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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 415/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Giannelli del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontassieve
(FI), Via F.lli Cervi n. 48,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
ed C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Monica Barbafiera CP_3 C.F._4
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, Lungarno degli Acciaiuoli n. 8,
CONVENUTE OPPOSTE
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. E AGLI ATTI ESECUTIVI
EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Firenze, previo rigetto di tutte le contestazioni e/o eccezioni formulate da controparte, poiché infondate in fatto e/o in diritto per i motivi esposti: - in via preliminare, accertare la nullità e/o dichiarare l'annullamento e/o comunque, l'illegittimità e/o inefficacia degli atti di precetto notificati in data 20.12.2023 ed allegati al presente atto, per i motivi esposti in parte narrativa sub. 1 e sub. 2 dell'atto di citazione in opposizione;
- nel merito, in subordine
e con riserva di gravame, dichiarare l'inesistenza del diritto delle intimanti a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente o, comunque, la riduzione del diritto di credito contestato nella misura indicata in narrativa sub. 3 dell'atto di citazione in opposizione;
- inoltre, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione per i motivi dedotti, tenuto conto dell'avvio della procedura esecutiva da parte delle opposte in pendenza del presente giudizio e dell'avvenuto pagamento da parte del sig. con riserva di ripetizione, condannare le Parte_1
sigg. ed in solido, a rimborsare all'opponente l'importo Controparte_1 CP_2 CP_3
di € 2.347,55, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi del presente giudizio .”
Per ed Controparte_1 CP_2 CP_3
“affinché la predetta opposizione alla esecuzione ex art. 615-617 cpc promossa dal Sig. Pt_1
venga, previa iniziale declaratoria di nullità stante la mancanza di requisito formale della
[...]
procura speciale rilasciata per l'atto oggetto del presente procedimento poi sanata in corso di causa, permane che venga rigettata completamente perché infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 171 ter cpc n. 1-2-3.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e riserva di produrre e dedurre nel rispetto dei termini previsti dalla legge ed in esito alle difese avversarie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2024, il Sig. proponeva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze, opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. contro ex coniuge dell'opponente, nonché contro le figlie della Controparte_1
coppia, ed per sentire dichiarare l'annullamento e/o comunque, l'illegittimità CP_3 CP_2
e/o inefficacia dei precetti da queste notificatigli in data 20 dicembre 2023. Con gli atti di precetto, le intimanti richiedevano il rimborso del 50% delle spese straordinarie afferenti alle vacanze dell'estate 2023 di ed asseritamente anticipate dalla madre e CP_3 CP_2
ammontanti, rispettivamente, a € 970,22 ed € 893,64.
L'intimato sosteneva, in via preliminare, la tesi della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia degli atti di precetto per inesistenza del titolo esecutivo ritenendo che, trattandosi di spese straordinarie, le creditrici avrebbero dovuto munirsi di un decreto ingiuntivo ad hoc non essendo sufficiente, quale titolo esecutivo, il provvedimento di separazione.
Inoltre, sempre in via preliminare, riteneva i precetti nulli, ex art. 480, secondo comma, c.p.c., per omessa notifica del titolo esecutivo poiché la e le figlie si erano limitate ad allegare CP_1
al precetto unicamente le fatture e gli scontrini giustificativi delle spese anticipate senza alcuna indicazione della data di notifica del titolo in base al quale stavano agendo.
Nel merito, in subordine, contestava la non debenza delle somme intimate in quanto il loro impiego non era stato preceduto dal preventivo accordo tra i genitori e/o, comunque, perché non ne era stata dimostrata l'inerenza. A dimostrazione del mancato accordo sulle spese per le vacanze, il depositava dei messaggi WhatsApp inviati alle figlie in cui, in data 24 Pt_1
maggio 2023, dichiarava di voler organizzare viaggi unicamente con la partecipazione della propria compagna e di non essere disponibile a contribuire “per altre vacanze”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 marzo 2024, le opposte chiedevano il rigetto dell'opposizione deducendo la legittimità della richiesta del rimborso della metà delle spese straordinarie sulla base delle ricevute di spesa senza previamente procedere ad una autonomo accertamento della debenza delle somme pretese. Sostenevano, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, le spese oggetto del presente giudizio, data la loro prevedibile reiterazione, sono azionabili in forza del titolo originario sottraendosi, perciò, al principio secondo il quale per le spese straordinarie sia necessario richiedere un decreto ingiuntivo autonomo.
La causa, quindi, veniva istruita con il deposito delle memorie di cui al nuovo rito Cartabia ex art. 171 ter cpc e, in data 11 luglio 2024, si teneva la comparizione personale di tutte le parti che si riportavano alle rispettive difese.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, in data 16 luglio 2024, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei precetti impugnati per carenza dei relativi presupposti e, a norma del novellato art. 189 c.p.c., la causa veniva rinviata al 26 febbraio 2025 con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Ciò premesso, la presente opposizione va respinta perché infondata in fatto e diritto per i motivi di seguito illustrati.
Anzitutto va precisato che, secondo la Corte di Cassazione, sono da considerarsi spese straordinarie tutte quelle tese a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. (Vedi Cass. Civ. 9372 del
08/06/2012)
Dalla definizione sopra riportata, traspare come la categoria delle “spese straordinarie” sia particolarmente ampia e comprensiva di impegni di spesa molto eterogenei caratterizzati dal fatto di essere oggettivamente imprevedibili nell'an oppure, anche quando relativi ad attività prevedibili, di essere comunque indeterminabili nel quantum. Quindi, di norma, il genitore che ne richieda il rimborso, di fronte al rifiuto dell'altro, deve munirsi di un autonomo titolo esecutivo per procedere coattivamente al recupero.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha mitigato questo principio operando dei distinguo a seconda della natura delle spese straordinarie.
In particolare, con la pronuncia n. 379 del 13 gennaio 2021, il Supremo Collegio ha effettuato una distinzione tra due diverse tipologie di spese straordinarie: l'una caratterizzata da una certa prevedibilità e dal carattere routinario e, di fatto, “ordinario” dei relativi esborsi e l'altra, al contrario, caratterizzata da una totale imprevedibilità, imponderabilità ed eccezionalità degli impegni di spesa anche sotto il profilo della loro entità. Nella pronuncia in parola, la
Corte ha ricondotto alla prima categoria le spese straordinarie routinarie e prevedibili che si risolvono in una sorta di integrazione al mantenimento ordinario forfettariamente quantificato dal giudice e, per tale motivo, esse trovano il loro titolo esecutivo nel provvedimento che ha disposto la partecipazione pro quota dei genitori al pagamento delle spese straordinarie, a patto che vi sia una specifica elencazione ed allegazione di queste nell'atto di precetto. La ripetizione del secondo gruppo di spese straordinarie, invece, secondo il supremo Consesso, presuppone un autonomo accertamento in sede giudiziale con la conseguente formazione di uno specifico e distinto titolo esecutivo. (vedi anche Cass. Civ.
7169 del 18/03/2024) Anche successivamente la Corte ha ribadito che le spese straordinarie che “siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili,
l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole”. (Cfr. Cass. Civ. 3835 del 15/02/2021, v. anche Cass. Civ.
n. 40992 del 21/12/2021)
Nel caso di specie, quindi, si tratta di valutare se le spese per le vacanze estive possano essere o meno considerate spese routinarie e prevedibili nonché commisurate, per la loro entità, alle capacità reddituali della famiglia.
Ebbene, dall'istruttoria compiuta, è emerso che, nella famiglia le vacanze di Parte_2
ed possono essere qualificate come abitudini costanti e prevedibili nel loro ripetersi CP_2 CP_3
e che l'entità dell'esborso economico che hanno comportato non riveste quel carattere di imprevedibilità e rilevanza tale da rendere necessaria un'autonoma azione di accertamento.
Tanto è vero che il per le vacanze delle figlie nell'anno precedente, aveva provveduto a Pt_1
versare la sua parte affermando, nel rispondere alle richieste della che gli inviava i CP_1
preventivi, “se questo è, come abbiamo sempre fatto per le spese straordinarie, pago la mia metà”.
Nel caso di specie, quindi, le convenute non avevano l'onere di procurarsi un autonomo titolo esecutivo per chiedere la ripetizione del 50% delle spese intimate e, correttamente, hanno corredato l'atto di precetto con tutti i giustificativi di spesa consentendo, “con una mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità”. (Cfr. Cass. 379/2021 già cit.)
L'opponente, tuttavia, coglie nel segno ove lamenta la mancata notifica del titolo esecutivo nel senso che, pur potendosi procedere in base al titolo originario, l'ordinanza di omologa delle condizioni di separazione e la successiva ordinanza di conferma in sede di divorzio del
04/10/2021, ex art. 480, secondo comma cpc, avrebbero dovute comunque essere notificate al debitore con l'atto di precetto o, se precedentemente notificate, la relativa data avrebbe dovuto essere inserita nell'atto stesso a pena di nullità. Tuttavia, tale irregolarità risulta sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cpc, in quanto il ha dimostrato di avere legale conoscenza dei titoli esecutivi in base ai quali si Pt_1
procede allegandoli alla citazione in opposizione e non si può ravvisare, dunque, alcun nocumento al suo diritto di difesa.
Con il terzo motivo, l'attore opponente sostiene, in subordine, la non debenza delle somme precettate per mancanza del preventivo accordo tra i coniugi sul loro esborso.
Va detto che non esiste un elenco ben preciso, legislativamente previsto, di tutte le spese che possono essere qualificate come straordinarie né un'esatta distinzione tra spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione.
Tuttavia, nel corso del tempo, sono stati stipulati vari linee guide e protocolli per contribuire a dirimere tali aspetti come, ad esempio, le “Linee guida sul contributo al mantenimento dei figli” del gruppo famiglia e minori nell'ambito dell'assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile del 20 maggio 2017 e le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare” promosse dal Consiglio Nazionale
Forense del 29 novembre 2017. Tali protocolli considerano le spese per viaggi e vacanze spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo tra gli i coniugi.
Anche in tal caso, però, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.” (Cfr. Cass. Civ.14564 del 25/05/2023, ma anche Cass. Civ - Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021).
Quindi, non si configura una sorta di “diritto di veto” del genitore che, rifiutando sic et simpliciter di contribuire alle spese straordinarie della prole, si sottragga, in tal modo, al suo dovere di contribuzione. Tant'è vero che la Cassazione, ferma la possibilità che il giudice di merito ne disponga comunque la ripetizione nell'interesse del minore tenuto conto della loro utilità e sostenibilità, ritiene che il genitore non collocatario sia tenuto al rimborso delle spese straordinarie “salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. (vedi
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15240 del 12/06/2018).
Nel caso di specie, la ha documentato di aver provveduto, anche tramite il proprio CP_1
legale, a ricercare un accordo sulla spesa per le vacanze delle figlie senza ricevere alcuna risposta dall'ex coniuge (vedi allegati n. 6-7-8-9 alla comparsa di costituzione). Inoltre, le risposte date ad ed tramite chat, che l'opponente ha prodotto quale prova del suo CP_2 CP_3
preventivo dissenso a contribuire alle spese delle vacanze, appaiono piuttosto elusive e, comunque, non possono integrare il dissenso motivato richiesto dalla giurisprudenza (vedi doc. 7 fascicolo opponente).
A prescindere dall'accordo, comunque, questo giudice ritiene che le spese in questione siano, vista la loro contenuta entità, proporzionate al tenore di vita della famiglia e rispondenti all'interesse preminente della prole.
Quindi, anche a voler considerare validamente espresso il dissenso del ciò non farebbe Pt_1
comunque venir meno il diritto della alla ripetizione del 50% delle spese anticipate. CP_1
Infine, in via ulteriormente subordinata, l'opponente chiede la riduzione delle somme intimate con l'espunzione di quelle spese, quali quelle per il vitto, che sarebbero già ricomprese nel contributo per il mantenimento mensile.
Anche tale ultimo motivo di opposizione non merita accoglimento anzitutto per la sua genericità e difficoltà applicativa e, in secondo luogo, perché frustrerebbe la funzione dell'assegno di mantenimento mensile posto a carico del genitore non collocatario. Le spese che il genitore prevalentemente collocatario deve sopportare, e cioè le spese generali di alloggio ed organizzazione domestica, infatti, permangono senza soluzione di continuità a prescindere dal fatto che, in alcuni periodi, la prole possa risiedere altrove. Di conseguenza,
l'obbligo di corrispondere l'assegno deve persistere anche nei periodi in cui i figli risiedono presso il genitore non collocatario o, come nel caso di specie, nel lasso di tempo trascorso, autonomamente, senza i genitori. Eliminare le spese di vitto dal rimborso per le spese straordinarie per le vacanze, oltre ad essere particolarmente complicato, si risolverebbe in una surrettizia riduzione dell'assegno di mantenimento mensile e, quindi, in una riduzione del concorso del padre al mantenimento. Inoltre, tale assegno è stato quantificato dal giudice tenendo conto del fatto che ed , CP_2 CP_3
nel periodo estivo, dovrebbero trascorrere almeno quindici giorni consecutivi con il padre, cosa che, come confermato dall'opponente, non accade più da molto tempo con conseguente riduzione dell'impegno economico sopportato dal Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto DICHIARA il diritto delle intimanti di procedere ad esecuzione forzata contro Parte_1
- CONDANNA a rifondere a ed le spese Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
di lite che si liquidano in un unico compenso pari ad € 2.552,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CAP e IVA come per legge.
Firenze, lì 18 marzo 2025 Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello