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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Raffaella Genovese, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 18/09/2025, nella causa RG 1057/2024, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del L.R. p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11, Napoli appellante
E
, difeso dagli avv.ti Roberta Buonomo e Ugo Odierna, Controparte_1 domiciliato in via Dei Fiorentini n. 61, Napoli appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 30.10.2020 al Tribunale di Avellino -sezione lavoro-, convenne in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
, il e
[...] Parte_1 [...]
premettendo di essere docente titolare di Esercitazioni Orchestrali presso CP_3
l'istituto convenuto, di aver manifestato la disponibilità a ricoprire incarichi di insegnamento di didattica aggiuntiva extra-titolarità per l'a.a. 2019/2020 per i seguenti settori disciplinari che riteneva affini al proprio settore artistico-disciplinare: 1)
Pag. 1 di 11 Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e dei teatro musicale – I Livello;
2)
Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e dei teatro musicale – II Livello;
e 3)
Direzione di gruppi strumentali e vocali – II Livello.
Lamentò che con provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020, il Direttore del
Conservatorio aveva attribuito le ore di didattica aggiuntiva per le menzionate materie al sig. , titolare dell'insegnamento di musica da camera, già assegnatario CP_3 per il precedente a.a. 2018/2019.
Espose che, a seguito di istanza di accesso agli atti della procedura, il Parte_1 aveva dichiarato che l'incarico era stato conferito senza redazione di apposito verbale, che non sarebbe stato previsto in merito a:
1) alla predefinizione dei criteri di valutazione per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva;
2) alla valutazione espressa per ogni singolo aspirante;
3) alla motivazione preferenziale per l'attribuzione dell'incarico rispetto ad altri candidati.
Eccepì, pertanto, la violazione dei principi di pubblicità degli atti, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di motivazione, ai fini della verifica esterna della regolarità del concorso, nonché l'omissione della procedura comparativa e selettiva, da attuare secondo i criteri di competenza ed affinità di settore stabiliti nel
Regolamento adottato con decreto prot. n. 45 del 07.01.2019, l'inosservanza del criterio quantitativo nell'assegnazione degli incarichi, l'assenza di copertura finanziaria, la violazione del criterio di correttezza e buona fede, l'assenza di programmazione didattica.
Dedusse che in base ai predetti criteri, comparando i rispettivi profili professionali per titoli ed esperienze, egli avrebbe dovuto essere preferito al docente CP_3 nell'attribuzione dell'incarico in questione.
Chiese, pertanto, previa disapplicazione del provvedimento adottato dal Direttore del
(prot. n. 0006657 del Parte_1
23.7.2020), dichiarare il proprio diritto ad essere valutato in applicazione dei criteri
(competenza ed affinità di settore) previsti nel Regolamento adottato ex art. 5 C.C.N.I.
Pag. 2 di 11 2011 e disporre la rivalutazione degli aspiranti all'incarico di didattica aggiuntiva per un monte orario totale di 144 ore, nonché, atteso che l'incarico era stato interamente espletato, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, costituito dalla mancata corresponsione del compenso per € 6.985,00, dal danno curriculare, equivalente al 50% del compenso (€ 3.492,00) e dal danno alla dignità e all'immagine professionale, equivalente al 50% del compenso (€ 3.492,00), il tutto per complessivi € 13.970,00 o per la somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituirono i convenuti e , eccependo il difetto di CP_4 Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo, ed il difetto di legittimazione passiva del , per l'autonomia CP_2 giuridica del . Chiesero il rigetto della domanda nel merito, per Parte_1 mancanza di prova dell'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, e, comunque, della spettanza dell'incarico, con vittoria di spese.
Non si costituì l'altro convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, CP_3 per cui ne venne dichiarata la contumacia.
Istruita la causa, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 355/2024, del 28.03.2024, in questa sede impugnata, accolse parzialmente il ricorso, nei termini che seguono:
1) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
2) condannò il , in persona Parte_1 del l. r. p. t., al pagamento, in favore di ed a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della somma netta di € 3.492,00, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
3) rigettò per il resto il ricorso;
4) compensò le spese di lite in misura della metà con condanna del
[...]
in persona del l. r. p. t., al pagamento Parte_1 della residua parte, liquidata in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre € 59,25 per esborsi, con attribuzione, compensando
Pag. 3 di 11 le spese nel rapporto processuale tra il ricorrente, il Controparte_2
e .
[...] CP_3
In via preliminare, il giudice del primo grado rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, trattando la fattispecie di rapporto di pubblico impiego privatizzato e di atti dell'Amministrazione datrice con valenza di atti negoziali di gestione del rapporto, più precisamente si trattava di domanda di risarcimento del danno per omesso conferimento di un incarico accessorio ad un rapporto di pubblico impiego già incardinato tra le parti, posizione giuridica “interna” al rapporto di lavoro già esistente, non qualificabile come interesse legittimo, bensì come diritto soggettivo.
Fondata, invece, ritenne essere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
, in virtù dell'autonomia finanziaria del , munito di personalità CP_2 Parte_1 giuridica, benché nella fattispecie si domandasse un risarcimento danni e non una effettiva retribuzione.
Nel merito, il giudice di prime cure, osservato che il Regolamento citato non prevedeva uno specifico concorso interno, ma un'ampia discrezionalità dell'organo di vertice del nell'assegnazione degli incarichi di didattica aggiuntiva in base alle Parte_1 competenze, da intendersi nell'insegnamento da attribuire, o alle affinità di settore, ritenne che il conferimento dell'incarico al convenuto , che aveva CP_3 espletato il medesimo incarico anche nell'anno accademico precedente, fosse motivato dal criterio della competenza, in osservanza dell'art. 2, comma 6, del Regolamento, al fine di soddisfare la primaria esigenza di garantire la continuità didattica. Con la conseguenza che non poteva riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere l'incarico de quo né la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile per la sua mancata attribuzione.
Ritenne, per converso, fondata la domanda di risarcimento danni per lesione dell'immagine professionale, proprio sulla scorta della mancata comunicazione, agli altri aspiranti, della motivazione della scelta di attribuire l'incarico al docente , CP_3 dovendosi ritenere che la motivazione della decisione fosse un preciso obbligo del datore di lavoro pubblico connesso al dovere di correttezza e buona fede, e la sua mancata espressione all'esterno un inadempimento di carattere contrattuale.
Pag. 4 di 11 Per espressa ammissione del Conservatorio (cfr. missiva del 16.9.2020), in alcun atto scritto potevano rinvenirsi i motivi della scelta, in quanto il Regolamento non lo imponeva.
In merito alla determinazione del quantum del danno all'immagine da risarcire, il primo giudice ritenne doversi fare ricorso ai criteri equitativi di cui agli artt. 1226 c.c.
e 432 c.p.c., a fronte della difficoltà di dimostrare una simile lesione all'immagine professionale, e condivise la quantificazione elaborata da parte ricorrente, in misura pari al 50% del compenso previsto per l'incarico di didattica aggiuntiva oggetto di causa, anche in quanto non contestata dai convenuti. Di conseguenza, venne riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la somma di € 3.492,00.
Non venne riconosciuto, invece, il danno curriculare, in quanto insussistente qualsiasi lesione patrimoniale connessa all'omesso conferimento dell'incarico al ricorrente, al quale non sarebbe spettato.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 23/04/2024, il
[...]
ha impugnato la predetta Sentenza n. Parte_1
355/2024 del Tribunale di Avellino e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, con richiesta di rigetto in toto della domanda di primo grado, in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata, e vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Con un unico motivo di gravame, l'amministrazione ha lamentato l'erronea affermazione della responsabilità del conservatorio per mancanza di prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresi il danno - evento, il danno - conseguenza
e il nesso di causalità, deducendo l'errore del primo giudice nel ritenere raggiunta la prova del danno all'immagine, pur dopo aver riconosciuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione e l'insussistenza del diritto dell'originario ricorrente CP_1 ad ottenere l'incarico. Più precisamente, secondo l'assunto di parte appellante non vi sarebbe stata alcuna prova in atti della circostanza sulla quale il Tribunale di Avellino aveva fondato l'addebito di responsabilità del , id est del diffondersi Parte_1 della notizia del mancato incarico nell'ambiente lavorativo del ricorrente.
Pag. 5 di 11 Si è ricostituito il docente appellato con memoria di costituzione e risposta del
25/11/2024, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In primo luogo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c., il avrebbe contestato per la prima volta Parte_1 solo in secondo grado la sussistenza del danno all'immagine professionale, senza prendere posizione sul punto anche in sede di costituzione di primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per tardività anche in relazione alla contestazione dei conteggi e del quantum del risarcimento, avvenuta solo in questa sede, facendo rilevare che, come da insegnamento della Corte di Cassazione (sez. L. n.
4051/2011), la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza dell'appello nel merito, osservando che, quanto al riconoscimento della lesione all'immagine professionale, il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione anche in ragione della violazione dell'obbligo di motivazione incombente sul datore di lavoro pubblico, inadempimento di carattere contrattuale da cui discenderebbe la responsabilità risarcitoria.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 18/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione e decisa come segue.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello dell'Amministrazione è infondato.
In questa sede l'appellante, con un unico argomentato motivo, ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha accolto parzialmente la domanda originaria
Pag. 6 di 11 riconoscendo la sussistenza di un diritto ad un risarcimento per lesione dell'immagine professionale, quantificato nella somma netta di € 3.492,00.
L'appellante contesta sostanzialmente la mancanza di prova di tutti gli elementi costitutivi del presunto illecito, ivi compresi il danno – evento, il danno – conseguenza e il nesso di causalità.
Non vi sarebbe alcuna prova in atti della circostanza sulla quale il giudice di prime cure ha ritenuto fondato l'addebito di responsabilità al , ed in particolare Parte_1 mancherebbe la prova del diffondersi della notizia del mancato incarico nell'ambiente lavorativo del ricorrente.
Osserva il Collegio che, come correttamente ricostruito in fatto nella motivazione della sentenza impugnata, l'attribuzione dell'incarico è avvenuta in applicazione del criterio di competenza previsto all'art. 2 co. 6, del regolamento, che prevede che qualora non siano disponibili docenti titolari il Diretto può nominare, previo ricevimento di dichiarazione di disponibilità, docenti interni titolari di un altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte ore, con assegnazione d'ufficio fino al completamento del monte ore contrattuale, sulla base delle relative competenze e, in subordine, in base alle affinità del settore artistico disciplinare.
Nel caso in esame, l'incarico per la didattica aggiuntiva è stato attribuito all'altro docente , il medesimo che nell'a.a. precedente aveva espletato il CP_3 medesimo incarico aggiuntivo nelle materie concertazione e direzione, dunque in applicazione del criterio della competenza in base a quanto previsto all'art. 2 co. 6, del regolamento.
Manca tuttavia una motivazione della scelta ed in particolare è stata omessa una formale comparazione tra i profili professionali dei due docenti dichiaratisi disponibili a ricevere l'incarico stesso, o quanto meno non risulta dagli atti il procedimento che ha condotto alla scelta.
Dall'esame del provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020 del Direttore del
, risulta testualmente che erano state attribuite le ore aggiuntive di Parte_1 insegnamento di I e II Livello per l'a.a. 2019/2020 al m° “visto il CP_3 verbale del Collegio dei Docenti dell'11 Ottobre 2019 … in conformità ai criteri
Pag. 7 di 11 previsti dall'art.2 del Regolamento recante modalità e procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva…”.
Nessun'altra indicazione utile o rilevante in questa sede può essere ricavata dal Verbale
Collegio docenti 11.10.2019 menzionato nel suddetto provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020.
Tanto premesso, osserva il Collegio che pur potendosi ritenere legittimo il provvedimento di assegnazione di incarichi di didattica aggiuntiva, in quanto sul punto la sentenza di primo grado non è stata impugnata ed è passata in giudicato, manca la motivazione di tale provvedimento, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle chance che avrebbe potuto avere il docente escluso.
Ritiene il Collegio che in caso di scelta tra più aspiranti a un incarico,
l'amministrazione è tenuta a esplicitare i criteri e le ragioni della selezione, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare. In particolare, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce un principio generale dell'azione amministrativa (art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241), che trova applicazione anche nei procedimenti di attribuzione di incarichi aggiuntivi nel pubblico impiego, inclusi i
Conservatori di musica.
Nel caso in esame risulta non contestato che anche l'odierno appellato aveva presentato istanza di attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, ma manca qualsiasi motivazione della scelta in concreto effettuata, è stata omessa una comparazione tra i due candidati,
e ciò può configurare un inadempimento contrattuale e dare luogo a risarcimento del danno, anche per danno all'immagine o perdita di chance, specie quando la decisione si sia diffusa informalmente nell'ambiente lavorativo, ledendo la reputazione professionale del docente escluso (Cass. 6485/2021; Cass. 36209/2023).
Per tali motivi, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia correttamente ribadito il principio secondo cui, in presenza di più aspiranti, il provvedimento di attribuzione dell'incarico aggiuntivo avrebbe dovuto essere motivato.
L'obbligo di motivazione nei provvedimenti di attribuzione di incarichi aggiuntivi in caso di presenza di più candidati è principio consolidato e la sua omissione comporta responsabilità risarcitoria.
Pag. 8 di 11 Alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei candidati ed il provvedimento finale doveva essere sorretto da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.
Nel caso in esame, il docente escluso solo a seguito di una formale istanza di accesso agli atti formulata in data 07/08/2020 ha potuto apprendere, dalla risposta del Direttore del 16/09/2020, che l'incarico di attribuzione di ore aggiuntive era stato attribuito al
M° “a norma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Nazionale 12 Luglio CP_3
2011” e che non era previsto redigere alcun verbale.
In tale condotta la Corte ravvisa una violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97
Cost.), idonea fondare una richiesta risarcitoria per danno all'immagine come già affermato nella sentenza di primo grado.
In materia contrattuale, i principi di correttezza e buona fede costituiscono una vera e propria obbligazione accessoria che integra il contenuto del contratto, che si traduce in un dovere di reciproca collaborazione e solidarietà, la cui violazione espone la parte ad una responsabilità risarcitoria.
L'Amministrazione ha comunque l'obbligo di procedere secondo criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), con conseguente necessità di motivare le scelte, soprattutto in presenza di più aspiranti.
Resta da valutare l'eccezione, sollevata nell'atto di appello, secondo cui il danno non sarebbe stato provato.
Sul punto, osserva il Collegio che, come già rilevato dal giudice di prime cure, la condotta tenuta dalla P.A. datrice di lavoro va stigmatizzata proprio per l'assenza di esternazione al corpo docente, o almeno ai soggetti coinvolti, dei motivi sottesi all'attribuzione dell'incarico in contesa al prof. anziché al prof. . CP_3 CP_1
Dal tenore della nota del Direttore del Conservatorio del 16/09/2020, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, può evincersi che della questione si sarebbe discusso nel
“Verbale del Collegio dei docenti del giorno 11 ottobre 2019”, allegato alla risposta,
Pag. 9 di 11 dunque, quantomeno i Docenti presenti in quella riunione erano venuti a conoscenza dell'attribuzione dell'incarico all'altro candidato, pur non essendo stato redatto alcun verbale.
Può affermarsi allora che la notizia della mancata attribuzione all'odierno docente appellato era nota agli altri docenti e che si era poi ulteriormente diffusa nell'ambiente lavorativo, con conseguente discredito della professionalità e dell'immagine del docente escluso.
La diffusione informale della notizia può essere ritenuta un fatto notorio in ambienti ristretti come quelli accademici e costituisce un fatto presuntivo che può essere posto a fondamento della decisione del giudicante.
L'amministrazione si è limitata ad affermare che non sarebbe stata fornita prova del fatto che la notizia si era diffusa, ma tale circostanza non era stata in precedenza contestata in modo specifico, avendo l'amministrazione contestato in radice la pretesa dell'originario ricorrente.
In altri termini si tratta di una circostanza non contestata specificamente in primo grado, pur avendo il ricorrente rivendicato sin dal ricorso introduttivo un danno all'immagine, e come tale inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello.
Si è verificato dunque un discredito dell'immagine professionale dell'originario ricorrente, quale titolato docente accademico.
Infine, sul quantum, possono condividersi i conteggi del ricorrente che sin dal ricorso aveva quantificato il danno all'immagine in misura pari al 50% del compenso previsto per la retribuzione dell'incarico di didattica aggiuntiva, sul cui importo non vi è contestazione, e che il giudice di prime cure ha preso come riferimento per liquidare il danno con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c…
Per quanto riguarda le spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia e con parametri minimi, trattandosi di causa non particolarmente complessa,
Sul contributo unificato, nonostante il rigetto dell'appello, non è dovuto alcun ulteriore versamento da parte dell'amministrazione appellante, in conformità a quanto ritenuto
Pag. 10 di 11 dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, che ha affermato che stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile ( Così
Cass.21348/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro €.1.458,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
Napoli, 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Raffaella Genovese, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 18/09/2025, nella causa RG 1057/2024, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del L.R. p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11, Napoli appellante
E
, difeso dagli avv.ti Roberta Buonomo e Ugo Odierna, Controparte_1 domiciliato in via Dei Fiorentini n. 61, Napoli appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 30.10.2020 al Tribunale di Avellino -sezione lavoro-, convenne in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
, il e
[...] Parte_1 [...]
premettendo di essere docente titolare di Esercitazioni Orchestrali presso CP_3
l'istituto convenuto, di aver manifestato la disponibilità a ricoprire incarichi di insegnamento di didattica aggiuntiva extra-titolarità per l'a.a. 2019/2020 per i seguenti settori disciplinari che riteneva affini al proprio settore artistico-disciplinare: 1)
Pag. 1 di 11 Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e dei teatro musicale – I Livello;
2)
Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e dei teatro musicale – II Livello;
e 3)
Direzione di gruppi strumentali e vocali – II Livello.
Lamentò che con provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020, il Direttore del
Conservatorio aveva attribuito le ore di didattica aggiuntiva per le menzionate materie al sig. , titolare dell'insegnamento di musica da camera, già assegnatario CP_3 per il precedente a.a. 2018/2019.
Espose che, a seguito di istanza di accesso agli atti della procedura, il Parte_1 aveva dichiarato che l'incarico era stato conferito senza redazione di apposito verbale, che non sarebbe stato previsto in merito a:
1) alla predefinizione dei criteri di valutazione per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva;
2) alla valutazione espressa per ogni singolo aspirante;
3) alla motivazione preferenziale per l'attribuzione dell'incarico rispetto ad altri candidati.
Eccepì, pertanto, la violazione dei principi di pubblicità degli atti, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di motivazione, ai fini della verifica esterna della regolarità del concorso, nonché l'omissione della procedura comparativa e selettiva, da attuare secondo i criteri di competenza ed affinità di settore stabiliti nel
Regolamento adottato con decreto prot. n. 45 del 07.01.2019, l'inosservanza del criterio quantitativo nell'assegnazione degli incarichi, l'assenza di copertura finanziaria, la violazione del criterio di correttezza e buona fede, l'assenza di programmazione didattica.
Dedusse che in base ai predetti criteri, comparando i rispettivi profili professionali per titoli ed esperienze, egli avrebbe dovuto essere preferito al docente CP_3 nell'attribuzione dell'incarico in questione.
Chiese, pertanto, previa disapplicazione del provvedimento adottato dal Direttore del
(prot. n. 0006657 del Parte_1
23.7.2020), dichiarare il proprio diritto ad essere valutato in applicazione dei criteri
(competenza ed affinità di settore) previsti nel Regolamento adottato ex art. 5 C.C.N.I.
Pag. 2 di 11 2011 e disporre la rivalutazione degli aspiranti all'incarico di didattica aggiuntiva per un monte orario totale di 144 ore, nonché, atteso che l'incarico era stato interamente espletato, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, costituito dalla mancata corresponsione del compenso per € 6.985,00, dal danno curriculare, equivalente al 50% del compenso (€ 3.492,00) e dal danno alla dignità e all'immagine professionale, equivalente al 50% del compenso (€ 3.492,00), il tutto per complessivi € 13.970,00 o per la somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituirono i convenuti e , eccependo il difetto di CP_4 Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo, ed il difetto di legittimazione passiva del , per l'autonomia CP_2 giuridica del . Chiesero il rigetto della domanda nel merito, per Parte_1 mancanza di prova dell'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, e, comunque, della spettanza dell'incarico, con vittoria di spese.
Non si costituì l'altro convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, CP_3 per cui ne venne dichiarata la contumacia.
Istruita la causa, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 355/2024, del 28.03.2024, in questa sede impugnata, accolse parzialmente il ricorso, nei termini che seguono:
1) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
2) condannò il , in persona Parte_1 del l. r. p. t., al pagamento, in favore di ed a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della somma netta di € 3.492,00, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
3) rigettò per il resto il ricorso;
4) compensò le spese di lite in misura della metà con condanna del
[...]
in persona del l. r. p. t., al pagamento Parte_1 della residua parte, liquidata in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre € 59,25 per esborsi, con attribuzione, compensando
Pag. 3 di 11 le spese nel rapporto processuale tra il ricorrente, il Controparte_2
e .
[...] CP_3
In via preliminare, il giudice del primo grado rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, trattando la fattispecie di rapporto di pubblico impiego privatizzato e di atti dell'Amministrazione datrice con valenza di atti negoziali di gestione del rapporto, più precisamente si trattava di domanda di risarcimento del danno per omesso conferimento di un incarico accessorio ad un rapporto di pubblico impiego già incardinato tra le parti, posizione giuridica “interna” al rapporto di lavoro già esistente, non qualificabile come interesse legittimo, bensì come diritto soggettivo.
Fondata, invece, ritenne essere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
, in virtù dell'autonomia finanziaria del , munito di personalità CP_2 Parte_1 giuridica, benché nella fattispecie si domandasse un risarcimento danni e non una effettiva retribuzione.
Nel merito, il giudice di prime cure, osservato che il Regolamento citato non prevedeva uno specifico concorso interno, ma un'ampia discrezionalità dell'organo di vertice del nell'assegnazione degli incarichi di didattica aggiuntiva in base alle Parte_1 competenze, da intendersi nell'insegnamento da attribuire, o alle affinità di settore, ritenne che il conferimento dell'incarico al convenuto , che aveva CP_3 espletato il medesimo incarico anche nell'anno accademico precedente, fosse motivato dal criterio della competenza, in osservanza dell'art. 2, comma 6, del Regolamento, al fine di soddisfare la primaria esigenza di garantire la continuità didattica. Con la conseguenza che non poteva riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere l'incarico de quo né la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile per la sua mancata attribuzione.
Ritenne, per converso, fondata la domanda di risarcimento danni per lesione dell'immagine professionale, proprio sulla scorta della mancata comunicazione, agli altri aspiranti, della motivazione della scelta di attribuire l'incarico al docente , CP_3 dovendosi ritenere che la motivazione della decisione fosse un preciso obbligo del datore di lavoro pubblico connesso al dovere di correttezza e buona fede, e la sua mancata espressione all'esterno un inadempimento di carattere contrattuale.
Pag. 4 di 11 Per espressa ammissione del Conservatorio (cfr. missiva del 16.9.2020), in alcun atto scritto potevano rinvenirsi i motivi della scelta, in quanto il Regolamento non lo imponeva.
In merito alla determinazione del quantum del danno all'immagine da risarcire, il primo giudice ritenne doversi fare ricorso ai criteri equitativi di cui agli artt. 1226 c.c.
e 432 c.p.c., a fronte della difficoltà di dimostrare una simile lesione all'immagine professionale, e condivise la quantificazione elaborata da parte ricorrente, in misura pari al 50% del compenso previsto per l'incarico di didattica aggiuntiva oggetto di causa, anche in quanto non contestata dai convenuti. Di conseguenza, venne riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la somma di € 3.492,00.
Non venne riconosciuto, invece, il danno curriculare, in quanto insussistente qualsiasi lesione patrimoniale connessa all'omesso conferimento dell'incarico al ricorrente, al quale non sarebbe spettato.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 23/04/2024, il
[...]
ha impugnato la predetta Sentenza n. Parte_1
355/2024 del Tribunale di Avellino e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, con richiesta di rigetto in toto della domanda di primo grado, in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata, e vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Con un unico motivo di gravame, l'amministrazione ha lamentato l'erronea affermazione della responsabilità del conservatorio per mancanza di prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresi il danno - evento, il danno - conseguenza
e il nesso di causalità, deducendo l'errore del primo giudice nel ritenere raggiunta la prova del danno all'immagine, pur dopo aver riconosciuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione e l'insussistenza del diritto dell'originario ricorrente CP_1 ad ottenere l'incarico. Più precisamente, secondo l'assunto di parte appellante non vi sarebbe stata alcuna prova in atti della circostanza sulla quale il Tribunale di Avellino aveva fondato l'addebito di responsabilità del , id est del diffondersi Parte_1 della notizia del mancato incarico nell'ambiente lavorativo del ricorrente.
Pag. 5 di 11 Si è ricostituito il docente appellato con memoria di costituzione e risposta del
25/11/2024, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In primo luogo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c., il avrebbe contestato per la prima volta Parte_1 solo in secondo grado la sussistenza del danno all'immagine professionale, senza prendere posizione sul punto anche in sede di costituzione di primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per tardività anche in relazione alla contestazione dei conteggi e del quantum del risarcimento, avvenuta solo in questa sede, facendo rilevare che, come da insegnamento della Corte di Cassazione (sez. L. n.
4051/2011), la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza dell'appello nel merito, osservando che, quanto al riconoscimento della lesione all'immagine professionale, il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione anche in ragione della violazione dell'obbligo di motivazione incombente sul datore di lavoro pubblico, inadempimento di carattere contrattuale da cui discenderebbe la responsabilità risarcitoria.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 18/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione e decisa come segue.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello dell'Amministrazione è infondato.
In questa sede l'appellante, con un unico argomentato motivo, ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha accolto parzialmente la domanda originaria
Pag. 6 di 11 riconoscendo la sussistenza di un diritto ad un risarcimento per lesione dell'immagine professionale, quantificato nella somma netta di € 3.492,00.
L'appellante contesta sostanzialmente la mancanza di prova di tutti gli elementi costitutivi del presunto illecito, ivi compresi il danno – evento, il danno – conseguenza e il nesso di causalità.
Non vi sarebbe alcuna prova in atti della circostanza sulla quale il giudice di prime cure ha ritenuto fondato l'addebito di responsabilità al , ed in particolare Parte_1 mancherebbe la prova del diffondersi della notizia del mancato incarico nell'ambiente lavorativo del ricorrente.
Osserva il Collegio che, come correttamente ricostruito in fatto nella motivazione della sentenza impugnata, l'attribuzione dell'incarico è avvenuta in applicazione del criterio di competenza previsto all'art. 2 co. 6, del regolamento, che prevede che qualora non siano disponibili docenti titolari il Diretto può nominare, previo ricevimento di dichiarazione di disponibilità, docenti interni titolari di un altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte ore, con assegnazione d'ufficio fino al completamento del monte ore contrattuale, sulla base delle relative competenze e, in subordine, in base alle affinità del settore artistico disciplinare.
Nel caso in esame, l'incarico per la didattica aggiuntiva è stato attribuito all'altro docente , il medesimo che nell'a.a. precedente aveva espletato il CP_3 medesimo incarico aggiuntivo nelle materie concertazione e direzione, dunque in applicazione del criterio della competenza in base a quanto previsto all'art. 2 co. 6, del regolamento.
Manca tuttavia una motivazione della scelta ed in particolare è stata omessa una formale comparazione tra i profili professionali dei due docenti dichiaratisi disponibili a ricevere l'incarico stesso, o quanto meno non risulta dagli atti il procedimento che ha condotto alla scelta.
Dall'esame del provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020 del Direttore del
, risulta testualmente che erano state attribuite le ore aggiuntive di Parte_1 insegnamento di I e II Livello per l'a.a. 2019/2020 al m° “visto il CP_3 verbale del Collegio dei Docenti dell'11 Ottobre 2019 … in conformità ai criteri
Pag. 7 di 11 previsti dall'art.2 del Regolamento recante modalità e procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva…”.
Nessun'altra indicazione utile o rilevante in questa sede può essere ricavata dal Verbale
Collegio docenti 11.10.2019 menzionato nel suddetto provvedimento prot. n. 0006657 del 23.7.2020.
Tanto premesso, osserva il Collegio che pur potendosi ritenere legittimo il provvedimento di assegnazione di incarichi di didattica aggiuntiva, in quanto sul punto la sentenza di primo grado non è stata impugnata ed è passata in giudicato, manca la motivazione di tale provvedimento, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle chance che avrebbe potuto avere il docente escluso.
Ritiene il Collegio che in caso di scelta tra più aspiranti a un incarico,
l'amministrazione è tenuta a esplicitare i criteri e le ragioni della selezione, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare. In particolare, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce un principio generale dell'azione amministrativa (art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241), che trova applicazione anche nei procedimenti di attribuzione di incarichi aggiuntivi nel pubblico impiego, inclusi i
Conservatori di musica.
Nel caso in esame risulta non contestato che anche l'odierno appellato aveva presentato istanza di attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, ma manca qualsiasi motivazione della scelta in concreto effettuata, è stata omessa una comparazione tra i due candidati,
e ciò può configurare un inadempimento contrattuale e dare luogo a risarcimento del danno, anche per danno all'immagine o perdita di chance, specie quando la decisione si sia diffusa informalmente nell'ambiente lavorativo, ledendo la reputazione professionale del docente escluso (Cass. 6485/2021; Cass. 36209/2023).
Per tali motivi, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia correttamente ribadito il principio secondo cui, in presenza di più aspiranti, il provvedimento di attribuzione dell'incarico aggiuntivo avrebbe dovuto essere motivato.
L'obbligo di motivazione nei provvedimenti di attribuzione di incarichi aggiuntivi in caso di presenza di più candidati è principio consolidato e la sua omissione comporta responsabilità risarcitoria.
Pag. 8 di 11 Alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei candidati ed il provvedimento finale doveva essere sorretto da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.
Nel caso in esame, il docente escluso solo a seguito di una formale istanza di accesso agli atti formulata in data 07/08/2020 ha potuto apprendere, dalla risposta del Direttore del 16/09/2020, che l'incarico di attribuzione di ore aggiuntive era stato attribuito al
M° “a norma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Nazionale 12 Luglio CP_3
2011” e che non era previsto redigere alcun verbale.
In tale condotta la Corte ravvisa una violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97
Cost.), idonea fondare una richiesta risarcitoria per danno all'immagine come già affermato nella sentenza di primo grado.
In materia contrattuale, i principi di correttezza e buona fede costituiscono una vera e propria obbligazione accessoria che integra il contenuto del contratto, che si traduce in un dovere di reciproca collaborazione e solidarietà, la cui violazione espone la parte ad una responsabilità risarcitoria.
L'Amministrazione ha comunque l'obbligo di procedere secondo criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), con conseguente necessità di motivare le scelte, soprattutto in presenza di più aspiranti.
Resta da valutare l'eccezione, sollevata nell'atto di appello, secondo cui il danno non sarebbe stato provato.
Sul punto, osserva il Collegio che, come già rilevato dal giudice di prime cure, la condotta tenuta dalla P.A. datrice di lavoro va stigmatizzata proprio per l'assenza di esternazione al corpo docente, o almeno ai soggetti coinvolti, dei motivi sottesi all'attribuzione dell'incarico in contesa al prof. anziché al prof. . CP_3 CP_1
Dal tenore della nota del Direttore del Conservatorio del 16/09/2020, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, può evincersi che della questione si sarebbe discusso nel
“Verbale del Collegio dei docenti del giorno 11 ottobre 2019”, allegato alla risposta,
Pag. 9 di 11 dunque, quantomeno i Docenti presenti in quella riunione erano venuti a conoscenza dell'attribuzione dell'incarico all'altro candidato, pur non essendo stato redatto alcun verbale.
Può affermarsi allora che la notizia della mancata attribuzione all'odierno docente appellato era nota agli altri docenti e che si era poi ulteriormente diffusa nell'ambiente lavorativo, con conseguente discredito della professionalità e dell'immagine del docente escluso.
La diffusione informale della notizia può essere ritenuta un fatto notorio in ambienti ristretti come quelli accademici e costituisce un fatto presuntivo che può essere posto a fondamento della decisione del giudicante.
L'amministrazione si è limitata ad affermare che non sarebbe stata fornita prova del fatto che la notizia si era diffusa, ma tale circostanza non era stata in precedenza contestata in modo specifico, avendo l'amministrazione contestato in radice la pretesa dell'originario ricorrente.
In altri termini si tratta di una circostanza non contestata specificamente in primo grado, pur avendo il ricorrente rivendicato sin dal ricorso introduttivo un danno all'immagine, e come tale inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello.
Si è verificato dunque un discredito dell'immagine professionale dell'originario ricorrente, quale titolato docente accademico.
Infine, sul quantum, possono condividersi i conteggi del ricorrente che sin dal ricorso aveva quantificato il danno all'immagine in misura pari al 50% del compenso previsto per la retribuzione dell'incarico di didattica aggiuntiva, sul cui importo non vi è contestazione, e che il giudice di prime cure ha preso come riferimento per liquidare il danno con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c…
Per quanto riguarda le spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia e con parametri minimi, trattandosi di causa non particolarmente complessa,
Sul contributo unificato, nonostante il rigetto dell'appello, non è dovuto alcun ulteriore versamento da parte dell'amministrazione appellante, in conformità a quanto ritenuto
Pag. 10 di 11 dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, che ha affermato che stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile ( Così
Cass.21348/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro €.1.458,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
Napoli, 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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