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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5506/2020 R.G
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone, con Parte_1
Studio in Napoli al Corso Umberto I n.293, presso cui elett.te domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Massimiliano Minicucci, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.10.2020, il ricorrente ha dedotto:
1) che otteneva il riconoscimento e la erogazione dell' assegno di invalidita'
civile n. INV CIV 07467549 di cui alla legge 118/71 con decorrenza 1/1/14,
giusta provvedimento emesso dall' in data 9/2/15; CP_1
2) che avendo successivamente raggiunto il requisito anagrafico e contributivo otteneva il riconoscimento e la erogazione della pensione di vecchiaia cat. VO
n. con decorrenza 1/7/15, giusta provvedimento emesso dall' in Numer_1 CP_1 data 1/6/17;
3) che con successivo provvedimento del 12/7/17, l comunicava al CP_1 ricorrente che per il periodo da 1/1/17 al 30/6/17, a seguito di revisione delle operazioni di calcolo sull' assegno di invalidita' civile n. 07467549, l' importo del predetto assegno spettava in misura inferiore, onde per cui si chiedeva al ricorrente di restituire euro 61,98;
4) che con provvedimento del 5/2/2018, l' comunicava al ricorrente che CP_1
“sulla base dei nuovi calcoli” (non è indicata altra motivazione), l'importo dell' assegno di invalidita' civile per il mese di marzo 2018 era pari a zero e che per il periodo da 1/1/2017 a 31/12/17 si era creato un indebito di euro 3633,11;
5) che con provvedimento del 9/3/18, l' chiedeva la restituzione di euro CP_1
3633,11 per presunti importi erogati per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17 sull' assegno di invalidità civile n. 07467549 e non dovuti per la seguente
1 motivazione: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”;
6) che gia' a decorrere dal 1/1/18 l' interrompeva la erogazione dell' CP_1 assegno di invalidita' civile;
7) che a partire dal maggio 2018 l applicava una trattenuta di euro 50,00 CP_1 sulla pensione di vecchiaia, per il recupero del predetto indebito;
8) che con provvedimento del 3/4/2020, a seguito di un ricalcolo della pensione di vecchiaia, l' riconosceva al ricorrente un credito di euro 1053,52 CP_1 maturato dal 1/1/18 al 30/4/2020;
9) che , tuttavia , tale importo di euro 1053,52 non veniva corrisposto al ricorrente in quanto compensato con l'indebito relativo all'assegno di invalidita' civile;
10) che, ritenuta l'illegittimita' dei provvedimenti dell' del 5/2/18, 9/3/18 e CP_1 del 3/4/2020, veniva presentato ricorso amministrativo che tuttavia e' rimasto privo di effetti.
Ha dunque sostenuto l'illegittimità' del provvedimento per genericità della motivazione;
l'irripetibilita' delle somme percepite anteriormente alla data dell' accertamento del superamento dei requisiti reddituali;
l'infondatezza della richiesta ex art. 52 comma II Legge 88/89, per mancanza di dolo dell'interessato; l'erroneita' nella determinazione dell'ammontare della trattenuta
(superiore ad 1/5 della parte eccedente il minimo sociale). CP_ Si è costituito l , eccependo che «Nel caso di specie, manca questa situazione di non addebitabilità della ricorrente in quanto la stessa, già titolare di
INVCIV PARZIALE, ha presentato domanda volta ad ottenere la pensione VO
1361556, il riconoscimento della quale ha portato al superamento dei limiti reddituali previsti per la INVCIV. Pertanto, nessun legittimo affidamento può essere invocato dalla ricorrente: la ricorrente era sicuramente consapevole dei limiti reddituali previsti dalla prestazione assistenziale (INVCIV) e essa stessa presenta domanda volta ad ottenere altra prestazione pensionistica (VO
1361556).». Ha poi precisato la correttezza della compensazione propria effettuata, in quanto atto dovuto, e delle trattenute operate, atteso che la disciplina di cui all'art. 545 co. 7 cpc concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi.
La causa ha subito alcuni rinvii d'ufficio ed è stata poi rinviata per la discussione.
Il 17.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – il fascicolo veniva scardinato allo scrivente dal ruolo della dott.ssa Per_1
2 Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata.
In sintesi, la vicenda in esame muove dall'indebito scaturito sulla prestazione di assegno di invalidità civile, per l'anno 2017, in ragione del superamento dei limiti reddituali per la contemporanea percezione della pensione di vecchiaia, corrisposta dal giugno 2017 (con decorrenza dal luglio 2015).
Ebbene, se è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
Sul punto giova riportare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, anche in plurimi arresti (v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020), e a cui lo scrivente, alla luce del consolidato e autorevole indirizzo, ritiene di aderire:
“5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3 8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "
L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza
(Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
4 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ); e Per_2 che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo
5 da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza" CP_1
" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
6 delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del
2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di
7 addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”. CP_ Orbene, come emerge chiaramente dalla memoria dell' [«con la ricostituzione batch del 2/2018, tenendo conto dei redditi percepiti a seguito del riconoscimento della VO 1361556 (decorrenza dal 7/2015 ma concessa solo a partire dal Giugno 2017), la prestazione INV.CIV 07467549 (invalida parziale – fascia 34) è divenuta indebita»], l'indebito sulla prestazione assistenziale è scaturito dalla percezione di altra prestazione, di natura previdenziale, erogata dallo stesso . La situazione reddituale del ricorrente era dunque nella CP_2 CP_ piena disponibilità dell , che ben avrebbe potuto e dovuto, sin dal momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, procedere alla rideterminazione
(sia sotto il profilo dell'an che del quantum) della prestazione assistenziale. Una tale omissione non può che ingenerare il legittimo affidamento del pensionato e, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite per il periodo antecedente alla comunicazione di indebito (si richiama il principio della
Suprema Corte: «21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso CP_1
l già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato CP_2 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse»).
Dall'irripetibilità delle somme scaturisce, altresì, l'illegittimità delle trattenute CP_ operate dall' , anche in compensazione (propria), assorbendo ogni ulteriore questione.
La domanda va, dunque accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro CP_1
3.633,11 di cui al provvedimento del 5/2/18 e successivo del CP_1
8 9/3/18, relativi all'assegno di invalidità civile n. 07467549, erogato per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17; CP_
- Condanna l alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi legali;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nola, 19.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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