Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/08/2021, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 01005/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2008, proposto da
IO NE CO, CI NE CO, AN NE CO e NN OL CO, in qualità di eredi della sig.ra CO SS ID rappresentati e difesi dall'avvocato Piero Gallimberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Chioggia, Borgo San AN, 1115/A;
contro
il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Chioggia, corso del Popolo 1193;
per l'annullamento
del diniego di permesso edilizio in sanatoria - condono del Dirigente del Settore Urbanistica-Servizio Edilizia Privata Comune di Chioggia, prot. n. 22859/2008 del 19.4.2008 nonchè del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Ambientale del 3.5.2007 e degli atti ad essi connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono eredi della sig.ra CO ID SS, la quale aveva presentato al Comune di Chioggia, in data 30 marzo 2004, istanza di condono di un manufatto adibito a ricovero per cavalli e relativa recinzione.
Il 28 settembre 2007 il Comune ha inviato ai ricorrenti il preavviso di rigetto dell’istanza, per le seguenti motivazioni: “Opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo ambientale e non conformi alle norme degli strumenti urbanistici (art. 18 delle N.T.A. del P.R.G.) al momento dell’entrata in vigore della L. 326/2003 (ex art. 32, comma 27, lett. d), D.L. 269/03)”.
Il Comune con il provvedimento del 28 aprile 2008, oggetto dell’odierno ricorso, ha negato il condono, ritenendo non accoglibili le osservazioni presentate.
I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono i seguenti vizi:
1) Erronea valutazione della fattispecie e della normativa urbanistica. In particolare, erronea applicazione di legge in relazione all’ art.32 comma 27 della legge 326/2003 e all’art.18 delle NT A del PRG, asseritamente vigente all’ epoca della presentazione della domanda.
Il diniego sarebbe illegittimo poiché il Comune lo ha adottato senza tener conto delle norme in materia di condono, che consentono la sanatoria anche di opere in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia. Inoltre, mancherebbe del tutto la motivazione relativa all’asserito contrasto con le ragioni di tutela del vincolo. L’opera di cui si chiede la sanatoria è una stalla, ubicata in zona agricola, di cui, pertanto, non è ragionevolmente sostenibile l’incompatibilità con l’ambiente.
Si è costituito il Comune di Chioggia insistendo per il rigetto del ricorso e chiarendo, in punto di fatto, che il manufatto abusivo ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico, imposto antecedentemente alla realizzazione dello stesso e contrasta con l’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. allora vigente, che, nelle aree a destinazione orticola (qual è quella ove il manufatto è ubicato), sono ammesse costruzioni aventi una superficie massima di 20 metri quadrati, destinati solo al ricovero degli attrezzi. La costruzione dei ricorrenti, invece, presenta una superficie di 92 metri quadrati e una destinazione (ricovero cavalli) diversa da quelle ammesse dal P.R.G.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’articolo 32, comma 27, lett. d) D.L. 30 settembre 2003, n. 269, così recita: “ fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: “d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
La disciplina del c.d. “ terzo condono ” ha introdotto limiti ulteriori alla sanabilità delle opere abusive rispetto a quelli previsti dalle previgenti normative condonistiche. Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono giovarsi della sanatoria straordinaria al ricorrere di due concorrenti condizioni:
1) l’anteriorità dell’abuso rispetto al provvedimento impositivo del vincolo;
2) la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a criticare l’interpretazione della norma condonistica sottesa al provvedimento di diniego, senza contestare l’insussistenza, nella specie, dei presupposti e delle condizioni che l’art. 32, comma 27, D.L. 269/2003 prevede per la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate.
L’interpretazione della norma sostenuta dai ricorrenti, (secondo i quali, anche per le opere realizzate in aree vincolate, sarebbe sempre possibile la sanatoria di opere contrastanti con la disciplina urbanistico-edilizia, purchè sussista in concreto la compatibilità delle stesse con le esigenze di tutela sottese al vincolo) si pone in aperto contrasto con il dettano normativo che, come si è detto, subordina il rilascio della sanatoria a precise condizioni, non sussistenti nel caso di specie.
Il ricorso è, quindi, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Chioggia, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO