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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Viviana Criscuolo - Giudice -
Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10406 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MOLLO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. - rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. SORRENTINO MICHELA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2025 nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1 di aver contratto matrimonio a Ischia il 07/10/2004; che dal matrimonio erano nati due figli: , nata il [...], e Persona_1 Per_2 nato il [...]; che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza di separazione n. 3239 del 28/03/2023;
1 che in virtù della sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori, con residenza privilegiata di presso la madre e di presso il padre, CP_2 Persona_1 un calendario dei tempi di frequentazione dei genitori con i figli e posto a carico del padre un contributo quale assegno di mantenimento per di € 400,00 e a carico della madre un CP_2 contributo quale assegno di mantenimento per di € 250,00, oltre il 50% delle Persona_1 spese straordinarie;
infine, era stato posto a carico del sig. un contributo quale assegno Pt_1 di mantenimento per la moglie di € 400,00; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con abitazione Per_2 prevalente presso il padre, in Ischia alla Via Leonardo Mazzella n. 138 e adozione del seguente calendario di incontri madre-figlio, che, attesa la distanza dei luoghi di residenza, viene così formulato: la madre incontrerà il figlio almeno una volta al mese dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera, recandosi ad Ischia e premurandosi di preavvisare il almeno una settimana prima;
durante il periodo estivo, tenuto conto delle vacanze Pt_1 scolastiche, il minore starà con la madre dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, soggiornando in Sicilia presso la stessa, durante tale periodo il potrà contattare telefonicamente e/o Pt_1 videochiamare giornaliermente il figlio durante le festività natalizie il piccolo Per_2 starà presso la madre alternativamente di anno in anno o dal 22 dicembre al 31 Per_2 dicembre mattina ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali saranno trascorse alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro dal Giovedì Santo mattina sino al martedì successivo. Le parti stabiliscono, altresì, che ove ci saranno ponti scolastici (1° novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1° maggio) questi saranno trascorsi da con la Per_2 madre, provvedendo ad organizzarsi di volta in volta. Con riguardo alla figlia , Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente essendo studentessa universitaria, gli incontri sono rimessi alla libera determinazione tra la stessa e la madre;
2) La casa familiare sita in Ischia alla Via Leonardo Mazzella n. 138, già assegnata alla sig.ra , a seguito della modifica della collocazione prevalente del figlio CP_1
viene assegnata al sig. che la abiterà unitamente a e alla figlia Per_2 Pt_1 Per_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa Persona_1 universitaria e con lo stesso già convivente. La sig.ra si obbliga a rilasciare la CP_1
2 suddetta abitazione entro il 30 settembre 2025, provvedendo a portare con sé gli oggetti ed i mobili di sua proprietà;
3) La sig.ra , attualmente disoccupata, si obbliga a versare al Sig. CP_1 Pt_1
, quale assegno di contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne ma
[...] Persona_1 non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, e la Per_2 complessiva somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Il 1° assegno verrà corrisposto dal mese di giugno 2025 e così di seguito. Il suddetto assegno, nella misura complessiva innanzi indicata, dovrà essere versato mensilmente dall'obbligato nel domicilio del mediante Pt_1 idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno 10 di ciascun mese, e dovrà essere rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), pubblicati annualmente nella G.U.. La prima rivalutazione sarà dovuta dal 10 giugno 2026 e così di seguito, in pari data di anno in anno;
4) La sig.ra espressamente si obbliga, inoltre, a provvedere al pagamento CP_1 del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli così come stabilite dal Protocollo sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA Napoli, che espressamente si richiama;
5) Le parti concordano, altresì, in merito all'Assegno Unico, che lo stesso sarà percepito in via esclusiva dal sig. per entrambi i figli e di ciò si è tenuto conto Parte_1 nella quantificazione dell'assegno di mantenimento determinato. La sig.ra sin CP_1 da ora rilascia ampia autorizzazione ai fini della richiesta e percezione dello stesso in via esclusiva al sig. , obbligandosi a sottoscrivere eventuali moduli e/o Parte_1 autorizzazioni che si rendessero necessari al riguardo e/o richiesti dagli enti preposti;
6) Il sig. confermandosi quanto già statuito nella sentenza di separazione Pt_1 personale, si obbliga a corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 400,00 mensili, oltre adeguamento Istat;
7) Le parti dichiarano espressamente: il sig. lavora come operaio presso Parte_1 una ditta di ingrosso per la vendita di pesce surgelato e di avere un reddito mensile pari a circa € 1.200,00, possiede una autovettura Quasquai ed un motociclo Xender 150 e di essere proprietario della casa familiare, di essere titolare di c/c bancario presso la UNICREDIT e di possedere bancomat;
la sig.ra è attualmente disoccupata, non possiede né CP_1 autovetture né motocicli né proprietà immobiliari, è titolare di un c/c presso la UNICREDIT ed è titolare di bancomat;
8) Le parti dichiarano, altresì, che tali patti e condizioni sono immediatamente
3 esecutivi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
9) Le parti concordano che le spese e gli onorari legali del presente atto sono a carico esclusivo del sig. che a tanto si obbliga espressamente.” Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina della separazione n. 3239 del 28/03/2023 e per l'effetto: affida ad entrambi i genitori il figlio con residenza privilegiata presso il padre, a cui va assegnata la casa familiare;
Per_2 dispone il diritto di visita della madre con il figlio, secondo quanto previsto in parte motiva e incontri liberi tra la figlia , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente;
pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 300,00 (trecento/00), con decorrenza dal mese di giugno 2025 entro il giorno 10 di ciascun mese;
l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 10 giugno 2026; pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva;
dispone che l'Assegno Unico sarà percepito in via esclusiva dal sig. per Parte_1 entrambi i figli, con rinuncia da parte della sig.ra ; pone a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per la moglie l'importo Pt_1 di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo indici ISTAT come sopra indicato;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
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