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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1747/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 1747/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 17.6.2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in personr a del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Raffaele Prisco;
APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Elvira Controparte_1 C.F._1
Brogno;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 154/2024 pubbl. il 13/2/2024 Pt_1
RG n. 2416/2023, notificata il 13.5.2025, in giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 17 giugno 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione notificato il 9.6.2024 ha proposto appello, iscritto il Parte_1
10.6.2024 al n. R.G. 1747/2024 avverso la sentenza n. 154/2024 pubbl. il 13/2/2024 RG n. 2416/2023, notificata il 13.5.2024, emessa dal Giudice di Pace di che ha accolto il ricorso proposto dalla Pt_1
Sig.ra avverso i verbali di contestazione nn. A5195/2023 (per violazione Controparte_1 commessa in data 25.1.2023 alle ore 19,14 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Acri, velocità rilevata Kh/h 51,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca
14+150, km/ca 14+080, km 14+00, scritta attivo); A1017/2023 (per violazione commessa in data
13.1.2023 alle ore 12,27 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Rose, velocità rilevata Kh/h 51,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 13+850, km/ca 13+920, km 14+00, scritta attivo); A948/2023 (per violazione commessa in data 12.1.2023 alle ore 12,35 in località Luzzi
pagina 1 di 9 Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Rose, velocità rilevata Kh/h 54,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 13+850, km/ca 13+920, km 14+00, scritta attivo); A1207/2023
(per violazione commessa in data 18.1.2023 alle ore 19,13 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Acri, velocità rilevata Kh/h 53,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 14+150, km/ca 14+080, km 14+00, scritta attivo), notificati rispettivamente nelle date del 25/01/2023, 13/01/2023, 12/01/2023 e 18/01/2023 dalla Polizia locale della Provincia di con i quali le venivano comminate le sanzioni amministrative, quale proprietaria del veicolo Pt_1 C3 Citroen S Tg. EJ 394FR, per la violazione dell'Art.142 co.8, in combinato disposto con il comma 1, CdS, per il superamento del limite di velocità (previsto in 50 Km/h).
Nei verbali di contestazione è attestato che la perfetta funzionalità della detta apparecchiatura Kria T- Speed V 2.0 era stata verificata al momento in cui era stata installata. I verbali indicano altresì che “la contestazione immediata non è necessaria come previsto dall'art. 201 lett. f del CdS….(….)….” Si attesta nei verbali che l'infrazione è stata “…commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata (Decr. Pref. Cosenza Prot. n. 0081048 del 22.10.2018) in riferimento al D.Lgs.121/2002 convertito in legge 168/2002”. Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ed annullato il verbale ed ha condannato la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, disponendo il pagamento in favore
[...] dello Stato. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso, rilevando la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, evidenziando la diversità del procedimento di omologazione, rispetto a quello di approvazione. Ha ritenuto, inoltre, la violazione dell'art. 200 CdS e, nello specifico, dell'obbligo di contestazione immediata, ed ha ritenuto di disapplicare il decreto del Prefetto di Cosenza di autorizzazione della installazione del dispositivo tecnico di controllo a distanza in questione, perché installato su strada urbana a scorrimento veloce a una sola carreggiata e con presenza di strisce a margine della carreggiata e priva di banchina pavimentata a destra che, ha rilevato, non rientra, pertanto, nella previsione degli artt. 2 comma 2 lett. D) CdS, in quanto priva delle caratteristiche minime ivi stabilite ovverossia, si legge nella sentenza, presenza di banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, non essendo presente banchina.
///
La ha impugnato la sentenza, rilevando che i dispositivi che rientrano nella Parte_1 tipologia di quello installato sulla strada provinciale 234 non necessitano di omologazione, essendo soggetti unicamente ad autorizzazione ed essendo la procedura di omologazione identica a quella prevista per l'approvazione degli apparecchi. Ha rilevato l'erronea qualificazione della strada in questione da parte del Giudice di prime cure ex artt. 2 del CdS e 4 del DL 121/2022, evidenziando che la S.P. 234 sul quale è installato l'apparecchio fisso di rilevazione della velocità è una strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine ed ha richiamato sul punto una nota della del 5.5.2023, Parte_1 già allegata in primo grado.
pagina 2 di 9 Ha eccepito che il provvedimento del Prefetto richiamato nei verbali di contestazione non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario ex L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E, essendo rimesso al Prefetto procedere agli accertamenti e valutazioni di merito, previa acquisizione dei necessari pareri e sopralluoghi, circa la scelta degli strumenti adeguati per il perseguimento del fine pubblico, essendo, nello specifico, rimessa al Prefetto ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. I agosto 2002, n. 168, l'individuazione delle strade (o tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che ciò rechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti ovvero dei soggetti controllati. Ha evidenziato che l'installazione del dispositivo fisso di rilevamento a distanza per il controllo della velocità di cui agli artt. 142 e 148 del CdS, senza l'obbligo di contestazione immediata è stata preceduta dai dovuti sopralluoghi e pareri da parte degli organi competenti.
Ha rilevato che, se originariamente l'art. 4 DL 121/2002 , prevedeva che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni“ e che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D (e cioè C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; e, quindi C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D -
Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate) del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, è ora intervenuta modifica legislativa (legge 120 del 2020) secondo cui “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, essendo ormai consentita, pertanto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza delle violazioni all'articolo 142 del CdS, previa adozione del Decreto prefettizio anche sulle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali. Ha chiesto pertanto “in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, così disporre:
- Accertare e dichiarare la legittimità e correttezza del verbale impugnato, condannando la Sig.ra
al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, oltre interessi legali, Controparte_1 moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad ogni suo accessorio come per legge, sino al soddisfo;
- Dichiarare, ancora, che se nelle more del presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in
pagina 3 di 9 esecuzione la sentenza impugnata, per il recupero forzoso delle spese legali in essa liquidate, in caso di totale riforma del titolo esecutivo, oggi impugnato, che si condanni l'appellata anche alla restituzione, in forma specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati.
- Per l'effetto, condannare la Sig.ra alle spese e competenze difensive del doppio grado di CP_1 giudizio, con accessori come per legge”.
/// L'appellata si è costituta in data 1.11.2024 resistendo all'impugnazione e chiedendo “1. dichiarare inammissibile l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, illegittimo e pretestuoso;
2. annullare i verbali di accertamento di violazione n. A5195/2023, A1017/2023, n. A948/2023, n.
A1207/2023, notificati in data 04/04/2023 nonché la sanzione pecuniaria in essi contenuta con ogni consequenziale statuizione di legge.
Il tutto con condanna della al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 presente giudizio e di quello di primo grado, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. Ha altresì depositato in data 25.11.2024 istanza di correzione della sentenza di primo grado già presentata al Giudice di Pace, con cui, evidenziata la rinunzia al gratuito patrocinio formalizzata l'11.4.2024 al Consiglio dell'Ordine per superamento dei redditi ai fini del godimento del patrocinio a spese dell'Erario, era stato chiesto al Giudice di Pace di “… correggere/integrare la sentenza di accoglimento n. 154/2024, R.G. n. 2416/2023 nelle seguenti parti: nel dispositivo:
“ Condanna la , in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e
150.00 per onorario, oltre al rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario”…..”. Questo giudice, richiesti chiarimenti ed integrazione documentale, con decreto del 10.12.2024, comunicato ad entrambe le parti, rilevato “che stante la rinunzia al gratuito patrocinio in ordine all'istanza del 3.5.2023 n. 959/2023, debba revocarsi, con efficacia ex tunc, la relativa ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio di primo grado rg 2416/2023 deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con Provvedimento di ammissione dell'8.5.2023 (istanza protocollata in Pt_1 data 03/05/2023 n. 2023/959)” in merito alla detta istanza ha così disposto: “Revoca, con efficacia ex tunc: -l'ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra per il giudizio di Controparte_1 primo grado rg 2416/2023 GdP di Cosenza deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
con Provvedimento di ammissione dell'8.5.2023 (istanza protocollata in data 03/05/2023 n. Pt_1 2023/959);…..(……)…Riserva di provvedere unitamente al merito in ordine alla istanza di correzione della sentenza appellata, in punto di pagamento delle competenze di parte ricorrente in favore dello Stato;
….”. Nelle more, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 5 novembre 2024 è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per la discussione. All'udienza del 17 giugno 2025, questo giudice ha invitato i difensori delle parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con ciò implicitamente revocando l'ordinanza con cui era stato disposto il mutamento del rito, essendo stata infatti la causa introdotta con citazione e non essendo ammissibile il mutamento del rito in grado di appello.
I procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi il difensore di parte appellante alle conclusioni formulate con l'atto di appello, e segnalando l'ordinanza della Cassazione 13997 del 26.5.2025, in cui si evidenzia la necessità di preliminare proposizione di querela di falso avverso il pagina 4 di 9 verbale, ed insistendo per l'accoglimento dell'atto di appello;
riportandosi il difensore di parte appellata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Questo giudice, all'esito della discussione, ex art. 281 sexies cpc, ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 cpc.
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Occorre rilevare che la causa è stata decisa in primo grado secondo il rito ordinario, avendo il Giudice di pace trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.12.2023 ed emesso sentenza con deposito in data 13.2.2024. In ossequio al principio di ultrattività del rito, pertanto, correttamente l'appello è stato proposto con atto di citazione (cfr. Cass. 20705/2018). In ogni caso l'appello, a seguito della notifica in data 13.5.2024 della sentenza di primo grado, è stato proposto nel rispetto del termine breve ex art. 325 c.p.c. in quanto notificato in data 9.6.2024 ed iscritto in data 10.6.2024. Va ancora precisato che non può procedersi in appello a mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 150/2011, poiché tale norma non è applicabile al giudizio di appello (cfr. ex multis Cass. N. 8758/2018; N. 6318/2020), donde l'implicita revoca, all'udienza del 17.6.2025, dell'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito mediante ordinanza con cui si è disposto discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Deve concludersi pertanto, anzitutto, per l'ammissibilità dell'appello. Tanto precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Deve rilevarsi, infatti, che la circostanza evidenziata con l'atto di appello che, con riguardo alle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata, è intervenuta modifica legislativa, nel caso di specie si palesa inconferente.
Occorre precisare che, come evidenziato dalla Provincia appellante, è intervenuta modifica del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2", Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
pagina 5 di 9 violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”. Per come emerge, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018) in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere C ovvero D dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS. Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, pur confondendo le caratteristiche della strada urbana di scorrimento (lettera D art. 2 cds a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico) con le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C art 2 Cds ad unica carreggiata) ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della “strada urbana di scorrimento”, ai sensi della lettera “D” dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina pavimentata a destra.
Più esattamente, rileva questo giudice, preso atto della qualifica, precisata da parte appellante (e coerente con la qualifica di strada provinciale, e con la conformazione della strada ad unica carreggiata), della strada quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera C dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, che deve escludersi che la strada in oggetto rivesta tali caratteristiche, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente in primo grado che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Invero, benché la legge non indichi quale sia la larghezza minima della banchina, occorre ricordare che la banchina è lo “spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata… destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. 12864/2022). Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica allegata dalla Provincia in primo grado, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
pagina 6 di 9 La sentenza impugnata deve essere confermata anche con riguardo alla nullità dei verbali quale conseguenza della mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità. Va precisato che nel giudizio di primo grado la ha allegato, oltre al certificato di Parte_1 taratura del 21.5.2022, ai decreti di approvazione, a nota dell'11.11.2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti circa l'equivalenza sostanziale fra le procedure di approvazione e di omologazione, verbale di verifica di funzionalità dell'apparecchio del 20.10.2022 (cfr. il fascicolo di primo grado della Parte_1
allegato da parte appellante).
[...] E però, ai sensi dell'art. 197 comma 7 DPR 495/1992 (reg. att. CdS) è previsto che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. Inoltre, nei verbali impugnati, con riguardo all'apparecchio di rilevazione della velocità non si fa riferimento al decreto ministeriale di omologazione. Risulta quindi, anzitutto, inconferente il richiamo del difensore di parte appellante all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13997/2025 che riguarda l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui il verbale di accertamento attesti l'esistenza dell'omologazione del dispositivo “autovelox”. A differenza di quanto ritenuto dalla parte appellante, non può ritenersi l'equivalenza della procedura di approvazione a quella di omologazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 10505/2024). In motivazione la Corte nell'ordinanza ora citata ha rilevato che “…letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s.
(d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche
pagina 7 di 9 fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
[...]
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Controparte_2 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo…” (Cass. 10505/2024; cfr., da ultimo Cass. 13996/2025). Deve concludersi pertanto per l'infondatezza dell'appello proposto, con conseguente rigetto dell'atto di appello e conferma della sentenza impugnata, della quale -in accoglimento della richiesta di parte appellata di sua correzione nella parte in cui, nel condannare la al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del giudizio, è stato stabilito il pagamento in favore dello , come da Pt_2 richiesta di parte appellata a seguito del venir meno delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ed a seguito della revoca disposta il 10.12.2024 dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per il primo grado- va disposta la correzione, nel senso che laddove è scritto nel dispositivo della sentenza di primo grado “Condanna la ,in persona del suo Presidente Parte_1 protempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, a favore dello Stato”, deve invece leggersi
“Condanna la , in persona del suo Presidente protempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
pagina 8 di 9 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in favore della appellata (stante la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per questo grado di appello con provvedimento del 10.12.2024) come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi. Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti previsti all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dell'obbligo della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 154/2024 pubbl. il Pt_1 13/2/2024 RG n. 2416/2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- dispone la correzione della detta sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 154/2024 nel senso che, laddove è scritto nel dispositivo “Condanna la ,in persona del suo Presidente Parte_1 protempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, a favore dello Stato”, deve invece leggersi
“Condanna la , in persona del suo Presidente protempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito”;
- dà atto della ricorrenza per parte appellante dell'obbligo di pagamento di una ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di iscrizione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 20 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 1747/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 17.6.2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in personr a del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Raffaele Prisco;
APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Elvira Controparte_1 C.F._1
Brogno;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 154/2024 pubbl. il 13/2/2024 Pt_1
RG n. 2416/2023, notificata il 13.5.2025, in giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 17 giugno 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione notificato il 9.6.2024 ha proposto appello, iscritto il Parte_1
10.6.2024 al n. R.G. 1747/2024 avverso la sentenza n. 154/2024 pubbl. il 13/2/2024 RG n. 2416/2023, notificata il 13.5.2024, emessa dal Giudice di Pace di che ha accolto il ricorso proposto dalla Pt_1
Sig.ra avverso i verbali di contestazione nn. A5195/2023 (per violazione Controparte_1 commessa in data 25.1.2023 alle ore 19,14 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Acri, velocità rilevata Kh/h 51,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca
14+150, km/ca 14+080, km 14+00, scritta attivo); A1017/2023 (per violazione commessa in data
13.1.2023 alle ore 12,27 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Rose, velocità rilevata Kh/h 51,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 13+850, km/ca 13+920, km 14+00, scritta attivo); A948/2023 (per violazione commessa in data 12.1.2023 alle ore 12,35 in località Luzzi
pagina 1 di 9 Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Rose, velocità rilevata Kh/h 54,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 13+850, km/ca 13+920, km 14+00, scritta attivo); A1207/2023
(per violazione commessa in data 18.1.2023 alle ore 19,13 in località Luzzi Strada Provinciale 234, Km. 14+00 direzione Acri, velocità rilevata Kh/h 53,00 a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km/ca 14+150, km/ca 14+080, km 14+00, scritta attivo), notificati rispettivamente nelle date del 25/01/2023, 13/01/2023, 12/01/2023 e 18/01/2023 dalla Polizia locale della Provincia di con i quali le venivano comminate le sanzioni amministrative, quale proprietaria del veicolo Pt_1 C3 Citroen S Tg. EJ 394FR, per la violazione dell'Art.142 co.8, in combinato disposto con il comma 1, CdS, per il superamento del limite di velocità (previsto in 50 Km/h).
Nei verbali di contestazione è attestato che la perfetta funzionalità della detta apparecchiatura Kria T- Speed V 2.0 era stata verificata al momento in cui era stata installata. I verbali indicano altresì che “la contestazione immediata non è necessaria come previsto dall'art. 201 lett. f del CdS….(….)….” Si attesta nei verbali che l'infrazione è stata “…commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata (Decr. Pref. Cosenza Prot. n. 0081048 del 22.10.2018) in riferimento al D.Lgs.121/2002 convertito in legge 168/2002”. Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ed annullato il verbale ed ha condannato la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, disponendo il pagamento in favore
[...] dello Stato. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso, rilevando la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, evidenziando la diversità del procedimento di omologazione, rispetto a quello di approvazione. Ha ritenuto, inoltre, la violazione dell'art. 200 CdS e, nello specifico, dell'obbligo di contestazione immediata, ed ha ritenuto di disapplicare il decreto del Prefetto di Cosenza di autorizzazione della installazione del dispositivo tecnico di controllo a distanza in questione, perché installato su strada urbana a scorrimento veloce a una sola carreggiata e con presenza di strisce a margine della carreggiata e priva di banchina pavimentata a destra che, ha rilevato, non rientra, pertanto, nella previsione degli artt. 2 comma 2 lett. D) CdS, in quanto priva delle caratteristiche minime ivi stabilite ovverossia, si legge nella sentenza, presenza di banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, non essendo presente banchina.
///
La ha impugnato la sentenza, rilevando che i dispositivi che rientrano nella Parte_1 tipologia di quello installato sulla strada provinciale 234 non necessitano di omologazione, essendo soggetti unicamente ad autorizzazione ed essendo la procedura di omologazione identica a quella prevista per l'approvazione degli apparecchi. Ha rilevato l'erronea qualificazione della strada in questione da parte del Giudice di prime cure ex artt. 2 del CdS e 4 del DL 121/2022, evidenziando che la S.P. 234 sul quale è installato l'apparecchio fisso di rilevazione della velocità è una strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine ed ha richiamato sul punto una nota della del 5.5.2023, Parte_1 già allegata in primo grado.
pagina 2 di 9 Ha eccepito che il provvedimento del Prefetto richiamato nei verbali di contestazione non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario ex L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E, essendo rimesso al Prefetto procedere agli accertamenti e valutazioni di merito, previa acquisizione dei necessari pareri e sopralluoghi, circa la scelta degli strumenti adeguati per il perseguimento del fine pubblico, essendo, nello specifico, rimessa al Prefetto ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. I agosto 2002, n. 168, l'individuazione delle strade (o tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che ciò rechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti ovvero dei soggetti controllati. Ha evidenziato che l'installazione del dispositivo fisso di rilevamento a distanza per il controllo della velocità di cui agli artt. 142 e 148 del CdS, senza l'obbligo di contestazione immediata è stata preceduta dai dovuti sopralluoghi e pareri da parte degli organi competenti.
Ha rilevato che, se originariamente l'art. 4 DL 121/2002 , prevedeva che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni“ e che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D (e cioè C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; e, quindi C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D -
Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate) del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, è ora intervenuta modifica legislativa (legge 120 del 2020) secondo cui “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, essendo ormai consentita, pertanto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza delle violazioni all'articolo 142 del CdS, previa adozione del Decreto prefettizio anche sulle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali. Ha chiesto pertanto “in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, così disporre:
- Accertare e dichiarare la legittimità e correttezza del verbale impugnato, condannando la Sig.ra
al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, oltre interessi legali, Controparte_1 moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad ogni suo accessorio come per legge, sino al soddisfo;
- Dichiarare, ancora, che se nelle more del presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in
pagina 3 di 9 esecuzione la sentenza impugnata, per il recupero forzoso delle spese legali in essa liquidate, in caso di totale riforma del titolo esecutivo, oggi impugnato, che si condanni l'appellata anche alla restituzione, in forma specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati.
- Per l'effetto, condannare la Sig.ra alle spese e competenze difensive del doppio grado di CP_1 giudizio, con accessori come per legge”.
/// L'appellata si è costituta in data 1.11.2024 resistendo all'impugnazione e chiedendo “1. dichiarare inammissibile l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, illegittimo e pretestuoso;
2. annullare i verbali di accertamento di violazione n. A5195/2023, A1017/2023, n. A948/2023, n.
A1207/2023, notificati in data 04/04/2023 nonché la sanzione pecuniaria in essi contenuta con ogni consequenziale statuizione di legge.
Il tutto con condanna della al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 presente giudizio e di quello di primo grado, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. Ha altresì depositato in data 25.11.2024 istanza di correzione della sentenza di primo grado già presentata al Giudice di Pace, con cui, evidenziata la rinunzia al gratuito patrocinio formalizzata l'11.4.2024 al Consiglio dell'Ordine per superamento dei redditi ai fini del godimento del patrocinio a spese dell'Erario, era stato chiesto al Giudice di Pace di “… correggere/integrare la sentenza di accoglimento n. 154/2024, R.G. n. 2416/2023 nelle seguenti parti: nel dispositivo:
“ Condanna la , in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e
150.00 per onorario, oltre al rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario”…..”. Questo giudice, richiesti chiarimenti ed integrazione documentale, con decreto del 10.12.2024, comunicato ad entrambe le parti, rilevato “che stante la rinunzia al gratuito patrocinio in ordine all'istanza del 3.5.2023 n. 959/2023, debba revocarsi, con efficacia ex tunc, la relativa ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio di primo grado rg 2416/2023 deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con Provvedimento di ammissione dell'8.5.2023 (istanza protocollata in Pt_1 data 03/05/2023 n. 2023/959)” in merito alla detta istanza ha così disposto: “Revoca, con efficacia ex tunc: -l'ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra per il giudizio di Controparte_1 primo grado rg 2416/2023 GdP di Cosenza deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
con Provvedimento di ammissione dell'8.5.2023 (istanza protocollata in data 03/05/2023 n. Pt_1 2023/959);…..(……)…Riserva di provvedere unitamente al merito in ordine alla istanza di correzione della sentenza appellata, in punto di pagamento delle competenze di parte ricorrente in favore dello Stato;
….”. Nelle more, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 5 novembre 2024 è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per la discussione. All'udienza del 17 giugno 2025, questo giudice ha invitato i difensori delle parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con ciò implicitamente revocando l'ordinanza con cui era stato disposto il mutamento del rito, essendo stata infatti la causa introdotta con citazione e non essendo ammissibile il mutamento del rito in grado di appello.
I procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi il difensore di parte appellante alle conclusioni formulate con l'atto di appello, e segnalando l'ordinanza della Cassazione 13997 del 26.5.2025, in cui si evidenzia la necessità di preliminare proposizione di querela di falso avverso il pagina 4 di 9 verbale, ed insistendo per l'accoglimento dell'atto di appello;
riportandosi il difensore di parte appellata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Questo giudice, all'esito della discussione, ex art. 281 sexies cpc, ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 cpc.
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Occorre rilevare che la causa è stata decisa in primo grado secondo il rito ordinario, avendo il Giudice di pace trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.12.2023 ed emesso sentenza con deposito in data 13.2.2024. In ossequio al principio di ultrattività del rito, pertanto, correttamente l'appello è stato proposto con atto di citazione (cfr. Cass. 20705/2018). In ogni caso l'appello, a seguito della notifica in data 13.5.2024 della sentenza di primo grado, è stato proposto nel rispetto del termine breve ex art. 325 c.p.c. in quanto notificato in data 9.6.2024 ed iscritto in data 10.6.2024. Va ancora precisato che non può procedersi in appello a mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 150/2011, poiché tale norma non è applicabile al giudizio di appello (cfr. ex multis Cass. N. 8758/2018; N. 6318/2020), donde l'implicita revoca, all'udienza del 17.6.2025, dell'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito mediante ordinanza con cui si è disposto discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Deve concludersi pertanto, anzitutto, per l'ammissibilità dell'appello. Tanto precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Deve rilevarsi, infatti, che la circostanza evidenziata con l'atto di appello che, con riguardo alle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata, è intervenuta modifica legislativa, nel caso di specie si palesa inconferente.
Occorre precisare che, come evidenziato dalla Provincia appellante, è intervenuta modifica del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2", Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
pagina 5 di 9 violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”. Per come emerge, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018) in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere C ovvero D dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS. Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, pur confondendo le caratteristiche della strada urbana di scorrimento (lettera D art. 2 cds a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico) con le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C art 2 Cds ad unica carreggiata) ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della “strada urbana di scorrimento”, ai sensi della lettera “D” dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina pavimentata a destra.
Più esattamente, rileva questo giudice, preso atto della qualifica, precisata da parte appellante (e coerente con la qualifica di strada provinciale, e con la conformazione della strada ad unica carreggiata), della strada quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera C dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, che deve escludersi che la strada in oggetto rivesta tali caratteristiche, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente in primo grado che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Invero, benché la legge non indichi quale sia la larghezza minima della banchina, occorre ricordare che la banchina è lo “spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata… destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. 12864/2022). Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica allegata dalla Provincia in primo grado, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
pagina 6 di 9 La sentenza impugnata deve essere confermata anche con riguardo alla nullità dei verbali quale conseguenza della mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità. Va precisato che nel giudizio di primo grado la ha allegato, oltre al certificato di Parte_1 taratura del 21.5.2022, ai decreti di approvazione, a nota dell'11.11.2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti circa l'equivalenza sostanziale fra le procedure di approvazione e di omologazione, verbale di verifica di funzionalità dell'apparecchio del 20.10.2022 (cfr. il fascicolo di primo grado della Parte_1
allegato da parte appellante).
[...] E però, ai sensi dell'art. 197 comma 7 DPR 495/1992 (reg. att. CdS) è previsto che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. Inoltre, nei verbali impugnati, con riguardo all'apparecchio di rilevazione della velocità non si fa riferimento al decreto ministeriale di omologazione. Risulta quindi, anzitutto, inconferente il richiamo del difensore di parte appellante all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13997/2025 che riguarda l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui il verbale di accertamento attesti l'esistenza dell'omologazione del dispositivo “autovelox”. A differenza di quanto ritenuto dalla parte appellante, non può ritenersi l'equivalenza della procedura di approvazione a quella di omologazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 10505/2024). In motivazione la Corte nell'ordinanza ora citata ha rilevato che “…letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s.
(d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche
pagina 7 di 9 fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
[...]
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Controparte_2 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo…” (Cass. 10505/2024; cfr., da ultimo Cass. 13996/2025). Deve concludersi pertanto per l'infondatezza dell'appello proposto, con conseguente rigetto dell'atto di appello e conferma della sentenza impugnata, della quale -in accoglimento della richiesta di parte appellata di sua correzione nella parte in cui, nel condannare la al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del giudizio, è stato stabilito il pagamento in favore dello , come da Pt_2 richiesta di parte appellata a seguito del venir meno delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ed a seguito della revoca disposta il 10.12.2024 dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per il primo grado- va disposta la correzione, nel senso che laddove è scritto nel dispositivo della sentenza di primo grado “Condanna la ,in persona del suo Presidente Parte_1 protempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, a favore dello Stato”, deve invece leggersi
“Condanna la , in persona del suo Presidente protempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
pagina 8 di 9 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in favore della appellata (stante la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per questo grado di appello con provvedimento del 10.12.2024) come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi. Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti previsti all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dell'obbligo della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 154/2024 pubbl. il Pt_1 13/2/2024 RG n. 2416/2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- dispone la correzione della detta sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 154/2024 nel senso che, laddove è scritto nel dispositivo “Condanna la ,in persona del suo Presidente Parte_1 protempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, a favore dello Stato”, deve invece leggersi
“Condanna la , in persona del suo Presidente protempore, al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessive euro 193,00 di cui 43,00 per spese e 150.00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito”;
- dà atto della ricorrenza per parte appellante dell'obbligo di pagamento di una ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di iscrizione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 20 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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