Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 8 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 846/2025 RG TRA
e nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. CURCIO MARINA
Ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Capasso CP_1
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti i sig.ri e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
del minore esponevano: Persona_1
che, a seguito di visita di revisione medico-legale effettuata in data 20/09/2023, la competente Commissione Medica INPS aveva riconosciuto il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, titolare di indennità di frequenza e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, revocando la precedentemente riconosciuta indennità di accompagnamento;
che a seguito di proposizione di procedimento per accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico d'ufficio aveva concluso per il riconoscimento della condizione di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, ritenendo il minore autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita;
che avevano ritualmente depositato dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU in data 02/01/2025 in quanto ritenevano che le patologie da cui era affetto il minore ne determinavano la non autosufficienza, con particolare riferimento alle problematiche di
natura psichiatrica evidenziate anche dalla documentazione sanitaria e dalle note critiche del proprio Consulente Tecnico di Parte.
Ciò premesso chiedevano: “
1. Accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica di ufficio, che il minore è meritevole della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali e confermando lo stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92”, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_1
asserita violazione dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., sia per mancato rispetto dei termini perentori ivi previsti, sia per assenza di specifici motivi di contestazione della CTU, risolvendosi le doglianze in un mero dissenso diagnostico. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa, ritenendo le conclusioni del CTU espletato nella fase sommaria corrette, logiche e adeguatamente motivate, in quanto basate sulla documentazione sanitaria e sull'esame obiettivo.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All' udienza dell'8 aprile 2025 , la causa era decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del presente giudizio di opposizione è la verifica della sussistenza, o meno, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del minore requisito negato dal Consulente Tecnico d'Ufficio nella fase di Persona_1
accertamento tecnico preventivo. I ricorrenti contestano tali conclusioni, sostenendo che il quadro patologico del minore, segnatamente sotto il profilo psichiatrico, ne comprometterebbe l'autonomia al punto da rendere necessaria un'assistenza continua.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ha formulato la seguente diagnosi: “Disabilità intellettiva e struttura borderline di personalità, con secondarie difficoltà di apprendimento in ambito scolastico”. Sulla base di tale quadro, ha concluso che il minore presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e si trova in condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma “è da considerare persona autonoma nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e, pertanto, non necessita di assistenza continuativa nello svolgimento di queste attività”, 3
escludendo così il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del 20/09/2023.
Le critiche mosse alla consulenza tecnica dalla difesa dei ricorrenti, si appuntano essenzialmente sulla valutazione della patologia psichiatrica e comportamentale. Si evidenzia la presenza di certificazioni mediche recenti (maggio e giugno 2024) che descrivono un quadro di “disturbo dell'adattamento e del comportamento in soggetto con labilità affettiva e distorsione relazionale”, “pensiero confuso”, “agiti aggressivi”, “brutti pensieri”, “pensieri distruttivi con caratteristiche catastrofiche (...di poter uccidere la madre)”, nonché “indicatori suggestivi per un'evoluzione verso profili diagnostici ulteriori
(elementi di tipo psicotico)” e la prescrizione di un farmaco antipsicotico (Aripiprazolo).
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale quadro determinerebbe una condizione di non autosufficienza, attesa l'imprevedibilità dei comportamenti, la necessità di gestire una terapia farmacologica complessa e il bisogno di assistenza quotidiana per prevenire condotte pericolose per sé o per altri.
Ritiene il giudicante che le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritino di essere integralmente condivise, in quanto frutto di un'accurata valutazione della documentazione sanitaria in atti, di un approfondito esame clinico e di un iter logico-argomentativo coerente e privo di vizi, che ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate dalla parte ricorrente. Il CTU ha correttamente inquadrato la condizione del minore, riconoscendo la presenza di un disturbo del neurosviluppo con associata disabilità intellettiva e una struttura di personalità borderline, complicata da significative difficoltà di apprendimento e problematiche comportamentali. Egli ha esaminato specificamente la documentazione più recente, evidenziando come la stessa prospetti una possibile evoluzione verso profili psicotici, ma non attesti una condizione di psicosi conclamata allo stato attuale. Il consulente ha infatti riportato la dicitura del certificato del 10/06/2024 che parla di
“indicatori suggestivi” per tale evoluzione, sottolineando come si tratti di un'ipotesi e non di una diagnosi definita di psicosi. Anche la prescrizione dell'Aripiprazolo, pur trattandosi di un antipsicotico, è stata contestualizzata dal CTU, il quale ha precisato che tale farmaco viene utilizzato nei minori, a bassi dosaggi, anche per il trattamento di disturbi di personalità
e del comportamento, e non implica automaticamente una diagnosi di psicosi in atto.
Fondamentale appare la corretta distinzione operata dal CTU tra le difficoltà relazionali, comportamentali e di apprendimento del minore e la capacità di attendere agli atti quotidiani 4
della vita, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980. Tale indennità spetta, infatti, all'invalido totale che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua. Si tratta di requisiti che implicano una incapacità totale e non una mera difficoltà nello svolgimento di tali atti. Il CTU, pur riconoscendo la compromissione della capacità di relazione e interazione con i coetanei e i deficit nell'apprendimento scolastico (elementi che fondano il riconoscimento della L. 104/92 art. 3 comma 3 e dell'indennità di frequenza), ha specificamente accertato che il minore è autonomo nelle attività fondamentali della vita quotidiana consone alla sua età: “si controlla gli sfinteri, si lava e si veste da solo...gioca a calcio, gioca alla playstation e risulta orientato nei parametri spazio e tempo”. Le argomentazioni della CTP circa la necessità di assistenza continua legata alla gestione della terapia farmacologica e all'imprevedibilità dei comportamenti sono state congruamente vagliate e disattese dal CTU. Quest'ultimo ha osservato, condivisibilmente, che la necessità che un genitore gestisca la terapia farmacologica di un minore di 12 anni rientra nella normale assistenza parentale e non costituisce, di per sé, indice di non autosufficienza ai fini dell'accompagnamento. Inoltre, la valutazione medico-legale deve basarsi sulla condizione attuale e non su potenziali evoluzioni future, pur meritevoli di monitoraggio clinico. Le difficoltà relazionali e i disturbi comportamentali, per quanto seri e necessitanti di interventi terapeutici e di supporto (come la psicoterapia e il sostegno scolastico in atto), non integrano quella
“impossibilità” a compiere gli atti quotidiani della vita richiesta dalla legge per l'indennità di accompagnamento. Il CTU ha infatti motivato come le aree funzionali compromesse
(relazione, apprendimento) non coincidano con quelle relative all'autonomia personale di base (cura di sé, alimentazione, controllo sfinterico, orientamento), risultate integre.
La consulenza tecnica d'ufficio appare, pertanto, immune da censure, avendo fornito una valutazione completa, coerente e scientificamente corretta del quadro clinico del minore in relazione ai specifici requisiti normativi per l'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali si compensano ai sensi dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c. ponendosi le spese di ctu a carico dell CP_1
P.Q.M.
Accerta che a far data dal 20/09/2023: Persona_1 5
presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
è soggetto autonomo nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e non necessita di assistenza continuativa nello svolgimento di queste attività.
è portatore di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio ponendosi le spese di consulenza a carico dell . CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 8 aprile 2025 Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio