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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2024, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
29 dicembre 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
IL (CT) il 28 marzo 1947, residente in [...]
ed elettivamente domiciliato in IL (CT), via R. Sanzio s.n., presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nicolosi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, sito in Busto Arsizio, via Ortigara, n. 11 ed pagina1 di 27 elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, via G. Galilei, n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Gussoni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1059/2022, pubblicata il 7 luglio 2022 dal Tribunale di
Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 4580/2019 r.g.
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni: come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 14 novembre 2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
pagina2 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27 luglio 2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, il
[...]
chiedendo, previo accertamento del diritto di proprietà Controparte_1 dell'attore sulla striscia di terreno dell'estensione di circa 3 metri per 24 metri, ricadente all'interno della sua proprietà e occupata sine titulo dal CP_1
la condanna del convenuto al rilascio del tratto di terreno in
[...]
questione.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato le seguenti circostanze: di essere proprietario dell'immobile sito in Busto Arsizio, censito nel catasto al foglio 7303, sez. SA, foglio di mappa 2, mappale 3500 e dell'area pertinenziale censita nel N.C.E.U. di tale Comune alla particella 2514, foglio di mappa 2, foglio logico 9, mappale 3500; di aver acquistato detto immobile da con atto di Parte_2
compravendita del 29 maggio 1998 a rogito notaio;
Persona_1
che lo aveva acquistato da con atto Parte_2 Persona_2
rogato il 7 novembre 1962 dal notaio;
a era Persona_3 Persona_4
pervenuto, con atto rogato dal notaio il 18 novembre 1956, da Persona_5 [...]
e e a questi ultimi, in forza dell'atto rogato il 18 Per_6 Per_7 CP_2
settembre 1954 dal notaio da e Persona_8 Controparte_3 CP_4
ai quali era pervenuto con atto rogato dal notaio in data 1 gennaio Persona_9
1926; che detto immobile confina ad est con l'immobile di proprietà del sito in via Ortigara, n. 11 (censito al foglio 902, Controparte_1
particella 3498); che da diversi anni una striscia di terreno dell'estensione di 3 metri per 24 metri circa, ricadente all'interno della proprietà di è stata Parte_1
occupata senza titolo alcuno dal il quale se ne è servito Controparte_1 per posizionarvi i bidoni dell'immondizia e per consentirne lo smaltimento attraverso il varco che dà su via Bainsizza;
che con ordinanza del 13 maggio 2016, emessa all'esito di procedimento possessorio instaurato contro dal il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto lo spoglio del possesso del pagina3 di 27 emettendo i provvedimenti tesi al suo ripristino;
tale Controparte_1
ordinanza è stata confermata in sede di reclamo;
che, all'esito del processo possessorio, ha chiesto al Parte_1
la restituzione bonaria della striscia di terreno dallo Controparte_1
stesso attore rivendicata, senza ricevere alcun riscontro.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
confutato il fondamento della domanda, asserendo che la stradina per cui è causa è compresa nel terreno che costituisce parte dello stabile condominiale e, precisamente, è parte del mappale 1575 sul quale è eretto l'edificio del
; che il sorge sui mappale 1571 CP_1 CP_1 Controparte_1
e 1575, mentre il fondo di posto a confine con la proprietà del Parte_1
sorge sul mappale 1574; che la stradina è delimitata da Controparte_1
un muro verso la proprietà di ma è accessibile, da via Bainsizza, Pt_1
attraverso un cancello di proprietà del Controparte_1
Il convenuto ha, inoltre, eccepito di possedere la stradina da oltre trent'anni; che la stradina consente al e alle imprese che vi Controparte_1
lavorano la corretta gestione del servizio rifiuti;
che detta stradina è delimitata da un cancello le cui chiavi sono nelle mani dei condomini, dell'amministratore condominiale e dell'impresa di pulizie che effettua il servizio rotazione bidoni dell'immondizia per il Controparte_1
Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda dell'attore e, in via subordinata, l'accertamento incidenter tantum dell'acquisto per usucapione della stradina a confine con la proprietà di e, per l'effetto, il rigetto Parte_1
della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 1059/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, il
Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto (così
[...] qualificando l'eccezione riconvenzionale propriamente formulata dal CP_1
e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per
[...]
usucapione da parte del della piena proprietà della Controparte_1
striscia di terreno parte del più ampio terreno catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex
pagina4 di 27 mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso;
ha, quindi, condannato l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute dal convenuto.
Dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attore come azione di rivendicazione e richiamato i principi di diritto in materia di onere della prova incombente su chi agisce in rivendica, il giudice di prime cure ha accertato, sulla base degli atti di provenienza depositati dall'attore, della perizia depositata dal convenuto (redatta dal geometra e sulla base della relazione Persona_10 predisposta dal consulente tecnico d'ufficio, geometra che Persona_11
ha acquistato la proprietà della striscia di terreno contesa, Parte_1 quale parte del mappale 3500, in forza dell'atto di compravendita menzionato”.
Il giudice ha precisato che l'appartenenza all'attore della striscia di terreno in contestazione è ammessa dal consulente tecnico di parte convenuta, geometra e che a identica conclusione è pervenuto il consulente tecnico Persona_10
d'ufficio, “il quale, incaricato di accertare chi fosse il proprietario dell'area, tenuto conto della descrizione catastale e materiale della stessa contenuta nei sopra citati atti di provenienza e nelle rappresentazioni catastali ivi allegate, ha risposto come segue al quesito formulato dal Giudice:
“Sulla scorta degli accertamenti, delle valutazioni, delle considerazioni, e di tutta l'attività peritale svolta il CTU stabilisce che la striscia di terreno, a parte di più ampio terreno catastalmente identificato al NCT di Busto Arsizio sez. C
(Sacconago) fg.log.9 fg.fis.2 mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso, è di proprietà al Sig. in forza dei Parte_1
passaggi di proprietà predetti avvenuti dal 1956 al 1998 anno in cui mediante
Per atto di compravendita del 29/05/1998 rep.66813 Notaio è divenuto proprietario del mappale 3500”.
Procedendo all'esame di quella che ha qualificato come domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal in via Controparte_1
subordinata, il giudice di prime cure ha ritenuto che “Ai fini della decisione appare dirimente la circostanza dello spostamento del cancello dalla posizione originaria a quella che attualmente occupa, all'estremità della stradina oggetto di lite, in corrispondenza del punto in cui la stessa si immette sulla pubblica via”.
Il giudice ha, quindi, accertato che “E' incontestato tra le parti, documentato (cfr. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta) nonché confermato finanche dai testimoni di parte attrice che il manufatto fu spostato
pagina5 di 27 dalla sua iniziale collocazione presso l'inizio della stradina, al limitare del cortile
a quella attuale, per opera del (si CP_5 Controparte_1 veda, in proposito, la risposta resa all'udienza del 28-09-2021 dal teste Pt_1
sul capitolo n. 3 di parte attrice). Grazie allo spostamento del cancello il
intercluse di fatto la stradina nell'area di sua proprietà e, come CP_1
recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ., Sez. II, 20-01-2022, n. 1796 (omissis). E' perciò possibile affermare che il abbia cominciato a possedere la Controparte_1
striscia di terreno contesa – quantomeno – nel momento stesso in cui il cancello fu traslato dalla posizione originaria a quella attuale, poiché, con tale atto, i condomini hanno materialmente appreso il bene immobile e hanno cominciato ad esercitare sullo stesso il potere di fatto equivalente all'esercizio del diritto di proprietà”.
Il giudice ha, quindi, presunto, sulla base della concessione edilizia dell'11 dicembre 1978 rilasciata dal Comune di Busto Arsizio al Controparte_1
per autorizzare il completamento della recinzione e lo spostamento del
[...]
cancello, che il cancello sia stato dislocato nell'attuale posizione al più tardi entro l'11 dicembre 1981, data indicata nella concessione per l'ultimazione dei lavori, ritenendo inverosimile che detto cancello fosse stato collocato sulla via Bainsizza nel 2003, come sostenuto dai testi dell'attore, poiché non vi era alcuna traccia della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003 in sede amministrativa.
Ha, quindi, ritenuto che le “presumibili tempistiche di ultimazione dei lavori, come deducibili dalla concessione edilizia del Comune di Busto Arsizio e, più in generale, dal tenore letterale delle disposizioni allora vigenti ratione temporis, sono del resto confortate dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta e, in particolare, da e ”. Testimone_1 Testimone_2
Ha spiegato quanto segue:
“La prima, nata nel 1964, ha dichiarato di essersi trasferita con la famiglia presso il Condominio ” intorno al 1970/1971 e di avervi vissuto fino CP_1 al 1986; la seconda di avervi risieduto dall'anno di nascita, il 1968, fino al 1998.
pagina6 di 27 Interrogate sui capitoli di prova orale formulati dal , entrambe hanno CP_1
risposto di ricordare la presenza del cancello sulla via Bainsizza sin dagli anni dell'infanzia/adolescenza. In particolare, sulle circostanze articolate nel capito 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la sig.ra ha dichiarato: Tes_1
“è vero, ricordo del cancello da quando ero ragazzina, lo scavalcavo per uscire”, mentre la sig.ra ha affermato: “confermo perché da ragazzina scendevo a Tes_2 giocare con gli altri ragazzi che abitavano nel condominio” “.
Il giudice ha, poi, evidenziato che dall'istruttoria sono emerse ulteriori circostanze di fatto idonee a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla strada da parte del Controparte_1
Ha individuato tali circostanze nella disponibilità esclusiva delle chiavi del cancello da parte dei condomini o, quanto meno, di alcuni di loro, nonché degli addetti dell'impresa incaricata dal Condominio della pulizia dello stabile e dello smaltimento dei rifiuti;
nonché nel fatto che il curasse la Controparte_1
manutenzione della stradina e, precisamente, avesse provveduto ad asfaltarla;
nell'ulteriore circostanza che la stradina fosse utilizzata dall'impresa di pulizia per la gestione dello smaltimento dei rifiuti.
In ultima analisi, il giudice ha richiamato, a fondamento dell'esistenza “di una situazione possessoria meritevole di tutela a favore del” convenuto, il provvedimento reso all'esito del procedimento possessorio promosso nel 2016 dal nei confronti di il quale aveva aperto Controparte_1 Parte_1
un varco nel muro che delimita la striscia di terreno per cui è causa sul lato nord.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 dicembre 2022, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio,
[...]
di cui ha chiesto l'integrale riforma.
In data 11 aprile 2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022, n. 149.
Solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale entro il termine
(cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.
pagina7 di 27 Nessuna delle parti ha depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) assegnato con il medesimo provvedimento.
Essendo scaduti i predetti termini di deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. nel periodo (dal 21 novembre 2023 al 27 febbraio 2024) in cui il consigliere relatore-estensore era in congedo parentale, la causa è stata decisa dal collegio nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la sua domanda di rivendicazione della proprietà, pur avendo accertato che “l'attore ha dimostrato, assolvendo in tal modo all'onere probatorio su di lui incombente, di essere in possesso di un valido titolo di acquisto ai fini della domanda di rivendicazione svolta”. sostiene che, preso atto della documentazione dallo Parte_1
stesso attore prodotta e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra il quale aveva accertato che la striscia di terreno oggetto di Persona_11
causa è di proprietà dell'odierno appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta dall'attore.
Con un secondo motivo l'appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Controparte_1
si duole che il giudice di prime cure abbia considerato Parte_1
decisiva, al fine dell'accoglimento della detta domanda, la concessione edilizia dell'11 dicembre 1978, con la quale il Comune di Busto Arsizio aveva autorizzato il a completare la recinzione e a spostare il cancello, Controparte_1 stabilendo il termine per l'ultimazione dei lavori all'11 dicembre 1981.
Si duole che il giudice abbia individuato quale presumibile data di realizzazione del cancello e, quindi, di inizio del possesso in capo al CP_1
, l'anno 1981.
[...]
Sostiene che non possa riconoscersi valore di prova, ritenendola addirittura dirimente, ad un'autorizzazione amministrativa che fa sempre salvi di diritti dei terzi e per una circostanza di fatto (spostamento del cancello) che esige la prova certa e non delle mere presunzioni.
pagina8 di 27 Afferma, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare in maniera rigorosa quando, in realtà, il cancello fu spostato e ciò avrebbe dovuto fare attraverso la prova testimoniale o una consulenza tecnica d'ufficio.
Aggiunge che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che nell'autorizzazione amministrativa pur dallo stesso valorizzata si specifica che “la validità ed efficacia della presente concessione è subordinata al completamento di tutti gli elementi mancanti di cui alla nota dell'11/12/1978” e che il non ha fornito alcuna documentazione a dimostrazione Controparte_1 di aver effettuato l'integrazione documentale richiesta dal Parte_3
.
[...]
Sostiene, ancora, che il giudice di prime cure non ha considerato che l'unica prova dichiarativa in ordine all'epoca di spostamento del cancello è rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali di e , i quali hanno Testimone_3 Testimone_4
riferito che il cancello fu spostato nel 2003, cioè dopo la morte della signora che si era sempre opposta alla installazione del cancello. Pt_2
Prosegue affermando che il giudice di prime cure ha fatto una valutazione parcellare non solo delle prove in generale, ma anche delle singole deposizioni rese dai testimoni;
non ha dato rilievo alle dichiarazioni dei testimoni dell'attore né alle deduzioni svolte dall'attore in ordine alla falsità dei testi di parte convenuta e alla loro inattendibilità.
Dopo aver evidenziato la falsità e l'inattendibilità delle deposizioni dei testi e l'appellante afferma che, contrariamente a Testimone_1 Testimone_2
quanto sostenuto nella sentenza gravata, dette deposizioni non confermano né riscontrano l'autorizzazione comunale relativa allo spostamento del cancello.
L'appellante censura, ancora, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha individuato, quali ulteriori circostanze di fatto idonee a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla strada da parte del Controparte_6
, il fatto che le chiavi del cancello fossero nella disponibilità esclusiva dei
[...] condomini o, quanto meno, di alcuni di loro, nonché degli addetti dell'impresa incaricata dal della pulizia dello stabile e dello Controparte_1
smaltimento dei rifiuti.
Al riguardo afferma che il giudice di prime cure non ha Parte_1
indicato da quale periodo i condomini e quali condomini hanno cominciato ad avere le chiavi del cancello;
che nessuno dei testimoni ha dichiarato che le chiavi pagina9 di 27 del cancello le avessero anche altri condomini;
che la teste ha riferito che Tes_2
solo suo padre aveva le chiavi e di non essere a conoscenza se altri condomini le avessero;
che tale circostanza è confermata dal teste che il Testimone_1 giudice non ha accertato da quale anno il teste (dipendente dell'impresa Tes_5
di pulizia incaricata dal avesse il possesso delle chiavi e Controparte_1
da quanto tempo avesse relazione con i luoghi;
che anche la teste non ha Tes_2
collocato temporalmente la circostanza del possesso delle chiavi, non indicando da quando suo padre avesse iniziato ad avere le chiavi del cancello.
Secondo l'appellante la circostanza che le chiavi del cancello le avessero soltanto un solo condomino e l'impresa di pulizie dimostrerebbe che il non ha mai esercitato il potere di fatto sulla stradina e Controparte_1
che, al massimo, dal 2002 o dal 2007 (epoca in cui ha dichiarato di aver Tes_5
iniziato a lavorare per il la stradina è servita solo di Controparte_1
passaggio per portare fuori i bidoni della spazzatura.
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha individuato un ulteriore elemento a sostegno dell'intervenuta usucapione nella manutenzione della strada.
Lamenta che il giudice non abbia collocato l'evento nel tempo e non si sia accorto che il teste ha dichiarato di non ricordare l'anno in cui venne Tes_1
asfaltata la stradina e di non ricordare di altri interventi di manutenzione.
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha accertato che la stradina era utilizzata dall'impresa di pulizie per la gestione dello smaltimento dei rifiuti.
Afferma che il giudice si è limitato a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dei testi e senza collocare i fatti nel tempo e senza Tes_1 Tes_2
effettuare alcun approfondimento e analisi critica. censura, ancora, la parte della sentenza in cui il giudice Parte_1
ha fatto riferimento all'esito del procedimento possessorio n. 374/2016 r.g. promosso dal cercando in quel procedimento un Controparte_1
supporto alla decisione.
L'appellante afferma sul punto che la prova del possesso in capo al raggiunta nel procedimento di spoglio non può avere Controparte_1
alcun valore al fine della prova rigorosa del tempo utile all'usucapione, soprattutto perché il procedimento possessorio non era volto a stabilire la durata del possesso.
pagina10 di 27 si duole, inoltre, che il giudice di prime cure abbia Parte_1
ritenuto inattendibili i testi dell'attore sulla base della seguente motivazione:
“apparirebbe poco verosimile che la sua nuova collocazione possa essere avvenuta soltanto nel 2003, ovvero ben 25 anni dopo il rilascio della concessione edilizia, come invece dichiarato all'udienza del 28-09-2021 dai testi di parte attrice, la cui attendibilità è inficiata proprio considerando che la circostanza della risalente recinzione e chiusura della stradina trova conferma nelle pratiche urbanistiche ad essa relative (datate al 1978), mentre nessun traccia in sede amministrativa è emersa dalla pretesa realizzazione del manufatto nel 2003”.
L'appellante spiega che il giudice ha effettuato un ragionamento inverso e ha operato una valutazione illogica: anziché affermare che l'autorizzazione non ha trovato riscontro perché vi sono dei testimoni che dicono che il cancello è stato spostato solo nel 2003, ritiene che questi sono inattendibili solo perché suppone che lo spostamento del cancello sia dimostrato dalla concessione, che, tuttavia, non dimostra nulla.
Con un terzo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese processuali, affermando che il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di rivendicazione e rigettare quella riconvenzionale, condannando così il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta che le proprie istanze istruttorie non siano state ammesse dal giudice di prime cure.
Impugna, quindi, l'ordinanza del 20 marzo 2021, con la quale il giudice ha dichiarato inammissibile la sostituzione del teste deceduto il Testimone_6
23 dicembre 2020; l'ordinanza del 24 giugno 2021, con la quale il giudice non ha
Testi ammesso la prova orale con i testi e Tes_7 Tes_8 Tes_1 Tes_9 Tes_10
ritenendo che i capitoli di prova fossero formulati in termini negativi Tes_6 oppure che fossero generici, valutativi o irrilevanti;
l'ordinanza del 1 marzo 2022, con la quale il giudice non ha ammesso la deposizione della teste Tes_12
L'appellante afferma che secondo la sentenza della Corte di Cassazione del
18 novembre 2021, n. 35146 la circostanza che un capitolato di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.
pagina11 di 27 Aggiunge che i capitoli di prova non ammessi sono rilevanti, poiché diretti a provare il contrario di quanto allegato dal e, quindi, a Controparte_1
negare che il cancello fosse stato spostato nel 1978.
Quanto alla mancata ammissione del teste l'appellante sostiene Tes_12
che il giudice non ha considerato che tale teste era stata tempestivamente indicata nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.
L'esame del gravame.
Il primo e il secondo motivo del gravame possono essere esaminati congiuntamente, poiché riguardano il fondamento dell'azione esercitata da
Parte_1
I motivi meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare va evidenziato, in ragione delle difese dell'appellato, il quale svolge, a confutazione dell'impugnazione, argomentazioni in fatto e in diritto inerenti all'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c., che il giudice di prime cure ha qualificato, peraltro correttamente, l'azione esercitata da come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e che su tale Parte_1
qualificazione giuridica si è formato il giudicato, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti.
Le difese in merito all'azione di cui all'art. 949 c.c. svolte dall'appellato sono, dunque, inconferenti.
In ordine al primo motivo di impugnazione, concernente il rigetto della domanda di rivendicazione, si osserva che il motivo, così come argomentato, è privo di fondamento.
La circostanza che risulti accertato, alla stregua dei documenti acquisiti nel processo e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
[...]
che la striscia di terreno (c.d. stradina) per cui è causa è di proprietà di Per_11
non comporta sic et simpliciter l'accoglimento della domanda Parte_1
di rivendicazione da quest'ultimo esercitata.
Come è stato correttamente spiegato dal giudice di prime cure, “il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda o una eccezione riconvenzionale, come nel caso che ci occupa, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica o del suo dante causa, l'onere probatorio gravante
pagina12 di 27 sull'attore stesso si riduce alla prova del suo titolo di acquisto, nonché alla prova della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. Civ. n. 24722/2017; Cass. Civ. n.
8215/2016)” (pp. 3 e 4, sentenza gravata).
In quest'ordine di principi, l'accoglimento della domanda di rivendicazione presuppone l'accertamento negativo dell'acquisto per usucapione del bene rivendicato.
Il mancato accoglimento della domanda di rivendicazione da parte del giudice di prime cure non è stata una “mera dimenticanza”, come sostiene l'appellante (cfr. p. 2, comparsa conclusionale), ma è stata la conseguenza dell'accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte del Controparte_1
del bene rivendicato, in applicazione del richiamato principio di diritto.
[...]
In ordine alle censure concernenti l'azione di usucapione esercitata dal
, è opportuno richiamare i principi di diritto che regolano CP_1 CP_1 la materia e che le censure dell'appellante involgono.
E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(cfr., per tutte, Cass. 2 ottobre 2018, n. 23849; Cass., ord. 30 luglio 2019, n.
20508).
Se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (cfr. Cass. 26 luglio 1977, n. 3342; Cass. 19 luglio 1999, n. 7692), è anche vero che le recenti pronunce tendono a richiedere una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (cfr. Cass. 26 aprile 2011, n. 9325).
pagina13 di 27 Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la prova dell'usucapione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene e, pertanto, le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. La
Suprema Corte, con ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019, ha stabilito che: “Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa”.
La prova dell'intervenuta usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciar spazio a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione deve ricorrere una prova rigorosa ed il possesso deve manifestarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questa non si traduca in un'attività materialmente incompatibile con l'altrui diritto.
Anche di recente è stato ribadito che “chi agisce per far accertare
l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario
(Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà (omissis) Dalla prova dell'esercizio del potere di fatto scaturisce la presunzione di esistenza dell'elemento soggettivo
(animus possidendi) del possesso, che perciò non necessita di specifica dimostrazione (Cass. 25095/2022)” (in questi termini Cass., ord. 18 luglio 2023,
n. 20884).
pagina14 di 27 Ai fini della prova dell'usucapione è indispensabile fornire prova certa della data di inizio del possesso.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame manca la prova rigorosa dell'usucapione e, in particolare, della data di inizio del possesso idoneo ad usucapire.
Anzitutto, deve essere precisato che, così come è stato rilevato nella sentenza gravata, “appare dirimente la circostanza dello spostamento del cancello dalla posizione originaria a quella che attualmente occupa, all'estremità della stradina oggetto di lite, in corrispondenza del punto in cui la stessa si immette sulla pubblica via” (p. 5, sentenza gravata).
Al riguardo va, invero, chiarito, in applicazione dei richiamati principi di diritto in materia di possesso idoneo ad usucapire, che, delle circostanze allegate dal a fondamento dell'intervenuta usucapione della Controparte_1
stradina in questione, l'unica circostanza che costituisce manifestazione di facoltà corrispondente al contenuto del diritto di proprietà è lo spostamento del cancello nella posizione in cui attualmente si trova.
Al riguardo è stato correttamente accertato nella gravata sentenza che “E' incontestato tra le parti, documentato (cfr. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta) nonché confermato finanche dai testimoni di parte attrice che i manufatto fu spostato dalla sua iniziale collocazione presso l'inizio della stradina, al limitare del cortile a quella attuale, per opera del CP_5
(si veda, in proposito, la risposta resa all'udienza del Controparte_1
28-09-2021 dal teste sul capitolo n. 3 di parte attrice). Grazie allo Pt_1 spostamento del cancello il intercluse di fatto la stradina nell'area di CP_1 sua proprietà”, con ciò impossessandosi della striscia di terreno oggetto di causa
(p. 5, sentenza gravata).
Appare evidente come l'apprensione della stradina in questione da parte del attraverso l'apposizione del cancello sul limitare della Controparte_1
stradina medesima, nel punto in cui questa sbocca sulla pubblica via Bainsizza, costituisca manifestazione pubblica dell'esercizio di un potere uti dominus sulla cosa, poiché in tal modo la predetta stradina, non solo è divenuta parte integrante dell'area cortilizia condominiale, ma è anche stato impedito l'accesso e, quindi, sono stati preclusi il godimento e l'uso della detta stradina a terzi.
pagina15 di 27 Sul punto va ricordato che con la recente ordinanza 20 gennaio 2022, n.
1796, peraltro correttamente richiamata dal giudice di prime cure, la Corte di
Cassazione si è espressa sulla intervenuta recinzione del fondo, per dimostrare l'avvenuta usucapione, nei seguenti termini: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà i un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto".
Non costituiscono, invece, manifestazioni del diritto esclusivo sulla cosa, corrispondenti, quindi, al contenuto del diritto di proprietà, gli altri fatti allegati dal e, cioè, il fatto che la stradina in questione sia stata Controparte_1
utilizzata a volte dai bambini come cortile (ad estensione della porzione di corte di via Ortigara) e a volte come deposito dei bidoni dell'immondizia.
L'uso della striscia di terreno in questione come punto di ricovero dei sacchi o dei bidoni dell'immondizia non costituisce manifestazione univoca del diritto di proprietà sulla res in questione, poiché potrebbe essere anche frutto di tolleranza da parte del legittimo proprietario della stradina.
Tale tipo di uso non è, quindi, rilevante al fine della prova dell'usucapione, con la conseguenza che non può ritenersi corretto il rilievo che vi ha attribuito il giudice di prime cure, peraltro, contraddittoriamente (come giustamente evidenziato dall'appellante), ove si consideri che, dopo aver individuato nella gestione dei rifiuti una circostanza di fatto idonea a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla stradina in esame da parte del Controparte_1
(cfr. p. 6, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha, poi, osservato che
[...]
pagina16 di 27 la gestione dei rifiuti si colloca in un periodo (primi anni 2000) successivo al maturare dell'usucapione, con ciò negando, quindi, rilievo al fine dell'usucapione all'uso della stradina per la gestione dei rifiuti del Controparte_1
Anche la circostanza della disponibilità delle chiavi del cancello di accesso alla stradina (cancello posto sulla via Bainsizza) da parte di uno o più condomini – circostanza sulla quale pure si appuntano le censure dell'appellante – è a ben vedere irrilevante al fine della prova dell'usucapione, ove si consideri quanto segue: la disponibilità di tali chiavi attiene alla regolamentazione dei rapporti tra i condomini;
ciò che conta al fine del perfezionamento della fattispecie dell'usucapione è che la stradina oggetto di causa sia nell'esclusivo dominio del Controparte_1
con esclusione di qualsivoglia terzo, ivi compreso il legittimo proprietario
[...]
Parte_1
la circostanza che non tutti i condomini dispongano di copia delle chiavi del detto cancello non esclude il possesso della stradina da parte di tutti i condomini, posto che il possesso può anche essere esercitato solo animo.
Quanto alla c.d. possessio animo retenta si ricorda che “il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo animus se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'animus derelinquendi” (Cass. 06 maggio 2005, n. 9396). Naturalmente, affiché il possesso possa esser mantenuto tramite la conservazione del solo animus possidendi, non occorre l'esplicazione di continui e concreti atti di esercizio del possesso, essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, il quale deve, pertanto, avere la possibilità di ripristinare il "corpus" quando lo voglia;
è necessario che il soggetto mantenga la capacità di ripristinare il corpus possessionis ogniqualvolta ne senta l'esigenza.
Anche di recente è stato ribadito che il possesso (o la detenzione) può essere conservato "solo animo", purché il possessore (o il detentore) sia in grado di ripristinare "ad libitum" il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del pagina17 di 27 possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1723).
In materia di usucapione, quindi, ai fini del possesso continuo e non interrotto, non assume alcuna rilevanza che la conservazione dello stesso avvenga anche "solo animo", potendo conservarsi il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, purché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, la circostanza che dalle prove testimoniali assunte sia emerso che le chiavi del cancello di accesso alla stradina oggetto di causa siano nella disponibilità del padre della testimone Tes_2
è affatto irrilevante al fine del possesso continuo e non interrotto della
[...]
stradina oggetto di causa, potendo evidentemente gli altri condomini utilizzare la stradina in questione in qualsiasi momento, anche per lo sbocco sulla pubblica via
Bainsizza, semplicemente chiedendo l'uso delle chiavi al condomino che ne ha la custodia.
L'unica circostanza veramente dirimente al fine della prova dell'usucapione della striscia di terreno in contesa tra le parti è la collocazione del cancello ove attualmente si trova, sul limitare della stradina in questione, ove essa ha sbocco sulla pubblica via Bainsizza.
Al riguardo si osserva che non sussiste prova certa e univoca dell'anno in cui è avvenuto tale spostamento.
Il ha allegato di aver effettuato lo spostamento del Controparte_1
cancello dalla posizione originaria a quella attuale nel 1978.
Il giudice di prime cure ha accertato che la collocazione di tale cancello da parte del è avvenuta nel 1981, così individuando in tale Controparte_1
anno il dies a quo del termine di usucapione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di e e sulla base della concessione Testimone_1 Testimone_2 edilizia dell'11 dicembre 1978, con la quale il Comune di Busto Arsizio aveva pagina18 di 27 autorizzato il a completare la recinzione e a spostare il Controparte_1
cancello.
Le conclusioni alle quali è giunto il giudice di prime cure non sono condivisibili ove si consideri quanto segue.
Le dichiarazioni testimoniali richiamate sono tutt'altro che puntuali e contrastano con le dichiarazioni dei testimoni di con la Parte_1
conseguenza che la prova testimoniale assunta nel processo non può considerarsi né univoca né certa e rigorosa.
Interrogata sul capitolo 1) della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. del – capitolo volto a provare se il cancello che Controparte_1 dà su via Bainsizza esista dal 1978 – la teste ha risposto: “è vero, Testimone_1
ricordo del cancello da quando ero ragazzina lo scavalcavo per uscire. Si tratta del cancello ritratto nella foto alla pagina 2 della relazione di cui al doc. 7 che mi viene mostrata”.
La teste non indica, quindi, un periodo preciso di collocazione del cancello che dà su via Bainsizza, ma fa riferimento genericamente a “quando ero ragazzina”.
Inoltre, la teste non appare avere un ricordo preciso dello stato dei luoghi, ove si consideri che, rispondendo al capitolo 12) della richiamata memoria istruttoria, ha risposto: “lo spazio condominiale ove sono ora i Testimone_1
bidoni, di cui ho parlato, non è mai stato delimitato da un cancello. Confermo che lo spazio, costituito dal suddetto spazio condominiale e dalla stradina, fino al cancello su via Bainsizza è sempre stato completamente libero”.
La richiamata dichiarazione contrasta con un fatto pacifico nel processo e, cioè, la presenza di un cancello originariamente posato all'inizio dello spazio condominiale, a separare tale corte dallo spazio ove insiste la stradina. Tanto emerge anche dai documenti prodotti (doc. nn. 6 e 10, fascicolo di primo grado del ed è stato, peraltro, incontrovertibilmente accertato Controparte_1
anche dal giudice di prime cure.
La teste ha dichiarato: “Io abitavo nell'edificio del Testimone_2
dal 1968 al 1998. Frequento i luoghi quotidianamente”. Controparte_1
Riferendo sul capitolo 1) della memoria istruttoria del Controparte_1
tale teste ha dichiarato: “confermo perché da ragazzina scendevo a giocare
[...] con gli altri ragazzi che abitavano nel condominio”.
pagina19 di 27 Anche la dichiarazione di tale teste appare generica e, nella misura in cui conferma che il cancello esisteva nell'attuale posizione già nel 1978, la dichiarazione non corrisponde al vero, ove si consideri che la richiesta per lo spostamento del cancello è stata presentata dal il 13 Controparte_1
novembre 1978 e lo stesso giudice di prime cure ha accertato che il cancello è stato collocato nell'attuale posizione nel 1981.
Anche la teste dimostra di avere, peraltro, un vago ricordo dello Tes_2
stato dei luoghi, poiché, similmente alla teste ha dichiarato, in relazione Tes_1 alle circostanze di cui al capitolo 3), che “non so da chi sia stato realizzato il cancello, ricordo la sua presenza da che ho memoria dei luoghi ed ancora ricordo che questo fosse l'unico cancello presente”. La dichiarazione sull'unico cancello presente è smentita da un fatto pacifico in causa, cioè dal fatto che un cancello esisteva prima ed era posizionato al confine dello spazio condominiale, per separare il cortile condominiale dalla stradina in questione.
In difformità rispetto alle richiamate dichiarazioni testimoniali, i testimoni dell'attore ( e hanno riferito che il cancello Testimone_3 Testimone_4
originariamente apposto dal è stato spostato da Controparte_1 quest'ultimo nell'attuale collocazione nel 2003.
Alle evidenziate incongruenze delle prove testimoniali acquisite nel processo si deve aggiungere l'ulteriore considerazione che dall'ordinanza possessoria del 13 maggio 2016, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento di spoglio (n. 374/2016 r.g.) instaurato dal Controparte_1
nei confronti di risulta che il sommario informatore Parte_4 Per_12
di parte resistente, ha dichiarato di aver accompagnato da
[...] Parte_1
(dante causa dell'odierno appellante) quando ha Parte_2 Pt_1 acquistato la casa e che la signora “utilizzava la stradina, andava dentro Pt_2 perché il cancello non c'era; poi è stato costruito e l'ho visto sempre socchiuso;
entravo con il nella stradina per potare l'albero di melograno e il resto” Pt_1
(p. 3, doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Pt_1
Considerato che ha acquistato l'immobile dove abita, a Parte_1
confine con il da nel 1998 (doc. n. Controparte_1 Parte_2
1, fascicolo di primo grado di e che, secondo quanto riferito da Pt_1 Per_12
il cancello che dà su via Bainsizza non esisteva a quell'epoca, in cui era
[...]
ancora in vita si deve concludere che non vi sono elementi Parte_2
pagina20 di 27 univoci per ritenere, come ha fatto il giudice di prime cure, che il cancello che consente l'accesso dalla stradina in questione alla pubblica via Bainsizza sia stato collocato dal nel 1981. Controparte_1
Anche i testi dell'attore (il figlio e la OR ) Testimone_3 Testimone_4
hanno reso nel giudizio di primo grado dichiarazioni analoghe a quelle rilasciate Per_ dall'informatore nell'ambito del processo possessorio.
ha dichiarato di conoscere i luoghi oggetto di causa da circa Testimone_4 ventiquattro anni e di aver cominciato a frequentare l'immobile sin da quando è stato acquistato dall'attore e che all'epoca era fidanzata con il figlio di Parte_1
Tale testimone ha dichiarato che prima del 2003 non c'era alcun
[...]
cancello; che il suocero è sempre passato sulla stradina per fare la pulizia e la manutenzione delle piante situate nel suo giardino e che è sempre entrato nella stradina senza incontrare ostacoli. La teste ha specificato che andava a trovare, insieme al fidanzato, la signora che abitava presso l'immobile oggetto Pt_2
di causa, in quanto era una persona sola che gradiva la loro compagnia;
che andava sul posto con il quale si occupava del giardino;
che in Parte_1
un paio di occasioni avevano portato la signora a fare una passeggiata Pt_2
fuori, perché lei era costretta su una carrozzina. Ha dichiarato che “il mio fidanzato parcheggiava la sua autovettura sulla stradina di cui ho parlato”.
Il teste ha dichiarato che il padre ha acquistato la casa con Testimone_3
l'usufrutto in favore della signora che andavano a trovare ogni quindici Pt_2
giorni perché era sola;
che la signora è morta nel 1999; che il padre Pt_2
aveva il permesso della signora di sistemare il giardino ed era spesso sul Pt_2 posto;
che prima del 2003 il cancello non c'era e che quando andava a trovare la signora parcheggiava nella stradina, il cui accesso era completamente Pt_2
libero.
In conclusione, le richiamate testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado non consentono di supportare le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure circa la data di spostamento del cancello e, quindi, di inizio del possesso da parte del Controparte_1
Al fine di accertare l'epoca di collocazione del cancello nell'attuale posizione non appare corretto attribuire rilievo di prova alla concessione edilizia del Comune di Busto Arsizio dell'11 dicembre 1978, come ha fatto il giudice di prime cure, il quale ha argomentato nei seguenti termini:
pagina21 di 27 “E' certo che il Comune di Busto Arsizio autorizzò il Controparte_1
a completare la recinzione e a spostare il cancello con concessione
[...] edilizia dell'11-12-1978, concedendo termine per l'inizio dei lavori fino all'11-
12-1979 e stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi all'11-12-1981. Tali scadenze appaiono perfettamente coerenti con il disposto dell'art. 4, comma 4°, della Legge 28-01-1977, n. 10 vigente all'epoca (c.d. Legge “Bucalossi”), il quale stabiliva che il termine di ultimazione dell'opera, entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere agibile, non potesse essere superiore a tre anni, salva proroga motivata da fatti estranei alla volontà del concessionario ipoteticamente sopravvenuti a ritardare l'esecuzione dei lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per la loro ultimazione sarebbe stato possibile esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive. Nella fattispecie in esame, attese la natura certamente non complessa degli interventi da realizzare (ovvero il completamento della recinzione e lo spostamento del cancello) e la presumibile assenza di particolari difficoltà realizzative, è ragionevole ritenere che il termine ultimo dell'11-12-1979 sia stato rispettato, che non vi siano state proroghe e che, perciò, il cancello sia stato dislocato nella sua attuale posizione al più tardi entro quella data, apparendo poco verosimile che la sua nuova collocazione possa essere avvenuta soltanto nel 2003, ovvero ben 25 anni dopo il rilascio della concessione edilizia, come invece dichiarato all'udienza del 28-09-2021 dai testi di parte attrice, la cui attendibilità è inficiata proprio considerando che la circostanza della risalente recinzione e chiusura della stradina trova conferme nelle pratiche urbanistiche ad essa relative (datate al 1978), mentre nessuna traccia in sede amministrativa è emersa della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003” (pp.
5 e 6, sentenza gravata).
La validità e l'efficacia della concessione edilizia per il tempo in essa previsto non costituiscono prova dell'epoca in cui il manufatto è stato effettivamente realizzato, ancorché non sussistano pratiche edilizie successive, soprattutto ove si consideri che l'apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, rientra tra le ipotesi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001.
La circostanza, evidenziata nella gravata sentenza, che “nessuna traccia in sede amministrativa è emersa della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003”
pagina22 di 27 non costituisce, dunque, indizio univoco nel senso che il cancello posto a delimitazione della stradina oggetto di causa sia stato realizzato nel 1981, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Va, poi, ricordato che la prova in ordine al maturare dell'usucapione deve essere concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Nel caso in esame simile prova non sussiste, considerato che i testimoni del non si sono espressi in modo preciso e puntuale;
che le Controparte_1 loro dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle dei testimoni dell'attore; che non vi sono elementi di riscontro delle testimonianze quanto all'epoca di collocazione del cancello su via Bainsizza, non assumendo carattere univoco in tal senso la concessione edilizia dell'11 dicembre 1978.
La prova rigorosa dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non può essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni.
Nessun rilievo può, infine, attribuirsi all'ordinanza resa all'esito del procedimento possessorio di spoglio, considerato che il possesso che legittima l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1168 c.c. è quello infrannuale, sicché nessun rilievo può avere l'accertamento del possesso legittimante l'esercizio di tale azione possessoria nel giudizio petitorio di accertamento dell'usucapione, tanto più che l'ordinanza possessoria del 13 maggio 2016 del Tribunale di Busto
Arsizio non contiene alcun accertamento rigoroso in ordine alla durata del possesso del Controparte_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni in precedenza espresse, deve essere accolto il secondo motivo di gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal
Controparte_1
Al rigetto della domanda di usucapio consegue l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, sicché va accertato che è l'esclusivo Parte_1
pagina23 di 27 proprietario della striscia di terreno, attualmente occupata dal Controparte_1
dell'estensione di circa 3 metri per 24 metri, parte del più ampio terreno
[...]
catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso. Il deve essere condannato al rilascio della Controparte_1
striscia di terreno in questione in favore del suo proprietario.
L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento del terzo e del quarto, posto che “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
Quanto all'ultimo motivo (concernente le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure) si osserva che le argomentazioni in precedenza svolte sulla riforma della sentenza gravata evidenziano la sufficienza delle prove orali assunte nel processo di primo grado al fine dell'accoglimento del gravame.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto dell'accoglimento del gravame, risulta Parte_1
vittorioso, con la conseguenza che il deve essere Controparte_1
condannato a rimborsare al primo le spese di ambo i gradi di giudizio, ivi pagina24 di 27 compreso il compenso del consulente tecnico d'ufficio, nella misura effettivamente anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un., ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria per il presente giudizio e dimezzato quella per la fase decisionale del presente giudizio, in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, dichiarato in euro 3.000,00.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta da ne va rilevata l'infondatezza, non ravvisandosi nelle difese del Parte_1 il presupposto dell'abuso del processo, come reso Controparte_1 evidente dalla circostanza che per l'accertamento della proprietà della striscia di terreno oggetto di causa si è reso necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
pagina25 di 27 La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
per la riforma della sentenza n. 1059/2022 pubblicata dal Tribunale
[...]
di Busto Arsizio il 7 luglio 2022 nella causa iscritta al n. 4580/2019 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
ACCERTA che è l'esclusivo proprietario della striscia di terreno, Parte_1 attualmente occupata dal dell'estensione di circa 3 Controparte_1
metri per 24 metri, parte del più ampio terreno catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso;
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
rilasciare la predetta striscia di terreno in favore di Parte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a le spese di ambo i gradi di giudizio da Parte_1
quest'ultimo anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
2.552,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in euro
1.497,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, geometra nella misura effettivamente anticipata da Persona_11 Parte_1
[...]
RIGETTA
la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
pagina26 di 27 Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
29 dicembre 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
IL (CT) il 28 marzo 1947, residente in [...]
ed elettivamente domiciliato in IL (CT), via R. Sanzio s.n., presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nicolosi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, sito in Busto Arsizio, via Ortigara, n. 11 ed pagina1 di 27 elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, via G. Galilei, n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Gussoni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1059/2022, pubblicata il 7 luglio 2022 dal Tribunale di
Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 4580/2019 r.g.
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni: come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 14 novembre 2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
pagina2 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27 luglio 2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, il
[...]
chiedendo, previo accertamento del diritto di proprietà Controparte_1 dell'attore sulla striscia di terreno dell'estensione di circa 3 metri per 24 metri, ricadente all'interno della sua proprietà e occupata sine titulo dal CP_1
la condanna del convenuto al rilascio del tratto di terreno in
[...]
questione.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato le seguenti circostanze: di essere proprietario dell'immobile sito in Busto Arsizio, censito nel catasto al foglio 7303, sez. SA, foglio di mappa 2, mappale 3500 e dell'area pertinenziale censita nel N.C.E.U. di tale Comune alla particella 2514, foglio di mappa 2, foglio logico 9, mappale 3500; di aver acquistato detto immobile da con atto di Parte_2
compravendita del 29 maggio 1998 a rogito notaio;
Persona_1
che lo aveva acquistato da con atto Parte_2 Persona_2
rogato il 7 novembre 1962 dal notaio;
a era Persona_3 Persona_4
pervenuto, con atto rogato dal notaio il 18 novembre 1956, da Persona_5 [...]
e e a questi ultimi, in forza dell'atto rogato il 18 Per_6 Per_7 CP_2
settembre 1954 dal notaio da e Persona_8 Controparte_3 CP_4
ai quali era pervenuto con atto rogato dal notaio in data 1 gennaio Persona_9
1926; che detto immobile confina ad est con l'immobile di proprietà del sito in via Ortigara, n. 11 (censito al foglio 902, Controparte_1
particella 3498); che da diversi anni una striscia di terreno dell'estensione di 3 metri per 24 metri circa, ricadente all'interno della proprietà di è stata Parte_1
occupata senza titolo alcuno dal il quale se ne è servito Controparte_1 per posizionarvi i bidoni dell'immondizia e per consentirne lo smaltimento attraverso il varco che dà su via Bainsizza;
che con ordinanza del 13 maggio 2016, emessa all'esito di procedimento possessorio instaurato contro dal il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto lo spoglio del possesso del pagina3 di 27 emettendo i provvedimenti tesi al suo ripristino;
tale Controparte_1
ordinanza è stata confermata in sede di reclamo;
che, all'esito del processo possessorio, ha chiesto al Parte_1
la restituzione bonaria della striscia di terreno dallo Controparte_1
stesso attore rivendicata, senza ricevere alcun riscontro.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
confutato il fondamento della domanda, asserendo che la stradina per cui è causa è compresa nel terreno che costituisce parte dello stabile condominiale e, precisamente, è parte del mappale 1575 sul quale è eretto l'edificio del
; che il sorge sui mappale 1571 CP_1 CP_1 Controparte_1
e 1575, mentre il fondo di posto a confine con la proprietà del Parte_1
sorge sul mappale 1574; che la stradina è delimitata da Controparte_1
un muro verso la proprietà di ma è accessibile, da via Bainsizza, Pt_1
attraverso un cancello di proprietà del Controparte_1
Il convenuto ha, inoltre, eccepito di possedere la stradina da oltre trent'anni; che la stradina consente al e alle imprese che vi Controparte_1
lavorano la corretta gestione del servizio rifiuti;
che detta stradina è delimitata da un cancello le cui chiavi sono nelle mani dei condomini, dell'amministratore condominiale e dell'impresa di pulizie che effettua il servizio rotazione bidoni dell'immondizia per il Controparte_1
Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda dell'attore e, in via subordinata, l'accertamento incidenter tantum dell'acquisto per usucapione della stradina a confine con la proprietà di e, per l'effetto, il rigetto Parte_1
della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 1059/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, il
Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto (così
[...] qualificando l'eccezione riconvenzionale propriamente formulata dal CP_1
e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per
[...]
usucapione da parte del della piena proprietà della Controparte_1
striscia di terreno parte del più ampio terreno catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex
pagina4 di 27 mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso;
ha, quindi, condannato l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute dal convenuto.
Dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attore come azione di rivendicazione e richiamato i principi di diritto in materia di onere della prova incombente su chi agisce in rivendica, il giudice di prime cure ha accertato, sulla base degli atti di provenienza depositati dall'attore, della perizia depositata dal convenuto (redatta dal geometra e sulla base della relazione Persona_10 predisposta dal consulente tecnico d'ufficio, geometra che Persona_11
ha acquistato la proprietà della striscia di terreno contesa, Parte_1 quale parte del mappale 3500, in forza dell'atto di compravendita menzionato”.
Il giudice ha precisato che l'appartenenza all'attore della striscia di terreno in contestazione è ammessa dal consulente tecnico di parte convenuta, geometra e che a identica conclusione è pervenuto il consulente tecnico Persona_10
d'ufficio, “il quale, incaricato di accertare chi fosse il proprietario dell'area, tenuto conto della descrizione catastale e materiale della stessa contenuta nei sopra citati atti di provenienza e nelle rappresentazioni catastali ivi allegate, ha risposto come segue al quesito formulato dal Giudice:
“Sulla scorta degli accertamenti, delle valutazioni, delle considerazioni, e di tutta l'attività peritale svolta il CTU stabilisce che la striscia di terreno, a parte di più ampio terreno catastalmente identificato al NCT di Busto Arsizio sez. C
(Sacconago) fg.log.9 fg.fis.2 mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso, è di proprietà al Sig. in forza dei Parte_1
passaggi di proprietà predetti avvenuti dal 1956 al 1998 anno in cui mediante
Per atto di compravendita del 29/05/1998 rep.66813 Notaio è divenuto proprietario del mappale 3500”.
Procedendo all'esame di quella che ha qualificato come domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal in via Controparte_1
subordinata, il giudice di prime cure ha ritenuto che “Ai fini della decisione appare dirimente la circostanza dello spostamento del cancello dalla posizione originaria a quella che attualmente occupa, all'estremità della stradina oggetto di lite, in corrispondenza del punto in cui la stessa si immette sulla pubblica via”.
Il giudice ha, quindi, accertato che “E' incontestato tra le parti, documentato (cfr. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta) nonché confermato finanche dai testimoni di parte attrice che il manufatto fu spostato
pagina5 di 27 dalla sua iniziale collocazione presso l'inizio della stradina, al limitare del cortile
a quella attuale, per opera del (si CP_5 Controparte_1 veda, in proposito, la risposta resa all'udienza del 28-09-2021 dal teste Pt_1
sul capitolo n. 3 di parte attrice). Grazie allo spostamento del cancello il
intercluse di fatto la stradina nell'area di sua proprietà e, come CP_1
recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ., Sez. II, 20-01-2022, n. 1796 (omissis). E' perciò possibile affermare che il abbia cominciato a possedere la Controparte_1
striscia di terreno contesa – quantomeno – nel momento stesso in cui il cancello fu traslato dalla posizione originaria a quella attuale, poiché, con tale atto, i condomini hanno materialmente appreso il bene immobile e hanno cominciato ad esercitare sullo stesso il potere di fatto equivalente all'esercizio del diritto di proprietà”.
Il giudice ha, quindi, presunto, sulla base della concessione edilizia dell'11 dicembre 1978 rilasciata dal Comune di Busto Arsizio al Controparte_1
per autorizzare il completamento della recinzione e lo spostamento del
[...]
cancello, che il cancello sia stato dislocato nell'attuale posizione al più tardi entro l'11 dicembre 1981, data indicata nella concessione per l'ultimazione dei lavori, ritenendo inverosimile che detto cancello fosse stato collocato sulla via Bainsizza nel 2003, come sostenuto dai testi dell'attore, poiché non vi era alcuna traccia della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003 in sede amministrativa.
Ha, quindi, ritenuto che le “presumibili tempistiche di ultimazione dei lavori, come deducibili dalla concessione edilizia del Comune di Busto Arsizio e, più in generale, dal tenore letterale delle disposizioni allora vigenti ratione temporis, sono del resto confortate dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta e, in particolare, da e ”. Testimone_1 Testimone_2
Ha spiegato quanto segue:
“La prima, nata nel 1964, ha dichiarato di essersi trasferita con la famiglia presso il Condominio ” intorno al 1970/1971 e di avervi vissuto fino CP_1 al 1986; la seconda di avervi risieduto dall'anno di nascita, il 1968, fino al 1998.
pagina6 di 27 Interrogate sui capitoli di prova orale formulati dal , entrambe hanno CP_1
risposto di ricordare la presenza del cancello sulla via Bainsizza sin dagli anni dell'infanzia/adolescenza. In particolare, sulle circostanze articolate nel capito 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la sig.ra ha dichiarato: Tes_1
“è vero, ricordo del cancello da quando ero ragazzina, lo scavalcavo per uscire”, mentre la sig.ra ha affermato: “confermo perché da ragazzina scendevo a Tes_2 giocare con gli altri ragazzi che abitavano nel condominio” “.
Il giudice ha, poi, evidenziato che dall'istruttoria sono emerse ulteriori circostanze di fatto idonee a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla strada da parte del Controparte_1
Ha individuato tali circostanze nella disponibilità esclusiva delle chiavi del cancello da parte dei condomini o, quanto meno, di alcuni di loro, nonché degli addetti dell'impresa incaricata dal Condominio della pulizia dello stabile e dello smaltimento dei rifiuti;
nonché nel fatto che il curasse la Controparte_1
manutenzione della stradina e, precisamente, avesse provveduto ad asfaltarla;
nell'ulteriore circostanza che la stradina fosse utilizzata dall'impresa di pulizia per la gestione dello smaltimento dei rifiuti.
In ultima analisi, il giudice ha richiamato, a fondamento dell'esistenza “di una situazione possessoria meritevole di tutela a favore del” convenuto, il provvedimento reso all'esito del procedimento possessorio promosso nel 2016 dal nei confronti di il quale aveva aperto Controparte_1 Parte_1
un varco nel muro che delimita la striscia di terreno per cui è causa sul lato nord.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 dicembre 2022, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio,
[...]
di cui ha chiesto l'integrale riforma.
In data 11 aprile 2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022, n. 149.
Solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale entro il termine
(cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.
pagina7 di 27 Nessuna delle parti ha depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) assegnato con il medesimo provvedimento.
Essendo scaduti i predetti termini di deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. nel periodo (dal 21 novembre 2023 al 27 febbraio 2024) in cui il consigliere relatore-estensore era in congedo parentale, la causa è stata decisa dal collegio nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la sua domanda di rivendicazione della proprietà, pur avendo accertato che “l'attore ha dimostrato, assolvendo in tal modo all'onere probatorio su di lui incombente, di essere in possesso di un valido titolo di acquisto ai fini della domanda di rivendicazione svolta”. sostiene che, preso atto della documentazione dallo Parte_1
stesso attore prodotta e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra il quale aveva accertato che la striscia di terreno oggetto di Persona_11
causa è di proprietà dell'odierno appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta dall'attore.
Con un secondo motivo l'appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Controparte_1
si duole che il giudice di prime cure abbia considerato Parte_1
decisiva, al fine dell'accoglimento della detta domanda, la concessione edilizia dell'11 dicembre 1978, con la quale il Comune di Busto Arsizio aveva autorizzato il a completare la recinzione e a spostare il cancello, Controparte_1 stabilendo il termine per l'ultimazione dei lavori all'11 dicembre 1981.
Si duole che il giudice abbia individuato quale presumibile data di realizzazione del cancello e, quindi, di inizio del possesso in capo al CP_1
, l'anno 1981.
[...]
Sostiene che non possa riconoscersi valore di prova, ritenendola addirittura dirimente, ad un'autorizzazione amministrativa che fa sempre salvi di diritti dei terzi e per una circostanza di fatto (spostamento del cancello) che esige la prova certa e non delle mere presunzioni.
pagina8 di 27 Afferma, dunque, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare in maniera rigorosa quando, in realtà, il cancello fu spostato e ciò avrebbe dovuto fare attraverso la prova testimoniale o una consulenza tecnica d'ufficio.
Aggiunge che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che nell'autorizzazione amministrativa pur dallo stesso valorizzata si specifica che “la validità ed efficacia della presente concessione è subordinata al completamento di tutti gli elementi mancanti di cui alla nota dell'11/12/1978” e che il non ha fornito alcuna documentazione a dimostrazione Controparte_1 di aver effettuato l'integrazione documentale richiesta dal Parte_3
.
[...]
Sostiene, ancora, che il giudice di prime cure non ha considerato che l'unica prova dichiarativa in ordine all'epoca di spostamento del cancello è rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali di e , i quali hanno Testimone_3 Testimone_4
riferito che il cancello fu spostato nel 2003, cioè dopo la morte della signora che si era sempre opposta alla installazione del cancello. Pt_2
Prosegue affermando che il giudice di prime cure ha fatto una valutazione parcellare non solo delle prove in generale, ma anche delle singole deposizioni rese dai testimoni;
non ha dato rilievo alle dichiarazioni dei testimoni dell'attore né alle deduzioni svolte dall'attore in ordine alla falsità dei testi di parte convenuta e alla loro inattendibilità.
Dopo aver evidenziato la falsità e l'inattendibilità delle deposizioni dei testi e l'appellante afferma che, contrariamente a Testimone_1 Testimone_2
quanto sostenuto nella sentenza gravata, dette deposizioni non confermano né riscontrano l'autorizzazione comunale relativa allo spostamento del cancello.
L'appellante censura, ancora, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha individuato, quali ulteriori circostanze di fatto idonee a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla strada da parte del Controparte_6
, il fatto che le chiavi del cancello fossero nella disponibilità esclusiva dei
[...] condomini o, quanto meno, di alcuni di loro, nonché degli addetti dell'impresa incaricata dal della pulizia dello stabile e dello Controparte_1
smaltimento dei rifiuti.
Al riguardo afferma che il giudice di prime cure non ha Parte_1
indicato da quale periodo i condomini e quali condomini hanno cominciato ad avere le chiavi del cancello;
che nessuno dei testimoni ha dichiarato che le chiavi pagina9 di 27 del cancello le avessero anche altri condomini;
che la teste ha riferito che Tes_2
solo suo padre aveva le chiavi e di non essere a conoscenza se altri condomini le avessero;
che tale circostanza è confermata dal teste che il Testimone_1 giudice non ha accertato da quale anno il teste (dipendente dell'impresa Tes_5
di pulizia incaricata dal avesse il possesso delle chiavi e Controparte_1
da quanto tempo avesse relazione con i luoghi;
che anche la teste non ha Tes_2
collocato temporalmente la circostanza del possesso delle chiavi, non indicando da quando suo padre avesse iniziato ad avere le chiavi del cancello.
Secondo l'appellante la circostanza che le chiavi del cancello le avessero soltanto un solo condomino e l'impresa di pulizie dimostrerebbe che il non ha mai esercitato il potere di fatto sulla stradina e Controparte_1
che, al massimo, dal 2002 o dal 2007 (epoca in cui ha dichiarato di aver Tes_5
iniziato a lavorare per il la stradina è servita solo di Controparte_1
passaggio per portare fuori i bidoni della spazzatura.
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha individuato un ulteriore elemento a sostegno dell'intervenuta usucapione nella manutenzione della strada.
Lamenta che il giudice non abbia collocato l'evento nel tempo e non si sia accorto che il teste ha dichiarato di non ricordare l'anno in cui venne Tes_1
asfaltata la stradina e di non ricordare di altri interventi di manutenzione.
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha accertato che la stradina era utilizzata dall'impresa di pulizie per la gestione dello smaltimento dei rifiuti.
Afferma che il giudice si è limitato a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dei testi e senza collocare i fatti nel tempo e senza Tes_1 Tes_2
effettuare alcun approfondimento e analisi critica. censura, ancora, la parte della sentenza in cui il giudice Parte_1
ha fatto riferimento all'esito del procedimento possessorio n. 374/2016 r.g. promosso dal cercando in quel procedimento un Controparte_1
supporto alla decisione.
L'appellante afferma sul punto che la prova del possesso in capo al raggiunta nel procedimento di spoglio non può avere Controparte_1
alcun valore al fine della prova rigorosa del tempo utile all'usucapione, soprattutto perché il procedimento possessorio non era volto a stabilire la durata del possesso.
pagina10 di 27 si duole, inoltre, che il giudice di prime cure abbia Parte_1
ritenuto inattendibili i testi dell'attore sulla base della seguente motivazione:
“apparirebbe poco verosimile che la sua nuova collocazione possa essere avvenuta soltanto nel 2003, ovvero ben 25 anni dopo il rilascio della concessione edilizia, come invece dichiarato all'udienza del 28-09-2021 dai testi di parte attrice, la cui attendibilità è inficiata proprio considerando che la circostanza della risalente recinzione e chiusura della stradina trova conferma nelle pratiche urbanistiche ad essa relative (datate al 1978), mentre nessun traccia in sede amministrativa è emersa dalla pretesa realizzazione del manufatto nel 2003”.
L'appellante spiega che il giudice ha effettuato un ragionamento inverso e ha operato una valutazione illogica: anziché affermare che l'autorizzazione non ha trovato riscontro perché vi sono dei testimoni che dicono che il cancello è stato spostato solo nel 2003, ritiene che questi sono inattendibili solo perché suppone che lo spostamento del cancello sia dimostrato dalla concessione, che, tuttavia, non dimostra nulla.
Con un terzo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese processuali, affermando che il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di rivendicazione e rigettare quella riconvenzionale, condannando così il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta che le proprie istanze istruttorie non siano state ammesse dal giudice di prime cure.
Impugna, quindi, l'ordinanza del 20 marzo 2021, con la quale il giudice ha dichiarato inammissibile la sostituzione del teste deceduto il Testimone_6
23 dicembre 2020; l'ordinanza del 24 giugno 2021, con la quale il giudice non ha
Testi ammesso la prova orale con i testi e Tes_7 Tes_8 Tes_1 Tes_9 Tes_10
ritenendo che i capitoli di prova fossero formulati in termini negativi Tes_6 oppure che fossero generici, valutativi o irrilevanti;
l'ordinanza del 1 marzo 2022, con la quale il giudice non ha ammesso la deposizione della teste Tes_12
L'appellante afferma che secondo la sentenza della Corte di Cassazione del
18 novembre 2021, n. 35146 la circostanza che un capitolato di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.
pagina11 di 27 Aggiunge che i capitoli di prova non ammessi sono rilevanti, poiché diretti a provare il contrario di quanto allegato dal e, quindi, a Controparte_1
negare che il cancello fosse stato spostato nel 1978.
Quanto alla mancata ammissione del teste l'appellante sostiene Tes_12
che il giudice non ha considerato che tale teste era stata tempestivamente indicata nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.
L'esame del gravame.
Il primo e il secondo motivo del gravame possono essere esaminati congiuntamente, poiché riguardano il fondamento dell'azione esercitata da
Parte_1
I motivi meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare va evidenziato, in ragione delle difese dell'appellato, il quale svolge, a confutazione dell'impugnazione, argomentazioni in fatto e in diritto inerenti all'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c., che il giudice di prime cure ha qualificato, peraltro correttamente, l'azione esercitata da come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e che su tale Parte_1
qualificazione giuridica si è formato il giudicato, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti.
Le difese in merito all'azione di cui all'art. 949 c.c. svolte dall'appellato sono, dunque, inconferenti.
In ordine al primo motivo di impugnazione, concernente il rigetto della domanda di rivendicazione, si osserva che il motivo, così come argomentato, è privo di fondamento.
La circostanza che risulti accertato, alla stregua dei documenti acquisiti nel processo e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
[...]
che la striscia di terreno (c.d. stradina) per cui è causa è di proprietà di Per_11
non comporta sic et simpliciter l'accoglimento della domanda Parte_1
di rivendicazione da quest'ultimo esercitata.
Come è stato correttamente spiegato dal giudice di prime cure, “il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda o una eccezione riconvenzionale, come nel caso che ci occupa, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica o del suo dante causa, l'onere probatorio gravante
pagina12 di 27 sull'attore stesso si riduce alla prova del suo titolo di acquisto, nonché alla prova della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. Civ. n. 24722/2017; Cass. Civ. n.
8215/2016)” (pp. 3 e 4, sentenza gravata).
In quest'ordine di principi, l'accoglimento della domanda di rivendicazione presuppone l'accertamento negativo dell'acquisto per usucapione del bene rivendicato.
Il mancato accoglimento della domanda di rivendicazione da parte del giudice di prime cure non è stata una “mera dimenticanza”, come sostiene l'appellante (cfr. p. 2, comparsa conclusionale), ma è stata la conseguenza dell'accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte del Controparte_1
del bene rivendicato, in applicazione del richiamato principio di diritto.
[...]
In ordine alle censure concernenti l'azione di usucapione esercitata dal
, è opportuno richiamare i principi di diritto che regolano CP_1 CP_1 la materia e che le censure dell'appellante involgono.
E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(cfr., per tutte, Cass. 2 ottobre 2018, n. 23849; Cass., ord. 30 luglio 2019, n.
20508).
Se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (cfr. Cass. 26 luglio 1977, n. 3342; Cass. 19 luglio 1999, n. 7692), è anche vero che le recenti pronunce tendono a richiedere una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (cfr. Cass. 26 aprile 2011, n. 9325).
pagina13 di 27 Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la prova dell'usucapione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene e, pertanto, le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. La
Suprema Corte, con ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019, ha stabilito che: “Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa”.
La prova dell'intervenuta usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciar spazio a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione deve ricorrere una prova rigorosa ed il possesso deve manifestarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questa non si traduca in un'attività materialmente incompatibile con l'altrui diritto.
Anche di recente è stato ribadito che “chi agisce per far accertare
l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario
(Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà (omissis) Dalla prova dell'esercizio del potere di fatto scaturisce la presunzione di esistenza dell'elemento soggettivo
(animus possidendi) del possesso, che perciò non necessita di specifica dimostrazione (Cass. 25095/2022)” (in questi termini Cass., ord. 18 luglio 2023,
n. 20884).
pagina14 di 27 Ai fini della prova dell'usucapione è indispensabile fornire prova certa della data di inizio del possesso.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame manca la prova rigorosa dell'usucapione e, in particolare, della data di inizio del possesso idoneo ad usucapire.
Anzitutto, deve essere precisato che, così come è stato rilevato nella sentenza gravata, “appare dirimente la circostanza dello spostamento del cancello dalla posizione originaria a quella che attualmente occupa, all'estremità della stradina oggetto di lite, in corrispondenza del punto in cui la stessa si immette sulla pubblica via” (p. 5, sentenza gravata).
Al riguardo va, invero, chiarito, in applicazione dei richiamati principi di diritto in materia di possesso idoneo ad usucapire, che, delle circostanze allegate dal a fondamento dell'intervenuta usucapione della Controparte_1
stradina in questione, l'unica circostanza che costituisce manifestazione di facoltà corrispondente al contenuto del diritto di proprietà è lo spostamento del cancello nella posizione in cui attualmente si trova.
Al riguardo è stato correttamente accertato nella gravata sentenza che “E' incontestato tra le parti, documentato (cfr. documento n. 6 del fascicolo di parte convenuta) nonché confermato finanche dai testimoni di parte attrice che i manufatto fu spostato dalla sua iniziale collocazione presso l'inizio della stradina, al limitare del cortile a quella attuale, per opera del CP_5
(si veda, in proposito, la risposta resa all'udienza del Controparte_1
28-09-2021 dal teste sul capitolo n. 3 di parte attrice). Grazie allo Pt_1 spostamento del cancello il intercluse di fatto la stradina nell'area di CP_1 sua proprietà”, con ciò impossessandosi della striscia di terreno oggetto di causa
(p. 5, sentenza gravata).
Appare evidente come l'apprensione della stradina in questione da parte del attraverso l'apposizione del cancello sul limitare della Controparte_1
stradina medesima, nel punto in cui questa sbocca sulla pubblica via Bainsizza, costituisca manifestazione pubblica dell'esercizio di un potere uti dominus sulla cosa, poiché in tal modo la predetta stradina, non solo è divenuta parte integrante dell'area cortilizia condominiale, ma è anche stato impedito l'accesso e, quindi, sono stati preclusi il godimento e l'uso della detta stradina a terzi.
pagina15 di 27 Sul punto va ricordato che con la recente ordinanza 20 gennaio 2022, n.
1796, peraltro correttamente richiamata dal giudice di prime cure, la Corte di
Cassazione si è espressa sulla intervenuta recinzione del fondo, per dimostrare l'avvenuta usucapione, nei seguenti termini: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà i un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto".
Non costituiscono, invece, manifestazioni del diritto esclusivo sulla cosa, corrispondenti, quindi, al contenuto del diritto di proprietà, gli altri fatti allegati dal e, cioè, il fatto che la stradina in questione sia stata Controparte_1
utilizzata a volte dai bambini come cortile (ad estensione della porzione di corte di via Ortigara) e a volte come deposito dei bidoni dell'immondizia.
L'uso della striscia di terreno in questione come punto di ricovero dei sacchi o dei bidoni dell'immondizia non costituisce manifestazione univoca del diritto di proprietà sulla res in questione, poiché potrebbe essere anche frutto di tolleranza da parte del legittimo proprietario della stradina.
Tale tipo di uso non è, quindi, rilevante al fine della prova dell'usucapione, con la conseguenza che non può ritenersi corretto il rilievo che vi ha attribuito il giudice di prime cure, peraltro, contraddittoriamente (come giustamente evidenziato dall'appellante), ove si consideri che, dopo aver individuato nella gestione dei rifiuti una circostanza di fatto idonea a fornire la conferma dell'esercizio del possesso sulla stradina in esame da parte del Controparte_1
(cfr. p. 6, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha, poi, osservato che
[...]
pagina16 di 27 la gestione dei rifiuti si colloca in un periodo (primi anni 2000) successivo al maturare dell'usucapione, con ciò negando, quindi, rilievo al fine dell'usucapione all'uso della stradina per la gestione dei rifiuti del Controparte_1
Anche la circostanza della disponibilità delle chiavi del cancello di accesso alla stradina (cancello posto sulla via Bainsizza) da parte di uno o più condomini – circostanza sulla quale pure si appuntano le censure dell'appellante – è a ben vedere irrilevante al fine della prova dell'usucapione, ove si consideri quanto segue: la disponibilità di tali chiavi attiene alla regolamentazione dei rapporti tra i condomini;
ciò che conta al fine del perfezionamento della fattispecie dell'usucapione è che la stradina oggetto di causa sia nell'esclusivo dominio del Controparte_1
con esclusione di qualsivoglia terzo, ivi compreso il legittimo proprietario
[...]
Parte_1
la circostanza che non tutti i condomini dispongano di copia delle chiavi del detto cancello non esclude il possesso della stradina da parte di tutti i condomini, posto che il possesso può anche essere esercitato solo animo.
Quanto alla c.d. possessio animo retenta si ricorda che “il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo animus se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'animus derelinquendi” (Cass. 06 maggio 2005, n. 9396). Naturalmente, affiché il possesso possa esser mantenuto tramite la conservazione del solo animus possidendi, non occorre l'esplicazione di continui e concreti atti di esercizio del possesso, essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, il quale deve, pertanto, avere la possibilità di ripristinare il "corpus" quando lo voglia;
è necessario che il soggetto mantenga la capacità di ripristinare il corpus possessionis ogniqualvolta ne senta l'esigenza.
Anche di recente è stato ribadito che il possesso (o la detenzione) può essere conservato "solo animo", purché il possessore (o il detentore) sia in grado di ripristinare "ad libitum" il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del pagina17 di 27 possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1723).
In materia di usucapione, quindi, ai fini del possesso continuo e non interrotto, non assume alcuna rilevanza che la conservazione dello stesso avvenga anche "solo animo", potendo conservarsi il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, purché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, la circostanza che dalle prove testimoniali assunte sia emerso che le chiavi del cancello di accesso alla stradina oggetto di causa siano nella disponibilità del padre della testimone Tes_2
è affatto irrilevante al fine del possesso continuo e non interrotto della
[...]
stradina oggetto di causa, potendo evidentemente gli altri condomini utilizzare la stradina in questione in qualsiasi momento, anche per lo sbocco sulla pubblica via
Bainsizza, semplicemente chiedendo l'uso delle chiavi al condomino che ne ha la custodia.
L'unica circostanza veramente dirimente al fine della prova dell'usucapione della striscia di terreno in contesa tra le parti è la collocazione del cancello ove attualmente si trova, sul limitare della stradina in questione, ove essa ha sbocco sulla pubblica via Bainsizza.
Al riguardo si osserva che non sussiste prova certa e univoca dell'anno in cui è avvenuto tale spostamento.
Il ha allegato di aver effettuato lo spostamento del Controparte_1
cancello dalla posizione originaria a quella attuale nel 1978.
Il giudice di prime cure ha accertato che la collocazione di tale cancello da parte del è avvenuta nel 1981, così individuando in tale Controparte_1
anno il dies a quo del termine di usucapione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di e e sulla base della concessione Testimone_1 Testimone_2 edilizia dell'11 dicembre 1978, con la quale il Comune di Busto Arsizio aveva pagina18 di 27 autorizzato il a completare la recinzione e a spostare il Controparte_1
cancello.
Le conclusioni alle quali è giunto il giudice di prime cure non sono condivisibili ove si consideri quanto segue.
Le dichiarazioni testimoniali richiamate sono tutt'altro che puntuali e contrastano con le dichiarazioni dei testimoni di con la Parte_1
conseguenza che la prova testimoniale assunta nel processo non può considerarsi né univoca né certa e rigorosa.
Interrogata sul capitolo 1) della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. del – capitolo volto a provare se il cancello che Controparte_1 dà su via Bainsizza esista dal 1978 – la teste ha risposto: “è vero, Testimone_1
ricordo del cancello da quando ero ragazzina lo scavalcavo per uscire. Si tratta del cancello ritratto nella foto alla pagina 2 della relazione di cui al doc. 7 che mi viene mostrata”.
La teste non indica, quindi, un periodo preciso di collocazione del cancello che dà su via Bainsizza, ma fa riferimento genericamente a “quando ero ragazzina”.
Inoltre, la teste non appare avere un ricordo preciso dello stato dei luoghi, ove si consideri che, rispondendo al capitolo 12) della richiamata memoria istruttoria, ha risposto: “lo spazio condominiale ove sono ora i Testimone_1
bidoni, di cui ho parlato, non è mai stato delimitato da un cancello. Confermo che lo spazio, costituito dal suddetto spazio condominiale e dalla stradina, fino al cancello su via Bainsizza è sempre stato completamente libero”.
La richiamata dichiarazione contrasta con un fatto pacifico nel processo e, cioè, la presenza di un cancello originariamente posato all'inizio dello spazio condominiale, a separare tale corte dallo spazio ove insiste la stradina. Tanto emerge anche dai documenti prodotti (doc. nn. 6 e 10, fascicolo di primo grado del ed è stato, peraltro, incontrovertibilmente accertato Controparte_1
anche dal giudice di prime cure.
La teste ha dichiarato: “Io abitavo nell'edificio del Testimone_2
dal 1968 al 1998. Frequento i luoghi quotidianamente”. Controparte_1
Riferendo sul capitolo 1) della memoria istruttoria del Controparte_1
tale teste ha dichiarato: “confermo perché da ragazzina scendevo a giocare
[...] con gli altri ragazzi che abitavano nel condominio”.
pagina19 di 27 Anche la dichiarazione di tale teste appare generica e, nella misura in cui conferma che il cancello esisteva nell'attuale posizione già nel 1978, la dichiarazione non corrisponde al vero, ove si consideri che la richiesta per lo spostamento del cancello è stata presentata dal il 13 Controparte_1
novembre 1978 e lo stesso giudice di prime cure ha accertato che il cancello è stato collocato nell'attuale posizione nel 1981.
Anche la teste dimostra di avere, peraltro, un vago ricordo dello Tes_2
stato dei luoghi, poiché, similmente alla teste ha dichiarato, in relazione Tes_1 alle circostanze di cui al capitolo 3), che “non so da chi sia stato realizzato il cancello, ricordo la sua presenza da che ho memoria dei luoghi ed ancora ricordo che questo fosse l'unico cancello presente”. La dichiarazione sull'unico cancello presente è smentita da un fatto pacifico in causa, cioè dal fatto che un cancello esisteva prima ed era posizionato al confine dello spazio condominiale, per separare il cortile condominiale dalla stradina in questione.
In difformità rispetto alle richiamate dichiarazioni testimoniali, i testimoni dell'attore ( e hanno riferito che il cancello Testimone_3 Testimone_4
originariamente apposto dal è stato spostato da Controparte_1 quest'ultimo nell'attuale collocazione nel 2003.
Alle evidenziate incongruenze delle prove testimoniali acquisite nel processo si deve aggiungere l'ulteriore considerazione che dall'ordinanza possessoria del 13 maggio 2016, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento di spoglio (n. 374/2016 r.g.) instaurato dal Controparte_1
nei confronti di risulta che il sommario informatore Parte_4 Per_12
di parte resistente, ha dichiarato di aver accompagnato da
[...] Parte_1
(dante causa dell'odierno appellante) quando ha Parte_2 Pt_1 acquistato la casa e che la signora “utilizzava la stradina, andava dentro Pt_2 perché il cancello non c'era; poi è stato costruito e l'ho visto sempre socchiuso;
entravo con il nella stradina per potare l'albero di melograno e il resto” Pt_1
(p. 3, doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Pt_1
Considerato che ha acquistato l'immobile dove abita, a Parte_1
confine con il da nel 1998 (doc. n. Controparte_1 Parte_2
1, fascicolo di primo grado di e che, secondo quanto riferito da Pt_1 Per_12
il cancello che dà su via Bainsizza non esisteva a quell'epoca, in cui era
[...]
ancora in vita si deve concludere che non vi sono elementi Parte_2
pagina20 di 27 univoci per ritenere, come ha fatto il giudice di prime cure, che il cancello che consente l'accesso dalla stradina in questione alla pubblica via Bainsizza sia stato collocato dal nel 1981. Controparte_1
Anche i testi dell'attore (il figlio e la OR ) Testimone_3 Testimone_4
hanno reso nel giudizio di primo grado dichiarazioni analoghe a quelle rilasciate Per_ dall'informatore nell'ambito del processo possessorio.
ha dichiarato di conoscere i luoghi oggetto di causa da circa Testimone_4 ventiquattro anni e di aver cominciato a frequentare l'immobile sin da quando è stato acquistato dall'attore e che all'epoca era fidanzata con il figlio di Parte_1
Tale testimone ha dichiarato che prima del 2003 non c'era alcun
[...]
cancello; che il suocero è sempre passato sulla stradina per fare la pulizia e la manutenzione delle piante situate nel suo giardino e che è sempre entrato nella stradina senza incontrare ostacoli. La teste ha specificato che andava a trovare, insieme al fidanzato, la signora che abitava presso l'immobile oggetto Pt_2
di causa, in quanto era una persona sola che gradiva la loro compagnia;
che andava sul posto con il quale si occupava del giardino;
che in Parte_1
un paio di occasioni avevano portato la signora a fare una passeggiata Pt_2
fuori, perché lei era costretta su una carrozzina. Ha dichiarato che “il mio fidanzato parcheggiava la sua autovettura sulla stradina di cui ho parlato”.
Il teste ha dichiarato che il padre ha acquistato la casa con Testimone_3
l'usufrutto in favore della signora che andavano a trovare ogni quindici Pt_2
giorni perché era sola;
che la signora è morta nel 1999; che il padre Pt_2
aveva il permesso della signora di sistemare il giardino ed era spesso sul Pt_2 posto;
che prima del 2003 il cancello non c'era e che quando andava a trovare la signora parcheggiava nella stradina, il cui accesso era completamente Pt_2
libero.
In conclusione, le richiamate testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado non consentono di supportare le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure circa la data di spostamento del cancello e, quindi, di inizio del possesso da parte del Controparte_1
Al fine di accertare l'epoca di collocazione del cancello nell'attuale posizione non appare corretto attribuire rilievo di prova alla concessione edilizia del Comune di Busto Arsizio dell'11 dicembre 1978, come ha fatto il giudice di prime cure, il quale ha argomentato nei seguenti termini:
pagina21 di 27 “E' certo che il Comune di Busto Arsizio autorizzò il Controparte_1
a completare la recinzione e a spostare il cancello con concessione
[...] edilizia dell'11-12-1978, concedendo termine per l'inizio dei lavori fino all'11-
12-1979 e stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi all'11-12-1981. Tali scadenze appaiono perfettamente coerenti con il disposto dell'art. 4, comma 4°, della Legge 28-01-1977, n. 10 vigente all'epoca (c.d. Legge “Bucalossi”), il quale stabiliva che il termine di ultimazione dell'opera, entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere agibile, non potesse essere superiore a tre anni, salva proroga motivata da fatti estranei alla volontà del concessionario ipoteticamente sopravvenuti a ritardare l'esecuzione dei lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per la loro ultimazione sarebbe stato possibile esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive. Nella fattispecie in esame, attese la natura certamente non complessa degli interventi da realizzare (ovvero il completamento della recinzione e lo spostamento del cancello) e la presumibile assenza di particolari difficoltà realizzative, è ragionevole ritenere che il termine ultimo dell'11-12-1979 sia stato rispettato, che non vi siano state proroghe e che, perciò, il cancello sia stato dislocato nella sua attuale posizione al più tardi entro quella data, apparendo poco verosimile che la sua nuova collocazione possa essere avvenuta soltanto nel 2003, ovvero ben 25 anni dopo il rilascio della concessione edilizia, come invece dichiarato all'udienza del 28-09-2021 dai testi di parte attrice, la cui attendibilità è inficiata proprio considerando che la circostanza della risalente recinzione e chiusura della stradina trova conferme nelle pratiche urbanistiche ad essa relative (datate al 1978), mentre nessuna traccia in sede amministrativa è emersa della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003” (pp.
5 e 6, sentenza gravata).
La validità e l'efficacia della concessione edilizia per il tempo in essa previsto non costituiscono prova dell'epoca in cui il manufatto è stato effettivamente realizzato, ancorché non sussistano pratiche edilizie successive, soprattutto ove si consideri che l'apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, rientra tra le ipotesi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001.
La circostanza, evidenziata nella gravata sentenza, che “nessuna traccia in sede amministrativa è emersa della pretesa realizzazione del manufatto nel 2003”
pagina22 di 27 non costituisce, dunque, indizio univoco nel senso che il cancello posto a delimitazione della stradina oggetto di causa sia stato realizzato nel 1981, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Va, poi, ricordato che la prova in ordine al maturare dell'usucapione deve essere concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Nel caso in esame simile prova non sussiste, considerato che i testimoni del non si sono espressi in modo preciso e puntuale;
che le Controparte_1 loro dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle dei testimoni dell'attore; che non vi sono elementi di riscontro delle testimonianze quanto all'epoca di collocazione del cancello su via Bainsizza, non assumendo carattere univoco in tal senso la concessione edilizia dell'11 dicembre 1978.
La prova rigorosa dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non può essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni.
Nessun rilievo può, infine, attribuirsi all'ordinanza resa all'esito del procedimento possessorio di spoglio, considerato che il possesso che legittima l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1168 c.c. è quello infrannuale, sicché nessun rilievo può avere l'accertamento del possesso legittimante l'esercizio di tale azione possessoria nel giudizio petitorio di accertamento dell'usucapione, tanto più che l'ordinanza possessoria del 13 maggio 2016 del Tribunale di Busto
Arsizio non contiene alcun accertamento rigoroso in ordine alla durata del possesso del Controparte_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni in precedenza espresse, deve essere accolto il secondo motivo di gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal
Controparte_1
Al rigetto della domanda di usucapio consegue l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, sicché va accertato che è l'esclusivo Parte_1
pagina23 di 27 proprietario della striscia di terreno, attualmente occupata dal Controparte_1
dell'estensione di circa 3 metri per 24 metri, parte del più ampio terreno
[...]
catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso. Il deve essere condannato al rilascio della Controparte_1
striscia di terreno in questione in favore del suo proprietario.
L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento del terzo e del quarto, posto che “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
Quanto all'ultimo motivo (concernente le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure) si osserva che le argomentazioni in precedenza svolte sulla riforma della sentenza gravata evidenziano la sufficienza delle prove orali assunte nel processo di primo grado al fine dell'accoglimento del gravame.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto dell'accoglimento del gravame, risulta Parte_1
vittorioso, con la conseguenza che il deve essere Controparte_1
condannato a rimborsare al primo le spese di ambo i gradi di giudizio, ivi pagina24 di 27 compreso il compenso del consulente tecnico d'ufficio, nella misura effettivamente anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un., ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria per il presente giudizio e dimezzato quella per la fase decisionale del presente giudizio, in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, dichiarato in euro 3.000,00.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta da ne va rilevata l'infondatezza, non ravvisandosi nelle difese del Parte_1 il presupposto dell'abuso del processo, come reso Controparte_1 evidente dalla circostanza che per l'accertamento della proprietà della striscia di terreno oggetto di causa si è reso necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
pagina25 di 27 La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
per la riforma della sentenza n. 1059/2022 pubblicata dal Tribunale
[...]
di Busto Arsizio il 7 luglio 2022 nella causa iscritta al n. 4580/2019 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
ACCERTA che è l'esclusivo proprietario della striscia di terreno, Parte_1 attualmente occupata dal dell'estensione di circa 3 Controparte_1
metri per 24 metri, parte del più ampio terreno catastalmente identificato al N.C.T. di Busto Arsizio sez. C (Sacconago), foglio log. 9, foglio fis. 2, mappale 3500 (ex mappale 1574/c), posta lungo il lato sud dello stesso;
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
rilasciare la predetta striscia di terreno in favore di Parte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a le spese di ambo i gradi di giudizio da Parte_1
quest'ultimo anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
2.552,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in euro
1.497,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, geometra nella misura effettivamente anticipata da Persona_11 Parte_1
[...]
RIGETTA
la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
pagina26 di 27 Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina27 di 27