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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36675/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PIPOLO ELIO e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.05.2021 , premesso che in data Parte_1
25.05.2006 aveva contratto matrimonio a Roma con e che dalla predetta CP_1
unione erano nati i figli minori (19.12.2009) ed (16.01.2012), Persona_1 Per_2
esponeva che con decreto del 10.06.2014 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi - che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con l'obbligo del padre di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari ad euro
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo pari ad euro 250,00 mensili -, rappresentava che da allora non vi
1 era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. In particolare, deduceva la ricorrente, che a partire dall'ottobre del 2019 il aveva iniziato a rendersi CP_1
parzialmente inadempiente con riferimento alle statuizioni economiche concordate in sede di separazione, tale per cui la si trovava costretta a sporgere nel novembre del 2020 una Parte_1
denuncia-querela nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.; deduceva inoltre che la stessa si trovava pertanto a dover far fronte da sola a tutte le esigenze della prole, nonostante la situazione economica precaria in cui versava, stante lo svolgimento saltuario dell'attività lavorativa come istruttrice di padel. Chiedeva pertanto disporre:
l'affidamento prevalente dei figli minori alla madre;
l'obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente l'importo pari ad euro 500,00 mensili per il suo mantenimento, nonché complessivi euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori
(500,00 euro cadauno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
la permanenza per i figli della residenza prevalente attuale presso la madre nell'abitazione famigliare sita a Roma, via
Trionfale n. 6381, regolamentando il regime di frequentazione padre-figli come meglio indicato nel ricorso;
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che veniva, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza presidenziale del 06.06.2022 compariva personalmente la sola ricorrente e il
Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione di parte resistente, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n.
898/70 confermando le condizioni della separazione come attualmente correnti e rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa depositata in data 29.09.2022 parte ricorrente deduceva che a seguito del trasferimento del sig. in Sardegna dal marzo 2022, lo stesso si rendeva inadempiente CP_1
altresì delle prescrizioni relative al regime di frequentazione padre-figli, tale per cui tutte le incombenze relative alla prole venivano attribuite esclusivamente alla ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta dalla e precisate da parte di quest'ultima le Parte_1 conclusioni, con richiesta di disporre l'affido condiviso dei figli minori, all'esito dell'udienza cartolare del 21.12.2023 il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui veniva omologata la separazione consensuale (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n.
2 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve in primo luogo disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, così come peraltro richiesto dalla ricorrente, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Ed invero, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che, al di là di una mera conflittualità tra i genitori che non sembra si sia tradotta in un apprezzabile disagio per i minori, non può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa delle parti.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene necessario disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disponendone al contempo il collocamento principale presso la madre, ove gli stessi risultano collocati sin dalla separazione delle parti avvenuta nel 2014.
Le modalità di frequentazione tra padre e figli vengono ad essere regolamentate come da dispositivo.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno divorzile in favore della stessa oltre che di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e
3 sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Orbene, si evidenzia come, in sede di separazione, le parti abbiano concordato l'obbligo del
IG. di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura pari ad euro 600,00 CP_1
mensili ed al 50% delle spese straordinarie, oltre che al mantenimento della moglie nella misura pari ad euro 250,00 mensili.
Dalla lettura degli atti di causa si evince la totale dedizione della madre ai figli, in assenza del contributo paterno fino ad ora manifestato, stante il suo volontario trasferimento in Sardegna sin dal 2022 e la dedotta parziale inadempienza delle statuizioni economiche sin dal 2019 in ordine al mantenimento dei figli. Le condizioni economiche e reddituali della ricorrente sono rimaste per lo più invariate rispetto all'epoca della separazione in quanto la medesima risulta attualmente lavorare come istruttrice di padel dichiarando di percepire un reddito netto mensile
4 pari a circa 900,00 euro;
la stessa dichiara altresì di essere onerata dalle spese di locazione relative all'immobile ove attualmente vive unitamente ai figli minori pari ad euro 800,00 mensili (cfr. ricevute bonifico bancario).
Quanto al resistente, non risulta documentata la propria condizione economico-patrimoniale, nonostante la ricorrente abbia dichiarato che lo stesso aveva in passato gestito, unitamente alla
, una società sportiva denominata con utilizzo da parte del del Parte_1 Org_1 CP_1
conto corrente intestato alla predetta società del quale lo stesso era amministratore, rispetto alla quale tuttavia non era mai stata effettuata rendicontazione, relazioni e bilanci, e dal quale lo stesso prelevava ingenti somme.
Ciò posto, considerato, da un lato, l'impossibilità di ricostruire la reale condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente in ragione del mancato deposito di dichiarazione sostitutiva aggiornata in ordine ai redditi e al patrimonio, tale per cui non risulta possibile verificare se la stessa dispone di mezzi adeguati per il proprio sostentamento oltre alle entrate documentate come collaboratrice sportiva;
considerato, dall'altro, l'esclusivo contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei figli minori;
tenuto conto della breve durata della convivenza coniugale pari a circa 8 anni, nonché delle condizioni fisiche e dell'età della moglie, che le consentono di svolgere attività lavorativa nonostante i compiti di cura ed educazione assunti in via esclusiva dalla medesima nei confronti dei figli;
ritenuto che
alla luce della documentazione allegata da parte ricorrente e stante la contumacia di parte resistente, non è possibile ricostruire l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, tale per cui non è possibile ravvisare un significativo squilibrio economico-patrimoniali tra le stesse;
alla luce di quanto sin qui considerato, il Collegio ritiene equo quantificare in euro 200,00 l'ammontare dell'assegno mensile dovuto dal IG. alla IG.ra , da considerarsi come CP_1 Parte_1
divorzile e con decorrenza dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
In ordine al mantenimento dei figli minori, considerato che l'orientamento maggioritario della
Giurisprudenza di merito ritiene che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone comunque il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche in mancanza di elementi che possano consentire di determinare con esattezza i redditi effettivamente percepiti dai genitori, rilevando la sola capacità lavorativa generica di questi ultimi (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n.
10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015); considerata altresì
l'inadempienza – o parziale inadempienza - da parte del delle statuizioni economiche di CP_1
cui alla separazione;
appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio) l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, avuto riguardo alle presumibili esigenze dei medesimi rapportate all'età, del tempo di
5 permanenza esclusivamente presso la madre e altresì della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti esclusivamente dalla stessa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (28.05.2021).
dovrà altresì sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse dei minori.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Affinché gli importi predetti rimangano adeguati anche in futuro, si dispone che essi siano aggiornati automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
36675/2021, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 25.05.2006 tra e ; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 00626, parte 2, serie
A01);
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
6 - dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, salvo diverso accorso, a Roma: due volte alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola alla mattina successiva;
a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica dopo cena;
i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno i periodi di ferie
(luglio/agosto, Natale e Capodanno, settimana bianca e Pasqua) che i figli trascorreranno con il padre;
per i compleanni dei genitori, i figli festeggeranno con il rispettivo genitore mentre nel giorno del compleanno dei figli, i genitori lo trascorreranno con loro ad anni alterni;
- determina in complessivi euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso (28.05.2021), oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita elaborati dall' ; Org_2
determina in euro 200,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il CP_1 Parte_1
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
19/01/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
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