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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3408/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12470/2024, pubblicata in data 05/12/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 6.7.2024 chiedeva il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge
13/07/2015 n. 107 (Carta docente) in relazione agli anni di servizio a tempo determinato svolti (a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s.
2021/2022, a.s. 2022/2023) per la complessiva somma di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascuna annualità).
A fondamento della domanda, deduceva di essere docente assunta con contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio sino al termine delle attività per ciascun anno scolastico, di aver insegnato le materie della propria classe di concorso e aver effettuato gli scrutini finali, di aver svolto, dunque, identica attività a quella svolta dai colleghi di ruolo non avendo però potuto usufruire, contrariamente a quest'ultimi, della carta elettronica dell'importo di
€ 500,00 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23/09/2015 per il solo fatto di essere stata assunta a tempo determinato;
deduceva altresì di aver già richiesto il riconoscimento del proprio diritto in via amministrativa.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta docente” ex art. 1 comma 121 della L. 107/2015 e, di conseguenza, condannava il convenuto a corrispondere il suddetto beneficio di € 500,00 annui, CP_1 in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite, censurando la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi idonei a disporre la compensazione integrale delle spese processuali in ragione della novità delle 3
questioni esaminate, della molteplicità delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo nonché della recente sentenza della Corte di
Cassazione del 27.10.2023, nonché in considerazione della circostanza che la normativa imponeva all'amministrazione di non riconoscere il beneficio richiesto.
L'appellante deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali” ragioni che giustificano la compensazione integrale o parziale devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo farsi ricorso a formule generiche, inidonee a consentire un adeguato controllo sull'iter motivazionale seguito dal Giudice;
deduce altresì che tali ragioni, proprio in quanto gravi ed eccezionali, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento applicato né dalle disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia.
Il è rimasto contumace anche nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza in giudizio faccia seguito la condanna al pagamento delle spese giudiziali e l'art. 92 c.p.c. prevede le ipotesi in cui il giudice può derogare al principio di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo precedente. In particolare, l'art. 92 c.p.c. dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Dunque, secondo il tenore letterale della norma in parola, le ipotesi che possono giustificare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate, un mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, a cui si aggiungono le “gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute dalla Consulta con sentenza n. 77/2018, la 4
quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni. La Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, ha chiarito “che contrasta quindi con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Ebbene, nel caso di specie le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate, oggetto di pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché del recente arresto della Corte di Cassazione del 27.10.2023. Osserva il Collegio che alla data di deposito del ricorso introduttivo (6.7.2024) la questione relativa all'attribuzione del beneficio economico (Carta Docenti) ai docenti assunti a tempo determinato era stata già stata trattata dapprima dal Consiglio di Stato (che con sentenza n.
1842/2022, in riforma di quanto statuito dal TAR Lazio, ha stabilito che il mancato riconoscimento del beneficio della Carta docente ai docenti non di ruolo si pone in aperto contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per lesione del principio di buon andamento della P.A., a svantaggio del sistema scolastico che deve garantire al personale docente, di ruolo e non di ruolo, un livello adeguato di aggiornamento professionale), dalla Corte di Giustizia (sent.
450/2022) e dalla Corte di Cassazione (sent. 29961/2023) che così ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema 5
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, alla data del deposito dell'originario ricorso introduttivo (6.7.2024), le pronunce che hanno riconosciuto il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 erano già ampiamente diffuse e la questione portata all'attenzione del Tribunale non risultava nuova, incerta o controversa, talché non si ravvisano le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della disposta compensazione. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, il deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che CP_1 vanno liquidate applicando la tabella di riferimento secondo lo scaglione applicabile al caso in esame (tra € 1.100,00 e € 5.200,00), tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, in complessivi € 1.030,00 (€ 444,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 373,00 per la fase decisionale, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata). 6
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del soccombente, trovando applicazione il seguente principio: “Quando CP_1 un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345). Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad €
1.030,00, pari all'importo liquidato a titolo di spese di primo grado. Anche la liquidazione delle spese del grado va effettuata secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria in quanto non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna il al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il appellato al pagamento delle spese del grado che liquida CP_1 in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3408/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12470/2024, pubblicata in data 05/12/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 6.7.2024 chiedeva il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge
13/07/2015 n. 107 (Carta docente) in relazione agli anni di servizio a tempo determinato svolti (a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s.
2021/2022, a.s. 2022/2023) per la complessiva somma di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascuna annualità).
A fondamento della domanda, deduceva di essere docente assunta con contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio sino al termine delle attività per ciascun anno scolastico, di aver insegnato le materie della propria classe di concorso e aver effettuato gli scrutini finali, di aver svolto, dunque, identica attività a quella svolta dai colleghi di ruolo non avendo però potuto usufruire, contrariamente a quest'ultimi, della carta elettronica dell'importo di
€ 500,00 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23/09/2015 per il solo fatto di essere stata assunta a tempo determinato;
deduceva altresì di aver già richiesto il riconoscimento del proprio diritto in via amministrativa.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta docente” ex art. 1 comma 121 della L. 107/2015 e, di conseguenza, condannava il convenuto a corrispondere il suddetto beneficio di € 500,00 annui, CP_1 in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite, censurando la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi idonei a disporre la compensazione integrale delle spese processuali in ragione della novità delle 3
questioni esaminate, della molteplicità delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo nonché della recente sentenza della Corte di
Cassazione del 27.10.2023, nonché in considerazione della circostanza che la normativa imponeva all'amministrazione di non riconoscere il beneficio richiesto.
L'appellante deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali” ragioni che giustificano la compensazione integrale o parziale devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo farsi ricorso a formule generiche, inidonee a consentire un adeguato controllo sull'iter motivazionale seguito dal Giudice;
deduce altresì che tali ragioni, proprio in quanto gravi ed eccezionali, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento applicato né dalle disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia.
Il è rimasto contumace anche nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza in giudizio faccia seguito la condanna al pagamento delle spese giudiziali e l'art. 92 c.p.c. prevede le ipotesi in cui il giudice può derogare al principio di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo precedente. In particolare, l'art. 92 c.p.c. dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Dunque, secondo il tenore letterale della norma in parola, le ipotesi che possono giustificare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate, un mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, a cui si aggiungono le “gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute dalla Consulta con sentenza n. 77/2018, la 4
quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni. La Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, ha chiarito “che contrasta quindi con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Ebbene, nel caso di specie le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate, oggetto di pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché del recente arresto della Corte di Cassazione del 27.10.2023. Osserva il Collegio che alla data di deposito del ricorso introduttivo (6.7.2024) la questione relativa all'attribuzione del beneficio economico (Carta Docenti) ai docenti assunti a tempo determinato era stata già stata trattata dapprima dal Consiglio di Stato (che con sentenza n.
1842/2022, in riforma di quanto statuito dal TAR Lazio, ha stabilito che il mancato riconoscimento del beneficio della Carta docente ai docenti non di ruolo si pone in aperto contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per lesione del principio di buon andamento della P.A., a svantaggio del sistema scolastico che deve garantire al personale docente, di ruolo e non di ruolo, un livello adeguato di aggiornamento professionale), dalla Corte di Giustizia (sent.
450/2022) e dalla Corte di Cassazione (sent. 29961/2023) che così ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema 5
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, alla data del deposito dell'originario ricorso introduttivo (6.7.2024), le pronunce che hanno riconosciuto il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 erano già ampiamente diffuse e la questione portata all'attenzione del Tribunale non risultava nuova, incerta o controversa, talché non si ravvisano le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della disposta compensazione. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, il deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che CP_1 vanno liquidate applicando la tabella di riferimento secondo lo scaglione applicabile al caso in esame (tra € 1.100,00 e € 5.200,00), tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, in complessivi € 1.030,00 (€ 444,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 373,00 per la fase decisionale, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata). 6
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del soccombente, trovando applicazione il seguente principio: “Quando CP_1 un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345). Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad €
1.030,00, pari all'importo liquidato a titolo di spese di primo grado. Anche la liquidazione delle spese del grado va effettuata secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria in quanto non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna il al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il appellato al pagamento delle spese del grado che liquida CP_1 in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)