specie “le altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del
2018 della Corte Costituzionale, atteso che se la parte opponente è risultata sostanzialmente soccombente, avendo corrisposto a seguito della concessione in questa sede processuale del c.d. “termine di grazia” quanto dedotto a titolo di inadempimento dall'opposto a fondamento dell'intimazione di sfratto per morosità, la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. è stata dovuta a vizi relativi al provvedimento di convalida stesso, di talchè il presente processo avrebbe potuto essere evitato laddove fosse stato regolarmente notificato l'atto di intimazione di sfratto con il rispetto dei termini liberi a comparire di legge, ed in quella sede l'odierna opponente, ritualmente evocata in giudizio, fosse stata posta in condizione di sanare la morosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Tribunale di Salerno, G.O.P. Dott.ssa Cosimina D'Ambrosio il
31/12/2024 nel procedimento N.R.G. 5534/2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 06/11/2025 con sentenza resa ex articolo 420
c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 2810/2025 – Sentenza