Rigetto
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05680/2025REG.PROV.COLL.
N. 00273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 273 del 2025, proposto da
-OMISSIS-a.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Fragapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00605/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Domenico Fragapane, si dà atto che l’avvocato Giulietta Magliona ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Piemonte riconosceva giusta d.d. -OMISSIS- somme per complessivi € 73.000,00 in favore dell’associazione -OMISSIS-ai fini della ristrutturazione locali e fornitura materiali; le somme venivano integralmente erogate a favore dell’associazione.
Con successiva -OMISSIS- la medesima associazione riceveva altro stanziamento per la ristrutturazione dello spazio dedicato alla cultura e allo spettacolo, normalizzazione e ampliamento del centro culturale, per complessivi € 70.000,00, di cui € 35.000,00 corrisposti a titolo d’acconto a seguito della dichiarazione di inizio lavori prodotta.
A seguito di alcune indagini penali venivano tuttavia contestate irregolarità nella gestione delle suddette provvidenze, e da ciò scaturiva un processo penale sulla vicenda.
Alla luce di ciò, la Regione Piemonte revocava i finanziamenti già concessi al Centro Culturale e disponeva il recupero delle somme stanziate.
Il processo penale si concludeva in primo grado con dichiarazione di prescrizione del fatto in ordine al primo finanziamento, e assoluzione perché il fatto non sussiste sul secondo.
A fronte d’istanza in autotutela proposta dall’associazione ai fini della rimozione del provvedimento di revoca adottato riguardo alle somme già concesse giusta -OMISSIS- la Regione, a seguito di alcuni atti interlocutori, disponeva la rimozione in autotutela del suddetto provvedimento di revoca e adottava, in sua sostituzione, una decisione che ravvisava un’autonoma condizione ostativa alla concessione dei contributi, consistente appunto nella irregolare gestione delle somme inerenti al primo finanziamento.
L’associazione proponeva ricorso avverso tale ultimo provvedimento deducendo, in sintesi: carenza dei presupposti del potere di revoca, non potendo rilevarsi alcun mutamento della situazione di fatto che ne giustificasse l’esercizio; al contempo, la completa assoluzione penale (frattanto sopraggiunta in corso di giudizio, giusta pronunciamento della Corte di appello di OR) avrebbe escluso l’ammissibilità della revoca disposta dalla Regione, ciò in un contesto in cui peraltro era già nota al tempo dell’adozione del provvedimento l’assoluzione per i fatti inerenti al secondo finanziamento, qui controverso; erroneamente il provvedimento prendeva fondamento sulla dichiarata prescrizione in sede penale, di suo insufficiente a provare l’effettiva verificazione delle circostanze legittimanti il recupero delle somme; né, peraltro, il termine triennale di valutazione di pregresse irregolarità, rilevante ai fini dell’erogazione di nuove somme, poteva assumere qui rilievo, essendo lo stesso ormai decorso dal tempo della concessione del primo finanziamento; ad ogni modo, l’assoluzione penale pronunciata in appello avrebbe escluso in radice qualsivoglia responsabilità dell’associazione sui fatti contestati; la ricorrente deduceva inoltre l’omessa valutazione e motivazione sia in merito ai presupposti per procedere al recupero delle somme ( an debeatur ), sia in merito alla relativa quantificazione ( quantum debeatur ), tanto più che la dichiarazione d’inizio lavori non era affatto falsa e il contributo è stato correttamente impiegato per le opere di ristrutturazione; inapplicabilità nella specie del potere di revoca, considerato che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici appartengono al genus dei provvedimenti vincolati.
2. A seguito di sospensione del processo in attesa di definizione del giudizio d’appello relativo al provvedimento di revoca del primo finanziamento (giudizio definito infine giusta sentenza n. 9527 del 2023 di questo Consiglio di Stato) il giudice di primo grado, pronunciando nella resistenza della Regione Piemonte, respingeva il ricorso.
Riteneva il Tar, per quanto di rilievo: che la Regione non avesse disposto la restituzione dei contributi sulla base di un generico e sopravvenuto mutamento dell’originaria situazione di fatto, ma limitandosi a dar conto delle irregolarità occorse in relazione al primo finanziamento, che laddove tempestivamente conosciute avrebbero impedito la corresponsione di ulteriori stanziamenti per il successivo triennio.
In tale prospettiva, l’acclarata falsità delle dichiarazioni rese dall’interessata, accertate dalla sentenza del Tribunale penale di OR, ben costituiva presupposto per l’esclusione dai contributi per un triennio, con conferma d’altra parte per effetto di sentenza n. 9527 del 2023 di questo Consiglio di Stato circa l’utilizzo delle somme per finalità differenti da quelle ammesse.
Allo stesso modo, il Tar riteneva che, al di là della formula assolutoria impiegata, dalla sentenza d’appello penale ben si ricavasse la mancata esatta finalizzazione delle somme conformemente al programma di finanziamento, con conservazione pertanto del nucleo essenziale per l’adozione del provvedimento di revoca.
Né risultava decorso il suddetto termine triennale, considerato che le condotte di mancata finalizzazione dei contributi non possono esser fatte decorrere dalle determinazioni di stanziamento, riguardando appunto la fase attuativa, sicché il triennio andava fatto decorrere dalla consumazione delle condotte implicanti l’irregolare finalizzazione delle somme, e non era nella specie scaduto né alla data di presentazione della seconda istanza per i contributi, né al tempo di adozione della determina di relativo accoglimento.
Né rilevavano le addotte carenze motivazionali se si considera che il provvedimento non contestava inadempienze allo specifico programma di finanziamento accordato, bensì si limitava ad accertare l’originaria mancanza di un presupposto condizionante la relativa concessione: di qui il (vincolato) recupero integrale di quanto illegittimamente concesso.
Allo stesso modo, al di là del nomen iuris , l’atto conteneva un accertamento postumo della carenza dei presupposti legittimanti l’erogazione dei fondi in questione, in coerenza con la pertinente normativa secondaria regionale e in assenza di potere discrezionale speso dall’amministrazione.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la ricorrente in primo grado deducendo:
I) sul rigetto del primo motivo di impugnazione: motivazione inadeguata, incongrua, tuzioristica, errata; travisamento del fatto; violazione di giudicato;
II) sul rigetto del secondo motivo di impugnazione: travisamento del fatto, motivazione inadeguata, incongrua, errata; violazione di giudicato;
III) sul rigetto del terzo motivo di impugnazione: travisamento del fatto, motivazione inadeguata, incongrua, errata; violazione di giudicato; petizione di principio;
IV) sul rigetto del quarto motivo di impugnazione: violazione e/o falsa applicazione di legge e/o di principio generale; motivazione inadeguata, incongrua, errata.
4. Resiste al gravame la Regione Piemonte, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel respingere la doglianza incentrata sulla carenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca, sia perché alcun fatto nuovo (e prima ignoto all’amministrazione) discendeva dal procedimento penale avviato, sia perché detto procedimento penale non valeva a legittimare di suo la revoca del finanziamento.
In tale contesto, la richiamata sentenza n. 9527 del 2023 di questo Consiglio di Stato non aveva affatto acclarato che parte delle somme erano state utilizzate per un differente fine, né s’era formato al riguardo alcun giudicato sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Anzi, nel merito la Corte d’appello penale di OR (nel giudizio davanti alla quale anche la Regione era costituita quale parte civile) accertava, da un lato, che pur a fronte di documentazione (in limitata parte) inidonea presentata in origine dall’interessata, era stata l’amministrazione a non chiedere alcuna integrazione; dall’altro, che le opere cui il finanziamento era destinato erano state effettivamente realizzate. Tali statuizioni sarebbero coperte ormai da giudicato.
In questa prospettiva, il giudice di primo grado avrebbe, al contempo, attribuito al precedente di questo Consiglio di Stato un significato difforme da quello reale, e ignorato il contenuto accertativo della sentenza di proscioglimento della Corte di appello di OR.
Allo stesso modo, la preclusione alla corresponsione di somme richiedeva dichiarazioni e documentazione non veritiera, qui non risultante.
1.1. Col secondo motivo, l’appellante si duole del rigetto delle doglianze con cui aveva censurato in primo grado l’equiparazione della sentenza di prescrizione a una sentenza di condanna, e dedotto che era nella specie trascorso da tempo il triennio di eventuale preclusione alla concessione del contributo.
Al riguardo, il giudice di primo grado avrebbe trascurato che le sentenze di non doversi procedere per prescrizione sono prive di efficacia extra-penale, sicché competeva al giudice una rivalutazione nel merito del fatto, che nella specie non è avvenuta.
Né d’altra parte la suddetta sentenza n. 9527 del 2023 di questo Consiglio di Stato avrebbe in qualche modo acclarato la destinazione delle somme a finalità diverse da quelle previste; anzi, la Corte di appello di OR avrebbe accertato al riguardo che gli interventi per cui i finanziamenti erano stati concessi furono tutti effettivamente eseguiti.
Allo stesso modo, alcuna falsità era nella specie ravvisabile, considerato del resto che altro è un documento inidoneo ai fini della corretta rendicontazione, altro un documento che presenti elementi di falsità: nella specie, alcun documento falso è stato utilizzato dall’interessata.
In tale contesto, oltre alla forza di giudicato promanante dalla sentenza di assoluzione, anche il termine triennale dovrebbe ritenersi trascorso a far data dalle dichiarazioni asseritamente non veritiere, risalenti ad aprile e giugno 2004.
1.2. Col terzo motivo l’appellante, nel dolersi del rigetto delle censure con cui aveva dedotto la mancata valutazione e motivazione sui presupposti per la ripetizione del contributo, e in che misura, nuovamente deduce l’assenza nella specie di alcuna falsità dichiarativa da parte dell’associazione, neppure indiziaria, e la sussistenza di un giudicato sul punto, nonché sull’effettiva realizzazione dei lavori nei termini previsti dal pertinente capitolato.
1.3. Col quarto motivo di gravame, l’appellante si duole del rigetto della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado la non revocabilità sic et simpliciter del provvedimento di erogazione delle provvidenze controverse, derivando queste da provvedimento attributivo di vantaggi economici a natura vincolata.
Al riguardo l’associazione insiste sulla non revocabilità dell’atto in quanto vincolato, così come ritenuto dallo stesso Tar.
Allo stesso modo, l’eventuale esercizio del potere di revoca ex art. 21- quinques l. n. 241 del 1990 avrebbe richiesto una motivazione puntuale sulla documentazione ritenuta non veritiera (e così legittimante la revoca) e sugli interventi eventualmente difformi.
1.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
1.4.1. Occorre premettere che, nell’ampio e articolato iter che ha caratterizzato la vicenda controversa, viene qui rilievo il suo ultimo segmento provvedimentale, rappresentato dalla d.d. n. 340 del 31 luglio 2015 di “revoca” del contributo da € 70.000,00 già assegnato al -OMISSIS-(e corrisposto, in acconto, per l’importo di € 35.000), motivata in ragione delle precedenti falsità dichiarative occorse in occasione all’assegnazione dei precedenti contributi, fondata specificamente a tal fine sul disposto di cui all’art. 6, comma 5, d.P.R.G. n. 3/R/2003.
Il medesimo contributo era stato in realtà già revocato dalla Regione giusta d.d. n. 872 del 28 luglio 2010, poi nuovamente giusta d.d. n. 131 del marzo 2015, quest’ultima a sua volta annullata con d.d. n. 261 del 18 giugno 2015 a fronte dell’intervenuta pronuncia di assoluzione sui fatti inerenti al finanziamento qui controverso.
La revoca oggetto del presente giudizio è motivata dunque nei sensi suindicati, e cioè “ rilevato che l’intervenuta prescrizione [pronunciata in sede penale, giusta sentenza del 2 maggio 2013 del Tribunale di OR] per i fatti connessi ai provvedimenti di assegnazione dei contributi n. 103 del 27.5.2004 e n. 55 del 19.6.2004 [ i.e. , i provvedimenti per il precedente contributo beneficiato dall’associazione, per complessivi € 73.000,00] non ha escluso la responsabilità in capo all’Associazione beneficiaria in relazione ai medesimi fatti ”.
A tal fine la Regione, richiamando anche precedente nota del 16 ottobre 2014, dà conto in proposito della “ falsità delle dichiarazioni dell’Associazione acclarata dal Tribunale Ordinario di OR nella citata sentenza […]”, circostanza questa ritenuta quale “ presupposto inderogabile per l’esclusione ‘dai contributi, per un triennio, dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio’ come espressamente disposto dall’art. 6, comma 5, del D.P.G.R. n. 3/R/2003 […]”.
Dunque la ragione della revoca qui in rilievo coincide con le falsità dichiarative che il Centro avrebbe commesso in relazione ai precedenti finanziamenti conseguiti, falsità a loro volta risultanti dalla sentenza penale del Tribunale di OR.
Quest’ultima, presente in atti, effettivamente dà conto che, quanto alla fattura di “D.C.” “ di € 10.800 IVA compresa, a fronte di lavori effettivamente eseguiti per importo di € 2.000 ”, il responsabile della ditta incaricata dichiarava che “ i lavori realmente fatti ed il corrispettivo reale che gli pagò il Centro Culturale erano assai inferiori all’importo della fattura ” (la sentenza prosegue ponendo in risalto che “ Si tratta […] di dichiarazioni assolutamente credibili, perché con esse [il responsabile della medesima ditta] si accusava di una grave irregolarità, e perché il racconto è nettamente coerente con quanto emerge anche in relazione alle altre voci oggetto di contestazione, e con la necessità del [rappresentante del Centro Culturale] di procurarsi le pezze giustificative per coprire spese varie che, anche per il disordine contabile, non era in grado di giustificare altrimenti ”).
Situazioni di anomalia emergevano anche rispetto al lavoro di “C.M. D. e R.”, “ per importo di € 11.000 […] che non corrisponderebbe ad alcuna spesa e sarebbe totalmente falso ” (al riguardo la sentenza dava conto che le testimonianze circa il dedotto pagamento in contanti dei lavori non risultavano attendibili, o comunque conducenti, atteso che si sarebbe trattato in ogni caso di pagamento d’importo “ assai inferiore rispetto all’importo della dichiarazione […] proveniente dalla ditta ”, e che d’altra parte la dichiarazione presente in atti “ da un lato attesta [va] che i lavori [erano] stati eseguiti, per contro precisa [ndo] che il prezzo non [era] stato pagato ”).
Analogamente, quanto alla dichiarazione di “-OMISSIS-” “ per importo di € 6.250 […] a fronte di lavori eseguiti per l’importo di € 3.700,00 ”, la sentenza dava conto che la “ vicenda [era] simile alle precedenti: il preventivo (redatto su carta intestata, documento che ha una sua apparente dignità) viene gonfiato e redatto con la falsa dizione ‘per lavori eseguiti’ cui segue la precisazione che ‘la fattura verrà emessa al saldo dei lavori’. Poi, una volta compiuti davvero i lavori, il pagamento viene fatto in contanti con rilascio di una ricevuta manoscritta per il reale importo di molto inferiore, evitando in questo modo la falsa fatturazione (che c’era invece nel caso della [D.C., supra ] , in favore di una omessa fatturazione ”.
Lo stesso per la fattura del professionista M.S. di € 8.400,00, su cui il Tribunale poneva in risalto: “ anche qui siamo in presenza di una sovrafatturazione, che copre anche spese del tutto estranee alla finalità del contributo, senza che sia stato provato che vi fosse stata la comunicazione all’ufficio regionale e la autorizzazione di questo ”.
Di qui la conclusione per cui “ non vi [era] spazio per una assoluzione dell’imputato ”, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per sopraggiunta prescrizione.
1.4.2. In tale contesto, le censure promosse dal -OMISSIS- non sono condivisibili.
Sul piano istruttorio e motivazionale, infatti, possono ben ritenersi acquisiti elementi idonei a legittimare la disposta revoca, stanti appunto le risultanze della sentenza penale, nei termini suindicati, da cui emergono dichiarazioni e documentazione inveritiera (come suesposto) in relazione al primo finanziamento conseguito dall’associazione.
Al riguardo, il provvedimento richiama il disposto di cui all’art. 6, comma 5, d.P.G.R. n. 3/R (e successivo analogo d.P.G.R. n. 14/R, art. 6, comma 6), a tenore del quale « Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio », che ben vale a fondare la statuizione provvedimentale impugnata.
In tale prospettiva, come osservato dal giudice di primo grado, al di là del nomen iuris del provvedimento, lo stesso accertava la originaria mancanza dei presupposti per la concessione del finanziamento, ciò che peraltro prescindeva da circostanze od elementi sopravvenuti, e che nella specie comunque ben si collegava alla (sopraggiunta) sentenza penale, nei termini suindicati.
Allo stesso modo, non può ritenersi superato nella specie il periodo temporale rilevante del triennio, considerato che la documentazione, le dichiarazioni e i rendiconti non veritieri afferivano alla fase esecutiva del rapporto inerente al primo finanziamento, includendo appunto - come affermato anche dalla sentenza e non specificamente contestato dall’appellante, nonché emergente dalle sentenze penali - fatture ricomprese nel triennio antecedente al nuovo provvedimento di attribuzione del contributo, e rendiconti pure rientranti in tale periodo.
In tale contesto, va osservato poi, nel merito, come neppure rilevi la (successiva) sentenza d’appello di assoluzione “ perché il fatto non costituisce reato ”, e in specie per carenza dell’elemento soggettivo.
A prescindere dal fatto che, come noto, lo scrutinio sul provvedimento va operato avendo a riferimento la situazione di fatto che all’amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione, in ogni caso nella specie la detta sentenza d’appello, pur dando conto che il rappresentante dell’associazione “ predispose un rendiconto elencando ed allegando fatture non quietanzate nonché due preventivi ”, valorizza la circostanza che “ i competenti funzionari regionali, pur in presenza di documentazione del tutto inidonea, non effettuarono alcuna richiesta di integrazione, né sospesero il procedimento, dando luogo all’erogazione del contributo ”, e che “ tutte le opere elencate nel capitolato furono effettivamente realizzate ”, così concludendo appunto per l’insussistenza di condotte dolose volte al conseguimento, “ mediante errore del pubblico funzionario ” di contributi indebiti, ai sensi dell’art. 640- bis Cod. pen.
A ben vedere, la sentenza si limita in tal modo a escludere la sussistenza del dolo per il reato di cui all’art. 640- bis Cod. pen., ma non afferma l’assenza di documentazione inveritiera (cfr. la sentenza, in atti, che richiama anzi “ La […] presentazione […] dei documenti indicati in imputazione ”, fra cui quelli irregolari nei termini su menzionati, per escludendo che a ciò corrispondesse un dolo di truffa ex art. 640- bis Cod. pen.); ciò in un contesto in cui la fattispecie legittimante la revoca ai sensi del citato art. 6, comma 5, d.P.G.R. n. 3/R/2003 prescinde di suo da un “dolo” di appropriazione o truffa, essendo sufficiente che i documenti o le dichiarazioni siano appunto « non veritieri ».
Coerente con tale ricostruzione è peraltro anche il pronunciamento di questa V Sezione in relazione al provvedimento di revoca del primo finanziamento concesso all’associazione, nel quale si conferma appunto la detta revoca disposta “ per l’assenza di documentazione atta a provare l’acquisto dei materiali e la realizzazione delle opere, ossia l’effettiva destinazione delle somme alle finalità per le quali erano state erogate in violazione dell’obbligo di rendicontazione gravante su beneficiario ”, salvo obbligo dell’amministrazione di verificare la possibilità di una restituzione parziale (anziché totale) delle somme erogate (Cons. Stato, V, 3 novembre 2023, n. 9527).
In tale prospettiva, non è condivisibile né conducente neanche il richiamo alla forza di giudicato della sentenza d’appello penale e alla sua efficacia e prevalenza anche negli altri giudizi, in quanto appunto decentrata rispetto all’oggetto del presente giudizio, inerente alla legittimità o meno di un provvedimento che, sulla base della documentazione non veritiera in passato presentata (circostanza, si ripete, in sé non smentita né superata dalla sentenza penale d’appello), negava l’attribuzione di nuovi contributi finanziari.
Infondate sono, ancora, le doglianze incentrate sulla carenza di motivazione ai sensi dell’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990 e sul difetto istruttorio-motivazionale in ordine a quali fossero i documenti inveritieri e gli interventi difformi: da un lato, infatti, come già posto in risalto il provvedimento si fondava sull’assenza degli originari presupposti per il riconoscimento delle somme ex art. 6, comma 5, d.P.G.R. n. 3/R del 2003, motivazione questa sufficiente a sorreggere il dispositivo; dall’altro, ai fini che qui interessano, la detta falsità (confermata, nei sensi suindicati, dalle sentenze penali e di questa V Sezione) era sufficiente all’adozione del provvedimento, e come tale idonea a fondarne le statuizioni.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
2.1. La peculiarità della vicenda e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutte le altre persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.