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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3247/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_2
, presso il cui studio in Bisceglie, alla via Monte Pasubio n.
[...]
24, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell'INPS
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Maurizio Molfini,
1 presso il cui studio in Napoli, alla via Dei Mille n. 16, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 4 giugno 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.04.2024, la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo di beni mobili registrati n.
01480202400012329000, relativa al veicolo Alfa Romeo Mito 1.4 tg.
DW473LC, di proprietà della ricorrente, notificata il 21.03.2024, con limitato riferimento all'avviso di addebito n. 31420220008053883000, presuntivamente notificato il 02.03.2023 per . CP_3
A sostegno del ricorso, con unico motivo, la prescrizione quinquennale, essendo l'atto stato notificato oltre i 5 anni con limitato riferimento a contributi dovuti gli anni 2015, 2016 e 2017 a titolo di “somme aggiuntive tardivo versamento” e “contributi I.V.S, fissi/ percentuale sul minimale” per la somma complessiva di € 3.012,52.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento parziale dell'avviso di addebito per i contributi suddetti perché prescritti;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'avviso sotteso all'atto impugnato è stato notificato e non impugnato, con la conseguenza che il credito è divenuto intangibile.
In conseguenza di ciò, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2 Si è costituita in giudizio anche che Controparte_4 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni concernenti il merito della pretesa.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato tempestivamente proposto in relazione al preavviso di fermo: quest'ultimo, infatti, risulta notificato il 21.03.2024 ed il ricorso depositato il 23.04.2024, quindi nel rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 che, com'è noto, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
2. Ciò posto, il ricorso va respinto perché teso a far valere la pretesa prescrizione parziale dei contributi di cui all'avviso di addebito richiamato dal preavviso impugnato per il quale sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario quale giudice del lavoro.
La prescrizione, in realtà, avrebbe dovuto essere dedotta dalla ricorrente avrebbe impugnando l'avviso di addebito, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, perfezionatasi il 2.03.2023 come riconosce la stessa ricorrente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' , infatti, risulta che CP_1
l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato a mezzo posta privata il 2.03.2023; del resto, parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione sulla notifica in questione, né ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'avviso.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - in particolare si confronti la soluzione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale (cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293) -solo in caso di mancata o invalida notifica della
3 cartella o dell'atto pregresso rispetto a quello impugnato successivamente è possibile consentire al destinatario di proporre opposizione, recuperando, in questo modo, il momento di garanzia nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa,
Ne consegue, quindi, che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella o ad atto analogo, quale l'avviso di addebito (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, deve ritenersi ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
tale condizione non ricorre nel caso di specie, in cui è pacifico che l'avviso sia stato notificato e quindi conosciuto dalla ricorrente che avrebbe dovuto impugnarlo.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr.
Cass. n. 4506/2007 n. 12263/2007, n. 8931/2011, n. 2835/2009, n.
8900/2010).
In questi termini, peraltro, la Suprema Corte si è espressa e si esprime costantemente anche in relazione all'impugnazione di avvisi di addebito per tributi, con un principio di carattere generale che travalica la giurisdizione del giudice tributario e che si ricollega strettamente alla disciplina sui termini di impugnazione di atti come avvisi di addebito e cartelle esattoriali.
Sul punto, infatti, si è costantemente affermato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del
4 termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016). In termini analoghi, sul piano delle conseguenze, la più recente decisione n. 29978/2018, secondo cui “L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale”.
Ne consegue, quindi, che stante la valida notifica dell'avviso di addebito pregresso al preavviso di fermo impugnato parzialmente in questa sede, non è possibile far valere in questa sede la prescrizione che la ricorrente avrebbe dovuto far valere impugnando tempestivamente il suddetto avviso di addebito.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00) ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 3247/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell e di , che liquida in CP_1 Controparte_4 favore di ciascuna parte in € 1.312,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 4.06.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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