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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Nisi, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Viterbo, alla via Garibaldi n. 16
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Alessia Manno, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n.
3/2022 pubblicata il 13/01/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.6.2020 adiva il Tribunale di Viterbo, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il
1 diritto della ricorrente alla concessione della Ape Sociale Anticipo Pensionistico in favore dei disoccupati a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante protempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario”. CP_ Deduceva la ricorrente che: - il 15.1.2018 aveva presentato all' di Rieti domanda per il riconoscimento della prestazione Ape Sociale, facendo riferimento al licenziamento intimatole il CP_ 20.7.1998; - in data 14.6.2018 l' le aveva comunicato la reiezione della domanda;
- il 20.2.2019 CP_ aveva chiesto il riesame della pratica;
- in data 25.3.2019 l' aveva confermato il rigetto della domanda sottolineando come la ricorrente, differentemente da quanto dichiarato, aveva lavorato successivamente alla data del predetto licenziamento.
Dopo aver precisato che, effettivamente, nella domanda del 15.1.2018 aveva indicato, per mero errore materiale, di essere stata licenziata nel 1998, precisava che aveva Parte_1
lavorato fino al 2007 e successivamente aveva versato in stato di disoccupazione;
aggiungeva che, quindi, sussistendone tutti i presupposti (63 anni di età, 30 anni di contribuzione e 12 mesi di
CP_ disoccupazione), in data 24.4.2019 aveva presentato all' di Viterbo un'altra domanda volta ad ottenere l'Ape Sociale;
- il 15.5.2019 l'Istituto aveva respinto l'istanza; - la domanda di riesame avanzata in data 11.11.2019 non aveva avuto riscontro.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza dalla domanda ex art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970 e, nel merito, l'infondatezza del ricorso giudiziale per carenza del requisito della disoccupazione, in quanto lo stato di disoccupazione doveva essere integrale
(prevedendo la norma: “…hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi”) e quindi esclusivo, mentre nel caso di specie la condizione di disoccupazione era stata accompagnata dallo svolgimento di attività di collaborazione (posto che aveva svolto attività di collaborazione nel 2008 e nel 2009). Parte_1
All'esito del giudizio il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza con riferimento alla domanda presentata nel 2018; assumeva che la causa aveva, invece, ad oggetto il diniego dell'istanza presentata in data 24.4.2019, mentre il fatto che nel 2018 era stata presentata un'altra domanda “a uno sportello (quello di Rieti) tra l'altro non competente” non assumeva rilievo, essendo fondata detta istanza su presupposti non corretti e non attuali;
pertanto, avuto riguardo alla
2 seconda domanda, non era maturata alcuna decadenza;
in ogni caso, sosteneva che al caso di specie era applicabile il disposto dell'art. 47, comma 2 DPR 639/1970, posto che l'APE sociale è una prestazione anticipatoria del trattamento pensionistico: l'applicazione del termine di decadenza triennale (invece di quello annuale, considerato dal Tribunale) comportava, quindi, che anche in relazione alla prima domanda non era maturata alcuna decadenza;
2) sussistevano, nella specie, tutti i presupposti normativi per il riconoscimento della prestazione richiesta, evidenziandosi in particolare che i redditi percepiti nel 2008 e nel 2009 erano talmente modesti da essere irrilevanti ai fini della corresponsione della prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' confutando le avverse censure alla sentenza impugnata e CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. È utile premettere che la L. n. 232 del 2016 ha previsto in via sperimentale, a partire dal mese di maggio 2017, la possibilità di un'uscita anticipata dal mondo del lavoro fino ad un massimo di tre anni e sette mesi, subordinata però al soddisfacimento di alcuni requisiti.
L'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 ha previsto che, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017, “agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335”, che si trovano in una delle condizioni previste alle lettere da a) a d) del medesimo comma
179, “al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tra le diverse ipotesi previste alle lettere da a) a d) dell'art. 1, comma 179 rientra, per quanto in questa sede rileva, la condizione di coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria
(“a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604”), che “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi” e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2.2. Il primo motivo di appello – che censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nella specie, sia maturata la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati;
e ciò sebbene il Collegio condivida la decisione del
3 Tribunale in ordine all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 47, comma 3 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (e, dunque, del termine di decadenza annuale).
Come noto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, ai commi da 1 a 3, stabilisce che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”
La “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge n.
88/1989 comprende “le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per
l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il termine di decadenza non è quello triennale applicabile “in materia di trattamenti pensionistici”.
E invero, costituisce ius receptum che l'art. 47 citato comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura (cfr., tra le tante, Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 618 del 2018; Cass. n. 19729 del 2017;
Cass. n. 17433 del 2017). Ebbene, la prestazione per cui è causa è una sorta di “accompagnamento” alla pensione, venendo corrisposta in via temporanea fino al conseguimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
è, dunque, evidentemente distinta dalla prestazione pensionistica in senso proprio, alla quale il soggetto può accedere solo una volta
4 raggiunto il requisito anagrafico, e non incide né sul diritto alla percezione del trattamento pensionistico né sulla sua quantificazione.
Essa, inoltre, è prevista in favore di determinate categorie di soggetti in possesso di specifici requisiti previsti dalla legge e, presupponendo un rapporto di natura contributiva (prevedendo l'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 un'anzianità contributiva minima di 30 o 36 anni a seconda della categoria di appartenenza), può qualificarsi come prestazione di natura previdenziale. È, chiaramente, per quanto detto, di carattere temporaneo, essendo erogata, con cadenza mensile, per
“una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.
L'Ape sociale, quindi, rientra tra le prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88 cui fa riferimento l'art. 47, comma 3, e in particolare in “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Trova, dunque, applicazione il termine annuale di decadenza ex art. 47, comma 3, D.P.R. n.
639/1971.
In proposito giova aggiungere che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato le due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”
- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017).
In altri termini, dalla normativa innanzi richiamata discende che dalla data di presentazione della domanda amministrativa vi sono 300 giorni al massimo per l'esaurimento dell'intera fase amministrativa (corrispondenti alla somma dei 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, dei 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e degli ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). Dopo la conclusione della intera fase
5 amministrativa – ovvero al massimo dopo il trecentesimo giorno dalla data di presentazione domanda amministrativa – inizia a decorrere, in ogni caso, il termine di decadenza di cui all'art. 47 del DPR n.
639/1970.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che dalla lettura della suddetta normativa e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il termine CP_1
decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del
1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza CP_1 dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo CP_1
è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento
(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).
Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, operando il termine annuale di decadenza e considerato il termine complessivo per la definizione del procedimento in via amministrativa, non sussistono dubbi in ordine al fatto che in relazione alla domanda presentata il CP_ 15.1.2018, con rigetto comunicato tardivamente da parte dell' il 14.6.2018, è intervenuta la decadenza in parola, posto che – come rilevato dal Tribunale - il ricorso è stato depositato in data
8.6.2020 e a quella data era ampiamente decorso il termine massimo di un anno e 300 giorni
(decorrente, nella specie, dalla data della domanda).
Ciò detto, occorre considerare che, come evidenziato nel primo motivo di appello, in data
24.4.2019 ha presentato una nuova domanda per ottenere l'APE sociale, respinta Parte_1 dall' con decisione del 15.5.2019, di cui era stato richiesto il riesame – senza risposta - in data CP_1
11.11.2019.
Rispetto a tale nuova domanda, in relazione alla quale, in applicazione dei principi anzidetti, non è maturata alcuna decadenza, non appare condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui “non può ricollegarsi alla seconda domanda amministrativa del 24.4.2019, avente ad oggetto la medesima pretesa e fondata sugli stessi presupposti della prima domanda, l'effetto dello
6 spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza. Diversamente, infatti, si rimetterebbe al mero arbitrio del richiedente e, quindi, alla sua decisione di ripresentare la stessa domanda già respinta, l'effetto dello spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, con elusione della ratio di certezza temporale delle situazioni giuridiche sottesa alla previsione legislativa di un termine decadenziale.
In proposito rileva innanzi tutto il Collegio che allorché la Suprema Corte - peraltro in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e, dunque, in fattispecie non sovrapponibile a quella in esame - ha affermato che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti”, ha sempre fatto riferimento ad ipotesi in cui la decadenza rispetto alla prima domanda era già maturata. Il che, nella specie, non è avvenuto, essendo stata proposta la seconda domanda prima del maturare del termine decadenziale.
Inoltre, non deve sfuggire che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, le due domande presentate, sebbene dirette ad ottenere la medesima prestazione, non sono state fondate sugli stessi presupposti.
La prima domanda, infatti, avanzata quando non aveva ancora compiuto Parte_1
63 anni, si fondava sul dichiarato stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento in data 20.7.1998 e tale domanda è stata respinta in quanto l'Istituto ha rilevato che dopo detto licenziamento vi era stato ulteriore espletamento di attività lavorativa, seguita dalla percezione di indennità di disoccupazione (cfr. provvedimento del 15.3.2019) CP_1
La seconda domanda, invece, è stata presentata dall'odierna appellante, che nelle more aveva compiuto 63 anni (essendo nata il [...]), sulla scorta della situazione effettiva alla data del
24.4.2019 e dello stato disoccupazione incolpevole dall'anno 2008, anno in cui la ha Parte_1 percepito l'indennità di disoccupazione dall'8 gennaio al 31 dicembre.
Orbene, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al tipo di prestazione e alla possibilità che le situazioni fattuali rilevanti in relazione alla stessa mutino nel tempo, è senz'altro possibile per l'interessato presentare una nuova domanda, rappresentando elementi anche solo in parte diversi o più corretti (potenzialmente idonei all'accoglimento della stessa).
Ne segue che se rispetto alla prima domanda è maturata la decadenza, la seconda domanda è invece suscettibile di valutazione.
2.3. Venendo al secondo motivo di appello, e alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'Ape Sociale con riferimento alla domanda presentata in data 24.4.2019,
7 giova innanzi tutto evidenziare che, avuto riguardo alla fattispecie che ci occupa, rientrante nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, le parti controvertono solo sulla sussistenza, in capo all'appellante, dello stato di disoccupazione (incontestati, quindi, i requisiti relativi all'età, all'anzianità contributiva, ecc.). In particolare, secondo l' , non vi CP_2
sarebbe lo stato di disoccupazione in quanto la ha svolto attività di collaborazione nel 2008 Parte_1
e nel 2009 (cfr. pagina 4 della comparsa dell' in appello). CP_1
L'appellante contesta tale conclusione, evidenziando l'irrilevanza dello svolgimento di attività di collaborazione nel 2008 e nel 2009, con percezione di reddito pari a euro 1.050,00 per il 2008 e a euro 250,00 per il 2009, “poiché importi al di sotto dei limiti reddituali per l'eventuale percepimento dell'indennità di disoccupazione, che infatti era erogata” (cfr. p. 4 dell'atto di gravame).
L'assunto della parte appellante è fondato.
Innanzi tutto, avuto riguardo alle argomentazioni svolte dall' , rileva il Collegio che CP_2 allorché il legislatore ha previsto che per beneficiare dell'APE sociale i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 devono avere “concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi” ha voluto intendere che i predetti lavoratori devono aver cessato di percepire integralmente la prestazione per la disoccupazione, non già che lo stato di disoccupazione nei tre mesi precedenti la domanda deve essere “integrale”.
Devono, poi, ribadirsi le valutazioni già svolte da questa Corte territoriale con sentenza n.
4521/2022, pubblicata il 22.11.2022. Invero, lo svolgimento da parte di di Parte_1 un'attività lavorativa di collaborazione con reddito inferiore all'importo annuo rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 232/2016 (su cui cfr. infra) non determina il venir meno dello stato di disoccupazione in capo all'appellante, sicché, all'atto della domanda di accesso all'Ape sociale (24.4.2019), la stessa doveva considerarsi in stato di disoccupazione e, quindi, in possesso di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per beneficiare della prestazione in esame.
Osserva in proposito il Collegio che se lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo, al di sotto di una certa soglia di reddito predefinita dalla legge, non incide sul diritto alla percezione dell'Ape sociale (art. 1, comma 183, della legge n. 232/2016), deve ritenersi che la stessa regola valga anche per la fase anteriore al riconoscimento del diritto a quest'ultima prestazione, dovendosi sostenere che l'originario stato di disoccupazione dell'avente diritto non venga meno per effetto dello svolgimento di attività subordinata o autonoma con reddito inferiore a quello preso in considerazione dal citato comma 183 (a mente del quale l'Ape sociale “è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”).
8 È bene precisare che anche l'art. 8 del d.P.C.M. n. 88/2017 - che regolamenta l'indennità in esame - recita: “L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti dal lavoratore”. Del resto, il citato art. 8 si rivela in linea con la previsione di altri istituti sociali, come, ad esempio, il reddito di inclusione o la Naspi, dove il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche qualora svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 917/1986 (v., rispettivamente, art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017 e artt. 9 e 10 del d.lgs. 22/2015).
Alla luce delle argomentazioni che precedono va dichiarato il diritto di Parte_1 ad accedere all'Ape sociale ” con riferimento alla domanda presentata in data 24.4.2019 e l' CP_2
appellato va condannato a corrispondere il relativo trattamento economico dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (l'unica, come detto, suscettibile di considerazione nella presente sede, essendo maturata la decadenza con riferimento alla precedente domanda), oltre gli accessori di legge.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio- da distrarre in favore del procuratore di Parte_1
antistatario - seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione dei parametri
[...]
indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1, comma Parte_1
179, della legge n. 232/2016 (cd. “Ape sociale”) con riferimento alla domanda presentata in data CP_ 24.4.2019 e condanna l' a corrisponderle il relativo trattamento economico dall'1/5/2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano quanto al primo grado in euro 3.500,00 e quanto al secondo grado in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
9
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Nisi, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Viterbo, alla via Garibaldi n. 16
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Alessia Manno, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n.
3/2022 pubblicata il 13/01/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.6.2020 adiva il Tribunale di Viterbo, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il
1 diritto della ricorrente alla concessione della Ape Sociale Anticipo Pensionistico in favore dei disoccupati a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante protempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario”. CP_ Deduceva la ricorrente che: - il 15.1.2018 aveva presentato all' di Rieti domanda per il riconoscimento della prestazione Ape Sociale, facendo riferimento al licenziamento intimatole il CP_ 20.7.1998; - in data 14.6.2018 l' le aveva comunicato la reiezione della domanda;
- il 20.2.2019 CP_ aveva chiesto il riesame della pratica;
- in data 25.3.2019 l' aveva confermato il rigetto della domanda sottolineando come la ricorrente, differentemente da quanto dichiarato, aveva lavorato successivamente alla data del predetto licenziamento.
Dopo aver precisato che, effettivamente, nella domanda del 15.1.2018 aveva indicato, per mero errore materiale, di essere stata licenziata nel 1998, precisava che aveva Parte_1
lavorato fino al 2007 e successivamente aveva versato in stato di disoccupazione;
aggiungeva che, quindi, sussistendone tutti i presupposti (63 anni di età, 30 anni di contribuzione e 12 mesi di
CP_ disoccupazione), in data 24.4.2019 aveva presentato all' di Viterbo un'altra domanda volta ad ottenere l'Ape Sociale;
- il 15.5.2019 l'Istituto aveva respinto l'istanza; - la domanda di riesame avanzata in data 11.11.2019 non aveva avuto riscontro.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza dalla domanda ex art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970 e, nel merito, l'infondatezza del ricorso giudiziale per carenza del requisito della disoccupazione, in quanto lo stato di disoccupazione doveva essere integrale
(prevedendo la norma: “…hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi”) e quindi esclusivo, mentre nel caso di specie la condizione di disoccupazione era stata accompagnata dallo svolgimento di attività di collaborazione (posto che aveva svolto attività di collaborazione nel 2008 e nel 2009). Parte_1
All'esito del giudizio il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza con riferimento alla domanda presentata nel 2018; assumeva che la causa aveva, invece, ad oggetto il diniego dell'istanza presentata in data 24.4.2019, mentre il fatto che nel 2018 era stata presentata un'altra domanda “a uno sportello (quello di Rieti) tra l'altro non competente” non assumeva rilievo, essendo fondata detta istanza su presupposti non corretti e non attuali;
pertanto, avuto riguardo alla
2 seconda domanda, non era maturata alcuna decadenza;
in ogni caso, sosteneva che al caso di specie era applicabile il disposto dell'art. 47, comma 2 DPR 639/1970, posto che l'APE sociale è una prestazione anticipatoria del trattamento pensionistico: l'applicazione del termine di decadenza triennale (invece di quello annuale, considerato dal Tribunale) comportava, quindi, che anche in relazione alla prima domanda non era maturata alcuna decadenza;
2) sussistevano, nella specie, tutti i presupposti normativi per il riconoscimento della prestazione richiesta, evidenziandosi in particolare che i redditi percepiti nel 2008 e nel 2009 erano talmente modesti da essere irrilevanti ai fini della corresponsione della prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' confutando le avverse censure alla sentenza impugnata e CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. È utile premettere che la L. n. 232 del 2016 ha previsto in via sperimentale, a partire dal mese di maggio 2017, la possibilità di un'uscita anticipata dal mondo del lavoro fino ad un massimo di tre anni e sette mesi, subordinata però al soddisfacimento di alcuni requisiti.
L'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 ha previsto che, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017, “agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335”, che si trovano in una delle condizioni previste alle lettere da a) a d) del medesimo comma
179, “al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tra le diverse ipotesi previste alle lettere da a) a d) dell'art. 1, comma 179 rientra, per quanto in questa sede rileva, la condizione di coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria
(“a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604”), che “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi” e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2.2. Il primo motivo di appello – che censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nella specie, sia maturata la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati;
e ciò sebbene il Collegio condivida la decisione del
3 Tribunale in ordine all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 47, comma 3 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (e, dunque, del termine di decadenza annuale).
Come noto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, ai commi da 1 a 3, stabilisce che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”
La “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge n.
88/1989 comprende “le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per
l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il termine di decadenza non è quello triennale applicabile “in materia di trattamenti pensionistici”.
E invero, costituisce ius receptum che l'art. 47 citato comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura (cfr., tra le tante, Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 618 del 2018; Cass. n. 19729 del 2017;
Cass. n. 17433 del 2017). Ebbene, la prestazione per cui è causa è una sorta di “accompagnamento” alla pensione, venendo corrisposta in via temporanea fino al conseguimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
è, dunque, evidentemente distinta dalla prestazione pensionistica in senso proprio, alla quale il soggetto può accedere solo una volta
4 raggiunto il requisito anagrafico, e non incide né sul diritto alla percezione del trattamento pensionistico né sulla sua quantificazione.
Essa, inoltre, è prevista in favore di determinate categorie di soggetti in possesso di specifici requisiti previsti dalla legge e, presupponendo un rapporto di natura contributiva (prevedendo l'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 un'anzianità contributiva minima di 30 o 36 anni a seconda della categoria di appartenenza), può qualificarsi come prestazione di natura previdenziale. È, chiaramente, per quanto detto, di carattere temporaneo, essendo erogata, con cadenza mensile, per
“una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.
L'Ape sociale, quindi, rientra tra le prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88 cui fa riferimento l'art. 47, comma 3, e in particolare in “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”.
Trova, dunque, applicazione il termine annuale di decadenza ex art. 47, comma 3, D.P.R. n.
639/1971.
In proposito giova aggiungere che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato le due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”
- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017).
In altri termini, dalla normativa innanzi richiamata discende che dalla data di presentazione della domanda amministrativa vi sono 300 giorni al massimo per l'esaurimento dell'intera fase amministrativa (corrispondenti alla somma dei 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, dei 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e degli ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). Dopo la conclusione della intera fase
5 amministrativa – ovvero al massimo dopo il trecentesimo giorno dalla data di presentazione domanda amministrativa – inizia a decorrere, in ogni caso, il termine di decadenza di cui all'art. 47 del DPR n.
639/1970.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che dalla lettura della suddetta normativa e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il termine CP_1
decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del
1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza CP_1 dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo CP_1
è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento
(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).
Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, operando il termine annuale di decadenza e considerato il termine complessivo per la definizione del procedimento in via amministrativa, non sussistono dubbi in ordine al fatto che in relazione alla domanda presentata il CP_ 15.1.2018, con rigetto comunicato tardivamente da parte dell' il 14.6.2018, è intervenuta la decadenza in parola, posto che – come rilevato dal Tribunale - il ricorso è stato depositato in data
8.6.2020 e a quella data era ampiamente decorso il termine massimo di un anno e 300 giorni
(decorrente, nella specie, dalla data della domanda).
Ciò detto, occorre considerare che, come evidenziato nel primo motivo di appello, in data
24.4.2019 ha presentato una nuova domanda per ottenere l'APE sociale, respinta Parte_1 dall' con decisione del 15.5.2019, di cui era stato richiesto il riesame – senza risposta - in data CP_1
11.11.2019.
Rispetto a tale nuova domanda, in relazione alla quale, in applicazione dei principi anzidetti, non è maturata alcuna decadenza, non appare condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui “non può ricollegarsi alla seconda domanda amministrativa del 24.4.2019, avente ad oggetto la medesima pretesa e fondata sugli stessi presupposti della prima domanda, l'effetto dello
6 spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza. Diversamente, infatti, si rimetterebbe al mero arbitrio del richiedente e, quindi, alla sua decisione di ripresentare la stessa domanda già respinta, l'effetto dello spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, con elusione della ratio di certezza temporale delle situazioni giuridiche sottesa alla previsione legislativa di un termine decadenziale.
In proposito rileva innanzi tutto il Collegio che allorché la Suprema Corte - peraltro in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e, dunque, in fattispecie non sovrapponibile a quella in esame - ha affermato che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti”, ha sempre fatto riferimento ad ipotesi in cui la decadenza rispetto alla prima domanda era già maturata. Il che, nella specie, non è avvenuto, essendo stata proposta la seconda domanda prima del maturare del termine decadenziale.
Inoltre, non deve sfuggire che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, le due domande presentate, sebbene dirette ad ottenere la medesima prestazione, non sono state fondate sugli stessi presupposti.
La prima domanda, infatti, avanzata quando non aveva ancora compiuto Parte_1
63 anni, si fondava sul dichiarato stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento in data 20.7.1998 e tale domanda è stata respinta in quanto l'Istituto ha rilevato che dopo detto licenziamento vi era stato ulteriore espletamento di attività lavorativa, seguita dalla percezione di indennità di disoccupazione (cfr. provvedimento del 15.3.2019) CP_1
La seconda domanda, invece, è stata presentata dall'odierna appellante, che nelle more aveva compiuto 63 anni (essendo nata il [...]), sulla scorta della situazione effettiva alla data del
24.4.2019 e dello stato disoccupazione incolpevole dall'anno 2008, anno in cui la ha Parte_1 percepito l'indennità di disoccupazione dall'8 gennaio al 31 dicembre.
Orbene, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al tipo di prestazione e alla possibilità che le situazioni fattuali rilevanti in relazione alla stessa mutino nel tempo, è senz'altro possibile per l'interessato presentare una nuova domanda, rappresentando elementi anche solo in parte diversi o più corretti (potenzialmente idonei all'accoglimento della stessa).
Ne segue che se rispetto alla prima domanda è maturata la decadenza, la seconda domanda è invece suscettibile di valutazione.
2.3. Venendo al secondo motivo di appello, e alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'Ape Sociale con riferimento alla domanda presentata in data 24.4.2019,
7 giova innanzi tutto evidenziare che, avuto riguardo alla fattispecie che ci occupa, rientrante nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, le parti controvertono solo sulla sussistenza, in capo all'appellante, dello stato di disoccupazione (incontestati, quindi, i requisiti relativi all'età, all'anzianità contributiva, ecc.). In particolare, secondo l' , non vi CP_2
sarebbe lo stato di disoccupazione in quanto la ha svolto attività di collaborazione nel 2008 Parte_1
e nel 2009 (cfr. pagina 4 della comparsa dell' in appello). CP_1
L'appellante contesta tale conclusione, evidenziando l'irrilevanza dello svolgimento di attività di collaborazione nel 2008 e nel 2009, con percezione di reddito pari a euro 1.050,00 per il 2008 e a euro 250,00 per il 2009, “poiché importi al di sotto dei limiti reddituali per l'eventuale percepimento dell'indennità di disoccupazione, che infatti era erogata” (cfr. p. 4 dell'atto di gravame).
L'assunto della parte appellante è fondato.
Innanzi tutto, avuto riguardo alle argomentazioni svolte dall' , rileva il Collegio che CP_2 allorché il legislatore ha previsto che per beneficiare dell'APE sociale i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 devono avere “concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi” ha voluto intendere che i predetti lavoratori devono aver cessato di percepire integralmente la prestazione per la disoccupazione, non già che lo stato di disoccupazione nei tre mesi precedenti la domanda deve essere “integrale”.
Devono, poi, ribadirsi le valutazioni già svolte da questa Corte territoriale con sentenza n.
4521/2022, pubblicata il 22.11.2022. Invero, lo svolgimento da parte di di Parte_1 un'attività lavorativa di collaborazione con reddito inferiore all'importo annuo rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 232/2016 (su cui cfr. infra) non determina il venir meno dello stato di disoccupazione in capo all'appellante, sicché, all'atto della domanda di accesso all'Ape sociale (24.4.2019), la stessa doveva considerarsi in stato di disoccupazione e, quindi, in possesso di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per beneficiare della prestazione in esame.
Osserva in proposito il Collegio che se lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo, al di sotto di una certa soglia di reddito predefinita dalla legge, non incide sul diritto alla percezione dell'Ape sociale (art. 1, comma 183, della legge n. 232/2016), deve ritenersi che la stessa regola valga anche per la fase anteriore al riconoscimento del diritto a quest'ultima prestazione, dovendosi sostenere che l'originario stato di disoccupazione dell'avente diritto non venga meno per effetto dello svolgimento di attività subordinata o autonoma con reddito inferiore a quello preso in considerazione dal citato comma 183 (a mente del quale l'Ape sociale “è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”).
8 È bene precisare che anche l'art. 8 del d.P.C.M. n. 88/2017 - che regolamenta l'indennità in esame - recita: “L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti dal lavoratore”. Del resto, il citato art. 8 si rivela in linea con la previsione di altri istituti sociali, come, ad esempio, il reddito di inclusione o la Naspi, dove il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche qualora svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 917/1986 (v., rispettivamente, art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017 e artt. 9 e 10 del d.lgs. 22/2015).
Alla luce delle argomentazioni che precedono va dichiarato il diritto di Parte_1 ad accedere all'Ape sociale ” con riferimento alla domanda presentata in data 24.4.2019 e l' CP_2
appellato va condannato a corrispondere il relativo trattamento economico dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (l'unica, come detto, suscettibile di considerazione nella presente sede, essendo maturata la decadenza con riferimento alla precedente domanda), oltre gli accessori di legge.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio- da distrarre in favore del procuratore di Parte_1
antistatario - seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione dei parametri
[...]
indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1, comma Parte_1
179, della legge n. 232/2016 (cd. “Ape sociale”) con riferimento alla domanda presentata in data CP_ 24.4.2019 e condanna l' a corrisponderle il relativo trattamento economico dall'1/5/2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano quanto al primo grado in euro 3.500,00 e quanto al secondo grado in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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