Sentenza 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/11/2021, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01333/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2018, proposto da
Hotel Alla Salute S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Favaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento adottato da parte del Comune di Venezia in data 15 marzo 2018 e notificato in data 16 marzo 2018, della diffida ex art. 241-ter L. 241/90 emessa da parte del Comune di Venezia in data 6 aprile 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al presente ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- il Comune ha preso atto della rinuncia, insistendo, però, per la refusione delle spese di lite;
- la suddetta rinuncia è da considerarsi irrituale, in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84 c.p.a., ma dalla stessa è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo il quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015; T.A.R. Veneto, sentt. n. 1214 e 827 del 2018; T.A.R. Lazio, Roma, sent.n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014);
Ritenuto, pertanto, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, di dover dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO