Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2025, proposto dai sigg.ri SE MO e AE AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione a far data dal 17.11.2021 e, di conseguenza, per la decadenza della dichiarazione di PU del 16.11.2016 e per la condanna conseguente del Comune al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata definizione della procedura espropriativa dell’area di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. ER RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. I ricorrenti hanno premesso di essere proprietari di un fondo sito in Pontecagnano Faiano, alla via Leonardo da Vinci, insistente, tra l’altro, alla p.lla 1396 e in parte delle particelle 1402 e 1560.
1.1 Limitatamente alle suindicate particelle Il fondo è stato oggetto di un procedimento espropriativo per una superficie di 1.690 mq da parte del Comune, finalizzato alla realizzazione di un’area da conferire all’allargamento della “ Variante Nord SS18 – 2° Lotto ”; segnatamente, mentre nell’ambito del precedente PRG l’area era destinata come zona “Agricola 2”, con la approvazione del Piano è stata ascritta alla zona “D26” ( “ Viabilità di previsione interna alle aree oggetto di variante ”) destinata ad attività artigianali, commerciali e industriali.
2. Hanno poi riferito i ricorrenti che per la definizione dell’area da espropriare e la determinazione della giusta indennità da corrispondere, con il Comune resistente era a suo tempo intervenuto un accordo preliminare di cessione volontaria in data 12/05/2016 (da nessuna delle parti invero prodotto), nel quale i proprietari promettevano di cedere in via bonaria al Comune di Pontecagnano Faiano la particella 1396 e parte delle particelle 1402 e 1560 per una superficie complessiva di 1741 m2 al valore di € 18,00 al mq oltre alla maggiorazione del 10% per un totale di € 34.471,80.
2.1 L’accordo avrebbe poi altresì stabilito le modalità specifiche di pagamento, prevedendo di distribuire così il corrispettivo: a) 80% all’atto della sottoscrizione della cessione volontaria da stipularsi entro il mese di settembre 2016; b) il restante 20% entro il 28/02/2017.
All’art. 8 del citato atto (definito “preliminare” dai ricorrenti) sarebbe stato altresì precisato che nel caso in cui, entro il mese di settembre 2016, non si fosse proceduto alla stipula dell’atto di cessione, l’accordo si sarebbe dovuto ritenere nullo.
3. In disparte gli ulteriori dettagli circa la determinazione dell’indennità di esproprio che nello stesso accordo sarebbe stata pattuita e parzialmente versata, ciò che agli odierni fini rileva è che in data 16.11.2016 l’Amministrazione procedeva all’immissione nel possesso dei beni espropriandi senza emettere il decreto di esproprio entro il termine legale di cinque anni, sì rendendo illegittima tutta la successiva occupazione del bene e senza nemmeno concludere l’atto di cessione bonaria di cui al predetto preliminare.
4. Mediante l’epigrafato ricorso i ricorrenti hanno quindi agito al fine di far accertare innanzitutto l’illegittimità dell’occupazione a far data dal 17.11.2021, oltre che la decadenza della dichiarazione di PU del 16.11.2016 e per l’effetto condannare il Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, detratto quanto già percepito a titolo di acconto sull’indennità provvisoria accettata. Inoltre i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al Comune di attivarsi per definire il procedimento ex 42 bis del DPR 327/2001, determinando la liquidazione in loro favore del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento di acquisizione, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore annuo sul valore venale del bene occupato per tutto il tempo di occupazione sine titulo , detratto quanto già corrisposto a vario titolo.
5. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza: principalmente la difesa civica ha sostenuto la natura definitiva del preliminare di cessione (che comunque nemmeno ha prodotto in giudizio) e, comunque, l’accettazione piena da parte dei ricorrenti dell’indennità, prima provvisoria e poi definitiva disposta in loro favore dall’Amministrazione. Tanto, in particolare, in ragione della nota autografa acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 30126 del 29.05.2023, nella quale venivano forniti financo i dati contabili per la liquidazione dell’importo a saldo dell’indennità di esproprio delle aree, in uno ai titoli di proprietà dei beni.
5.1 Di qui, secondo il Comune, del tutto a sorpresa, a seguito di una successiva nota comunale con la quale i ricorrenti venivano convocati per la sottoscrizione dell’atto definitivo di cessione, questi ultimi, prima mediante una comunicazione inizialmente trasmessa dal figlio e poi, con ulteriori comunicazioni, mediante il patrocinio legale dell’avvocata poi costituitasi nel loro interesse in giudizio, hanno rifiutato di addivenire alla stipula della cessione, nonostante le plurime convocazioni e diffide e, infine, chiesto l’indennità per occupazione illegittima, oltre che la condanna del Comune a determinarsi ai sensi dell’art. 42 bis TUE.
5.2 Inoltre, ad avviso della difesa civica, il contegno tenuto dai ricorrenti, in ragione dello specifico andamento della vicenda, sarebbe stato violativo dei principi di correttezza e buona fede, sì da non potersi riconoscere il richiesto risarcimento del danno.
6. All’odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti, dato loro avviso della sussistenza di possibili cause di parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione che segue e per il resto, quanto alla domanda indennitaria/risarcitoria, è invece inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. potrà essere in parte qua riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
8. Preliminarmente va escluso, come invece sostenuto dal Comune, che si possa valorizzare la pregressa e nemmeno dimostrata conclusione inter partes di un contratto preliminare di cessione bonaria dei beni oggetto di espropriazione. Invero, ripercorrendo considerazioni già recentemente svolte dal Tribunale innanzi a simili domande, è preliminarmente possibile rilevare che, “in disparte il fatto che non è contestata l'esistenza e lo stato di avanzamento del procedimento di cessione volontaria, lo stesso non risulti definito e, di conseguenza, nemmeno il trasferimento di proprietà si è fino ad oggi definito. A questo punto, quali che siano le ragioni della mancata conclusione, il procedimento espropriativo non risulta completo. Di qui la fondatezza della domanda attorea” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 102072025) .
La conclusione collima con quanto affermato da altra giurisprudenza secondo cui: “Il contratto di cessione volontaria in corso di espropriazione può configurarsi soltanto in presenza di un negozio con forma scritta ad substantiam, stipulato dal rappresentante legale dell'amministrazione e dall'espropriato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto, nonché l'accordo su di essi da parte dei contraenti; dovendo, pertanto, escludersi che il perfezionamento del negozio di cessione volontaria possa ricavarsi da altri atti, benché sottoscritti dai proprietari, ovvero per comportamenti concludenti, attraverso l'immissione nel possesso dei beni e il pagamento del prezzo, atteso che, allorquando la pubblica amministrazione agisce iure privatorum, i relativi atti negoziali constano di manifestazioni formali di volontà, con la conseguenza che il contratto stipulato in assenza della sottoscrizione dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno è nullo e non è suscettibile di sanatoria (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 15 aprile 2024, n. 1418; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 8 marzo 2022, n. 660; Cass. Civ., Sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990)” (Sul punto TAR Toscana, sez. IV n., 1411/2025).
Del pari, il Consiglio di Stato (sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 935), ha osservato che " Con riferimento ad un contratto di transazione, di cui è parte l'amministrazione, avente ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento della proprietà di un bene immobile, il Collegio ritiene che il rispetto dell'onere di forma scritta del contratto richieda il confezionamento di un unico documento, non essendo questo un caso in cui la legge autorizza la conclusione a distanza del contratto, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, per i contratti conclusi con ditte commerciali .9. Ebbene, parametrando queste considerazioni rispetto alle quali non s’intravedono ragioni per discostarsi, alla fattispecie in esame, “emerge che l'eventuale accordo di cessione non avrebbe potuto, comunque ritenersi perfezionato per effetto, soltanto, dell'offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione e della correlata accettazione da parte dei ricorrenti; tantomeno a tal uopo sarebbe decisiva la mera dichiarazione di costoro di accettare l'indennità e di acconsentire alla cessione volontaria. Difatti, riprendendo le conclusioni dell’appena citata giurisprudenza alla definitività di detto consenso difetta l'esternazione in modo diretto della volontà negoziale mediante un unico atto sottoscritto da entrambe le parti, contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto e delle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti.
9.1 Tantomeno sarebbe possibile riconoscere effetti obbligatori alla comunicazione della misura dell'indennità di esproprio seguita da manifestazione di disponibilità degli interessati ad addivenire alla cessione bonaria. Ciò in quanto, "L'iter procedurale della cessione volontaria di un bene oggetto di espropriazione per pubblica utilità non consente di individuare, prima della stipula del contratto definitivo di cessione del bene, un contratto preliminare tra l'ente espropriante e il proprietario espropriando nell'intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell'espropriante e la dichiarazione di condivisione dell'espropriando) (....) perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo nel senso che il primo dei due si limita a fornire alla controparte gli elementi di conoscenza necessari perché questi possa consapevolmente decidere di optare per il proseguo del procedimento oblatorio, ovvero per una soluzione negoziale, mentre il secondo, a sua volta, si limita a dichiarare che condivide la stima effettuata dal primo, dichiarandosi, quindi, disponibile ad una cessione su base negoziale del terreno" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 109; Cass. Civ., Sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990)”.
9.1 Recentemente il Consiglio di Stato (sez. IV n. 4360/2025) ha poi ulteriormente delineato la distinzione tra preliminare di cessione e cessione nei termini che seguono : “ Sennonché, la cessione volontaria è un contratto ad effetti reali, che postula un atto scritto ad substantiam con cui, per effetto della manifestazione di volontà, la proprietà del bene viene immediatamente trasferita. Il verbale di accordo sulla cessione bonaria, viceversa, è, invece, un atto ad effetti obbligatori (in particolare, un preliminare) in cui le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordano sull'importo dell'indennità di espropriazione e sulla futura cessione: verbale che, tuttavia non determina il trasferimento della proprietà (fondando solo reciproche obbligazioni recanti l'impegno di addivenire al contratto definitivo di vendita). Pertanto, in assenza di formalizzazione successiva mediante stipula per atto notarile o comunque per atto scritto del contratto di cessione bonaria nei termini di legge, il verbale di accordo non produce alcun effetto traslativo della proprietà”.
10. Ciò posto si può ora procedere con la disamina della domanda principale dei ricorrenti, con la quale gli stessi hanno chiesto che venga dichiarata l’illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine conclusivo scaduto il 16.11.2021 e per l’effetto condannare il Comune a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 42 bis TUE in ordine alla propria volontà di addivenire all’acquisizione sanante dei beni oggetto di occupazione ovvero restituirli, fermo il ripristino dello status quo ante e - ma quest’ultima costituisce un’ulteriore domanda che solo successivamente verrà vagliata - il risarcimento del danno e la corresponsione delle previste indennità di occupazione legittima e illegittima.
10.1 Ebbene la domanda, come innanzi delimitata, è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
11. Il Collegio, ripercorrendo le considerazioni già svolte in precedenti e analoghe vicende, reputa innanzitutto opportuno ricordare che, in ragione del divieto enunciato dal Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un'opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della P.A. (cfr. da ultimo TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2355/2024). Nemmeno la realizzazione di un'opera pubblica costituisce impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente appresa, e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione (cfr. C. Cost. 4 ottobre 2010, n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).
11.1 Per converso non è al privato avente diritto né al Giudice che spetta determinare il destino del fondo occupato dalla mano pubblica nella perduranza della sua occupazione illegittima. Difatti, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa anche nella sua più autorevole istanza, la corretta interpretazione dell'art. 42 bis T.U.E. è nel senso che: “in caso di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, non è possibile condannare sic et simpliciter la pubblica amministrazione, in assenza di un giudicato restitutorio, alla restituzione dell'area occupata, dovendosi previamente concedere all'amministrazione un congruo termine per decidere, nell'esercizio della propria discrezionalità, se procedere alla restituzione dell'area, previa sua rimessione in pristino stato, oppure se adottare il provvedimento acquisitivo ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, qualora sussistano i presupposti di legge”. (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2016, n. 2/2020, n. 3/2020, n. 4/2020)".
11.3. Applicando alla vicenda odierna i principi normativi e le coordinate ermeneutiche rinvenibili dalla giurisprudenza appena sunteggiata, la domanda restitutoria avanzata dai ricorrenti merita accoglimento.
11.4 Preme da subito rilevare, anche in considerazione delle difese articolate dal Comune, come tra le parti risulti incontroverso che l'opera pubblica sia stata realizzata e che fino ad ora giammai sia cessata l'occupazione dell'area di proprietà dei ricorrenti, nonostante la dichiarazione di pubblica utilità sia divenuta inefficace, non essendo tempestivamente intervenuto il decreto di esproprio o altro atto equipollente (cessione bonaria/decreto di acquisizione sanante). Come già precisato, in particolare, l'atto di cessione bonaria non è stato sottoscritto dalle parti.
11.4.1 Talché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa civica, l'avvio e anche lo stato avanzato del procedimento espropriativo, ancorché sub specie di cessione bonaria, non sono idonei a ritenere concluso il procedimento né, tantomeno, come pretenderebbe l'Ente, a respingere la domanda attorea. Né può essere seguita la tesi difensiva del Comune lì dove paventa la violazione dei principi di buona fede oggettiva e correttezza, posto che lo stesso Ente non ha portato a termine il procedimento espropriativo, sì determinando l’illegittimità dell’occupazione. Del resto, se il Comune ritenesse di essere in possesso di un atto costituente un preliminare di cessione bonaria, ben potrebbe chiedere la correlata tutela giurisdizionale, ma non risulta aver intrapreso detta specifica direzione.
11.4.2 Di conseguenza, in forza dell'attuale quadro fattuale e normativo -delineato, in gran parte dal citato art. 42 bis TUE - il Comune di Pontecagnano Faiano ha l’obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione “ sine titulo ” che ad oggi ancora permane, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto; ciò che deve avvenire, in prima battuta, mediante la restituzione degli immobili, previa riduzione in pristino delle opere medio tempore eseguite.
11.4.2 Ciò precisato il Comune, lì dove intendesse davvero apprendere definitivamente i beni espropriati, dovrà invece acquisirli ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 mediante l'emissione del provvedimento di acquisizione sanante (cfr. Cons. Stato, IV, n. n. 1514/2012, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012), ferma restando la possibilità che sopravvenga un definitivo accordo di cessione del bene all'Amministrazione. Detto esercizio della discrezionalità amministrativa va ancora garantito nell'attuale fase, posto che il Giudice non può condannare “ direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione; vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia Amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.c., fra i quali non si rinviene tale tipologia di contenzioso” (cfr., nel riprendere consolidati principi, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 934/2022).
Tuttavia, è bene ribadirlo, stante il prolungarsi ingiustificato dell'inerzia, il prefato potere dovrà essere dispiegato nei termini perentori che nel prosieguo di questa stessa decisione verranno assegnati, al fine di evitare il commissariamento dell'esercizio dello stesso potere de quo .
12. A questo punto, seguendo le indicazioni compendiate anche nei più recenti arresti della Sezione, il Comune di Pontecagnano Faiano ha una triplice alternativa: “ i) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni; ii) in mancanza, deve restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato; iii) in alternativa, può provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Nel caso di adozione di decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, l'ente oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione) dovrà corrispondere ai ricorrenti: - un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 bis, primo e terzo comma); - il risarcimento per l'occupazione illegittima, per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'occupazione illegittima e la regolarizzazione dell'acquisto della proprietà da parte del Comune secondo le modalità sopra descritte, da computare nella misura dell'interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 bis, terzo comma) (in questi termini, TAR Campania, Salerno sez. II n. 2016/2024).
12.1 Al fine di rendere effettive le ordinate prescrizioni, pur non potendo recta via ordinare la restituzione dei beni come richiesta dai ricorrenti, il Tribunale dispone, a questo punto, che il Comune di Pontecagnano Faiano si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile dei ricorrenti entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l'eventuale provvedimento di acquisizione, così come previsto dall'art. 42 bis TUE, sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
13. Si può così addivenire allo scrutinio della domanda indennitaria/risarcitoria posta nel ricorso: ebbene, seguendo l’orientamento più di recente espresso dalla Sezione (cfr. cit Tar Campania, Salerno n. 1020/2025) in adesione ai principi espressi dal Consiglio di Stato (segnatamente cfr. Sez. IV n. 208/2025) sulle richiamate pretese sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario. Di conseguenza le stesse andranno posposte alla definizione del procedimento ex art. 42 bis TUE, proprio perché inglobate, sia nel caso di apprensione del bene che di rilascio, nella complessiva determinazione che il Comune dovrà comunque svolgere in ragione di quanto disposto dalla presente sentenza.
13.1 Ebbene, come officiosamente rilevato dal Collegio in udienza, è doveroso evidenziare il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande indennitarie/risarcitorie introdotte dai ricorrenti, le quali, invece, vanno devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario " ivi incluse le somme dovute al proprietario per il periodo di occupazione senza titolo del bene - a norma del comma 3 di detto articolo - nella misura del cinque per cento annuo del valore venale dello stesso, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. C.G.A., 21 marzo 2018, n. 165; Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 500; Cass. civ. sez. un. 8/11/2018, n. 28573; Cass. Civ. SS.UU., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096; sentenza 25 luglio 2016, n. 15283) (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2016/2024). Per le medesime ragioni spetta al Giudice ordinario il vaglio di ogni questione riguardante l'ammontare e la sufficienza della somma già corrisposta medio tempore agli interessati in vista della cessione volontaria non conclusa.
13.1.1 In questo senso è stato altresì precisato che in presenza di pretese indennitarie in materia espropriativa e segnatamente lì dove si faccia questione, come nell'attuale vicenda, della quantificazione delle somme dovute in applicazione dell'art. 42 bis TUE “la giurisdizione è pacificamente devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20691 del 2021 e Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2023, n. 15188)” sicché nulla avrebbe potuto statuire sul punto il giudice amministrativo, dovendosi egli limitare alla declaratoria dell'obbligo di pronuncia sull'istanza dell'Istituto finalizzata ad ottenere la restituzione del bene o la sua acquisizione nelle forme di legge (ibidem). E proprio la sentenza delle SSUU appena citata in parentesi ha ampiamente individuato le ragioni del riparto di giurisdizione, qualificando la “ natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un “unicum” non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a “titolo risarcitorio” (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42-bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'Amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell’Amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2021, n. 20691).
L’avviso trova altresì conferma nella più recente giurisprudenza secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le pretese che possano avere ad oggetto l’entità dell’indennizzo o la misura del risarcimento danno” (T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 28/08/2025, n. 5985).
13.2 Non di meno, seguendo i già citati precedenti della Sezione, il Collegio reputa di poter precisare, in linea con il dettato normativo, che nella determinazione delle poste risarcitorie e indennitarie l'Amministrazione farà riferimento a criteri e valori oggettivi, tenendo conto innanzitutto del regime urbanistico dei suoli e della presenza di eventuali vincoli e zone di rispetto. A tal fine, ed in virtù del principio di completezza dell'istruttoria, l'Amministrazione dovrà acquisire ogni elemento disponibile per giungere ad una corretta determinazione del “ quantum” dovuto a titolo risarcitorio, facendo eventualmente ricorso anche al valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate.
14. Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alle pretese indennitarie/risarcitorie. Per il resto va invece accolto sulla base delle sovraesposte considerazioni. Al prefato accoglimento consegue il riconoscimento del diritto alla restituzione del bene nei limiti sopra descritti, previa riduzione in pristino delle opere ivi medio tempore eseguite.
14.1 In alternativa alla disposta restituzione, secondo il disposto dell'art. 42 bis T.U.E. e tenuto conto delle coordinate normative ed interpretative indicate in motivazione, il Comune dovrà decidere sull'acquisizione del bene nei tempi e con le modalità antescritte, salve tutte le ulteriori conseguenze indennitarie e risarcitorie.
15.Le spese di giudizio, tenuto conto della complessità della vicenda possono essere compensate tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, che viene invece posto definitivamente a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per il resto lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla domanda indennitaria/ risarcitoria, con gli effetti e nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa, ad eccezione del contributo unificato, che viene invece posto definitivamente a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA DU, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
ER RR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ER RR | LA DU |
IL SEGRETARIO