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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to DEL VECCHIO MASSIMILIANO
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to COLETTA ELEONORA
-resistente-
OGGETTO: “Riconoscimento malattia professionale”
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.09.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento di due malattie professionali denunciate, nella specie “ernie discali dorsali, lombari e cervicali” e “ipoacusia percettiva bilaterale”, e conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire l'indennizzo in rendita, ovvero in capitale, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Esponeva, infatti, di aver lavorato dal 1984 al 2010 come meccanico motorista, prima come coadiutore nell'impresa artigiana del padre e poi come titolare;
che dal 2015 al
2016 è stato autista consegnatario presso SaS Iadi e che dal 2017 al 2019 ha lavorato come meccanico motorista industriale presso CRM Srl. Per cui è stato esposto a sforzi ripetuti, vibrazioni, posture innaturali e movimentazione manuale di carichi pesanti;
a lavoro in spazi angusti e utilizzo di strumenti manuali ed elettrici;
a guida su strade sconnesse e a movimentazione di materiali, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia de quo.
In ragione di ciò, in data 17.03.2021, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di malattia professionale all al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l' , che contestava la fondatezza della domanda, CP_1
evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata e la carenza di documentazione medica, chiedendone il rigetto.
Ritenuta sufficientemente provata la prestazione lavorativa dedotta dal ricorrente, la causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore ai toni alti 2%, mielopatia cronica operata di laminectomia e spondiloartrosi con sofferenza radicolare cronica L2-L5 bilaterale.8%” comportanti un danno biologico complessivo del 10% dalla data della domanda e concludendo, per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche l'esposizione costante a fattori di rischio sotto il profilo sonoro, quali la esecuzione al chiuso delle officine di prove di funzionalità di motori e marmitte, nonché la movimentazione di apparati metallici, manutenzioni meccaniche con uso multiplo di mazze, martelli e mole, e quindi, ai fattori di rischio dedotti in ricorso. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 10% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 10 (dieci) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa CP_1
prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31.03.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)