Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/04/2026, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2024, proposto da
EL De MA, rappresentato e difeso dall'avvocato IAntonietta Calligaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi includere nel Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, appartenente alla Polizia Penitenziaria, posto in quiescenza a domanda, lamenta che
illegittimamente l’INPS nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Chiede pertanto la declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e la condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze.
II - Si è costituito in giudizio l’INPS, instando per il rigetto del ricorso, non senza eccepire la decadenza dal diritto per omessa tempestiva presentazione della domanda di pensionamento, nonché la prescrizione del credito, per essere stato proposto il ricorso una volta decorsi i cinque anni dalla cessazione dal servizio.
III - Alla udienza pubblica del 12/3/2026, la causa è stata introitata per la decisione.
IV - Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l’Istituto intimato allo stato provveduto all’attribuzione dei benefici economici richiesti.
V – In punto di diritto, si osserva che il Consiglio di Stato è pervenuto al riconoscimento del beneficio in parola ai ricorrenti ex appartenenti alla Polizia penitenziaria, previa ricostruzione del quadro normativo, nei termini che seguono: “ 12. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, C.o.m.) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, «sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante», in luogo della promozione.
12.1. Detto meccanismo è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9-bis della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita («A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita»).
12.2. Ai sensi dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
12.3. Va tuttavia ricordato che mentre l’art. 1, comma 15-bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, lo è stato l’art. 11 della l. n. 231/1990 che, come visto, lo ha integralmente novellato.
12.4. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto, «si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n.231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale» (v. ancora C.G.A.R.S., n. 209/2023 nonché Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023). Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2012 ha aderito a tale risalente orientamento maggioritario, anche dei giudici di legittimità, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia.
12.5. Nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
12.6. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita», e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente decreto») al personale «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto». Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
12.7. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ” – Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 10001/2023.
VI - Quanto poi al paventato contrasto dell’art. 6 bis (estensivamente interpretato) con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, il Giudice d’Appello ha osservato: “ 17.1. A fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
17.2. Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio ” – cfr. Consiglio di Stato ult. cit.
VII - Quanto alla eccepita prescrizione del diritto in questione, si osserva che la decorrenza del termine coincide con la data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con quella di cessazione dal servizio (cfr. da ultimo, Cons di Stato, sent. n. 10559 del 2023; sent. n. 10524 del 2023; sent. n. 3914 del 2023), fatti salvi gli effetti degli ulteriori atti di diffida (nella fattispecie risalenti al novembre 2019 e all’ottobre 2024).
VIII - “ Anche con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è, infatti, espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22.04.2025, n. 3273). Ed invero, “la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l'orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che "... il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti" (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 28.05.2024, n.10769; Cons. di St., sez. II, 23.03.2023, n. 2986; T.A.R. Veneto, sez. I, 1681/2022). “La norma, infatti, va letta all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita: «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda […]». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo” (Cons. di St, sez. II, 21.03.2023, n.2875) ” – così, da ultimo, la Sezione, sent. n. 1544/2026.
IX – In ragione di quanto precede, l’Amministrazione intimata va condannata a corrispondere al ricorrente la differenza tra il TFS già riconosciuto e quello spettante per effetto dell’accoglimento del ricorso, oltre interessi legali decorrenti dalla data della corresponsione del TFS.
X - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
C.U. rifuso se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UR AD, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
AN ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | IA UR AD |
IL SEGRETARIO