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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1300/2022
r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), e , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. , rapp.ti C.F._2
e difesi, giusta procura agli atti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Elpidio Capasso (c.f. e, anche CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Capasso (c.f. C.F._4
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Pec
[...] ovvero domicilio in Email_1
AR (NA) alla via Alfredo Pecchia n. 71 (Studio legale Capasso).
RICORRENTI
E
con sede in alla Piazza Garibaldi Controparte_1 CP_1
n.1 in persona del sindaco p.t., p.iva , elettivamente P.IVA_1 dom.to in Grumo Nevano (NA) alla via Kennedy n 35 presso lo studio dell'avv. Eufemia Del Prete c.f. dalla C.F._5 quale è rapp.to e difeso, giusta procura agli atti, rilasciata in forza di deliberazione n.gen.117 n. sett. 13 del 14.04.2022.
RESISTENTE
NONCHÈ in p. del l.r.p.t. (P. IVA N. ), sig. Controparte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...], con Controparte_3 sede in Via Epicuro n. 4 – 81030 Villa di Briano (CE, rapp.to e difesa giusto procura alle liti agli atti dall'Avv. Alessandro RUOTOLO (CF
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6 studio sito in via Paolo Borsellino n. 12 , 81022 in Casagiove (CE)
RESISTENTE
E
Controparte_4
C.F. e P.IVA , in
[...] P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa
[...]
, con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, ed Controparte_5 elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
e in Como, Via Mugiasca Email_2
n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni (C.F.
[...]
, n. fax C.F._7 Email_2
031.266750) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti agli atti
CHIAMATE IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, i ricorrenti esponevano: “I germani e sono proprietari di un Parte_1 Parte_2 fabbricato, oggetto di eredità pervenuta dai de cuius (genitori) sig.ri e , acquistato da questi ultimi Parte_3 Persona_1 giusta atto per nota di NA il 21/9/1973. In data Per_2
15/2/2018 presso il fabbricato di via Macello n. 19 – confinante con quello di proprietà dei ricorrenti – intervenivano i VV.F. di NA, unitamente ai tecnici del Comune di e della ditta CP_1 CP_2
quest'ultima incaricata per la manutenzione della rete CP_2 idrica e fognaria, dal momento che si verificavano lesioni e marcate fessurazioni su diverse facciate dello stesso;
lesioni che provocavano lo sgombero dei fabbricati interessati e la verifica da parte degli enti preposti dell'evoluzione dello stato dei luoghi. Di conseguenza gli istanti conferivano incarico al geologo dr.
[...]
di investigare nel sottosuolo della proprietà in Persona_3 corrispondenza del sito ove si verificavano le predette lesioni, al fine di verificare l'assetto geotecnico dei terreni fondazionali. A seguito della campagna d'indagini, in data 12/10/2018 il geol. dr. Per_3 consegnava il proprio elaborato peritale [all.to 3] nel quale, dopo aver indicato la rottura della condotta idrica comunale quale causa delle lesioni in parola”..
Indi, i ricorrenti chiedevano: “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità solidale del e della Controparte_1 [...]
quest'ultima incaricata per la manutenzione della Controparte_6 rete idrica e fognaria, per i danni tutti subiti dal fabbricato di proprietà degli istanti;
b.- per l'effetto condannare il CP_1
e la soc. in solido, al risarcimento degli
[...] CP_2 CP_2 stessi danni, ammontanti a complessivi €.153.743,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, erano chiamate in causa la
[...]
e su richiesta Controparte_7 Controparte_8 delle parti resistenti e Controparte_1 Controparte_2
Indi, il G.D. alla successiva nuova prima udienza, ritenuto di dover rimettere alla decisione del Collegio la pregiudiziale questione relativa alla competenza funzionale per materia dell'intestato
Tribunale, fissava all'uopo per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10-9-24.
Indi, il G.D. fissava l'udienza collegiale dell'8-10-25 con termine di legge prima della stessa per il deposito di note conclusionali delle parti in ordine alla questione di competenza per materia.
Alla detta udienza, celebratasi a trattazione scritta, la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata l'incompetenza per materia del
Tribunale adito sulla domanda risarcitoria di cui in ricorso.
Innanzitutto, premesso in rito che la speciale competenza per materia dell'intestato Tribunale è funzionale e inderogabile, come tale rilevabile anche di ufficio, con il limite di cui all'art. 38, c.p.c., vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione della causa
(Cassazione civile, sez. II, 16/03/2006, n. 5843), si rileva che la questione di incompetenza per materia (oltre ad essere stata eccepita nella comparsa di risposta dalla parte resistente CP_1
) è stata sollevata dal G.D. all'esito della prima udienza di
[...] trattazione del 7-11-2023 e quindi in modo tempestivo.
In punto di diritto, si rileva che ai sensi dell'art. 140 del r.d.
11.12.1933 n. 1775, “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche le controversie per risarcimenti di danni DIPENDENTI da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
Il suddetto richiamato articolo 2 del testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523 (“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”), come modificato dall'art. 22 della legge 774/1911, stabilisce che: “ Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle OPERE di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver RELAZIONE COL ON
REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.”.
Le opere intorno alle acque pubbliche sono poi elencate negli artt. 3
e seguenti del T.U. 523/1904 e divise in cinque categorie: appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei FIUMI DI CONFINE;
alla seconda categoria: a) le opere lungo i FIUMI ARGINATI e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un GRANDE INTERESSE DI UNA PROVINCIA;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi;
alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere STRADE CP_9
ED ALTRE OPERE DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO, nonché
[...]
, delle province e di comuni;
b) migliorare il Controparte_10 regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura; alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: a) dei FIUMI
E TORRENTI;
DEI GRANDI COLATORI ED IMPORTANTI CORSI
D'ACQUA; alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla DIFESA DELL'ABITATO DI CITTÀ, DI VILLAGGI E
DI BORGATE contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
Il richiamo all'art. 2 del T.U. 523/1904 evidenzia, quindi, come le cause risarcitorie appartenenti alla competenza del siano solo Pt_4 quelle derivanti dalle opere eseguite dalla p.a. e in detto testo unico previste: si tratta, quindi, di quelle opere “idrauliche” eseguite dalla pubblica amministrazione per assicurare in via diretta o indiretta il
, cioè per la difesa Controparte_11 del territorio, che sono state indicate ripartitamente nelle cinque categorie di cui agli artt. da 3 a 13 del Testo Unico, oltre che per il bonificamento dei terreni paludosi e vallivi.
Per quanto poi il novero delle acque pubbliche sia stato ampliato e siano quindi state definite pubbliche dalla legge n. 36/1994, art. 1, “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo” e dall'art. 1 del d.P.R. 238/1999 anche le acque piovane, se convogliate in un corso d'acqua o comunque raccolte in invasi o cisterne, deve tuttavia ritenersi che il rinvio operato dall'art. 140 r.d. 1775/1933 alla norma di cui all'art. 2 del Testo Unico
523/1904 sia un rinvio recettizio e non idoneo pertanto ad ampliare il novero delle cause risarcitorie attribuite al TRAP oltre quelle disposte dal Testo Unico, relative, come detto, alle “acque pubbliche” e alle opere per il buon regime delle acque pubbliche eseguite dalla p.a. e disciplinate dal T.U. 523/1904.
Pertanto, sulla base di tali premesse normative e interpretative di carattere generale, si può affermare che rientrino nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (fra le altre) le controversie risarcitorie che involgono il governo delle acque pubbliche anche in diretta relazione alla gestione di opere costruite per il buon regime delle suddette acque pubbliche come sopra evidenziate.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento riguarda danni asseritamente derivanti dalla “rottura della condotta idrica comunale”, la cui gestione non risulta che sia riconnessa alla gestione del buon regime di un'acqua pubblica (corso d'acqua), in quanto la detta condotta non deve essere qualificata come “opera idraulica” ai sensi della legge in materia di acque pubbliche, cioè eseguita per la tutela del buon regime delle acque pubbliche, essendo, invece, una mera opera idrica costruita per la distribuzione di acqua per fini civili, quindi non qualificabile come opera costruita per il buon governo e buon regime delle acque pubbliche ai sensi della normativa in materia di acque pubbliche.
Dunque, nel caso di specie, va ritenuta l'incompetenza per materia di questo Tribunale, per essere, invece, competente il Tribunale ordinario di NA Nord, individuato secondo i criteri ordinari di competenza territoriale ai sensi del c.p.c..
Appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di NA, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso notificato da e Parte_1 [...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 di e con la chiamata in causa di Controparte_2 [...]
Controparte_4
e di , così provvede:
[...] Controparte_7
• dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della causa in oggetto, per essere competente il Tribunale Ordinario di
NA Nord;
• fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente il termine di legge dalla comunicazione della presente ordinanza;
• dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in NA, 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1300/2022
r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), e , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. , rapp.ti C.F._2
e difesi, giusta procura agli atti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Elpidio Capasso (c.f. e, anche CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Capasso (c.f. C.F._4
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Pec
[...] ovvero domicilio in Email_1
AR (NA) alla via Alfredo Pecchia n. 71 (Studio legale Capasso).
RICORRENTI
E
con sede in alla Piazza Garibaldi Controparte_1 CP_1
n.1 in persona del sindaco p.t., p.iva , elettivamente P.IVA_1 dom.to in Grumo Nevano (NA) alla via Kennedy n 35 presso lo studio dell'avv. Eufemia Del Prete c.f. dalla C.F._5 quale è rapp.to e difeso, giusta procura agli atti, rilasciata in forza di deliberazione n.gen.117 n. sett. 13 del 14.04.2022.
RESISTENTE
NONCHÈ in p. del l.r.p.t. (P. IVA N. ), sig. Controparte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...], con Controparte_3 sede in Via Epicuro n. 4 – 81030 Villa di Briano (CE, rapp.to e difesa giusto procura alle liti agli atti dall'Avv. Alessandro RUOTOLO (CF
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6 studio sito in via Paolo Borsellino n. 12 , 81022 in Casagiove (CE)
RESISTENTE
E
Controparte_4
C.F. e P.IVA , in
[...] P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa
[...]
, con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, ed Controparte_5 elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
e in Como, Via Mugiasca Email_2
n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni (C.F.
[...]
, n. fax C.F._7 Email_2
031.266750) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti agli atti
CHIAMATE IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, i ricorrenti esponevano: “I germani e sono proprietari di un Parte_1 Parte_2 fabbricato, oggetto di eredità pervenuta dai de cuius (genitori) sig.ri e , acquistato da questi ultimi Parte_3 Persona_1 giusta atto per nota di NA il 21/9/1973. In data Per_2
15/2/2018 presso il fabbricato di via Macello n. 19 – confinante con quello di proprietà dei ricorrenti – intervenivano i VV.F. di NA, unitamente ai tecnici del Comune di e della ditta CP_1 CP_2
quest'ultima incaricata per la manutenzione della rete CP_2 idrica e fognaria, dal momento che si verificavano lesioni e marcate fessurazioni su diverse facciate dello stesso;
lesioni che provocavano lo sgombero dei fabbricati interessati e la verifica da parte degli enti preposti dell'evoluzione dello stato dei luoghi. Di conseguenza gli istanti conferivano incarico al geologo dr.
[...]
di investigare nel sottosuolo della proprietà in Persona_3 corrispondenza del sito ove si verificavano le predette lesioni, al fine di verificare l'assetto geotecnico dei terreni fondazionali. A seguito della campagna d'indagini, in data 12/10/2018 il geol. dr. Per_3 consegnava il proprio elaborato peritale [all.to 3] nel quale, dopo aver indicato la rottura della condotta idrica comunale quale causa delle lesioni in parola”..
Indi, i ricorrenti chiedevano: “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità solidale del e della Controparte_1 [...]
quest'ultima incaricata per la manutenzione della Controparte_6 rete idrica e fognaria, per i danni tutti subiti dal fabbricato di proprietà degli istanti;
b.- per l'effetto condannare il CP_1
e la soc. in solido, al risarcimento degli
[...] CP_2 CP_2 stessi danni, ammontanti a complessivi €.153.743,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, erano chiamate in causa la
[...]
e su richiesta Controparte_7 Controparte_8 delle parti resistenti e Controparte_1 Controparte_2
Indi, il G.D. alla successiva nuova prima udienza, ritenuto di dover rimettere alla decisione del Collegio la pregiudiziale questione relativa alla competenza funzionale per materia dell'intestato
Tribunale, fissava all'uopo per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10-9-24.
Indi, il G.D. fissava l'udienza collegiale dell'8-10-25 con termine di legge prima della stessa per il deposito di note conclusionali delle parti in ordine alla questione di competenza per materia.
Alla detta udienza, celebratasi a trattazione scritta, la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata l'incompetenza per materia del
Tribunale adito sulla domanda risarcitoria di cui in ricorso.
Innanzitutto, premesso in rito che la speciale competenza per materia dell'intestato Tribunale è funzionale e inderogabile, come tale rilevabile anche di ufficio, con il limite di cui all'art. 38, c.p.c., vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione della causa
(Cassazione civile, sez. II, 16/03/2006, n. 5843), si rileva che la questione di incompetenza per materia (oltre ad essere stata eccepita nella comparsa di risposta dalla parte resistente CP_1
) è stata sollevata dal G.D. all'esito della prima udienza di
[...] trattazione del 7-11-2023 e quindi in modo tempestivo.
In punto di diritto, si rileva che ai sensi dell'art. 140 del r.d.
11.12.1933 n. 1775, “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche le controversie per risarcimenti di danni DIPENDENTI da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
Il suddetto richiamato articolo 2 del testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523 (“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”), come modificato dall'art. 22 della legge 774/1911, stabilisce che: “ Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle OPERE di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver RELAZIONE COL ON
REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.”.
Le opere intorno alle acque pubbliche sono poi elencate negli artt. 3
e seguenti del T.U. 523/1904 e divise in cinque categorie: appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei FIUMI DI CONFINE;
alla seconda categoria: a) le opere lungo i FIUMI ARGINATI e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un GRANDE INTERESSE DI UNA PROVINCIA;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi;
alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere STRADE CP_9
ED ALTRE OPERE DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO, nonché
[...]
, delle province e di comuni;
b) migliorare il Controparte_10 regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura; alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: a) dei FIUMI
E TORRENTI;
DEI GRANDI COLATORI ED IMPORTANTI CORSI
D'ACQUA; alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla DIFESA DELL'ABITATO DI CITTÀ, DI VILLAGGI E
DI BORGATE contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
Il richiamo all'art. 2 del T.U. 523/1904 evidenzia, quindi, come le cause risarcitorie appartenenti alla competenza del siano solo Pt_4 quelle derivanti dalle opere eseguite dalla p.a. e in detto testo unico previste: si tratta, quindi, di quelle opere “idrauliche” eseguite dalla pubblica amministrazione per assicurare in via diretta o indiretta il
, cioè per la difesa Controparte_11 del territorio, che sono state indicate ripartitamente nelle cinque categorie di cui agli artt. da 3 a 13 del Testo Unico, oltre che per il bonificamento dei terreni paludosi e vallivi.
Per quanto poi il novero delle acque pubbliche sia stato ampliato e siano quindi state definite pubbliche dalla legge n. 36/1994, art. 1, “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo” e dall'art. 1 del d.P.R. 238/1999 anche le acque piovane, se convogliate in un corso d'acqua o comunque raccolte in invasi o cisterne, deve tuttavia ritenersi che il rinvio operato dall'art. 140 r.d. 1775/1933 alla norma di cui all'art. 2 del Testo Unico
523/1904 sia un rinvio recettizio e non idoneo pertanto ad ampliare il novero delle cause risarcitorie attribuite al TRAP oltre quelle disposte dal Testo Unico, relative, come detto, alle “acque pubbliche” e alle opere per il buon regime delle acque pubbliche eseguite dalla p.a. e disciplinate dal T.U. 523/1904.
Pertanto, sulla base di tali premesse normative e interpretative di carattere generale, si può affermare che rientrino nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (fra le altre) le controversie risarcitorie che involgono il governo delle acque pubbliche anche in diretta relazione alla gestione di opere costruite per il buon regime delle suddette acque pubbliche come sopra evidenziate.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento riguarda danni asseritamente derivanti dalla “rottura della condotta idrica comunale”, la cui gestione non risulta che sia riconnessa alla gestione del buon regime di un'acqua pubblica (corso d'acqua), in quanto la detta condotta non deve essere qualificata come “opera idraulica” ai sensi della legge in materia di acque pubbliche, cioè eseguita per la tutela del buon regime delle acque pubbliche, essendo, invece, una mera opera idrica costruita per la distribuzione di acqua per fini civili, quindi non qualificabile come opera costruita per il buon governo e buon regime delle acque pubbliche ai sensi della normativa in materia di acque pubbliche.
Dunque, nel caso di specie, va ritenuta l'incompetenza per materia di questo Tribunale, per essere, invece, competente il Tribunale ordinario di NA Nord, individuato secondo i criteri ordinari di competenza territoriale ai sensi del c.p.c..
Appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di NA, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso notificato da e Parte_1 [...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 di e con la chiamata in causa di Controparte_2 [...]
Controparte_4
e di , così provvede:
[...] Controparte_7
• dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della causa in oggetto, per essere competente il Tribunale Ordinario di
NA Nord;
• fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente il termine di legge dalla comunicazione della presente ordinanza;
• dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in NA, 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo