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7 luglio 1967
7 luglio 1967
Art. 1.
L' articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente".
L' articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente".
Commentari • 2
- 1. Sulla manifestazione “personale” del consenso nel procedimento di adozione di maggiorenni e la sottoscrizione personale del ricorsoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 novembre 2022 · 0.9645438
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Pavia, sentenza 03/06/2021, n. 8Provvedimento: […] pagina 1 di 2 L'art. 291, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, disponeva che l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.Leggi di più...
- consenso figlio adottante·
- adozione speciale·
- incostituzionalità sentenza Corte Costituzionale n. 557/1988·
- art. 291 cod. civ.·
- rigetto domanda adozione·
- volontaria giurisdizione·
- assenza consenso adozione