Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 08/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Zangrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-/Area I Ter O.S.P., emesso dal Prefetto di Roma il 12.01.2024, notificato in data 19.01.2024 (-OMISSIS- - notifica Provvedimento Prefettizio -OMISSIS--Area I TER, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico (-OMISSIS- - Questura di Roma (Ricorso gerarchico), presentato il 30.11.2023, avverso il provvedimento di sospensione per giorni 7 della licenza relativa all'esercizio pubblico denominato -OMISSIS-, adottato dal Questore di Roma, Div.III Cat. 11A, in data 16.11.2023 e notificato il 27.11.2023 (decreto Questura del 16.11.2023 ).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 16/11/2023 il Questore di Roma emetteva, ai sensi dell’art. 100 TULPS, provvedimento di sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, ubicato in Roma, Via dell’-OMISSIS- nr. -OMISSIS-, poiché, in esito agli accertamenti esperiti dalle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Roma della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, descritti nella nota nr. -OMISSIS-, era emerso:
- che, nel corso del controllo eseguito, in data 07/10/2023, presso la struttura, gli operatori identificavano tutto il personale dipendente nonché alcuni avventori, diversi dei quali, dai successivi accertamenti, risultavano annoverare, a proprio carico, numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti;
- che, in data 24/10/2023, le Forze di polizia, unitamente a personale della ASL ROMA 1 e della Polizia Locale di Roma Capitale, effettuavano un controllo in esito al quale venivano identificati alcuni avventori che risultavano gravati da specifici precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Veniva sospesa l’attività per violazioni del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Avverso detta misura preventiva in data 30/11/2023 il Sig. -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico al Prefetto ex DPR 1199/1971 che l’UTG, acquisite le controdeduzioni della Questura di Roma di cui alla nota Div. III Cat. 11/A del 18/12/2023, con provvedimento nr.-OMISSIS- del 12/01/2024, rigettava.
Avverso il citato decreto di rigetto propone l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS-, formulando le seguenti censure:
-eccesso di potere per travisamento dei fatti - carenza di istruttoria – difetto di motivazione - inosservanza della Circolare ministeriale nr. 557/PAS/U010024/12000 del 17/07/2019 – violazione art. 100 TULPS e art. 7 della legge 241/1990;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del Testo Unico di Polizia, R.D. n. 635/1940, per erronea interpretazione e carenza di motivazione, eccesso di potere per contrarietà con altri atti e inosservanza di circolari n. 557/PAS/U/010024/12000 del 17.07.2019 e n.557/PAS/U/015017/10100del 30.10.2019; lesione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Si è costituita l’Amministrazione che ha depositato memoria e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 e quindi riservata in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Anzitutto occorre rilevare che la contestata sospensione è stata nel frattempo eseguita e quindi sussiste una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. Tuttavia detta questione di rito può essere superata atteso che, per le ragioni che seguono, il ricorso è comunque infondato nel merito.
In ordine alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza commerciale, ai sensi dell'articolo 100, R.D. 18 giugno 1931, n. -OMISSIS-3, Tulps, il Collegio rileva che può essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che giustificano detta omissione. Si ravvisa un tal tipo di urgenza nel caso in cui il provvedimento di immediata sospensione di una licenza commerciale sia stato determinato da una congerie di fatti, quali la circostanza che il locale pubblico ove si svolge la detta attività sia abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 16/04/2025, n. 160). L’adozione dell’atto finale appare peraltro doverosa per l’Amministrazione, i presupposti di fatto risultando incontestati ed il quadro normativo di riferimento non presentando margini di incertezza.
Le altre censure dedotte, trattate unitariamente, sono anch’esse infondate alla luce dei fatti e della consolidata interpretazione della disposizione di legge in argomento.
Occorre premettere in fatto che l’esercizio pubblico “-OMISSIS-” è un locale “notturno” che esercita attività di intrattenimento e spettacoli per soli adulti. La relazione della Questura di Roma evidenzia in particolare la frequentazione del locale, accertata dagli organi di polizia, da parte di persone con plurimi pregiudizi per stupefacenti e prostituzione, ivi compreso il titolare del locale già denunciato nel 2004 e nel 2009 per il reato di sfruttamento della prostituzione, in qualità di titolare, dapprima del locale “-OMISSIS-” e, poi, dell’attuale “-OMISSIS-”.
Sono pertanto emerse nel tempo plurime circostanze di fatto, riportate nei verbali che non risultano contestati con querele di falso dal ricorrente, afferenti alla frequentazione del locale di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico, come peraltro dedotto dalla difesa erariale in memoria.
Il decreto di rigetto del ricorso gerarchico in esame è infatti adeguatamente istruito e motivato con riferimento ai numerosi accertamenti di polizia in atti (come anche quello del 7 ottobre 2023 comunque richiamato nella segnalazione di novembre 2023 della Questura di Roma e non smentito con iniziative formali da parte del ricorrente), che hanno consentito di far emergere una assidua frequentazione nel locale in questione di individui gravati da pregiudizi di polizia per diversi gravi reati.
Del resto, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che il provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell'articolo 100 TULPS ha prevalente natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso.
Occorre rilevare altresì che il provvedimento ex articolo 100 t.u.l.p.s, attesa la sua finalità preventiva e cautelare, è legittimo anche in assenza di accertamenti penali definitivi o di responsabilità dirette del gestore, se vi è un concreto pericolo per l'ordine pubblico. Può essere disposto anche a seguito di un solo episodio di particolare gravità (T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 784).
L' articolo 100 TULPS non ha infatti la finalità di sanzionare la condotta soggettiva del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente ( T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 3/09/2018, n. 5323).
In definitiva, è indubbio, secondo dette coordinate, che il legislatore persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (T.A.R. Brescia Lombardia, sez. I, 29/12/2023, n. 953).
L'adozione di tale misura, come nel caso di specie, risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l'incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente, e consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità e/o del travisamento.
Non pare eccedere poi i confini del giudizio di proporzionalità la durata di soli sette giorni della sospensione della licenza, che è commisurata agli accertamenti in atti svolti dalle Forze di polizia.
Per quanto esposto si deve concludere che i motivi di gravame sono infondati, attesa l’insussistenza delle censure dedotte, alla luce della piena coerenza del provvedimento e dell’apparato motivazionale con le circostanze di fatto esposte ed accertate in atti, nonché con il quadro normativo illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00, (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti, in favore dell’Amministrazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le attività commerciali ivi indicate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | IE GI |
IL SEGRETARIO