Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i comuni settimo e ottavo dell'art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i comuni settimo e ottavo dell'art. 10.