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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 25 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 16/07/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente/opponente l'avv. Guarino per la parte convenuta/opposta l'avv. Capuzzo
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Capuzzo si riporta agli atti e ai documenti prodotti anche nella fase monitoria e conclude come in atti.
L'avv. Guarino si riporta al contenuto del ricorso in opposizione.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 16/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 25 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
05/01/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CAPUZZO MARTA e dell'avv. MORO GIANCARLO
( ) VIA DANTE, 80 35139 PADOVA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il difensore avv. CAPUZZO MARTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2024, l proponeva opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2023 emesso dal Tribunale di Verona in data 22.11.2023 e notificato in data 30.11.2023, con il quale la SI.ra
1 aveva richiesto il pagamento della somma di euro Controparte_1
2.390,80 oltre accessori e spese processuali, per l'omesso versamento alla ricorrente, a titolo di prestazione HCP, dell'importo di euro 597,70 mensili da settembre al dicembre 2022, pari a complessivi euro 2.390,80 in somma capitale. L'importo era dovuto in quanto la era CP_1
risultata vincitrice del bando pubblico del 2022 denominato Progetto Home
Care Premium ed aveva assunto la SI.ra con regolare Parte_2
contratto di lavoro come assistente domiciliare con decorrenza dall'1.9.2022; l aveva accolto la domanda salvo poi non versare alla Pt_1
li importi dovuti a titolo di HCP sin dalla data di decorrenza del CP_1
rapporto di lavoro autorizzato.
In sede di opposizione l sosteneva che la ricorrente, aI fine di fruire Pt_1
del suddetto servizio, aveva presentato una prima domanda in data
05/12/2017 per il progetto HCP 2017 e una seconda domanda in data
02/09/2019 per il progetto HCP 2019; che successivamente all'accettazione delle domande da parte dell'Istituto, dal momento che la era risultata vincitrice in base ad una graduatoria nazionale, la CP_1
stessa aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con PT
, in qualità di assistente domiciliare;
che in seguito a verifiche
[...]
effettuate era stato riscontrato che la SI.ra aveva fruito CP_1
indebitamente del contributo economico denominato "prestazione prevalente" nel corso dei Progetti HCP 2017 e HCP 2019, poiché PT
era risultato essere il figlio della beneficiaria;
che tale figura era
[...]
espressamente esclusa dai rispettivi bandi (art. 11, comma 4,del Bando
HCP 2017 e art. 13, comma 4,del Bando HCP 2019), in quanto PT
, figlio della beneficiaria, era soggetto tenuto agli alimenti in base
[...]
alla disposizione di cui all'art. 433 c.c.; che l , verificato che era stato Pt_1
2 assunto il figlio della ricorrente quale assistente domiciliare e che lo stesso rientrava nei soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 cc, aveva ritenuto che il contributo non spettasse in relazione alla previsione dell'art. 11, comma
4 del bando del 2017 e dell'art. 13 comma 4 del bando del 2019 ed aveva proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate in base ai
Bandi citati, chiedendo in data 13.03.2022 alla Direzione Centrale Credito
e Welfare la sospensione dei pagamenti per la pratica in corso HCP 2019, sospensione che era stata disposta dal gennaio 2022; che, in data
14/04/2022, l aveva richiesto la restituzione dei contributi HCP 2017 e Pt_1
HCP 2019 erogati indebitamente e che, in data 23/05/2022, la SI.ra
, figlia della beneficiaria, aveva chiesto l'annullamento della Persona_1
richiesta di restituzione;
che l aveva nuovamente sollecitato la Pt_1
restituzione di quanto dovuto. Riteneva dunque l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per l'illegittimità del rapporto contrattuale di assistenza familiare/domiciliare instaurato con , figlio della ricorrente e Parte_3
dunque parente di primo grado che, a norma del comma 4 degli artt. 11 e
13 dei rispettivi Bandi HCP del 2017 e del 2019 che rinviano unicamente all'art. 433 c.c., rientrando nella categoria di persone tenute all'obbligo alimentare, non poteva essere assunto come assistente domiciliare.
Chiedeva pertanto dichiararsi nullo o annullabile o comunque privo di efficacia o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi CP_1
alla restituzione della somma di € 3.761,32, in relazione al
[...]
progetto HCP 2017, e di € 11.473,05, in relazione al progetto HCP 2019, in quanto non spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la SI.ra , rilevando che l non si era Controparte_1 Pt_1
espresso sulle ragioni di credito azionate con ricorso per decreto
3 ingiuntivo, relative alla richiesta di pagamento delle prestazioni di cui al
Bando HCP del 2022 in relazione al rapporto di lavoro instaurato con la SInora , ma si era limitato ad eccepire che, in relazione ai Parte_4
due precedenti bandi HCP del 2017 e del 2019, ella avrebbe indebitamente fruito del relativo contributo economico a causa dell'assunzione del figlio . Rilevava inoltre che in relazione Parte_3
agli asseriti indebiti di cui ai bandi HCP 2017 e 2019 eccepiti dall' , era Pt_1
pendente avanti questo stesso Tribunale il giudizio iscritto al n. RG
1704/2023, promosso dalla SInora contro l per ottenere CP_1 Pt_1
l'accertamento dell'inesistenza dell'asserito indebito rivendicato dall' . Pt_1
Precisava che i fatti di causa erano quelli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e cioè che la SI.ra aveva presentato domanda CP_1
all'esito della pubblicazione del bando del 2022 denominato Progetto
Home Care Premium per l'erogazione di una serie di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro famigliari, rivolte a garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti;
che si era posizionata utilmente nella graduatoria dei vincitori;
che aveva proceduto all'assunzione della SInora , come da denuncia di rapporto di Parte_4
lavoro domestico presentata in data 31.8.2022, con inizio il 1.9.2022; che l aveva accolto la domanda di assunzione della SInora come Pt_1 Pt_4
assistente domiciliare ma che aveva omesso di versare alla ricorrente l'importo a titolo di prestazione HCP per le mensilità da settembre al dicembre 2022, per complessivi euro 2.390,80 in somma capitale.
Rilevava come l avesse omesso di proporre domanda di Pt_1
compensazione del credito azionato in via monitoria con l'asserito indebito relativo ai progetti del 2017 e del 2019 e contestava l'infondatezza della richiesta di condanna della SInora restituire le somme di euro CP_1
4 3.761,32 per il progetto HCP 2017 e di euro 11.473,05 per il progetto HCP del 2019, già oggetto del giudizio iscritto al numero RG 1704-2023 pendente dinanzi al Tribunale di Verona. Ritenendo dunque la legittimità del rapporto contrattuale di assistenza familiare/domiciliare e l'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma di euro 15.234,37, chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
720/2023 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di esecutività; in via subordinata chiedeva disporsi la riunione della causa per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva alla controversia iscritta sub RG 1704-2023 Tribunale del Lavoro di Verona, pendente tra le stesse parti. Dichiararsi infine, in merito alle domande formulate dall di Pt_1
restituzione delle somme per i progetti 2017 e 2019, che nulla è dovuto all' da parte della SInora Pt_1 CP_1
Il giudice, visto il deposito della sentenza resa nel giudizio n. 1704/2023 a cura della parte opposta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2023 Pt_1
emesso dal Tribunale di Verona e notificato in data 30.11.2023. Con il suddetto decreto ingiuntivo era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 2.390,80 oltre accessori, per l'omesso pagamento dei ratei relativi alle mensilità da settembre 2022 a dicembre 2022, a titolo di prestazione sociale in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, per garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti.
5 La SI.ra in quanto ex dipendente pubblica e invalida civile, CP_1
aveva infatti presentato domanda a seguito della pubblicazione del bando nel 2022, a cura dell' , del Progetto Home Care Premium e l Pt_1 Pt_1
aveva comunicato (doc. 2 di parte opposta) la sua posizione utile in graduatoria. Successivamente la SI.ra aveva assunto la SI.ra CP_1
con contratto di lavoro domestico dall'1.9.2022 (doc. 4 di Parte_4
parte opposta). L' aveva confermato l'accoglimento della domanda di Pt_1
assunzione della SI.ra come assistente domiciliare (doc. 6 di Pt_4
parte opposta), salvo poi non versare la prestazione mensile reclamata con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
La parte opposta ha dimostrato con la produzione documentale, sin dalla fase monitoria, il diritto ad ottenere la prestazione economica reclamata con il ricorso per decreto ingiuntivo, mediante la presentazione della domanda all'esito della pubblicazione del bando del 2022 per il Progetto
Home Care Premium, l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto, la regolare assunzione della SI.ra come assistente domiciliare, Pt_4
l'accoglimento della domanda di assunzione della da parte Pt_4
dell' , l'ammontare degli importi mensili, peraltro non oggetto di Pt_1
contestazione nella loro quantificazione da parte dell' . Pt_1
L' , di contro, nulla ha dedotto né provato in relazione all'oggetto della Pt_1
domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, come emesso da questo Tribunale, limitandosi a contestare la mancanza del diritto in capo alla SI.ra di ottenere la prestazione relativa al Bando 2017 e al CP_1
Bando 2019 per aver assunto il figlio , in violazione dell'art. Parte_3
11, comma 4, del Bando HCP 2017 e dell'art. 13, comma 4, del Bando
HCP 2019, nulla opponendo in relazione al Bando HCP 2022 oggetto del presente giudizio di merito e all'assunzione della SI.ra . Pt_4
6 L' inoltre ha chiesto la condanna della SI.ra alla Pt_1 CP_1
restituzione della somma di euro 3.761,32 in relazione al progetto HCP
2017 e di euro 11.473,05 in relazione al progetto HCP 2019 in quanto non spettanti.
La domanda non può essere accolta, atteso che l non ha eccepito la Pt_1
compensazione con altro credito vantato in relazione alle prestazioni erogate per il bando HCP 2017 e per il Bando HCP 2019.
L' si è limitato a contestare alla SI.ra la prestazione Pt_1 CP_1
ottenuta in seguito alla partecipazione ai due bandi citati, oggetto però di altro giudizio definito da questo tribunale con sentenza n. 224/2024 prodotta dalla parte opposta, con la quale il Tribunale di Verona ha dichiarato l'inesistenza del credito vantato dall' e la conseguente Pt_1
infondatezza della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' Pt_1
in relazione ai Bandi 2017 e 2019.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 720/2023, emesso dal Tribunale di Verona in data
22.11.2023, deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi previsti per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
720/2023 emesso dal Tribunale di Verona il 22.11.2023;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte Pt_1
opposta SI.ra che liquida in complessivi euro Controparte_1
7 1312,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 25 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 16/07/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente/opponente l'avv. Guarino per la parte convenuta/opposta l'avv. Capuzzo
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Capuzzo si riporta agli atti e ai documenti prodotti anche nella fase monitoria e conclude come in atti.
L'avv. Guarino si riporta al contenuto del ricorso in opposizione.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 16/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 25 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
05/01/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CAPUZZO MARTA e dell'avv. MORO GIANCARLO
( ) VIA DANTE, 80 35139 PADOVA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il difensore avv. CAPUZZO MARTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2024, l proponeva opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2023 emesso dal Tribunale di Verona in data 22.11.2023 e notificato in data 30.11.2023, con il quale la SI.ra
1 aveva richiesto il pagamento della somma di euro Controparte_1
2.390,80 oltre accessori e spese processuali, per l'omesso versamento alla ricorrente, a titolo di prestazione HCP, dell'importo di euro 597,70 mensili da settembre al dicembre 2022, pari a complessivi euro 2.390,80 in somma capitale. L'importo era dovuto in quanto la era CP_1
risultata vincitrice del bando pubblico del 2022 denominato Progetto Home
Care Premium ed aveva assunto la SI.ra con regolare Parte_2
contratto di lavoro come assistente domiciliare con decorrenza dall'1.9.2022; l aveva accolto la domanda salvo poi non versare alla Pt_1
li importi dovuti a titolo di HCP sin dalla data di decorrenza del CP_1
rapporto di lavoro autorizzato.
In sede di opposizione l sosteneva che la ricorrente, aI fine di fruire Pt_1
del suddetto servizio, aveva presentato una prima domanda in data
05/12/2017 per il progetto HCP 2017 e una seconda domanda in data
02/09/2019 per il progetto HCP 2019; che successivamente all'accettazione delle domande da parte dell'Istituto, dal momento che la era risultata vincitrice in base ad una graduatoria nazionale, la CP_1
stessa aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con PT
, in qualità di assistente domiciliare;
che in seguito a verifiche
[...]
effettuate era stato riscontrato che la SI.ra aveva fruito CP_1
indebitamente del contributo economico denominato "prestazione prevalente" nel corso dei Progetti HCP 2017 e HCP 2019, poiché PT
era risultato essere il figlio della beneficiaria;
che tale figura era
[...]
espressamente esclusa dai rispettivi bandi (art. 11, comma 4,del Bando
HCP 2017 e art. 13, comma 4,del Bando HCP 2019), in quanto PT
, figlio della beneficiaria, era soggetto tenuto agli alimenti in base
[...]
alla disposizione di cui all'art. 433 c.c.; che l , verificato che era stato Pt_1
2 assunto il figlio della ricorrente quale assistente domiciliare e che lo stesso rientrava nei soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 cc, aveva ritenuto che il contributo non spettasse in relazione alla previsione dell'art. 11, comma
4 del bando del 2017 e dell'art. 13 comma 4 del bando del 2019 ed aveva proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate in base ai
Bandi citati, chiedendo in data 13.03.2022 alla Direzione Centrale Credito
e Welfare la sospensione dei pagamenti per la pratica in corso HCP 2019, sospensione che era stata disposta dal gennaio 2022; che, in data
14/04/2022, l aveva richiesto la restituzione dei contributi HCP 2017 e Pt_1
HCP 2019 erogati indebitamente e che, in data 23/05/2022, la SI.ra
, figlia della beneficiaria, aveva chiesto l'annullamento della Persona_1
richiesta di restituzione;
che l aveva nuovamente sollecitato la Pt_1
restituzione di quanto dovuto. Riteneva dunque l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per l'illegittimità del rapporto contrattuale di assistenza familiare/domiciliare instaurato con , figlio della ricorrente e Parte_3
dunque parente di primo grado che, a norma del comma 4 degli artt. 11 e
13 dei rispettivi Bandi HCP del 2017 e del 2019 che rinviano unicamente all'art. 433 c.c., rientrando nella categoria di persone tenute all'obbligo alimentare, non poteva essere assunto come assistente domiciliare.
Chiedeva pertanto dichiararsi nullo o annullabile o comunque privo di efficacia o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi CP_1
alla restituzione della somma di € 3.761,32, in relazione al
[...]
progetto HCP 2017, e di € 11.473,05, in relazione al progetto HCP 2019, in quanto non spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la SI.ra , rilevando che l non si era Controparte_1 Pt_1
espresso sulle ragioni di credito azionate con ricorso per decreto
3 ingiuntivo, relative alla richiesta di pagamento delle prestazioni di cui al
Bando HCP del 2022 in relazione al rapporto di lavoro instaurato con la SInora , ma si era limitato ad eccepire che, in relazione ai Parte_4
due precedenti bandi HCP del 2017 e del 2019, ella avrebbe indebitamente fruito del relativo contributo economico a causa dell'assunzione del figlio . Rilevava inoltre che in relazione Parte_3
agli asseriti indebiti di cui ai bandi HCP 2017 e 2019 eccepiti dall' , era Pt_1
pendente avanti questo stesso Tribunale il giudizio iscritto al n. RG
1704/2023, promosso dalla SInora contro l per ottenere CP_1 Pt_1
l'accertamento dell'inesistenza dell'asserito indebito rivendicato dall' . Pt_1
Precisava che i fatti di causa erano quelli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e cioè che la SI.ra aveva presentato domanda CP_1
all'esito della pubblicazione del bando del 2022 denominato Progetto
Home Care Premium per l'erogazione di una serie di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro famigliari, rivolte a garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti;
che si era posizionata utilmente nella graduatoria dei vincitori;
che aveva proceduto all'assunzione della SInora , come da denuncia di rapporto di Parte_4
lavoro domestico presentata in data 31.8.2022, con inizio il 1.9.2022; che l aveva accolto la domanda di assunzione della SInora come Pt_1 Pt_4
assistente domiciliare ma che aveva omesso di versare alla ricorrente l'importo a titolo di prestazione HCP per le mensilità da settembre al dicembre 2022, per complessivi euro 2.390,80 in somma capitale.
Rilevava come l avesse omesso di proporre domanda di Pt_1
compensazione del credito azionato in via monitoria con l'asserito indebito relativo ai progetti del 2017 e del 2019 e contestava l'infondatezza della richiesta di condanna della SInora restituire le somme di euro CP_1
4 3.761,32 per il progetto HCP 2017 e di euro 11.473,05 per il progetto HCP del 2019, già oggetto del giudizio iscritto al numero RG 1704-2023 pendente dinanzi al Tribunale di Verona. Ritenendo dunque la legittimità del rapporto contrattuale di assistenza familiare/domiciliare e l'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma di euro 15.234,37, chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
720/2023 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di esecutività; in via subordinata chiedeva disporsi la riunione della causa per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva alla controversia iscritta sub RG 1704-2023 Tribunale del Lavoro di Verona, pendente tra le stesse parti. Dichiararsi infine, in merito alle domande formulate dall di Pt_1
restituzione delle somme per i progetti 2017 e 2019, che nulla è dovuto all' da parte della SInora Pt_1 CP_1
Il giudice, visto il deposito della sentenza resa nel giudizio n. 1704/2023 a cura della parte opposta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2023 Pt_1
emesso dal Tribunale di Verona e notificato in data 30.11.2023. Con il suddetto decreto ingiuntivo era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 2.390,80 oltre accessori, per l'omesso pagamento dei ratei relativi alle mensilità da settembre 2022 a dicembre 2022, a titolo di prestazione sociale in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, per garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti.
5 La SI.ra in quanto ex dipendente pubblica e invalida civile, CP_1
aveva infatti presentato domanda a seguito della pubblicazione del bando nel 2022, a cura dell' , del Progetto Home Care Premium e l Pt_1 Pt_1
aveva comunicato (doc. 2 di parte opposta) la sua posizione utile in graduatoria. Successivamente la SI.ra aveva assunto la SI.ra CP_1
con contratto di lavoro domestico dall'1.9.2022 (doc. 4 di Parte_4
parte opposta). L' aveva confermato l'accoglimento della domanda di Pt_1
assunzione della SI.ra come assistente domiciliare (doc. 6 di Pt_4
parte opposta), salvo poi non versare la prestazione mensile reclamata con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
La parte opposta ha dimostrato con la produzione documentale, sin dalla fase monitoria, il diritto ad ottenere la prestazione economica reclamata con il ricorso per decreto ingiuntivo, mediante la presentazione della domanda all'esito della pubblicazione del bando del 2022 per il Progetto
Home Care Premium, l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto, la regolare assunzione della SI.ra come assistente domiciliare, Pt_4
l'accoglimento della domanda di assunzione della da parte Pt_4
dell' , l'ammontare degli importi mensili, peraltro non oggetto di Pt_1
contestazione nella loro quantificazione da parte dell' . Pt_1
L' , di contro, nulla ha dedotto né provato in relazione all'oggetto della Pt_1
domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, come emesso da questo Tribunale, limitandosi a contestare la mancanza del diritto in capo alla SI.ra di ottenere la prestazione relativa al Bando 2017 e al CP_1
Bando 2019 per aver assunto il figlio , in violazione dell'art. Parte_3
11, comma 4, del Bando HCP 2017 e dell'art. 13, comma 4, del Bando
HCP 2019, nulla opponendo in relazione al Bando HCP 2022 oggetto del presente giudizio di merito e all'assunzione della SI.ra . Pt_4
6 L' inoltre ha chiesto la condanna della SI.ra alla Pt_1 CP_1
restituzione della somma di euro 3.761,32 in relazione al progetto HCP
2017 e di euro 11.473,05 in relazione al progetto HCP 2019 in quanto non spettanti.
La domanda non può essere accolta, atteso che l non ha eccepito la Pt_1
compensazione con altro credito vantato in relazione alle prestazioni erogate per il bando HCP 2017 e per il Bando HCP 2019.
L' si è limitato a contestare alla SI.ra la prestazione Pt_1 CP_1
ottenuta in seguito alla partecipazione ai due bandi citati, oggetto però di altro giudizio definito da questo tribunale con sentenza n. 224/2024 prodotta dalla parte opposta, con la quale il Tribunale di Verona ha dichiarato l'inesistenza del credito vantato dall' e la conseguente Pt_1
infondatezza della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' Pt_1
in relazione ai Bandi 2017 e 2019.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 720/2023, emesso dal Tribunale di Verona in data
22.11.2023, deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi previsti per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
720/2023 emesso dal Tribunale di Verona il 22.11.2023;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte Pt_1
opposta SI.ra che liquida in complessivi euro Controparte_1
7 1312,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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