Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 20/2024 RG LAVORO promossa da:
(cf. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Federico Fior (cf. ) e presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Trento, via Grazioli n. 100, elettivamente domiciliato giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA corrente in Novara, Controparte_1 P.IVA_1
Via Giulietti n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Fausto Lavizzari
(C.F. ed Alessandro Tonelli (C.F. C.F._3
pagina 1 di 15
Benvenuto Cellini, n. 21, giusta procura telematica in atti
APPELLATO
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito:
1) Accertare e dichiarare che il sig. , già dipendente della Parte_1 con inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio in Parte_2 forza di sentenza n. 6/2019 passata in giudicato, ha diritto al riconoscimento da parte della cessionaria ex art. 2112 c.c. all'inquadramento al Controparte_1 medesimo 4° livello del CCNL di riferimento (prima CCNL Commercio ed attualmente CCNL Turismo) a far data dal trasferimento del ramo d'azienda (ovvero dal 1° febbraio 2018) in luogo del riconosciuto 6° livello e, da marzo
2020, 5° livello, comunque con diritto alla differenza tra il trattamento retributivo minimo tabellare previsto dal CCNL Commercio e quello previsto dal
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo per il
65% come superminimo non assorbibile e per il restante 35% come superminimo assorbibile, come da accordo sindacale del 30/01/2019;
2) conseguentemente condannare, la società convenuta al Controparte_1 pagamento della somma lorda di € 22.577,16, a titolo di differenze retributive, di cui € 1.035,71 a titolo di TFR, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, per differenze retributive maturate dal febbraio 2018 al maggio 2023, ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA, CNPA e al 15% per spese generali.
In via istruttoria: (omissis).
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in funzione di Giudice del Lavoro
pagina 2 di 15 nel merito:
- respingere ogni domanda, anche istruttoria, di parte appellante e, per l'effetto,
- confermare la sentenza appellata
- con vittoria di spese
In via istruttoria: (omissis).
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
è stato assunto con contratto di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato in data 7.9.1999 dalla
[...]
carburanti e attività di Parte_3 somministrazione alimenti e bevande – con inquadramento al 6° livello del
CCNL per dipendenti delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi. Il rapporto di lavoro iniziato con proseguiva senza soluzione di continuità Pt_2 con la Società Nuova Sidap Srl a seguito di accordo sindacale d.d. 26.2018.
In data 26.9.2018, l'odierno appellante adiva il Tribunale di Rovereto in funzione di Giudice del lavoro per sentirsi riconoscere il diritto all'inquadramento al livello 4° del CCNL Terziario Distribuzione Servizi, in luogo del 6°, deducendo di avere sempre svolto i compiti affidatigli dal datore di lavoro riconducibili a livello superiore. In particolare, chiedeva il riconoscimento delle mansioni di pompista specializzato di IV livello, che prevedevano, oltre all'erogazione di carburanti e piccoli lavori di assistenza ai veicoli, anche la vendita al pubblico di prodotti (alimentari e non), compresa l'attività di cassa e la tenuta della contabilità ordinaria.
pagina 3 di 15 Il Giudice, in data 12.3.2019, con sentenza n. 6/2019 del Tribunale di Rovereto, accoglieva il ricorso e, tenuto con del CCNL Commercio, accertava e dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni di pompista specializzato 4° livello dal
27.3.2008 e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento in suo favore di € 38.923,28.
Sulla base della sentenza n. 6/2019, che nel frattempo passava in giudicato, adiva il Tribunale di Rovereto affinché accertasse e dichiarasse Parte_1 che egli aveva diritto al riconoscimento da parte della nuova Società cessionaria dell'inquadramento al 4° livello del CCNL di riferimento Controparte_1
(attualmente Turismo) a far data dal 1.2.2018, ovvero dal trasferimento del ramo d'azienda da parte della cedente in luogo del livello 6° e, Parte_2 da marzo 2020, del livello 5°. Chiedeva di conseguenza il diritto alla differenza tra il trattamento retributivo minimo tabellare del CCNL Commercio e CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo come da accordo sindacale del 30.1.2019. Infine, anche la condanna della Società
[...] al pagamento della somma lorda di € 22.577,16 a titolo di differenze CP_1 retributive, di cui € 1.035,71 a titolo di TFR, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, per differenze retributive maturate dal 1.2.2018 a maggio 2023.
Il Tribunale di Rovereto accoglieva solo parzialmente le richieste del lavoratore, accertava e dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni proprie del 5° livello CCNL Turismo, invece che quelle richieste del 4° livello CCNL
Commercio. Il Tribunale, preliminarmente, osservava come le mansioni dovevano essere accertate ex novo in quanto nel giudizio non poteva essere tenuto in considerazione il precedente giudicato n. 6/2019 – che gli riconosceva il 4° livello di inquadramento contrattuale come pompista specializzato – reso nei confronti di , soggetto diverso da non Parte_3 Controparte_1 convenuta in quel giudizio.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, il Giudice accertava come non ricorressero gli estremi per il riconoscimento del 4° livello e che le mansioni del ricorrente pagina 4 di 15 fossero proprie del 5° livello (“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguata capacità tecnico- pratica”) e non del 6°, come riconosciutogli fino a febbraio 2020. Secondo il Giudice era determinante il fatto che il ricorrente non fosse tenuto a rispondere degli ammanchi di cassa nell'attività di riscossione, contrariamente a quanto richiesto per il 4° livello di inquadramento. La società veniva Controparte_1 così condannata al pagamento delle differenze retributive tra 6° e 5° livello per il periodo 1.2.20218-29.2.2020, calcolate sulla base della retribuzione totale mensile di € 1.610,07 (propria del 5° livello), maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensava le spese di giudizio vista la reciproca soccombenza.
Con atto d'appello d.d. 29.4.2024, impugnava la Parte_1 sentenza n. 40/2023 del Tribunale di Rovereto d.d. 7.11.2023, chiedendo, in parziale riforma della decisione, l'accertamento e la dichiarazione che il lavoratore appellante ha il diritto al riconoscimento da parte della datrice di lavoro dell'inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo a Controparte_1 fare data dal trasferimento del ramo aziendale (1.2.2018) in luogo del riconosciuto 6° livello e, da marzo 2020, del 5° livello, con diritto alla differenza tra il trattamento retributivo minimo tabellare previsto dal CCNL Commercio e quello previsto dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo (per il 65% come superminimo non assorbibile e per il restante 35% come superminimo assorbibile, come da accordo sindacale del
30.1.2019). In conseguenza, chiedeva che la Società venisse Controparte_1 condannata al pagamento della somma lorda di € 22.577,16 a titolo di differenze retributive, di cui€ 1.035,712 a titolo i TFR, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria per differenze retributive maturate dal febbraio 2018 al maggio 2023.
Con atto di costituzione in appello d.d. 30.10.2024 si costituiva la Società CP_1
concludendo, nel merito, di respingere ogni domanda, anche istruttoria, di
[...]
pagina 5 di 15 parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata con vittoria di spese.
All'udienza del 14.11.2024, sentiti i procuratori delle parti la Corte decideva la causa dando pubblica lettura dell'allegato dispositivo di sentenza, in calce ritrascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20- si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass.3126/21.
*
, con il primo motivo d'appello, censura la parte Parte_1 della sentenza di primo grado che ha considerato inopponibile alla Società Sidap, cessionaria ex art. 2112 c.c., la sentenza passata in giudicato in danno della cedente, Parte_4
Lamenta l'appellante che il Giudice si era limitato a rilevare che il cessionario non era stato citato in giudizio nel procedimento de quo e, per tale motivo, la sentenza non poteva essere fatta valere nei suoi confronti. Contrariamente
l'appellante sostiene che la sentenza resa a danno del cedente è opponibile al cessionario in quanto l'art. 2112 c.c. stabilisce l'unicità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e, dunque, ne deriva una responsabilità in solido. Con il secondo motivo d'appello, lamenta che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto di dover accertare se nella seconda gestione il lavoratore avesse mantenuto le mansioni proprie dell'inquadramento contrattuale riconosciutogli nella prima gestione, ossia quello del 4° livello del CCNL di pagina 6 di 15 riferimento, come se si trattasse di un nuovo e diverso rapporto di lavoro mentre, ai sensi dell'art. 2112, l'unicità del rapporto nel trasferimento aziendale, imponeva solamente di definire il livello di inquadramento da riconoscere al lavoratore al momento del trasferimento d'azienda.
I motivi possono essere trattati congiuntamente perché presuppongono l'esame della medesima questione giuridica e vanno rigettati.
Osserva la Corte che, a mente del secondo comma dell'art. 2560 c.c., all'epoca del subentro di a (01.02.2018) nella gestione Controparte_1 Parte_3 dell'attività di erogazione carburanti nell'Area di servizio Nogaredo Est (cfr. doc. 1 fasc. primo grado appellata), non vi era alcuna conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, di un credito per differenze retributive, solo successivamente accertato.
Infatti, la sentenza n. 6/2019 del Trib. di Rovereto, è stata resa nel giudizio per l'accertamento delle mansioni superiori espletate dall'appellante nel periodo precedente alla cessione d'azienda, promosso in data 26.09.2018 (doc. 4 fasc. primo grado) a mesi di distanza dalla cessione del ramo d'azienda solo nei confronti di , unico legittimato passivo. Parte_3
Pertanto, non vi è un giudicato opponibile al cessionario, relativo a fatti costitutivi di una pretesa creditoria venuta ad esistenza dopo il subentro (per la quale -come pacifico- nemmeno sussiste solidarietà tra cedente e cessionario); né
è estensibile l'accertamento in punto di fatto, non essendo stata richiesta dal lavoratore la citazione del cessionaria. Controparte_1
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Con il terzo motivo d'appello, la difesa di contesta, che la Parte_1 decisione basata sull'istruttoria effettuata sulle mansioni svolte dal lavoratore, si sia erroneamente concentrata su un solo aspetto del mansionario. Infatti, secondo l'appellante, il Tribunale valorizza in modo distorto la mansione della
“riscossione con responsabilità di cassa” prevista nel testo del CCNL Commercio per i lavoratori appartenenti al IV livello. Date le risultanze dell'istruttoria pagina 7 di 15 testimoniale, secondo il Tribunale, il lavoratore non avendo responsabilità sugli incassi – nel senso che non risponderebbe personalmente per gli ammanchi di cassa – non potrebbe essere inquadrato in tale livello. Tuttavia, ricorda l'appellante, la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Lav. n. 22294/2019) ritiene immanente nell'attività stessa del cassiere una responsabilità derivante direttamente da norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta: la responsabilità di cassa è immanente nella mansione di riscossione e perciò, le mansioni del lavoratore apparterrebbero a quelle del 4° livello di inquadramento.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta un'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle prove orali acquisite.
Anche questi due motivi vanno trattati congiuntamente e possono essere accolti nei termini e per le ragioni di seguito esposti.
Va premesso che il lavoratore, all'epoca della cessione dell'attività e del subentro di , in forza dell'accordo sindacale del 26.01.2018, era stato CP_1 CP_1 inquadrato a decorrere dal 01.02.2018 al 6^ livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi, inquadramento già attribuito dalla cedente . Egli rivendica ora il riconoscimento delle mansioni Parte_3 superiori, rientranti nel VI livello del CCNL applicato al momento del subentro.
Ricorda la Corte che la determinazione della qualifica, o della posizione di lavoro in genere, spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, ma sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime agli accordi sindacali ed alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche
(Cass. n. 4200/1992).
pagina 8 di 15 Secondo la declaratoria del CCNL Terziario Distribuzione Servizi (Art.113
Classificazione) i lavoratori sono così inquadrati:
- Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè (…)
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza (…)
- Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: (…)
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore (…).
Dall'istruttoria orale condotta in primo grado, è risultato confermato che i dipendenti hanno sostanzialmente continuato a svolgere per la Controparte_1 le stesse mansioni in precedenza espletate per . Quanto a Parte_3
a verbale dell'udienza 28.09.2023 i testi escussi hanno riferito: Parte_1
, nt. a Rovereto il 13/10/1976, res.te a Cei, dipendente e, Testimone_1 Pt_2 poi, dal 1995: “…Ho lavorato assieme al ricorrente;
il ricorrente CP_1 svolgeva le mansioni di pompista, tanto di giorno che di notte in base a turni;
oltre all'attività di pompista, il ricorrente svolgeva attività di cassa, attività di vendita all'interno del locale di circa 25 mq. che vendeva tanto prodotti per l'auto, quanto alimentari;
con e poi con nuova il numero medio di Pt_2 CP_1 dipendenti addetti alla pompa ed agli altri servizi di cui prima ho parlato era
pagina 9 di 15 pari ad otto;
vi erano poi assunzioni stagionali in relazione ai periodi di maggiore afflusso;
il ricorrente è arrivato al lavoro dopo di me e lavora tuttora;
le mansioni di noi addetti sono rimaste uguali sia sotto la gestione che Pt_2 sotto la gestione;
probabilmente, anzi, vi è stato con quest'ultima CP_1 qualche lavoro in più da fare, relativo al controllo delle merci ed al loro scarico.(…) L'attività di cassa consiste nell'incasso dei corrispettivi dei rifornimenti sia in contanti che con carte di credito. A fine turno dobbiamo compilare le distinte e versare il denaro in cassaforte. Tale attività viene compiuta da tutti gli addetti, ivi compreso il ricorrente, senza distinzione di inquadramento. In caso di ammanchi la società ci invia delle contestazioni e possiamo essere sanzionati. A me ciò è successo in concreto e così anche al ricorrente. Detta sanzione non comprende l'ammanco in concreto verificatosi, che noi non siamo tenuti a restituire. Ciò quantomeno è valso in occasione delle sanzioni di cui prima ho parlato, che riguardavano nella mia occasione un piccolo ammanco nell'ordine di grandezza dei 50 euro;
non ricordo a quanto ammontasse l'ammanco contestato al ricorrente;
io ricevetti una sanzione pari a due ore di multa;
non ricordo a quanto sia ammontata la sanzione ricevuta dal ricorrente…)
nt. a Napoli il 16/2/1983, res.te a Villa Lagarina, direttore delle Persona_1 aree di servizio dell'autostrada A22, dal 2018 quanto a Controparte_2
Nogaredo Est e dal 2012 quanto a teste indicato dall'azienda CP_2 appellata: “Io sono sempre stato dipendente Nella mia veste ho un CP_1 rapporto di superiorità gerarchica rispetto al ricorrente, il quale si occupa del rifornimento di carburante, rifornimento degli scaffali di merce, scarico della merce, attività di cassa sia per il carburante che per il negozio, attività di pulizia sia del piazzale che del negozio, verifica dei livelli di olio e liquidi delle vetture che ne facciano richiesta, sostituzione delle spazzole tergicristallo, ecc. Le attività appena descritte sono uguali per tutti i pompisti. Essi sono tutti inquadrati allo stesso livello quinto, fatta accezione per che è Testimone_1 inquadrato al quarto livello. Detto diverso inquadramento risale alla precedente
pagina 10 di 15 gestione e noi come l'abbiamo “ereditata” al momento del CP_1 subentro a I pompisti non hanno responsabilità per gli ammanchi, né Pt_2 ricevono indennità di cassa. Qualora si verifichino ammanchi, se essi sono ripetitivi e di una certa importanza, nell'ordine di decine di euro, viene inviata una lettera di contestazione e viene eventualmente irrogata una sanzione, senza tuttavia alcuna decurtazione dell'equivalente dell'ammanco. (…)
nt. a Siena il 16.3.1972, res.te a Vimodrone (MI), che dichiara di Parte_5 essere “…dipendente Autogrill quale addetto alle risorse umane con incarico specifico sulla rete , comprendente anche l'area di servizio di CP_1
Nogaredo. Sono entrato nelle risorse umane di Autogrill nel marzo 2022, prima lavoravo all'interno dell'ufficio legale della medesima società (…) quanto alle mansioni indicate al cap. 8 di parte ricorrente , faccio presente che quelle relative alla contabilità di cassa appaiono eccessive, dal momento che gli stessi si occupano di conteggiare l'incassato con tutte le orme di pagamento e della relativa consegna a fine turno al responsabile; (…).
nt. a Rovereto il 23.2.1992, res.te ad Ala, dipendente Persona_2 CP_1
:. “… inquadrato al V livello a partire dalla fine del 2019 circa presso
[...]
l'area di servizio di Nogaredo Est;
precedentemente inquadrato al VI livello dapprima con FE e poi con . Attualmente sto facendo un CP_1 percorso di formazione che dovrebbe condurmi a divenire responsabile di servizio;
ne consegue che attualmente non svolgo mansioni equiparabili a quelle degli altri addetti alla pompa. cap. 8: il ricorrente si occupa in principalità del rifornimento di carburante;
svolge attività di cassa che consiste nella vendita dei prodotti del market, nell'incasso dei rifornimenti;
di tali incassi il ricorrente , al pari degli altri pompisti, effettua una distinta che inserisce nell'apposita cassaforte assieme al denaro;
a quanto ne so in presenza di ammanchi il direttore invia lettere di contestazione, le quali possono tuttavia sfociare in piccole multe, ma non in obbligo di restituzione dell'equivalente dell'ammanco; il ricorrente, al pari degli altri addetti, consegna i premi in occasione di promozioni; (…) i pompisti non si occupano della manutenzione agli impianti, se
pagina 11 di 15 non per piccoli guasti, come ad es. stringere una fascetta o cose similari;
ciò in quanto è presente un'apposita ditta che si occupa della manutenzione. Tutti gli addetti, al pari del ricorrente, i occupano della sistemazione della merce sugli scaffali. Non sono intervenute modifiche di mansioni tra quanto si faceva prima con e quanto si fa ora con (…). Pt_2 CP_1
Le dichiarazioni sopra riportate appaiono nel loro complesso coerenti e concordanti, al netto di qualche affermazione dal contenuto valutativo (ad es. teste e di qualche omissione dovuta all'impossibilità di conoscere alcuni Pt_5 fatti per ragioni temporali ( e i due testi indicati Parte_5 Persona_1 dall'appellata, non avevano in precedenza lavorato alle dipendenze della società cedente e, pertanto, nulla potevano riferire delle mansioni svolte dal Pt_2 ricorrente prima del trasferimento dello stesso alla società cessionaria
[...]
. CP_1
In ogni caso, ove la contrattazione collettiva, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, preveda sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dagli accordi sindacali come rientrante in una particolare categoria (Cass. n. 7129/1997).
Emerge dall'istruttoria quali fossero i tempi, lo svolgimento del lavoro e le effettive mansioni dell'appellante, tutte riconducibili a quelle contemplate dalla declaratoria del CCNL come pertinenti la qualifica di “pompista specializzato” di cui al quarto livello, che può quindi essere riconosciuto a Parte_1 essendo possibile ritenere dimostrata la sussistenza del “quid pluris” del superiore inquadramento rivendicato rispetto alla qualifica di “pompista comune” VI livello. Quanto alla controversa “responsabilità di cassa”, (che, in questo caso, rappresenta una delle possibili mansioni ed è sufficiente ma non necessaria, data la ricorrenza delle altre mansioni descritte nella declaratoria), osserva la Corte
pagina 12 di 15 che l'attività accertata riguarda l'incasso dei corrispettivi per la fornitura e per la vendita dei prodotti e la tenuta della contabilità.
I testimoni hanno descritto che nelle mansioni del lavoratore era prevista tale l'attività con rendicontazione finale al responsabile. In particolare, ha Tes_1 ricordato episodi di ammanco di cassa di poche decine di euro, a seguito dei quali gli era stata irrogata la sanzione della multa di poche ore da parte della
Società. In particolare, ha riferito che il dipendente non era “responsabile” Per_1 per gli ammanchi di cassa, che, se fossero capitati, sarebbero stati sanzionati, ma senza una reale decurtazione dell'equivalente ammanco. Appare evidente che, se agli ammanchi di cassa corrispondevano, come pacifico, sanzioni di contenuto pecuniario, il fondamento dell'esercizio del potere disciplinare era necessariamente da ricondurre all'esistenza di una specifica responsabilità per la corretta gestione delle operazioni di vendita, di riscossione e di contabilizzazione dei corrispettivi: si trattava, in ultima analisi, di una declinazione del concetto di responsabilità di cassa.
Tuttavia, se l'attività sopra descritta, consente di ricondurre le mansioni del lavoratore a quelle proprie del profilo di “pompista specializzato”, non sono invece stati accertati i profili della “continuità” e “dell'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” di denaro che l'art. 218 del CCNL commercio pone a base del riconoscimento dell'“indennità di cassa e maneggio denaro” (nella misura del
5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del
CCNL), che pertanto non è va attribuita a Parte_1
In conclusione, può essere riconosciuto all'appellante l'inquadramento al 4° livello del CCNL, dal momento (01.02.2018) del subentro di Controparte_1 nel rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Nel ricalco delle differenze retributive dovute dall'appellata al lavoratore, attività che ben può essere demandata a consulenti delle parti, esse, come pacifico, dovranno considerare che il 30.01.2019 è intervenuto un nuovo accordo sindacale a disciplinare il passaggio dal CCNL Commercio al CCNL Pubblici esercizi e Commercio, con la previsione di un meccanismo di conservazione dei livelli retributivi (cfr. doc. 7 punto 2. appellante).
pagina 13 di 15 *
Infine, quanto al quinto motivo d'appello, in considerazione dell'accoglimento dei due precedenti, la Corte lo ritiene assorbito.
*
L'esito del giudizio e la soccombenza di comportano la Controparte_1 condanna della società alla rifusione in favore del lavoratore appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 40 d.d.
7.11.2023 del Tribunale di Rovereto GdL, accerta e dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento da parte dell'appellata dell'inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo a fare data dal trasferimento del ramo d'azienda (1.2.2018), fino alla data di cessazione del rapporto;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di differenze retributive, di una somma da calcolarsi sulla base della differenza tra quanto spettante al lavoratore in forza dell'inquadramento al 6° livello e quanto spettantegli in forza del 4° livello, tenuto conto altresì della previsione pagina 14 di 15 dell'accordo sindacale del 30.1.2019, con la decorrenza di cui al capo 1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano:
- Per il primo grado in € 5.400,00, oltre € 259,00 per spese documentate
- Per il secondo grado in € 3.500,00, oltre € 388,00 per spese documentate oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co.
2. dm. 55/2014, IVA e CNPA;
Trento, 14.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 15 di 15