TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/10/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3912/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORCAVALLO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CORSO L. FERA, 23 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MORCAVALLO ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._5
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._6
CONVENUTO/I
OGGETTO usucapione
Conclusioni per l'attrice: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha adito in giudizio dinanzi l'odierno Tribunale i convenuti tutti quali essere intestatari catastali di un terreno e di un locale in Dipignano, dalla stessa posseduto ininterrottamente ed pagina 1 di 5 in maniera indisturbata tanto da richiedere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei detti beni.
Ha precisato che il possesso dei beni era stato da lei esercitato unitamente al padre con il quale era convivente fino alla sua morte, possesso poi continuato sino all'attualità.
Ha aggiunto che essendosi proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria, con atto di divisione per Notar del 04.10.1950, registrato a Cosenza 23.10.1950, Rep. N. Per_1
29035, veniva attribuita al sig. , genitore dell'istante, la quota “E” dell'eredità Controparte_6 del de cuius (padre di ), costituita da: Controparte_6
a) Appezzamento di terreno, (mq 4710) sito nel Comune di Dipignano e ricadente nelle p.lle n. 71 (mq 3250), n. 73 (mq 890) e n. 74 (mq 570), del foglio di mappa n. 15.
b) Locale adibito a “pagliera”, Comune di Dipignano, foglio di mappa n. 15, p.lla 68 (mq 27).
Intrapreso il giudizio, si sono costituiti i soli , e CP_7 Controparte_8 CP_9
limitatamente ai diritti vantati su singole porzioni di alcune particelle oggetto di causa
[...]
(n 68 e n. 73), mentre gli altri convenuti, , , e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, sono stati tutti dichiarati contumaci. CP_5
Ha precisato la che in data 4 aprile 2024, l'attrice ed i convenuti costituiti, , CP_6 CP_7
e , hanno sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale in ordine ai CP_8 CP_9 beni rientranti nelle originarie particelle nn. 68 e 73, con ciò riconoscendo il possesso dell'attrice e mantenendo la pretesa solo su alcune porzioni, ovvero veniva dichiarato che il fabbricato rurale di cui alla p.lla 68 è stato suddiviso in due distinte unità: p.lla 823 sub 1
(proprietà ) e sub 2 (proprietà ). CP_7 Parte_1
La porzione di terreno di cui alla originaria p.lla 73 veniva frazionata e suddivisa in n 3 p.lle: nn. 824,825 (di proprietà di , e ) e n. 826 di proprietà CP_7 CP_8 CP_9 dell'odierna istante.
Acclarato tanto, il giudizio proseguiva con i soli contumaci, con la assunzione di prova testimoniale in relazione alle altre p.lle nn. 71 e 74 del foglio di mappa 15 nel Comune di
Dipignano di cui veniva prodotta certificazione storico-ipotecaria e catastale ventennale dei predetti beni aggiornata al 10 giugno 2025, attestante il mancato rinnovo alla scadenza di una ipoteca legale iscritta nel 2005 in favore di E.T.R. spa, ciò al fine di dimostrare la inesistenza di vincoli di alcun genere sui beni oggetto di causa e così poter ottenere la declaratoria di pagina 2 di 5 intervenuta usucapione die beni in questione.
Terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e viene accolta nei termini di seguito fissati.
Acclarato che la vertenza riguarda la p.lla 71 del foglio di mappa 15, Comune di Dipignano, la stessa è stata frazionata risultando a , e le p.lle 811, 812 CP_7 CP_8 CP_9
e 813 di cui essi risultano proprietari e n. 814 in capo a , e di cui, Persona_2 CP_5 Per_3
, chiede il riconoscimento dell'acquisto in suo favore per intervenuta usucapione, Parte_1 così come della p.lla n 74 la quale non ha subito variazioni per come emerge in atti.
Orbene, svolta l'istruttoria sul punto con prova testimoniale, è emerso che effettivamente la ha posseduto i beni uti domini. CP_6
Ed invero, il teste ha così dichiarato: “La sig.ra mi diede incarico di Tes_1 Parte_1 tagliare gli alberi sui terreni di causa nel 1998, io sono titolare di una ditta boschiva, e l'ho ricompensata con sei milioni di lire. Nel 2022 abbiamo fatto un altro sopralluogo ma il taglio può essere ancora differito. Non ho notato nessun'altra diversa attività sul fondo”.
Anche l'altro teste escusso, , ha confermato l'utilizzo uti domini dei beni in Testimone_2 questioni, così dichiarando: “Conosco i terreni di via Dovizioso. Io già negli anni ottante raccoglievo le castagne per conto di padre dell'attrice. Che io sappia Controparte_6 nessun'altor utilizzava i terreni e mai ci sono state contestazioni. Il taglio degli alberi viene fatto periodicamente ma non so chi lo faccia, l'incarico comunque lo da sempre
[...]
Par
. Ho pulito la strada di accesso per conto della signora . Subito prima CP_10
Par dei terreni ha fatto un magazzino e nel 2016 è stato rifatto il tetto per suo conto. Il magazzino è indicato come fabbricato <>. I hanno dei terreni lì vicino ma CP_7
Pa sono diversi da quelli della Per le verifiche sui terreni o sulla manutenzione, veniva CP_6 accompagnata o da me o da mia moglie , sempre una volta al mese Parte_2 almeno”. Il teste, che seppur fratello della istante sulle cui dichiarazioni non Testimone_3 appaiono motivi inveritieri o di dubbio circa la genuinità dei fatti da lui raccontati, ha riferito:
“Dal 1998 il terreno è nella disponibilità di mia sorella che ha ordinato il taglio alla ditta Porco
e ne ha affidato le cure e la raccolta ghiande a . Prima di allora, già nel 1950 Testimone_2 lo utilizzava mio padre. Sui terreni non c'è mai stata alcuna contestazione né pretesa altrui.
Solo alla pagliera c'era una questione coi signori anche se mia sorella aveva fatto CP_7 fare il tetto nel 2016”.
pagina 3 di 5 Dalla disamina delle deposizioni testimoniale, non emerge dubbio alcuno che la si è da CP_6 tempo occupata dei terreni e della pagliera, apportando migliorie anche sul manufatto ed in particolare il rifacimento del tetto. Il possesso in capo al de cuius prima e poi e/o in contemporanea in capo alla attrice la quale ha avuto la totale disponibilità dei beni oggetto di usucapione, conducono a ritenersi realizzata la fattispecie acquisitiva della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale dei beni oggetto di giudizio. Ciò stante il comportamento acquiescente e dismissivo degli intestatari catastali ovvero dei sigg.ri CP_1 odierni convenuti contumaci i quali non hanno esercitato le facoltà dominicali non avendo avuta la disponibilità degli immobili diretta o indiretta.
Di contro, invece, il comportamento attuato sulla res dalla conferisce al possesso CP_6 univocità oggettiva e soggettiva corrispondente all'esercizio del diritto reale. Sono dunque integrati gli elementi acquisitivi propri della usucapione ovvero corpus, cioè l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e l'animus sibi habendi” ovvero la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare proprietario (cass. civ., sez. II, 30.07.2019,
n. 20508; cass. civ. 9.8.2001, n. 11000).
Pertanto, anche alla luce della certificazione ventennale e dell'intervenuto frazionamento giusta documentazione del giugno 2025 prodotta da cui risulta la inesistenza di vincoli di alcun genere ai fini della declaratoria dell'acquisto per intervenuta usucapione, la domanda di usucapione avanzata da deve essere accolta per i beni oggetto del giudizio per Parte_1 possesso pacifico, ininterrotto, palese ed esclusivo in capo all'attrice sui seguenti beni: p.lla n.
71, oggi n. 814, foglio di mappa 15, Comune di Dipignano, e n. 74, foglio di mappa 15,
Comune di Dipignano e dei beni immobili che insistono sulle suddette aree.
Il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Cosenza curerà la trascrizione riguardo ai beni di giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell'attrice, sui seguenti beni: terreno, p.lla originaria n. 71, oggi n. 814 di mq 3.250; p.lla 74 mq 570 e dei beni immobili che insistono sulle predette aree pagina 4 di 5 Il Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari curerà la trascrizione riguardo i beni del presente giudizio.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3912/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORCAVALLO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CORSO L. FERA, 23 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MORCAVALLO ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._5
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._6
CONVENUTO/I
OGGETTO usucapione
Conclusioni per l'attrice: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha adito in giudizio dinanzi l'odierno Tribunale i convenuti tutti quali essere intestatari catastali di un terreno e di un locale in Dipignano, dalla stessa posseduto ininterrottamente ed pagina 1 di 5 in maniera indisturbata tanto da richiedere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei detti beni.
Ha precisato che il possesso dei beni era stato da lei esercitato unitamente al padre con il quale era convivente fino alla sua morte, possesso poi continuato sino all'attualità.
Ha aggiunto che essendosi proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria, con atto di divisione per Notar del 04.10.1950, registrato a Cosenza 23.10.1950, Rep. N. Per_1
29035, veniva attribuita al sig. , genitore dell'istante, la quota “E” dell'eredità Controparte_6 del de cuius (padre di ), costituita da: Controparte_6
a) Appezzamento di terreno, (mq 4710) sito nel Comune di Dipignano e ricadente nelle p.lle n. 71 (mq 3250), n. 73 (mq 890) e n. 74 (mq 570), del foglio di mappa n. 15.
b) Locale adibito a “pagliera”, Comune di Dipignano, foglio di mappa n. 15, p.lla 68 (mq 27).
Intrapreso il giudizio, si sono costituiti i soli , e CP_7 Controparte_8 CP_9
limitatamente ai diritti vantati su singole porzioni di alcune particelle oggetto di causa
[...]
(n 68 e n. 73), mentre gli altri convenuti, , , e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, sono stati tutti dichiarati contumaci. CP_5
Ha precisato la che in data 4 aprile 2024, l'attrice ed i convenuti costituiti, , CP_6 CP_7
e , hanno sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale in ordine ai CP_8 CP_9 beni rientranti nelle originarie particelle nn. 68 e 73, con ciò riconoscendo il possesso dell'attrice e mantenendo la pretesa solo su alcune porzioni, ovvero veniva dichiarato che il fabbricato rurale di cui alla p.lla 68 è stato suddiviso in due distinte unità: p.lla 823 sub 1
(proprietà ) e sub 2 (proprietà ). CP_7 Parte_1
La porzione di terreno di cui alla originaria p.lla 73 veniva frazionata e suddivisa in n 3 p.lle: nn. 824,825 (di proprietà di , e ) e n. 826 di proprietà CP_7 CP_8 CP_9 dell'odierna istante.
Acclarato tanto, il giudizio proseguiva con i soli contumaci, con la assunzione di prova testimoniale in relazione alle altre p.lle nn. 71 e 74 del foglio di mappa 15 nel Comune di
Dipignano di cui veniva prodotta certificazione storico-ipotecaria e catastale ventennale dei predetti beni aggiornata al 10 giugno 2025, attestante il mancato rinnovo alla scadenza di una ipoteca legale iscritta nel 2005 in favore di E.T.R. spa, ciò al fine di dimostrare la inesistenza di vincoli di alcun genere sui beni oggetto di causa e così poter ottenere la declaratoria di pagina 2 di 5 intervenuta usucapione die beni in questione.
Terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e viene accolta nei termini di seguito fissati.
Acclarato che la vertenza riguarda la p.lla 71 del foglio di mappa 15, Comune di Dipignano, la stessa è stata frazionata risultando a , e le p.lle 811, 812 CP_7 CP_8 CP_9
e 813 di cui essi risultano proprietari e n. 814 in capo a , e di cui, Persona_2 CP_5 Per_3
, chiede il riconoscimento dell'acquisto in suo favore per intervenuta usucapione, Parte_1 così come della p.lla n 74 la quale non ha subito variazioni per come emerge in atti.
Orbene, svolta l'istruttoria sul punto con prova testimoniale, è emerso che effettivamente la ha posseduto i beni uti domini. CP_6
Ed invero, il teste ha così dichiarato: “La sig.ra mi diede incarico di Tes_1 Parte_1 tagliare gli alberi sui terreni di causa nel 1998, io sono titolare di una ditta boschiva, e l'ho ricompensata con sei milioni di lire. Nel 2022 abbiamo fatto un altro sopralluogo ma il taglio può essere ancora differito. Non ho notato nessun'altra diversa attività sul fondo”.
Anche l'altro teste escusso, , ha confermato l'utilizzo uti domini dei beni in Testimone_2 questioni, così dichiarando: “Conosco i terreni di via Dovizioso. Io già negli anni ottante raccoglievo le castagne per conto di padre dell'attrice. Che io sappia Controparte_6 nessun'altor utilizzava i terreni e mai ci sono state contestazioni. Il taglio degli alberi viene fatto periodicamente ma non so chi lo faccia, l'incarico comunque lo da sempre
[...]
Par
. Ho pulito la strada di accesso per conto della signora . Subito prima CP_10
Par dei terreni ha fatto un magazzino e nel 2016 è stato rifatto il tetto per suo conto. Il magazzino è indicato come fabbricato <
Pa sono diversi da quelli della Per le verifiche sui terreni o sulla manutenzione, veniva CP_6 accompagnata o da me o da mia moglie , sempre una volta al mese Parte_2 almeno”. Il teste, che seppur fratello della istante sulle cui dichiarazioni non Testimone_3 appaiono motivi inveritieri o di dubbio circa la genuinità dei fatti da lui raccontati, ha riferito:
“Dal 1998 il terreno è nella disponibilità di mia sorella che ha ordinato il taglio alla ditta Porco
e ne ha affidato le cure e la raccolta ghiande a . Prima di allora, già nel 1950 Testimone_2 lo utilizzava mio padre. Sui terreni non c'è mai stata alcuna contestazione né pretesa altrui.
Solo alla pagliera c'era una questione coi signori anche se mia sorella aveva fatto CP_7 fare il tetto nel 2016”.
pagina 3 di 5 Dalla disamina delle deposizioni testimoniale, non emerge dubbio alcuno che la si è da CP_6 tempo occupata dei terreni e della pagliera, apportando migliorie anche sul manufatto ed in particolare il rifacimento del tetto. Il possesso in capo al de cuius prima e poi e/o in contemporanea in capo alla attrice la quale ha avuto la totale disponibilità dei beni oggetto di usucapione, conducono a ritenersi realizzata la fattispecie acquisitiva della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale dei beni oggetto di giudizio. Ciò stante il comportamento acquiescente e dismissivo degli intestatari catastali ovvero dei sigg.ri CP_1 odierni convenuti contumaci i quali non hanno esercitato le facoltà dominicali non avendo avuta la disponibilità degli immobili diretta o indiretta.
Di contro, invece, il comportamento attuato sulla res dalla conferisce al possesso CP_6 univocità oggettiva e soggettiva corrispondente all'esercizio del diritto reale. Sono dunque integrati gli elementi acquisitivi propri della usucapione ovvero corpus, cioè l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e l'animus sibi habendi” ovvero la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare proprietario (cass. civ., sez. II, 30.07.2019,
n. 20508; cass. civ. 9.8.2001, n. 11000).
Pertanto, anche alla luce della certificazione ventennale e dell'intervenuto frazionamento giusta documentazione del giugno 2025 prodotta da cui risulta la inesistenza di vincoli di alcun genere ai fini della declaratoria dell'acquisto per intervenuta usucapione, la domanda di usucapione avanzata da deve essere accolta per i beni oggetto del giudizio per Parte_1 possesso pacifico, ininterrotto, palese ed esclusivo in capo all'attrice sui seguenti beni: p.lla n.
71, oggi n. 814, foglio di mappa 15, Comune di Dipignano, e n. 74, foglio di mappa 15,
Comune di Dipignano e dei beni immobili che insistono sulle suddette aree.
Il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Cosenza curerà la trascrizione riguardo ai beni di giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell'attrice, sui seguenti beni: terreno, p.lla originaria n. 71, oggi n. 814 di mq 3.250; p.lla 74 mq 570 e dei beni immobili che insistono sulle predette aree pagina 4 di 5 Il Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari curerà la trascrizione riguardo i beni del presente giudizio.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5