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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 25/02/2026, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1747/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO LI, EL
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1796/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
IA Spa - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5489/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_2 società Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato da IA PA in data 26 settembre 2023 per mancato pagamento delle somme relative all'avviso di accertamento notificato il 24 marzo 2021 per TARI relativa alle annualità dal 2014 al 2018 sostenendo l'illegittimità delle sanzioni, la decadenza/prescrizione del tributo e la illegittimità dell'atto consegnato a mezzo pec.
Si costituiva IA PA che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli accoglieva il ricorso per mancanza della prova della notifica del prodromico avviso di accertamento.
Proponeva appello IA PA sostenendo che il ricorrente non aveva mai sostenuto la mancata notifica dell'atto prodromico e che era stato confuso il provvedimento di fermo con l'avviso di accertamento la cui notifica aveva, comunque, reso valido il provvedimento di fermo in mancanza di una apposita impugnazione.
Chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva lo Studio Resistente_1 che, preliminarmente rappresentava che i provvedimenti di fermo erano stati revocati e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio nell'esame e valutazione degli atti di causa rileva come il provvedimento di fermo era stato revocato per avvenuto pagamento del debito tributario con atto del 20 settembre 2024 per cui era venuta completamente a cessare la materia del contendere con conseguente estinzione del presente giudizio.
Dalla dichiarazione di estinzione del procedimento discende la compensazione delle spese in ragione della condotta di entrambe le parti del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO LI, EL
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1796/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
IA Spa - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057330111 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5489/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_2 società Resistente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato da IA PA in data 26 settembre 2023 per mancato pagamento delle somme relative all'avviso di accertamento notificato il 24 marzo 2021 per TARI relativa alle annualità dal 2014 al 2018 sostenendo l'illegittimità delle sanzioni, la decadenza/prescrizione del tributo e la illegittimità dell'atto consegnato a mezzo pec.
Si costituiva IA PA che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli accoglieva il ricorso per mancanza della prova della notifica del prodromico avviso di accertamento.
Proponeva appello IA PA sostenendo che il ricorrente non aveva mai sostenuto la mancata notifica dell'atto prodromico e che era stato confuso il provvedimento di fermo con l'avviso di accertamento la cui notifica aveva, comunque, reso valido il provvedimento di fermo in mancanza di una apposita impugnazione.
Chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva lo Studio Resistente_1 che, preliminarmente rappresentava che i provvedimenti di fermo erano stati revocati e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio nell'esame e valutazione degli atti di causa rileva come il provvedimento di fermo era stato revocato per avvenuto pagamento del debito tributario con atto del 20 settembre 2024 per cui era venuta completamente a cessare la materia del contendere con conseguente estinzione del presente giudizio.
Dalla dichiarazione di estinzione del procedimento discende la compensazione delle spese in ragione della condotta di entrambe le parti del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.