Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R T 9 ” IS 17 . T G 3 R EPUBBLICA ITALIANA E . R 'A N L A L 7 D E 96 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E /1 T -5 N N E 3 E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E S E Oggetto " G ! G A E L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Dott. Rosar;
0 1 6 6 6 / 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7877/00 Dott. Ugo R rdo PANERANCO Consigliere Cron. 3864 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - FELICETTI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Francesco Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAle AARIOLI, 63 presso l'Avvocato VINCENZA DI MARTINO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROMANO PEROTTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI REGGIO EMILA;
- intimata - avversO la sentenza n. 93/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 25/01/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1883 udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 UR LO, quale legale rappresentante della RD e UR s.n.c., proponeva ricorso al Prefetto di Reggio Emilia avverso il verbale 4 febbraio 1997, noti- ficatogli il 12 aprile 1997. Il Prefetto, respingendo il ricorso, con ordinanza-ingiunzione notificata il 4 ingiungeva a detta società il pagamentoottobre 1998, della somma di lire 1.185.000, quale sanzione ammini- strativa per la violazione dell'art. 142 del codice della strada. Il UR, nella su detta qualità, impugnava tale ordinanza con atto di opposizione al Tribunale di Reg- gio Emilia, deducendone la illegittimità. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza deposi- tata il 25 gennaio 2000, rigettava l'opposizione. Av- verso tale sentenza il UR, quale legale rappresen- tante della società, ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Prefetto di Teggio Emilia il 4 aprile 2000, formulando un unico motivo di impugnazio- 2 ne. La parte intimata non ha controdedotto. Il ricor- rernte ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il ricorso si denuncia la violazione 1 dell'art. 204 del codice della strada, per avere la sentenza impugnata ritenuto l'ordinanza-ingiunzione le- gittima nonostante che essa vsia stata emessa oltre il termine di sessanta giorni previsto da tale articolo. Il ricorso amministrativo era stato presentato, infat- ti, in data 2 maggio 1997, mentre l'ordinanza- M ingiunzione era stata emanata il 22 settembre 1998 e notificata il 4 ottobre 1998. Si cita, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso é fondato. Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è previ- sta una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ri- corso al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come incontroverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), a norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993 vigente all'epoca dei fatti di causa - se rite- neva fondato l'accertamento, doveva emettere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di ingiunzione di 3 pagamento della sanzione amministrativa da esso deter- minata secondo i criteri ivi indicati;
ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello stesso termine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazione de- gli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui ap- parteneva l'organo accertatore, in quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio о comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che 1'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). La sentenza impugnata, affermando l'opposto prin- cipio della irrilevanza, ai fini della legittimità 4 dell'ordinanza-ingiunzione, del rispetto del termine in questione, va pertanto cassata. Decidendosi la causa nel merito ex art. 384, com- ma 2, c.p.c. - essendo incontroverso che l'ordinanza- ingiunzione fu emessa oltre il termine come sopra de- terminato - l'ordinanza ingiunzione n. 1039/97 emessa dal Prefetto di Reggio Emilia il 22 settembre 1998 va annullata. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di primo grado, condannan- dosi la Prefettura di Reggio Emilia alle spese del giu- dizio di cassazione che si liquidano quanto agli onora- ri hella misura di euro seicento e quanto alle spese vive nella misura di euro centotrentacinque.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 1039/97 emessa dal Prefetto di Reggio Emilia il 22 settembre 1998 nei con- fronti della UR e UR s.n.c. Compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna il Prefetto di Reg- gio Emilia al pagamento, nei confronti della parte ri- corrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro seicento per onorari ed euro centotrentacinque per spese vive. 5 Così deciso in Roma il mera di consiglio della prima Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) Jua n Jel ite CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Cezione Civita Depositato in Cancelleria jl 5 FEB. 2003 IL CANCELLERE 16 ottobre 2002, nella ca- sezione civile. Il Presidente (Rosario De Musis) Polyuns IL CANCELLIERE ДаAmenico Malay "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 6