Articolo 1 della Legge 5 giugno 1967, n. 431
Articolo 2
Versione
7 luglio 1967
Art. 1.
L' articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente".
Entrata in vigore il 7 luglio 1967
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