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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11219 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8764/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8764 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 16.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eugenio M. Patroni Griffi e
UI RO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe
Ricciardi n. 10
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
CONVENUTO
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in CP_3 C.F._2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
pagina 1 di 32 dall'avv. Francesco Maglione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 14
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, presente la sola parte attrice, in via principale, ha insistito “affinché, in parziale riforma della stessa, il sig.
Giudice Unico voglia, previa remissione della causa sul ruolo, revocare l'ordinanza resa fuori udienza in data 09.06.2023 ed in accoglimento della reiterata istanza ammettere tutti i mezzi istruttori ivi richiesti ed in particolare la prova orale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.” e “affinché, sempre in parziale riforma della stessa, il sig. Giudice Unico voglia, previa remissione della causa sul ruolo per i fatti le circostanze, i fatti e le casuali di cui alle note autorizzate di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2024, accertare e definitivamente dichiarare la nullità della celebrata C.T.U. e, per effetto, voglia disporre una nuova C.T.U., altresì ammettendo il medesimo mandato e, se ritenuto, modificandolo e/o integrandolo alla luce delle eccezioni ed istanze già proposte” ed, in via subordinata, ha concluso riportandosi a tutti i propri scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo di aver frequentato dal 2014 al 2016 la scuola Parte_1
media “Angelo Mozzillo” di Afragola ove era stata alunna del professore di italiano e di essere stata vittima, ad opera del predetto, di atti persecutori CP_3
accertati, in sede penale, con sentenza irrevocabile, ha evocato in giudizio il
[...]
, al fine di sentirli condannare, per le ragioni di cui allo Controparte_4
pagina 2 di 32 scritto difensivo, al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza della condotta illecita tenuta dal professore CP_3
Costituitosi il ha eccepito: 1) l'assenza di responsabilità Controparte_1
dell'amministrazione e la non imputabilità alla stessa delle conseguenze della condotta tenuta da;
2) l'inopponibilità all'amministrazione dell'accertamento CP_3
penale. Inoltre, pur non contestando la vicenda oggetto della sentenza penale, ha espresso rilievi, in punto di fatto e di diritto, in ordine all'individuazione e quantificazione dei danni richiesti.
Costituitosi in giudizio , pur non contestando la condotta illecita accertata CP_3
in sede penale, ha parimenti espresso rilievi, in punto di fatto e di diritto, sia in ordine all'an che in ordine al quantum dei danni invocati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., disattesa l'istanza di prova orale, nonché quella relativa all'ordine di esibizione documentale poiché ritenute inammissibili ed espletata una CTU collegiale, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.06.2025, allorquando è stata rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La delimitazione del thema decidendum
In via preliminare, va evidenziato che le domande attoree, così come formulate nel libello introduttivo, nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni e, da ultimo, nella comparsa conclusionale si presentano parzialmente difformi tra loro, sicchè si rende necessaria una preliminare delimitazione del thema decidendum.
Va premesso che l'attrice, nel libello introduttivo, ha dedotto che: 1) era stata alunna di
(docente di italiano) durante gli anni di frequentazione della scuola media CP_3
“Angelo Mozzillo” di Afragola;
2) aveva perso sua madre nel corso di tale ciclo scolastico e, precisamente, in data 19.02.2015 all'età di 13 anni;
2) dopo la morte della madre si era trasferita, insieme alla sorella, dal padre, (già separato Persona_1 dalla madre dell'istante), il quale, con l'inizio della convivenza con le figlie, aveva iniziato ad accorgersi di alcuni comportamenti anomali di , salvo poi scoprire che Pt_1
pagina 3 di 32 tra la stessa ed il prof. vi era stata, tra i mesi di marzo e aprile 2015, CP_3 un'abnorme corrispondenza telefonica fatta di centinaia di messaggi e telefonate;
3) il padre dell'istante aveva, pertanto, deciso di intervenire contattando direttamente il prof.
e, dinanzi alle sue giustificazioni consistenti nell'aver preso a cuore la situazione CP_3 di a seguito di un colloquio avvenuto con la madre della medesima poco prima Pt_1 che morisse, lo aveva invitato fermamente ad astenersi da condotte che travalicassero il suo ruolo istituzionale;
4) tale intervento non aveva sortito effetto alcuno, tant'è che aveva perpetrato la sua condotta persecutoria che si era estrinsecata in CP_3 vari atti illeciti quali: “pedinamenti, appostamenti all'ingresso dell'istituto scolastico frequentato dalla minore, telefonate e messaggi di testo ad ogni ora del giorno e della notte, controllo dalle frequentazioni e degli spostamenti di , attese fuori ai bagni Pt_1 dell'istituto per incontrarla, abbracci, palpeggiamenti sui fianchi, tentativi di baciarla e confessioni circa la propria vita sessuale con la moglie”; 5) era arrivato CP_3 anche a “trarla spesso fuori dall'aula durante le lezioni di educazione fisica e di religione per sottoporla ad interrogazioni, così come nel sottoporre la ragazza ad interrogazioni giornaliere, anche al di fuori degli orari delle proprie lezioni, apostrofandola con epiteti ingiuriosi, umiliandola e rimproverandola innanzi ai compagni della classe con modi e frasi tanto aggressive da indurla al pianto, minacciando di bocciare lei e la sorella, che frequentava lo stesso istituto in un'altra classe, anch'essa assegnata al prof. ”, nonché ad esercitare un controllo CP_3 asfissiante sulla vita di , finanche accompagnandola alle sedute di Parte_1 psicoterapia che svolgeva con la psicologa della scuola, dott.ssa , alla quale Persona_2 aveva chiesto di essere informato sull'andamento della terapia;
6) la condotta persecutoria del era proseguita anche dopo il completamento del ciclo scolastico CP_3 della scuola secondaria di primo grado, fino a quando il padre Persona_1 venuto a conoscenza dell'intera vicenda, aveva sporto più denunce-querele nei confronti del a seguito delle quali era iniziato un procedimento penale svoltosi dinanzi al CP_3
Tribunale di Napoli Nord e conclusosi con la sentenza n. 3002/2018 depositata il
26.11.2018, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli
(atti persecutori con le aggravanti di cui agli artt. 612 bis comma 3 c.p. e 61 nn. 9 e 11
c.p.) e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle pagina 4 di 32 spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni tre;
7) tale sentenza era stata parzialmente riformata in sede di appello interposto dal con CP_3 sentenza n. 5021/2019 del 26.07.2019, con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva ridotto la pena a due anni di reclusione e a due anni di interdizione dai pubblici uffici;
8)
a seguito della descritta vicenda l'attrice aveva subìto un danno alla salute per le gravi ripercussioni psichiche derivate dalla condotta persecutoria di cui era stata vittima.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha proposto domande di contenuto risarcitorio nei confronti dei convenuti prospettando più voci di danno, quali conseguenze del reato accertato in sede penale ed ha formulato le seguenti richieste: “accertare e dichiarare la responsabilità di entrambi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, dei danni subiti dalla sig.na per effetto delle condotte, a Parte_1 ciascuno di essi rispettivamente ascrivibili, e per l'effetto; condannare entrambi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incedente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na e, per l'effetto; condannare di entrambi i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, anche generali, e delle competenze d'avvocato per il presente giudizio.”
Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., l'attrice ha parzialmente modificato le domande nei termini di seguito richiamati: “ - Accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le casuali di cui innanzi, la responsabilità del prof. CP_3 per i danni subìti dalla sig.na a titolo extracontrattuale e per le Parte_1 ragioni indicate nell'atto di citazione e nella presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il prof. al risarcimento del danno patrimoniale, del danno CP_3 non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na
. - Accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le Parte_1 casuali di cui innanzi, il grave inadempimento del e la Controparte_1 conseguenziale responsabilità a titolo contrattuale per le ragioni indicate nell'atto di citazione e nella presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del Controparte_1 pagina 5 di 32 danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico- relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na . - In Parte_1 via gradata e salvo gravame, accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le casuali di cui innanzi, la responsabilità extracontrattuale del
[...]
ex art. 2049 c.c. per le ragioni indicate nell'atto di citazione e nella Controparte_1 presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subìti dalla sig.na . - Con riserva di meglio Parte_1 integrare, articolare e dedurre nei termini di legge. - In tutti i casi condannare entrambi
i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite (anche generali) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione agli avvocati che si dichiarano antistatari.”
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'attrice si è genericamente riportata a tutte le difese espresse negli scritti difensivi.
Nella comparsa conclusionale, infine, dopo aver reiterato l'impugnazione dell'ordinanza resa in data 09.06.2023 e l'eccezione di nullità della CTU, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del prof. e CP_3 del per i danni subiti dalla sig.na Controparte_5 [...]
e, per effetto, condannare entrambe i convenuti, e dunque il prof. Parte_1 CP_3
a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché il
[...] Controparte_5
a titolo di responsabilità sia extracontrattuale, sia contrattuale, in solido tra
[...] loro, a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danno biologico non patrimoniale le seguenti somme: € 63.945,00, oltre rivalutazione e interessi dal 01.10.2016, per l'I.T.P. al 75%, € 28.665,00, oltre rivalutazione e interessi dal 26.10.2017, per l'I.T.P. al 50%,
€ 14.332,50, oltre rivalutazione e interessi dal 20.11.2018, per l'I.T.P. al 25%, nonché, condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, a titolo di ristoro del danno esistenziale, del danno alla vita di relazione e del danno dinamico-relazionale, a pagare all'attrice le seguenti somme: € 21.315,00, oltre rivalutazione e interessi dal
01.10.2016, con riferimento al periodo di I.T.P. al 75%, € 9.555,00, oltre rivalutazione e interessi dal 26.10.2017, con riferimento al periodo di I.T.P. al 50%, € 4.777,50, oltre pagina 6 di 32 rivalutazione e interessi dal 20.11.2018, con riferimento al periodo di I.T.P. al 25%, nonché, Condannare altresì entrambe i convenuti, in solido tra loro pagare all'attrice a titolo di risarcimento danno biologico non patrimoniale la seguente somma di €
46.208.00 Condannare altresì entrambi i convenuti, in solido tra loro a pagare all'attrice a titolo di risarcimento delle conseguenze del danno reato e per la lesione dei diritti costituzionali l'importo di € 30.000,00 ovvero nella maggiore e/o minore somma che l'ill.mo Giudice riterrà condannare altresì entrambe i convenuti, in solido tra loro, per la perdita di chance subita dall'attrice, la somma di € 26.735,63, oltre rivalutazione
e interessi dal 20.11.2018, oppure a pagare quelle altre maggiori o minori somme che il
Tribunale riterrà eque, e per effetto, - condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, anche generali ex art. 13, co. 10, della Legge 31.12.2012
n. 247, e delle competenze d'avvocato nella misura indicata nella nota spese giudiziale in calce al presente atto, con distrazione in favore degli avvocati antistatari per averne fatto anticipo.”
Emergendo dalla disamina delle istanze dell'attrice modifiche e/o ampliamento del thema decidendum, resta da stabilire se tali istanze integrino mutatio e/o emendatio libelli sulla base dei consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte.
Come è noto secondo le Sezioni Unite dei giudici di legittimità (cfr. Cass. S.U n.
12310/2015) le domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, sono quelle che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale.
La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a pagina 7 di 32 quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
Da tale distinzione, discende il noto principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. tra le altre Cass. Civ. S.U. n. 12310/2015; n. 31078/2019; n.
30455/2023; n. 23975/2024).
Orbene alla stregua dei principi esposti, la scrivente ritiene che le conclusioni di cui agli atti processuali richiamati, seppure più volte parzialmente modificate ed integrate, non contengano domande nuove, limitandosi, ad individuare, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., una responsabilità esclusiva dei convenuti in luogo di quella solidale sostenuta nel libello introduttivo e, poi, riaffermata nella comparsa conclusionale, o ad operare, in quest'ultimo scritto, solo una quantificazione delle varie voci di danno già genericamente dedotte nei precedenti scritti difensivi ed in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria in replica circa la CP_3 tardività della quantificazione del danno operata da parte attrice solo nella comparsa conclusionale va, in primo luogo, evidenziato che “chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno” (Cass. Civ. n. 9249/2015). Inoltre in una pronuncia più recente ( cfr. Cass. n. 14288 del 29.05.2025) viene ribadito il principio secondo cui “ la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura e potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili”.
pagina 8 di 32 Orbene nel caso in esame l'esatta quantificazione delle singole voci di danno operata dalla difesa dell'attrice nella comparsa conclusionale non riveste i caratteri di una domanda nuova bensì di mera specificazione o meglio restrizione della domanda sulla scorta delle risultanze dell'istruzione probatoria e a sostegno del medesimo diritto risarcitorio fatto valere;
restrizione consentita dall'orientamento consolidato della
Suprema Corte ( cfr. Cass. S.U. 3453/2024 nella quale si afferma, tra l'altro, che è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica
(per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto
1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
D'altronde nelle memorie di replica nessuna lesione del diritto di difesa delle altre parti
è stato in concreto prospettato.
Merito della controversia
L'attrice, premesso in fatto quanto già esposto in precedenza e prospettata una grave lesione alla sua salute psicofisica, ha agìto per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita del deducendo, non solo la responsabilità CP_3 personale di quest'ultimo ex art. 2043 c.c., ma anche la responsabilità del
[...]
per omissione dell'obbligo di vigilanza e protezione Controparte_5 dell'incolumità e della sicurezza degli allievi in ambiente scolastico.
Di contro, il convenuto ha dedotto che la fattispecie in esame difetterebbe del CP_1 criterio di imputazione all'ente della condotta tenuta dal dipendente, come elaborato alla giurisprudenza e coincidente con la nozione di “sviluppo non anomalo ed imprevedibile” dell'esercizio dei compiti istituzionali del pubblico dipendente
(richiamata la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13246/2019). Ha, invero, sostenuto che la condotta tenuta da eccederebbe tale criterio di CP_3 imputabilità, rivestendo, invece, i caratteri di un'azione del tutto anomala e ultronea rispetto alle possibili ipotesi di sviluppo delle sue mansioni in termini degenerativi o pagina 9 di 32 eccessivi, sicchè le conseguenze dell'azione illecita di cui si discute non sarebbero riferibili al . Tale conclusione, secondo la difesa di tale parte convenuta CP_1 sarebbe, inoltre, avvalorata dalla circostanza che la maggior parte delle attività illecite poste in essere da avrebbero una connotazione extrascolastica in quanto CP_3 compiute al di fuori delle mura scolastiche.
In via gradata e nel caso di ritenuta imputabilità all'ente della condotta lesiva tenuta dal dipendente, il ha sostenuto la sussistenza del concorso di colpa del padre CP_1 dell'istante, in ragione del ritardo con cui il predetto avrebbe informato l'amministrazione delle condotte illecite di ed avrebbe provveduto a CP_3 sporgere denuncia nei suoi riguardi. Il comportamento di secondo Persona_1 la tesi difensiva di tale parte convenuta, avrebbe inciso al punto da elidere del tutto il nesso di causalità tra i danni subìti dalla figlia, all'epoca minorenne, e l'evento lesivo, o quantomeno, avrebbe concorso alla determinazione del danno stesso, di talchè la pretesa risarcitoria avanzata dall'istante andrebbe proporzionalmente ridotta.
Il convenuto , infine, ha contestato la pretesa risarcitoria dell'attrice con CP_3 particolare riguardo al nesso di causalità, che secondo la tesi di tale parte risulterebbe assente o fortemente affievolito nella fattispecie, in ragione delle ulteriori gravi avversità che hanno caratterizzato la vita di , nelle quali sarebbero da ravvisare Parte_1 le conseguenze pregiudizievoli oggetto della domanda risarcitoria, o che, comunque, avrebbero inciso al punto da determinare una riduzione consistente della pretesa risarcitoria.
Così brevemente ricostruite le difese delle parti, la fattispecie in esame va inquadrata nelle azioni di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato.
Orbene, va in primo luogo evidenziato che nel caso in esame, la condotta tenuta da riveste i caratteri del reato di stalking o atti persecutori contemplato CP_3 dall'art. 612 bis c.p. e tanto è stato accertato in sede penale con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2018, depositata il 26.11.2018, parzialmente riformata in sede di appello solo con riguardo alla pena e non al merito dell'imputazione, per il quale il ha manifestato acquiescenza, con sentenza della n. 5021/2019 del 26.07.2019, CP_3 divenuta irrevocabile in data 16.10.2019 (cfr. deposito telematico del 17.03.2023 fascicolo di parte attrice), sicchè questo giudice è esonerato dalla valutazione circa la pagina 10 di 32 sussistenza dell'evento lesivo, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi disciplinata dall'art. 651 c.p. - “Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno” 1 . La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2 . La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Quanto all'efficacia del predetto giudicato nei confronti del convenuto, va CP_1 evidenziato che tale parte non è intervenuta nel processo penale, né vi è prova che sia stata citata, sicchè non è possibile inferire l'estensione nei suoi confronti del giudicato stesso.
Ciononostante, l'an della domanda attorea risulta provato non solo in forza del principio di non contestazione, essendo, al contrario, del tutto pacifico tra le parti il fatto lesivo da cui è scaturita la domanda risarcitoria, ma è, altresì, dimostrato dalla corposa documentazione prodotta in atti dall'attrice, tra cui vanno valorizzati: gli atti di indagine svolti dalla P.G. in uno all'ordinanza applicativa della misura cautelare ( all.
09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 alla seconda memoria istruttoria); i verbali di assunzione delle numerose prove testimoniali raccolte in sede dibattimentale nel procedimento penale R.G.N.R. 13766/16 a carico di ( all. 08 contenente CP_3 le trascrizioni dei verbali stenotipici delle testimonianze rese da , Testimone_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, ,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, , , , Persona_1 Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 Testimone_15
e Testimone_16 Testimone_17 Controparte_8 Testimone_18 [...]
, nonché la copia dei messaggi in entrata e uscita dalle utenze telefoniche di Tes_19
e , non contestati dalle parti convenute (all. 21 e 22). CP_3 Parte_1
pagina 11 di 32 Sul punto va ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. sez. 6 ord. n. 2947 dell'1.02.2023; Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021;
n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del
2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n.
8585 del 1999). In applicazione di tali principi l'organo giudicante è legittimato ad avvalersi sia delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. tra le altre Cass. n. 1593 del 20.01.2017) che degli esiti di una consulenza tecnica di parte disposta in un procedimento penale ( cfr.
Cass. n. 19521/2019; Cass.n. 30298/2023).
Alla stregua di tali univoche fonti di prova deve ritenersi provato, anche nei confronti del , che, nell'arco temporale compreso tra marzo 2015 ed ottobre 2016, CP_1 [...]
: 1) ha tenuto un comportamento persecutorio nei confronti dell'attrice- all'epoca CP_3 dei fatti minorenne- chiamandola continuamente a telefono, scrivendole messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, sfruttando il suo ruolo di professore per starle sempre accanto, per esercitare su di lei pressioni psicologiche, per mortificarla e per minacciarla di ripercussioni nel caso in cui non avesse accondisceso alle sue richieste ed alle sue aspettative;
2) ha sfruttato la condizione di alunna dell'attrice e la sua fragilità emotiva per renderla a sé dipendente psicologicamente ed affettivamente;
3) ha reiterato le pagina 12 di 32 indicate condotte moleste, poste in essere direttamente nei confronti di Parte_1
o, comunque, destinare ad avere un effetto indiretto sulla stessa, determinando
[...] nella persona offesa un grave stato di agitazione, di ansia, di paura causa di un cambiamento radicale nelle sue abitudini di vita ( cambio di scuola, compagni e docenti, allontanamento da Afragola e richiesta di compagnia del padre o di altri familiari per le sue uscite quotidiane per la paura di dovere a scuola o fuori scuola o in città incontrare ancora nel suo cammino il professore ). CP_3
Parimenti risulta accertata anche la piena consapevolezza da parte dell'imputato della realizzazione delle indicate condotte di carattere molesto poste in essere nei confronti della sua alunna. Infatti, per un verso la stessa ha manifestato il Parte_1 proprio fastidio al professore, chiedendogli di non starle più addosso, di non intromettersi più nella sua vita e di farle vivere serenamente i suoi tredici anni e, per un altro, il padre di , come ammesso dallo stesso aveva chiesto a Pt_1 CP_3 quest'ultimo, ad un certo punto, di farsi da parte e di limitarsi al ruolo di professore senza sconfinare continuamente in atteggiamenti indebiti e molesti verso la figlia.
L'univocità e completezza delle fonti di prova prodotte da parte attrice, in assenza di contestazioni e /o allegazioni di segno contrario, ha reso superflua l'invocata rinnovazione dell'istruttoria già svolta in sede penale.
Una volta affermata anche nei confronti del la riferibilità a del CP_1 CP_3 fatto-reato di cui all'art. 612 bis comma 3 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 e 11
c.p., prima di passare alla valutazione dell'esistenza di danni- conseguenze, va evidenziato che nella sentenza del giudice penale resa sia in primo che in secondo grado, sul presupposto di pregiudizi di carattere morale in capo alla persona offesa e conseguenti alla condotta dell'autore del reato, è prevista la condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum.
Ebbene, ai fini che occupano, va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" pagina 13 di 32 dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra le altre Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960;
Cass. 05/05/2020, n. 8477: Cass. sez. 3, Ord. n. 30992 del 7.11.2023). Quindi l'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile;
qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile.
In altri termini la decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla qualificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum (Cass.14/02/2019, n. 4318).
Nello specifico nella sentenza della Suprema Corte n. 14921 del 21/06/2010 si afferma che "nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto-reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ.)".
Deve, pertanto, concludersi che la sentenza penale emessa dal Tribunale di Napoli-Nord
e confermata, in parte qua, dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli ha accertato pagina 14 di 32 la potenzialità dannosa tanto del reato di danno quanto del nesso di causalità materiale tra questo e la condotta del responsabile, senza pronunciarsi sul nesso di causalità giuridica che legava quell'evento di danno alle conseguenze dannose dell'illecito, ex art. 1223 cod.civ., per l'accertamento delle quali ha ritenuto necessaria un'ulteriore indagine, rimessa al giudice civile, circa la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento, al fine di procedere alla relativa liquidazione (Cass. 5/05/2020, n. 8477;
Cass. 24/01/2023, n.2040).
Fatte queste doverose precisazioni, ritiene questo giudice che, per le ragioni di seguito esposte, vada riconosciuto in favore dell'istante il risarcimento del danno non patrimoniale nei termini meglio precisati nel seguito dell'elaborato.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria, va premesso che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 8421/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ha dedotto di aver subìto, a causa dei comportamenti persecutori di (coartazioni psicologiche, minacce, CP_3 manipolazioni, ecc.) un danno alla salute consistito, sia in un periodo di malattia psicofisica temporanea, sia in un'alterazione psichica permanente di natura ansiosa cronica grave, dipendente dal disturbo post-traumatico scaturito dall'esperienza negativa vissuta.
L'attrice ha, altresì, dedotto, invocando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., di aver subìto un danno esistenziale consistente nella lesione della propria sfera personale e conseguente alla limitazione delle normali attività realizzatrici della persona, nonché, un ulteriore danno da perdita di chances, assumendo di aver perso e/o di essersi vista ridurre la possibilità di un'adeguata formazione scolastica a causa della condotta illecita di . CP_3
A riprova del danno ha allegato, oltre alle due pronunce rese in sede penale (sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2018 in data il 26.11.2018 e sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli n. 5021/2019 in data 26.07.2019) contenenti- come già detto- la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, le perizie di parte a firma del dott. e quella a firma dei dott.ri Persona_3 Persona_4 pagina 15 di 32 e nonché la relazione peritale dalla dott.ssa , Persona_5 Persona_6 consulente del P.M. nel predetto procedimento penale.
Le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta persecutoria del sono CP_3 state, altresì, valutate ed accertate in sede di Consulenza tecnica d'ufficio conferita ad un collegio di specialisti (il dott. , medico legale ed il dott. Persona_7 [...]
, psichiatra). Per_8
Va sottolineato che la parte attrice ha sollevato un'eccezione di nullità dell'indagine peritale ma, in realtà, le censure mosse da tale parte integrano esclusivamente contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio e non anche eccezioni di nullità (sul punto vedasi tra le altre Cass. SS.UU. n. 5624/22) che, per le ragioni di seguito indicate, risultano destituite di fondamento.
Passando, quindi, alla disamina delle risultanze dell'accertamento peritale, che questo giudice intende fare proprie, in quanto congruamente ed esaustivamente motivate, nonché immuni da vizi logici o di altra natura, va evidenziato che i consulenti nominati, dopo un'ampia digressione tecnica sul Disturbo Post traumatico da stress ( DPTS) e sul disturbo dell' adattamento ( DA), hanno negato la sussistenza di esiti psicopatologici permanenti e ciò in quanto, da un lato, non hanno ritenuto di poter diagnosticare in la sindrome da disturbo post-traumatica e, dall'altro, hanno Parte_1 considerato ormai risolto il disturbo dell'adattamento che, secondo la valutazione degli esperti, ha interessato la predetta per un lungo periodo di tempo.
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale precipuamente si legge: “Per quanto osservato, descritto ed argomentato, i CC.TT.UU. concludono che la giovane , Parte_1 come da evidenze documentali, subì da parte del , un insulto persecutorio CP_3 continuato tale da determinare un disturbo dell'adattamento con alterazioni miste dell'emotività e della condotta ad oggi risolto ma in grado di determinare all'epoca ed
a valle dei fattiuna consistente e protratta sofferenza e compromissione del funzionamento individuale e relazionale traducibile in una ITP al 75% per 540 gg (dagli esordi, marzo 2015, alla prima denuncia, ottobre 2016); ITP al 50% per 390 gg;
ITP al
25% per 390 gg (in lentissima attenuazione dei disturbi fino alla condanna in I grado del professore, novembre 2018).”
pagina 16 di 32 Tale accertamento è stato oggetto di più contestazioni da parte delle rispettive difese, tra le quali sono apparse convergenti quelle incentrate sul rapporto eziologico tra la condotta lesiva ed il danno oggetto della richiesta risarcitoria.
Invero, se da un lato parte attrice ha evidenziato la carenza dell'elaborato peritale riguardo a tale aspetto, dall'altro, la difesa di ha posto in dubbio la CP_3 possibilità di individuare l'effettivo impatto, in termini di efficacia causale, che la vicenda in esame ha avuto sulle componenti psichiche di , essendo Parte_1 intervenute nella vita di quest'ultima, malauguratamente, più eventi traumatici, quali la separazione dei genitori, la morte della mamma, il difficile rapporto con il padre e la permanenza in casa famiglia (senza considerare il suicidio della sorella poiché intervenuto successivamente ai fatti di causa).
Per tale ragione, all'udienza del 25.02.2025, questo giudice ha chiesto al collegio peritale chiarimenti in ordine alla conferma della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta lesiva ed i pregiudizi subìti dall'istante all'epoca minorenne.
I CC.TT.UU. hanno, dunque, avuto modo di precisate che il vissuto di Parte_1
, nel momento in cui è stata vittima della condotta lesiva attuata da
[...] [...]
, rappresenta l'anamnesi del soggetto leso, su cui si è innestato il disturbo CP_3 dell'adattamento conseguito alle persecuzioni subite dal Invero, gli specialisti CP_3 hanno chiarito che “i Disturbi dell'Adattamento possono assumere consistenza rilevante quanto più è vulnerabile e disfunzionale l'assetto psicologico del soggetto esposto” ed hanno analizzato, quali elementi giustificativi della condizione di fragilità psicologica della al momento dei fatti per cui è causa, la sua giovane età, la prematura Parte_1 scomparsa della madre nonché la grave disfunzionalità/ambivalenza del rapporto con quello che doveva essere un riferimento autorevole (un professore, il coordinatore di classe, quello individuato dalla madre perché supervisionasse la minore).
I consulenti si sono, inoltre, soffermati ad analizzare compiutamente i criteri indicati dalla letteratura, osservando, tra l'altro, che la non ha manifestato una Parte_1
“predisposizione, intesa come vulnerabilità del soggetto colpito” non ravvisando nella stessa “una qualche possibile preesistenza, predisposizione o suscettibilità all'impasse psicologico-psichiatrico”.
pagina 17 di 32 Hanno, dunque, chiarito che non manifestasse fattori endogeni Parte_1 predisponenti al disturbo rilevato, sgombrando, così, il campo dalla tesi, sostenuta da parte convenuta circa la concorrenza di cause – preesistenti e successive-determinanti il danno alla salute psichica dell'istante come accertato dagli ausiliari del giudice.
Invero alla espressa domanda di chi scrive sul se, in base alle cognizioni medico-legali, sia possibile determinare l'efficienza causale di tali accadimenti rispetto al rilevato disturbo dell'adattamento e se si in che misura, gli ausiliari del giudice hanno così risposto: “non è possibile come ho già risposto e l'accertamento peritale è stato focalizzato sulle perturbazioni psicologiche determinate dai fatti di causa, mentre gli altri accadimenti, quali la permanenza in casa famiglia ed il cattivo rapporto con il padre, sono stati analizzati ma sono stati clinicamente distinti e scorporati dal resto.
Questi fattori, unitamente all'età della minore all'epoca dei fatti, sono risultati esclusivamente fattori amplificatori che possono aver potenziato la vulnerabilità della
ma non hanno efficienza causale rispetto al disturbo rilevato in conseguenza Parte_1 dei fatti di causa.” Ed, inoltre, allorquando su sollecitazione del difensore di parte convenuta, è stata posta ai consulenti la seguente domanda: “qualora non ci fossero stati
i cd. eventi amplificatori in precedenza indicati, ma fosse stata posta in essere solamente la condotta vessante del prof. sono in grado di dire se l'inabilità CP_3 potesse essere diversa o uguale a quella riscontrata” gli stessi hanno chiarito che non è possibile appunto perché la “ricostruzione clinico-anamnestica sarebbe stata diversa”.
Le conclusioni cui è giunto il collegio peritale appaiono- come anticipato- pienamente condivisibili poichè compiutamente argomentate, anche nelle risposte date ai rilievi dei
CTP dell'attrice, e perché supportate dalla letteratura scientifica. A ciò si aggiunga, in ordine al nesso eziologico, che in ipotesi di accertamento del danno da lesione psico- fisica, soprattutto di tale specie, l'accertamento peritale è improntato ad una motivata relazione probabilistica. Com'è noto, il criterio civilistico del “più probabile che non” generalmente utilizzato ai fini della valutazione del nesso di causalità (soprattutto in tema di responsabilità medica), impone al giudice di scegliere, qualora rispetto ad uno stesso evento si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 5922/24). pagina 18 di 32 Orbene, nella fattispecie in esame, ritiene questo giudice che le osservazioni sollevate dalla parte convenuta non siano adeguate a superare la valutazione dei CTU avente anche una componente probabilistica sul rapporto di causalità tra la tipologia di evento in esame ed il danno riportato dalla danneggiata. Con riferimento, poi alla mancata somministrazione dei test, il dott. ha spiegato che “la scelta di non Per_8 sottoporre la a detti test è stata condivisa con gli altri consulenti di parte in Parte_1 considerazione del fatto che la ha subìto diversi eventi stressanti successivi ai Parte_1 fatti oggetto di causa e poiché non è possibile stabilire il legame eziologico tra tali eventi ed il disturbo rilevato e comunque risolto;
l'eventuale risultato del test non sarebbe stato dirimente rispetto ai quesiti posti.”
D'altronde le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU non risultano confutate dalle consulenze di parte prodotte dall'attrice.
Ed invero è noto che, secondo l'orientamento del tutto pacifico tra i Supremi Giudici, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente ( cfr. tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. n. 2063 del 29.01.2010; Cass. sez.6, ord. 9483 del
9.04.2021). Inoltre in una pronuncia più recente ( cfr. Cass.n. 2980/2023) si ribadisce che "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass. Sez.
3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, la completezza dell'indagine collegiale svolta dai CTU anche tenendo conto delle consulenze di parte nonchè l'esaustività dei chiarimenti resi alle domande della scrivente privano di valenza probatoria sia la consulenza di parte a firma del dott. , tra l'altro carente di qualsiasi Persona_9 riferimento temporale e non confermata sotto il vincolo del giuramento che quella della pagina 19 di 32 dott.ssa e del dott. , recante la data del 27.2.2021 Persona_4 Persona_5 ed anch'essa non confermata sotto il vincolo del giuramento. Considerazioni analoghe valgono per le valutazioni medico-legali espresse dalla dott.ssa all'esito di Per_6 un'indagine finalizzata, tra l'altro, solo a stabilire l'idoneità a testimoniare della persona offesa e svolta a ridosso del periodo di commissione del reato commesso dal CP_3
Accertato l'an ed il nesso di causalità, va, a questo punto, liquidato il quantum risarcitorio.
Va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n.
7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto pagina 20 di 32 interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e
139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018). In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, pagina 21 di 32 rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e di recente nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va pagina 22 di 32 affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attrice sono desumibili dalla relazione peritale, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
I consulenti tecnici d'ufficio, nell'accertare che la giovane , come da Parte_1 evidenze documentali, subì da parte del un insulto persecutorio continuato tale da CP_3 determinare un “disturbo dell'adattamento con alterazioni miste dell'emotività e della condotta ad oggi risolto ma capace di indurre una consistente e protratta sofferenza e compromissione del funzionamento individuale e relazionale” hanno quantificato il danno “in una ITP al 75% per 540 gg (dagli esordi, marzo 2015, alla prima denuncia, ottobre 2016); - rectius 580 gg come precisato in sede di chiarimenti - ITP al 50% per
390 gg; ITP al 25% per 390 gg (in lentissima attenuazione dei disturbi fino alla condanna in i grado del professore, novembre 2018).
Alle osservazioni di parte attrice, la quale ha contestato le percentuali di invalidità evidenziando le gravi condizioni in cui era stata costretta a vivere la Parte_1 sua vita nei periodi indicati, i consulenti hanno precisato che “L'inabilità di 580 gg è stata valutata al 75% e non al 100% poiché il residuo 25% si coniuga con la rilevata residuale autonomia conservata dalla minore nel periodo in considerazione. Nonostante la condotta agita sulla minore, abbiamo verificato che la stessa ha conservato capacità residue di funzionamento e di adattamento che si sono manifestate nel fatto di aver continuato a frequentare la scuola, di aver sopportato il carico delle prestazioni aggiuntive scolastiche richieste e di aver chiesto aiuto ai professori della scuola, richiesta rimasta inascoltata, nonché nella decisione, evidentemente supportata dalla famiglia, di cambiare scuola. Nel medio termine e successivamente, nel tempo, la
ha creato e mantenuto rapporti sociali, affettivi e prestazioni in linea con le Parte_1 attese in base all'età ed all'estrazione socio-culturale e tanto ai fini dell'esclusione dei postumi invalidanti.”
In definitiva, sulla scorta delle fonti di prova in precedenza esaminate, deve ritenersi accertato, quale conseguenza diretta ed immediata della condotta delittuosa posta in essere dal il danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico, CP_3 nella misura individuata dagli ausiliari del giudice, alla quale vanno aggiunte le ulteriori componenti del danno morale ( il cd pretium doloris). pagina 23 di 32 Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre: Cass. Sez. III n. 11754 del 15.05.2018), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Va aggiunto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. 3, ord. 7513 del 27.03.2018; Cass. Sez. 6, ord. 10612/2018; Cass. Sez.3, ord.
28988/2019; Cass. sez. 6,ord. 5865/2021) il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
pagina 24 di 32 In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2024, utilizzate come criterio equitativo di valutazione dei danni validato dalla Suprema Corte, tenuto conto della significativa sofferenza interiore della persona offesa dal reato in un arco temporale piuttosto lungo, va riconosciuta, all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma complessiva di euro 108.761,24 (di cui euro 50.025,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% per 580 giorni, euro 22.425,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per 390 giorni ed euro 11.212,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per 390 giorni ed euro 25.098,74 a titolo di a titolo di sofferenza soggettiva interiore, c.d. danno morale determinato nella misura del 30% di incremento dell'indennità giornaliera di euro
115,00 per l'elevato grado di sofferenza dell'attrice all'epoca di appena tredici anni e già significativamente provata da gravi lutti familiari). Nessuna ulteriore personalizzazione del danno può essere riconosciuta atteso che né dalle prove orali raccolte nel processo penale né dal tenore della sentenza penale sono emerse significative conseguenze dal fatto reato sulla vita di relazione della minore la quale, oltre a continuare a frequentare regolarmente, nel periodo considerato, l'istituto scolastico ed i compagni di scuola, prendendo parte anche a gite scolastiche, ha continuato a coltivare i rapporti di conoscenza e/o di amicizia pregressi.
In ordine all'ulteriore richiesta dell'attrice di liquidazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance, va premesso che con tale espressione si intende un pregiudizio derivante dalla perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio o di evitare un pregiudizio. Si tratta, come è noto, di un danno risarcibile, sia patrimoniale che non patrimoniale, che si verifica quando un illecito o un inadempimento toglie la possibilità di un esito favorevole, anche se questo non era certo. Nel caso sub iudice, secondo le prospettazioni di parte attrice, tale tipologia di danno avrebbe avuto sia connotazioni di natura patrimoniale, conseguente ad un peggioramento del rendimento scolastico della per effetto della condotta del Parte_1 docente persecutore ed una riduzione della possibilità di formazione scolastica normale e parametrata alle proprie capacità, sia connotazioni di natura non patrimoniale, conseguente agli innegabili vantaggi che la ragazza avrebbe potuto conseguire se non fosse stata vittima del reato del Bossa.
pagina 25 di 32 Le deduzioni dell'attrice non hanno trovato puntuale riscontro nel materiale probatorio prodotto dall'istante dal momento che non è stata fornita alcuna prova- documentale e non- né del dedotto calo del rendimento scolastico della minore nello specifico arco di tempo di commissione delle condotte persecutorie con conseguente riduzione della formazione scolastica della predetta ( cfr. testimonianze di , Testimone_13 Tes_14
[...] Controparte_6 Controparte_6 Testimone_15 Testimone_16
ma, al contrario, è risulta provata la Testimone_17 Controparte_8 prosecuzione degli studi anche dopo il conseguimento della licenza della scuola secondaria di primo grado.
Parimenti nessuna prova è stata fornita della dedotta perdita di comprovati vantaggi- tra l'altro non specificati- per effetto delle medesime condotte.
Infine nessuna prova è stata data di danni patrimoniali conseguenti al fatto reato per cui
è causa.
Pertanto la domanda di contenuto risarcitorio va accolta solo in relazione alle voci riconosciute di danno non patrimoniale.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data pagina 26 di 32 dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto del mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi tra il mese di marzo 2015 ed il mese di ottobre 2016, ed il suo risarcimento (dopo 9 anni), e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato all'epoca del fatto illecito e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_9
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 108.761,24 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Accertato e quantificato il danno, vanno, a questo punto, analizzate le rispettive responsabilità dei convenuti.
Se la responsabilità di è, senza dubbio, quella extracontrattuale da atto CP_3 illecito ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., resta da stabilire se in capo al CP_1 convenuto sia individuabile la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c.
e/o contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Orbene, premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr.
Cass. S.U. 13143 del 27.04.2022; Cass.5519 dell'1.03.2024) sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus pagina 27 di 32 damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile -
contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo, ritiene questo giudice provata in capo al solo la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. CP_1
2049 c.c. sulla basse dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13246 del 16.05.2019 e confermati nella successive pronunce (cfr. tra le altre: Cass. ord. 20141 del 18.7.2025).
Secondo i Supremi Giudici “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
In applicazione dei principi esposti, considerato che , sfruttando il suo CP_3 ruolo di docente di italiano nonché di coordinatore di classe di ha Parte_1 avuto l'occasione di porre in essere le sue condotte persecutorie nei confronti dell'attrice sia in ambito strettamente scolastico e durante l'orario curriculare delle lezioni che al di fuori dello stesso e, persino, nel primo mese di scuola superiore della vittima, deve ritenersi che l'esercizio del suo ruolo di educatore, per quanto realizzato per fini illeciti, non sia uno sviluppo del tutto anomalo delle funzioni svolte. In particolare, posto che per ogni docente non può ritenersi oggettivamente improbabile l'inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri a lui conferiti o la violazione dei divieti a lui imposti, nel caso in esame non può escludersi l'imputazione della responsabilità extracontrattuale in capo al datore di lavoro. pagina 28 di 32 Considerazioni di segno opposto valgono per la prospettata responsabilità contrattuale del per omissione di controllo e/o vigilanza nei confronti dei suoi alunni CP_1 atteso che dall'istruttoria espletata in sede penale non è risultata la riferibilità in capo al
Dirigente scolastico e/o ad altri docenti di condotte integrative dell'omessa vigilanza nei confronti della studentessa. Infatti nessuno dei numerosi insegnanti escussi ( cfr. testimonianze di , Testimone_13 Testimone_14 Controparte_6 Tes_15
, del personale
[...] Testimone_16 Testimone_17 Controparte_8
AT ( ) e neanche il dirigente scolastico ( hanno Persona_10 Testimone_19 riferito fatti e/o circostanze, relative al periodo di commissione degli atti persecutori ( marzo 2015-ottobre 2016) tali da giustificare la segnalazione all'organo inquirente di comportamenti di rilievo penale da parte del e/o l'adozione, nei confronti del CP_3 predetto a tutela dell'alunna, di provvedimenti organizzativi e/o di rilievo disciplinare.
Infatti, come risulta dagli atti prodotti dall'attrice già in precedenza indicati e da quelli prodotti dalla difesa del ( all.ti 1, 2 e 3), lo svolgimento di un'attività ispettiva CP_1 nei confronti del poi confluita in un procedimento disciplinare a carico del CP_3 predetto, è iniziata solo dopo la presentazione della denuncia di reato del padre dell'attrice e lo svolgimento delle attività di indagine risalenti alla fine del 2016.
Una volta accertata la responsabilità extracontrattuale del per le condotte CP_1 illecite del suo dipendente, va affermata la non applicabilità al caso sub iudice del dettato di cui all'art. 1227 c.c.- invocato dal convenuto- che recita: “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
Ed invero secondo le deduzioni della parte convenuta la condotta di , Persona_1 padre dell'attrice, una volta venuto a conoscenza delle condotte del nei confronti CP_3 della figlia, e consistita nella scelta di rivolgersi, in un primo momento solo al professore anziché investire della questione il Dirigente scolastico e/o la Procura competente, CP_3 sarebbe connotata da profili di colpa tale da escludere la responsabilità dell'ente.
Orbene, premesso che la norma richiamata si applica sia alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale, ritiene la scrivente non provata la sussistenza dell'ipotesi pagina 29 di 32 contemplata dalla norma non solo perché, come si evince dalle risultanze degli atti di indagine e delle prove raccolte a dibattimento, non può ritenersi provata colpa nella scelta di ma soprattutto perché, quest'ultimo, pur rivestendo Persona_1 all'epoca dei fatti delittuosi il ruolo di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore, non può ritenersi l'effettivo danneggiato-creditore della pretesa risarcitoria sorta in capo solo all'attrice- vittima del reato.
Quanto al primo rilievo va sottolineato che, al di là di quanto dichiarato da Per_1
nel corso del dibattimento penale, dopo il verificarsi di un episodio tra la
[...] figlia ed il professore quando la prima era già iscritta al liceo, le ulteriori fonti di prova non attestino la conoscenza effettiva e completa degli atti persecutori del professore da parte del padre prima del mese di settembre 2016 ovvero a ridosso della presentazione della prima denuncia.
Quanto al secondo la specifica indicazione della qualità di danneggiato- creditore in capo a colui del quale va valutata la colposità della condotta ad avviso di chi scrive esclude in radice la possibilità di estensione dell'applicazione della norma a soggetti diversi dal diretto danneggiato.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, nella misura in precedenza indicata, in favore di . Parte_1
Per mera completezza di motivazione va precisato che la condanna solidale non è esclusa dall'esercizio in sede penale dell'azione civile nei confronti solo di
[...]
dal momento che, secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i Supremi CP_3
Giudici ( cfr. Cass. Sez. 3 n. 16125 del 14.07.2006; Cass. Sez. 3 n. 19492 del
21.09.2007; Cass. Sez. 3 n. 16810 del 20.06.2008), “In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità”.
pagina 30 di 32 La regolamentazione delle spese di lite
Per ciò che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della nota spese di parte attrice, si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione della controversia determinato in base al decisum compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) in relazione ai valori medi di riferimento per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in considerazione del numero di atti da esaminare e delle diverse questioni giuridiche affrontate.
Nessun compenso può essere riconosciuto per la dedotta attività di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione e/o di negoziazione assistita non solo perché non documentata ma anche e soprattutto perché, avendo ad oggetto la controversia la richiesta di pagamento di somme di importo indeterminato, non è soggetto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del D.L.132/2014 (convertito nella legge 162/2014).
Le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti nella verificazione di danni non patrimoniali conseguenti al reato di cui all'art. 612 bis c.p. commi 1 e 3, art. 61 n. 9 e 11 c.p. accertato con sentenza penale irrevocabile in capo a , condanna quest'ultimo in solido con il , in CP_3 Controparte_1 persona del p.t. a pagare in favore di la complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 108.761,24 oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal fatto-reato ( marzo 2015-ottobre 2016) sull'importo svalutato a tale epoca e su tale importo, progressivamente rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal fatto delittuoso fino alla pagina 31 di 32 pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale liquidata in € 108.761,24 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla pubblicazione sino al soddisfo;
rigetta nel resto;
condanna , in solido con il , in persona del CP_3 Controparte_1
,alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di CP_10
e, per essa, in favore degli avv.ti Eugenio M. Patroni Griffi e UI Parte_1
RO qualificatisi antistatari;
spese liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi oltre ad euro 545,00 per spese vive, al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di e del , in CP_3 Controparte_1 persona del p.t. le spese per l'espletamento della CTU collegiale, già liquidate CP_1 nel corso del giudizio;
Così deciso in Napoli il 28.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8764 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 16.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eugenio M. Patroni Griffi e
UI RO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe
Ricciardi n. 10
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
CONVENUTO
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in CP_3 C.F._2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
pagina 1 di 32 dall'avv. Francesco Maglione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 14
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, presente la sola parte attrice, in via principale, ha insistito “affinché, in parziale riforma della stessa, il sig.
Giudice Unico voglia, previa remissione della causa sul ruolo, revocare l'ordinanza resa fuori udienza in data 09.06.2023 ed in accoglimento della reiterata istanza ammettere tutti i mezzi istruttori ivi richiesti ed in particolare la prova orale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.” e “affinché, sempre in parziale riforma della stessa, il sig. Giudice Unico voglia, previa remissione della causa sul ruolo per i fatti le circostanze, i fatti e le casuali di cui alle note autorizzate di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2024, accertare e definitivamente dichiarare la nullità della celebrata C.T.U. e, per effetto, voglia disporre una nuova C.T.U., altresì ammettendo il medesimo mandato e, se ritenuto, modificandolo e/o integrandolo alla luce delle eccezioni ed istanze già proposte” ed, in via subordinata, ha concluso riportandosi a tutti i propri scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo di aver frequentato dal 2014 al 2016 la scuola Parte_1
media “Angelo Mozzillo” di Afragola ove era stata alunna del professore di italiano e di essere stata vittima, ad opera del predetto, di atti persecutori CP_3
accertati, in sede penale, con sentenza irrevocabile, ha evocato in giudizio il
[...]
, al fine di sentirli condannare, per le ragioni di cui allo Controparte_4
pagina 2 di 32 scritto difensivo, al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza della condotta illecita tenuta dal professore CP_3
Costituitosi il ha eccepito: 1) l'assenza di responsabilità Controparte_1
dell'amministrazione e la non imputabilità alla stessa delle conseguenze della condotta tenuta da;
2) l'inopponibilità all'amministrazione dell'accertamento CP_3
penale. Inoltre, pur non contestando la vicenda oggetto della sentenza penale, ha espresso rilievi, in punto di fatto e di diritto, in ordine all'individuazione e quantificazione dei danni richiesti.
Costituitosi in giudizio , pur non contestando la condotta illecita accertata CP_3
in sede penale, ha parimenti espresso rilievi, in punto di fatto e di diritto, sia in ordine all'an che in ordine al quantum dei danni invocati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., disattesa l'istanza di prova orale, nonché quella relativa all'ordine di esibizione documentale poiché ritenute inammissibili ed espletata una CTU collegiale, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.06.2025, allorquando è stata rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La delimitazione del thema decidendum
In via preliminare, va evidenziato che le domande attoree, così come formulate nel libello introduttivo, nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni e, da ultimo, nella comparsa conclusionale si presentano parzialmente difformi tra loro, sicchè si rende necessaria una preliminare delimitazione del thema decidendum.
Va premesso che l'attrice, nel libello introduttivo, ha dedotto che: 1) era stata alunna di
(docente di italiano) durante gli anni di frequentazione della scuola media CP_3
“Angelo Mozzillo” di Afragola;
2) aveva perso sua madre nel corso di tale ciclo scolastico e, precisamente, in data 19.02.2015 all'età di 13 anni;
2) dopo la morte della madre si era trasferita, insieme alla sorella, dal padre, (già separato Persona_1 dalla madre dell'istante), il quale, con l'inizio della convivenza con le figlie, aveva iniziato ad accorgersi di alcuni comportamenti anomali di , salvo poi scoprire che Pt_1
pagina 3 di 32 tra la stessa ed il prof. vi era stata, tra i mesi di marzo e aprile 2015, CP_3 un'abnorme corrispondenza telefonica fatta di centinaia di messaggi e telefonate;
3) il padre dell'istante aveva, pertanto, deciso di intervenire contattando direttamente il prof.
e, dinanzi alle sue giustificazioni consistenti nell'aver preso a cuore la situazione CP_3 di a seguito di un colloquio avvenuto con la madre della medesima poco prima Pt_1 che morisse, lo aveva invitato fermamente ad astenersi da condotte che travalicassero il suo ruolo istituzionale;
4) tale intervento non aveva sortito effetto alcuno, tant'è che aveva perpetrato la sua condotta persecutoria che si era estrinsecata in CP_3 vari atti illeciti quali: “pedinamenti, appostamenti all'ingresso dell'istituto scolastico frequentato dalla minore, telefonate e messaggi di testo ad ogni ora del giorno e della notte, controllo dalle frequentazioni e degli spostamenti di , attese fuori ai bagni Pt_1 dell'istituto per incontrarla, abbracci, palpeggiamenti sui fianchi, tentativi di baciarla e confessioni circa la propria vita sessuale con la moglie”; 5) era arrivato CP_3 anche a “trarla spesso fuori dall'aula durante le lezioni di educazione fisica e di religione per sottoporla ad interrogazioni, così come nel sottoporre la ragazza ad interrogazioni giornaliere, anche al di fuori degli orari delle proprie lezioni, apostrofandola con epiteti ingiuriosi, umiliandola e rimproverandola innanzi ai compagni della classe con modi e frasi tanto aggressive da indurla al pianto, minacciando di bocciare lei e la sorella, che frequentava lo stesso istituto in un'altra classe, anch'essa assegnata al prof. ”, nonché ad esercitare un controllo CP_3 asfissiante sulla vita di , finanche accompagnandola alle sedute di Parte_1 psicoterapia che svolgeva con la psicologa della scuola, dott.ssa , alla quale Persona_2 aveva chiesto di essere informato sull'andamento della terapia;
6) la condotta persecutoria del era proseguita anche dopo il completamento del ciclo scolastico CP_3 della scuola secondaria di primo grado, fino a quando il padre Persona_1 venuto a conoscenza dell'intera vicenda, aveva sporto più denunce-querele nei confronti del a seguito delle quali era iniziato un procedimento penale svoltosi dinanzi al CP_3
Tribunale di Napoli Nord e conclusosi con la sentenza n. 3002/2018 depositata il
26.11.2018, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli
(atti persecutori con le aggravanti di cui agli artt. 612 bis comma 3 c.p. e 61 nn. 9 e 11
c.p.) e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle pagina 4 di 32 spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni tre;
7) tale sentenza era stata parzialmente riformata in sede di appello interposto dal con CP_3 sentenza n. 5021/2019 del 26.07.2019, con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva ridotto la pena a due anni di reclusione e a due anni di interdizione dai pubblici uffici;
8)
a seguito della descritta vicenda l'attrice aveva subìto un danno alla salute per le gravi ripercussioni psichiche derivate dalla condotta persecutoria di cui era stata vittima.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha proposto domande di contenuto risarcitorio nei confronti dei convenuti prospettando più voci di danno, quali conseguenze del reato accertato in sede penale ed ha formulato le seguenti richieste: “accertare e dichiarare la responsabilità di entrambi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, dei danni subiti dalla sig.na per effetto delle condotte, a Parte_1 ciascuno di essi rispettivamente ascrivibili, e per l'effetto; condannare entrambi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incedente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na e, per l'effetto; condannare di entrambi i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, anche generali, e delle competenze d'avvocato per il presente giudizio.”
Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., l'attrice ha parzialmente modificato le domande nei termini di seguito richiamati: “ - Accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le casuali di cui innanzi, la responsabilità del prof. CP_3 per i danni subìti dalla sig.na a titolo extracontrattuale e per le Parte_1 ragioni indicate nell'atto di citazione e nella presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il prof. al risarcimento del danno patrimoniale, del danno CP_3 non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na
. - Accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le Parte_1 casuali di cui innanzi, il grave inadempimento del e la Controparte_1 conseguenziale responsabilità a titolo contrattuale per le ragioni indicate nell'atto di citazione e nella presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del Controparte_1 pagina 5 di 32 danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico- relazionali e del danno da perdita di chance, subiti dalla sig.na . - In Parte_1 via gradata e salvo gravame, accertare e dichiarare, sempre per i fatti, le circostanze e le casuali di cui innanzi, la responsabilità extracontrattuale del
[...]
ex art. 2049 c.c. per le ragioni indicate nell'atto di citazione e nella Controparte_1 presente memoria istruttoria, e, per effetto;
- condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del danno biologico, del danno morale, del danno incidente sugli aspetti dinamico-relazionali e del danno da perdita di chance, subìti dalla sig.na . - Con riserva di meglio Parte_1 integrare, articolare e dedurre nei termini di legge. - In tutti i casi condannare entrambi
i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite (anche generali) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione agli avvocati che si dichiarano antistatari.”
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'attrice si è genericamente riportata a tutte le difese espresse negli scritti difensivi.
Nella comparsa conclusionale, infine, dopo aver reiterato l'impugnazione dell'ordinanza resa in data 09.06.2023 e l'eccezione di nullità della CTU, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del prof. e CP_3 del per i danni subiti dalla sig.na Controparte_5 [...]
e, per effetto, condannare entrambe i convenuti, e dunque il prof. Parte_1 CP_3
a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché il
[...] Controparte_5
a titolo di responsabilità sia extracontrattuale, sia contrattuale, in solido tra
[...] loro, a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danno biologico non patrimoniale le seguenti somme: € 63.945,00, oltre rivalutazione e interessi dal 01.10.2016, per l'I.T.P. al 75%, € 28.665,00, oltre rivalutazione e interessi dal 26.10.2017, per l'I.T.P. al 50%,
€ 14.332,50, oltre rivalutazione e interessi dal 20.11.2018, per l'I.T.P. al 25%, nonché, condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, a titolo di ristoro del danno esistenziale, del danno alla vita di relazione e del danno dinamico-relazionale, a pagare all'attrice le seguenti somme: € 21.315,00, oltre rivalutazione e interessi dal
01.10.2016, con riferimento al periodo di I.T.P. al 75%, € 9.555,00, oltre rivalutazione e interessi dal 26.10.2017, con riferimento al periodo di I.T.P. al 50%, € 4.777,50, oltre pagina 6 di 32 rivalutazione e interessi dal 20.11.2018, con riferimento al periodo di I.T.P. al 25%, nonché, Condannare altresì entrambe i convenuti, in solido tra loro pagare all'attrice a titolo di risarcimento danno biologico non patrimoniale la seguente somma di €
46.208.00 Condannare altresì entrambi i convenuti, in solido tra loro a pagare all'attrice a titolo di risarcimento delle conseguenze del danno reato e per la lesione dei diritti costituzionali l'importo di € 30.000,00 ovvero nella maggiore e/o minore somma che l'ill.mo Giudice riterrà condannare altresì entrambe i convenuti, in solido tra loro, per la perdita di chance subita dall'attrice, la somma di € 26.735,63, oltre rivalutazione
e interessi dal 20.11.2018, oppure a pagare quelle altre maggiori o minori somme che il
Tribunale riterrà eque, e per effetto, - condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, anche generali ex art. 13, co. 10, della Legge 31.12.2012
n. 247, e delle competenze d'avvocato nella misura indicata nella nota spese giudiziale in calce al presente atto, con distrazione in favore degli avvocati antistatari per averne fatto anticipo.”
Emergendo dalla disamina delle istanze dell'attrice modifiche e/o ampliamento del thema decidendum, resta da stabilire se tali istanze integrino mutatio e/o emendatio libelli sulla base dei consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte.
Come è noto secondo le Sezioni Unite dei giudici di legittimità (cfr. Cass. S.U n.
12310/2015) le domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, sono quelle che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale.
La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a pagina 7 di 32 quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
Da tale distinzione, discende il noto principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. tra le altre Cass. Civ. S.U. n. 12310/2015; n. 31078/2019; n.
30455/2023; n. 23975/2024).
Orbene alla stregua dei principi esposti, la scrivente ritiene che le conclusioni di cui agli atti processuali richiamati, seppure più volte parzialmente modificate ed integrate, non contengano domande nuove, limitandosi, ad individuare, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., una responsabilità esclusiva dei convenuti in luogo di quella solidale sostenuta nel libello introduttivo e, poi, riaffermata nella comparsa conclusionale, o ad operare, in quest'ultimo scritto, solo una quantificazione delle varie voci di danno già genericamente dedotte nei precedenti scritti difensivi ed in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria in replica circa la CP_3 tardività della quantificazione del danno operata da parte attrice solo nella comparsa conclusionale va, in primo luogo, evidenziato che “chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno” (Cass. Civ. n. 9249/2015). Inoltre in una pronuncia più recente ( cfr. Cass. n. 14288 del 29.05.2025) viene ribadito il principio secondo cui “ la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura e potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili”.
pagina 8 di 32 Orbene nel caso in esame l'esatta quantificazione delle singole voci di danno operata dalla difesa dell'attrice nella comparsa conclusionale non riveste i caratteri di una domanda nuova bensì di mera specificazione o meglio restrizione della domanda sulla scorta delle risultanze dell'istruzione probatoria e a sostegno del medesimo diritto risarcitorio fatto valere;
restrizione consentita dall'orientamento consolidato della
Suprema Corte ( cfr. Cass. S.U. 3453/2024 nella quale si afferma, tra l'altro, che è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica
(per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto
1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
D'altronde nelle memorie di replica nessuna lesione del diritto di difesa delle altre parti
è stato in concreto prospettato.
Merito della controversia
L'attrice, premesso in fatto quanto già esposto in precedenza e prospettata una grave lesione alla sua salute psicofisica, ha agìto per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita del deducendo, non solo la responsabilità CP_3 personale di quest'ultimo ex art. 2043 c.c., ma anche la responsabilità del
[...]
per omissione dell'obbligo di vigilanza e protezione Controparte_5 dell'incolumità e della sicurezza degli allievi in ambiente scolastico.
Di contro, il convenuto ha dedotto che la fattispecie in esame difetterebbe del CP_1 criterio di imputazione all'ente della condotta tenuta dal dipendente, come elaborato alla giurisprudenza e coincidente con la nozione di “sviluppo non anomalo ed imprevedibile” dell'esercizio dei compiti istituzionali del pubblico dipendente
(richiamata la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13246/2019). Ha, invero, sostenuto che la condotta tenuta da eccederebbe tale criterio di CP_3 imputabilità, rivestendo, invece, i caratteri di un'azione del tutto anomala e ultronea rispetto alle possibili ipotesi di sviluppo delle sue mansioni in termini degenerativi o pagina 9 di 32 eccessivi, sicchè le conseguenze dell'azione illecita di cui si discute non sarebbero riferibili al . Tale conclusione, secondo la difesa di tale parte convenuta CP_1 sarebbe, inoltre, avvalorata dalla circostanza che la maggior parte delle attività illecite poste in essere da avrebbero una connotazione extrascolastica in quanto CP_3 compiute al di fuori delle mura scolastiche.
In via gradata e nel caso di ritenuta imputabilità all'ente della condotta lesiva tenuta dal dipendente, il ha sostenuto la sussistenza del concorso di colpa del padre CP_1 dell'istante, in ragione del ritardo con cui il predetto avrebbe informato l'amministrazione delle condotte illecite di ed avrebbe provveduto a CP_3 sporgere denuncia nei suoi riguardi. Il comportamento di secondo Persona_1 la tesi difensiva di tale parte convenuta, avrebbe inciso al punto da elidere del tutto il nesso di causalità tra i danni subìti dalla figlia, all'epoca minorenne, e l'evento lesivo, o quantomeno, avrebbe concorso alla determinazione del danno stesso, di talchè la pretesa risarcitoria avanzata dall'istante andrebbe proporzionalmente ridotta.
Il convenuto , infine, ha contestato la pretesa risarcitoria dell'attrice con CP_3 particolare riguardo al nesso di causalità, che secondo la tesi di tale parte risulterebbe assente o fortemente affievolito nella fattispecie, in ragione delle ulteriori gravi avversità che hanno caratterizzato la vita di , nelle quali sarebbero da ravvisare Parte_1 le conseguenze pregiudizievoli oggetto della domanda risarcitoria, o che, comunque, avrebbero inciso al punto da determinare una riduzione consistente della pretesa risarcitoria.
Così brevemente ricostruite le difese delle parti, la fattispecie in esame va inquadrata nelle azioni di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato.
Orbene, va in primo luogo evidenziato che nel caso in esame, la condotta tenuta da riveste i caratteri del reato di stalking o atti persecutori contemplato CP_3 dall'art. 612 bis c.p. e tanto è stato accertato in sede penale con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2018, depositata il 26.11.2018, parzialmente riformata in sede di appello solo con riguardo alla pena e non al merito dell'imputazione, per il quale il ha manifestato acquiescenza, con sentenza della n. 5021/2019 del 26.07.2019, CP_3 divenuta irrevocabile in data 16.10.2019 (cfr. deposito telematico del 17.03.2023 fascicolo di parte attrice), sicchè questo giudice è esonerato dalla valutazione circa la pagina 10 di 32 sussistenza dell'evento lesivo, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi disciplinata dall'art. 651 c.p. - “Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno” 1 . La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2 . La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Quanto all'efficacia del predetto giudicato nei confronti del convenuto, va CP_1 evidenziato che tale parte non è intervenuta nel processo penale, né vi è prova che sia stata citata, sicchè non è possibile inferire l'estensione nei suoi confronti del giudicato stesso.
Ciononostante, l'an della domanda attorea risulta provato non solo in forza del principio di non contestazione, essendo, al contrario, del tutto pacifico tra le parti il fatto lesivo da cui è scaturita la domanda risarcitoria, ma è, altresì, dimostrato dalla corposa documentazione prodotta in atti dall'attrice, tra cui vanno valorizzati: gli atti di indagine svolti dalla P.G. in uno all'ordinanza applicativa della misura cautelare ( all.
09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 alla seconda memoria istruttoria); i verbali di assunzione delle numerose prove testimoniali raccolte in sede dibattimentale nel procedimento penale R.G.N.R. 13766/16 a carico di ( all. 08 contenente CP_3 le trascrizioni dei verbali stenotipici delle testimonianze rese da , Testimone_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, ,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, , , , Persona_1 Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Tes_14
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 Testimone_15
e Testimone_16 Testimone_17 Controparte_8 Testimone_18 [...]
, nonché la copia dei messaggi in entrata e uscita dalle utenze telefoniche di Tes_19
e , non contestati dalle parti convenute (all. 21 e 22). CP_3 Parte_1
pagina 11 di 32 Sul punto va ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. sez. 6 ord. n. 2947 dell'1.02.2023; Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021;
n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del
2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n.
8585 del 1999). In applicazione di tali principi l'organo giudicante è legittimato ad avvalersi sia delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. tra le altre Cass. n. 1593 del 20.01.2017) che degli esiti di una consulenza tecnica di parte disposta in un procedimento penale ( cfr.
Cass. n. 19521/2019; Cass.n. 30298/2023).
Alla stregua di tali univoche fonti di prova deve ritenersi provato, anche nei confronti del , che, nell'arco temporale compreso tra marzo 2015 ed ottobre 2016, CP_1 [...]
: 1) ha tenuto un comportamento persecutorio nei confronti dell'attrice- all'epoca CP_3 dei fatti minorenne- chiamandola continuamente a telefono, scrivendole messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, sfruttando il suo ruolo di professore per starle sempre accanto, per esercitare su di lei pressioni psicologiche, per mortificarla e per minacciarla di ripercussioni nel caso in cui non avesse accondisceso alle sue richieste ed alle sue aspettative;
2) ha sfruttato la condizione di alunna dell'attrice e la sua fragilità emotiva per renderla a sé dipendente psicologicamente ed affettivamente;
3) ha reiterato le pagina 12 di 32 indicate condotte moleste, poste in essere direttamente nei confronti di Parte_1
o, comunque, destinare ad avere un effetto indiretto sulla stessa, determinando
[...] nella persona offesa un grave stato di agitazione, di ansia, di paura causa di un cambiamento radicale nelle sue abitudini di vita ( cambio di scuola, compagni e docenti, allontanamento da Afragola e richiesta di compagnia del padre o di altri familiari per le sue uscite quotidiane per la paura di dovere a scuola o fuori scuola o in città incontrare ancora nel suo cammino il professore ). CP_3
Parimenti risulta accertata anche la piena consapevolezza da parte dell'imputato della realizzazione delle indicate condotte di carattere molesto poste in essere nei confronti della sua alunna. Infatti, per un verso la stessa ha manifestato il Parte_1 proprio fastidio al professore, chiedendogli di non starle più addosso, di non intromettersi più nella sua vita e di farle vivere serenamente i suoi tredici anni e, per un altro, il padre di , come ammesso dallo stesso aveva chiesto a Pt_1 CP_3 quest'ultimo, ad un certo punto, di farsi da parte e di limitarsi al ruolo di professore senza sconfinare continuamente in atteggiamenti indebiti e molesti verso la figlia.
L'univocità e completezza delle fonti di prova prodotte da parte attrice, in assenza di contestazioni e /o allegazioni di segno contrario, ha reso superflua l'invocata rinnovazione dell'istruttoria già svolta in sede penale.
Una volta affermata anche nei confronti del la riferibilità a del CP_1 CP_3 fatto-reato di cui all'art. 612 bis comma 3 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 e 11
c.p., prima di passare alla valutazione dell'esistenza di danni- conseguenze, va evidenziato che nella sentenza del giudice penale resa sia in primo che in secondo grado, sul presupposto di pregiudizi di carattere morale in capo alla persona offesa e conseguenti alla condotta dell'autore del reato, è prevista la condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum.
Ebbene, ai fini che occupano, va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" pagina 13 di 32 dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra le altre Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960;
Cass. 05/05/2020, n. 8477: Cass. sez. 3, Ord. n. 30992 del 7.11.2023). Quindi l'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile;
qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile.
In altri termini la decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla qualificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum (Cass.14/02/2019, n. 4318).
Nello specifico nella sentenza della Suprema Corte n. 14921 del 21/06/2010 si afferma che "nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto-reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ.)".
Deve, pertanto, concludersi che la sentenza penale emessa dal Tribunale di Napoli-Nord
e confermata, in parte qua, dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli ha accertato pagina 14 di 32 la potenzialità dannosa tanto del reato di danno quanto del nesso di causalità materiale tra questo e la condotta del responsabile, senza pronunciarsi sul nesso di causalità giuridica che legava quell'evento di danno alle conseguenze dannose dell'illecito, ex art. 1223 cod.civ., per l'accertamento delle quali ha ritenuto necessaria un'ulteriore indagine, rimessa al giudice civile, circa la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento, al fine di procedere alla relativa liquidazione (Cass. 5/05/2020, n. 8477;
Cass. 24/01/2023, n.2040).
Fatte queste doverose precisazioni, ritiene questo giudice che, per le ragioni di seguito esposte, vada riconosciuto in favore dell'istante il risarcimento del danno non patrimoniale nei termini meglio precisati nel seguito dell'elaborato.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria, va premesso che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 8421/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ha dedotto di aver subìto, a causa dei comportamenti persecutori di (coartazioni psicologiche, minacce, CP_3 manipolazioni, ecc.) un danno alla salute consistito, sia in un periodo di malattia psicofisica temporanea, sia in un'alterazione psichica permanente di natura ansiosa cronica grave, dipendente dal disturbo post-traumatico scaturito dall'esperienza negativa vissuta.
L'attrice ha, altresì, dedotto, invocando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., di aver subìto un danno esistenziale consistente nella lesione della propria sfera personale e conseguente alla limitazione delle normali attività realizzatrici della persona, nonché, un ulteriore danno da perdita di chances, assumendo di aver perso e/o di essersi vista ridurre la possibilità di un'adeguata formazione scolastica a causa della condotta illecita di . CP_3
A riprova del danno ha allegato, oltre alle due pronunce rese in sede penale (sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 3002/2018 in data il 26.11.2018 e sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli n. 5021/2019 in data 26.07.2019) contenenti- come già detto- la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, le perizie di parte a firma del dott. e quella a firma dei dott.ri Persona_3 Persona_4 pagina 15 di 32 e nonché la relazione peritale dalla dott.ssa , Persona_5 Persona_6 consulente del P.M. nel predetto procedimento penale.
Le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta persecutoria del sono CP_3 state, altresì, valutate ed accertate in sede di Consulenza tecnica d'ufficio conferita ad un collegio di specialisti (il dott. , medico legale ed il dott. Persona_7 [...]
, psichiatra). Per_8
Va sottolineato che la parte attrice ha sollevato un'eccezione di nullità dell'indagine peritale ma, in realtà, le censure mosse da tale parte integrano esclusivamente contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio e non anche eccezioni di nullità (sul punto vedasi tra le altre Cass. SS.UU. n. 5624/22) che, per le ragioni di seguito indicate, risultano destituite di fondamento.
Passando, quindi, alla disamina delle risultanze dell'accertamento peritale, che questo giudice intende fare proprie, in quanto congruamente ed esaustivamente motivate, nonché immuni da vizi logici o di altra natura, va evidenziato che i consulenti nominati, dopo un'ampia digressione tecnica sul Disturbo Post traumatico da stress ( DPTS) e sul disturbo dell' adattamento ( DA), hanno negato la sussistenza di esiti psicopatologici permanenti e ciò in quanto, da un lato, non hanno ritenuto di poter diagnosticare in la sindrome da disturbo post-traumatica e, dall'altro, hanno Parte_1 considerato ormai risolto il disturbo dell'adattamento che, secondo la valutazione degli esperti, ha interessato la predetta per un lungo periodo di tempo.
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale precipuamente si legge: “Per quanto osservato, descritto ed argomentato, i CC.TT.UU. concludono che la giovane , Parte_1 come da evidenze documentali, subì da parte del , un insulto persecutorio CP_3 continuato tale da determinare un disturbo dell'adattamento con alterazioni miste dell'emotività e della condotta ad oggi risolto ma in grado di determinare all'epoca ed
a valle dei fattiuna consistente e protratta sofferenza e compromissione del funzionamento individuale e relazionale traducibile in una ITP al 75% per 540 gg (dagli esordi, marzo 2015, alla prima denuncia, ottobre 2016); ITP al 50% per 390 gg;
ITP al
25% per 390 gg (in lentissima attenuazione dei disturbi fino alla condanna in I grado del professore, novembre 2018).”
pagina 16 di 32 Tale accertamento è stato oggetto di più contestazioni da parte delle rispettive difese, tra le quali sono apparse convergenti quelle incentrate sul rapporto eziologico tra la condotta lesiva ed il danno oggetto della richiesta risarcitoria.
Invero, se da un lato parte attrice ha evidenziato la carenza dell'elaborato peritale riguardo a tale aspetto, dall'altro, la difesa di ha posto in dubbio la CP_3 possibilità di individuare l'effettivo impatto, in termini di efficacia causale, che la vicenda in esame ha avuto sulle componenti psichiche di , essendo Parte_1 intervenute nella vita di quest'ultima, malauguratamente, più eventi traumatici, quali la separazione dei genitori, la morte della mamma, il difficile rapporto con il padre e la permanenza in casa famiglia (senza considerare il suicidio della sorella poiché intervenuto successivamente ai fatti di causa).
Per tale ragione, all'udienza del 25.02.2025, questo giudice ha chiesto al collegio peritale chiarimenti in ordine alla conferma della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta lesiva ed i pregiudizi subìti dall'istante all'epoca minorenne.
I CC.TT.UU. hanno, dunque, avuto modo di precisate che il vissuto di Parte_1
, nel momento in cui è stata vittima della condotta lesiva attuata da
[...] [...]
, rappresenta l'anamnesi del soggetto leso, su cui si è innestato il disturbo CP_3 dell'adattamento conseguito alle persecuzioni subite dal Invero, gli specialisti CP_3 hanno chiarito che “i Disturbi dell'Adattamento possono assumere consistenza rilevante quanto più è vulnerabile e disfunzionale l'assetto psicologico del soggetto esposto” ed hanno analizzato, quali elementi giustificativi della condizione di fragilità psicologica della al momento dei fatti per cui è causa, la sua giovane età, la prematura Parte_1 scomparsa della madre nonché la grave disfunzionalità/ambivalenza del rapporto con quello che doveva essere un riferimento autorevole (un professore, il coordinatore di classe, quello individuato dalla madre perché supervisionasse la minore).
I consulenti si sono, inoltre, soffermati ad analizzare compiutamente i criteri indicati dalla letteratura, osservando, tra l'altro, che la non ha manifestato una Parte_1
“predisposizione, intesa come vulnerabilità del soggetto colpito” non ravvisando nella stessa “una qualche possibile preesistenza, predisposizione o suscettibilità all'impasse psicologico-psichiatrico”.
pagina 17 di 32 Hanno, dunque, chiarito che non manifestasse fattori endogeni Parte_1 predisponenti al disturbo rilevato, sgombrando, così, il campo dalla tesi, sostenuta da parte convenuta circa la concorrenza di cause – preesistenti e successive-determinanti il danno alla salute psichica dell'istante come accertato dagli ausiliari del giudice.
Invero alla espressa domanda di chi scrive sul se, in base alle cognizioni medico-legali, sia possibile determinare l'efficienza causale di tali accadimenti rispetto al rilevato disturbo dell'adattamento e se si in che misura, gli ausiliari del giudice hanno così risposto: “non è possibile come ho già risposto e l'accertamento peritale è stato focalizzato sulle perturbazioni psicologiche determinate dai fatti di causa, mentre gli altri accadimenti, quali la permanenza in casa famiglia ed il cattivo rapporto con il padre, sono stati analizzati ma sono stati clinicamente distinti e scorporati dal resto.
Questi fattori, unitamente all'età della minore all'epoca dei fatti, sono risultati esclusivamente fattori amplificatori che possono aver potenziato la vulnerabilità della
ma non hanno efficienza causale rispetto al disturbo rilevato in conseguenza Parte_1 dei fatti di causa.” Ed, inoltre, allorquando su sollecitazione del difensore di parte convenuta, è stata posta ai consulenti la seguente domanda: “qualora non ci fossero stati
i cd. eventi amplificatori in precedenza indicati, ma fosse stata posta in essere solamente la condotta vessante del prof. sono in grado di dire se l'inabilità CP_3 potesse essere diversa o uguale a quella riscontrata” gli stessi hanno chiarito che non è possibile appunto perché la “ricostruzione clinico-anamnestica sarebbe stata diversa”.
Le conclusioni cui è giunto il collegio peritale appaiono- come anticipato- pienamente condivisibili poichè compiutamente argomentate, anche nelle risposte date ai rilievi dei
CTP dell'attrice, e perché supportate dalla letteratura scientifica. A ciò si aggiunga, in ordine al nesso eziologico, che in ipotesi di accertamento del danno da lesione psico- fisica, soprattutto di tale specie, l'accertamento peritale è improntato ad una motivata relazione probabilistica. Com'è noto, il criterio civilistico del “più probabile che non” generalmente utilizzato ai fini della valutazione del nesso di causalità (soprattutto in tema di responsabilità medica), impone al giudice di scegliere, qualora rispetto ad uno stesso evento si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 5922/24). pagina 18 di 32 Orbene, nella fattispecie in esame, ritiene questo giudice che le osservazioni sollevate dalla parte convenuta non siano adeguate a superare la valutazione dei CTU avente anche una componente probabilistica sul rapporto di causalità tra la tipologia di evento in esame ed il danno riportato dalla danneggiata. Con riferimento, poi alla mancata somministrazione dei test, il dott. ha spiegato che “la scelta di non Per_8 sottoporre la a detti test è stata condivisa con gli altri consulenti di parte in Parte_1 considerazione del fatto che la ha subìto diversi eventi stressanti successivi ai Parte_1 fatti oggetto di causa e poiché non è possibile stabilire il legame eziologico tra tali eventi ed il disturbo rilevato e comunque risolto;
l'eventuale risultato del test non sarebbe stato dirimente rispetto ai quesiti posti.”
D'altronde le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU non risultano confutate dalle consulenze di parte prodotte dall'attrice.
Ed invero è noto che, secondo l'orientamento del tutto pacifico tra i Supremi Giudici, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente ( cfr. tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. n. 2063 del 29.01.2010; Cass. sez.6, ord. 9483 del
9.04.2021). Inoltre in una pronuncia più recente ( cfr. Cass.n. 2980/2023) si ribadisce che "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass. Sez.
3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, la completezza dell'indagine collegiale svolta dai CTU anche tenendo conto delle consulenze di parte nonchè l'esaustività dei chiarimenti resi alle domande della scrivente privano di valenza probatoria sia la consulenza di parte a firma del dott. , tra l'altro carente di qualsiasi Persona_9 riferimento temporale e non confermata sotto il vincolo del giuramento che quella della pagina 19 di 32 dott.ssa e del dott. , recante la data del 27.2.2021 Persona_4 Persona_5 ed anch'essa non confermata sotto il vincolo del giuramento. Considerazioni analoghe valgono per le valutazioni medico-legali espresse dalla dott.ssa all'esito di Per_6 un'indagine finalizzata, tra l'altro, solo a stabilire l'idoneità a testimoniare della persona offesa e svolta a ridosso del periodo di commissione del reato commesso dal CP_3
Accertato l'an ed il nesso di causalità, va, a questo punto, liquidato il quantum risarcitorio.
Va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n.
7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto pagina 20 di 32 interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e
139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018). In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, pagina 21 di 32 rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e di recente nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va pagina 22 di 32 affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attrice sono desumibili dalla relazione peritale, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
I consulenti tecnici d'ufficio, nell'accertare che la giovane , come da Parte_1 evidenze documentali, subì da parte del un insulto persecutorio continuato tale da CP_3 determinare un “disturbo dell'adattamento con alterazioni miste dell'emotività e della condotta ad oggi risolto ma capace di indurre una consistente e protratta sofferenza e compromissione del funzionamento individuale e relazionale” hanno quantificato il danno “in una ITP al 75% per 540 gg (dagli esordi, marzo 2015, alla prima denuncia, ottobre 2016); - rectius 580 gg come precisato in sede di chiarimenti - ITP al 50% per
390 gg; ITP al 25% per 390 gg (in lentissima attenuazione dei disturbi fino alla condanna in i grado del professore, novembre 2018).
Alle osservazioni di parte attrice, la quale ha contestato le percentuali di invalidità evidenziando le gravi condizioni in cui era stata costretta a vivere la Parte_1 sua vita nei periodi indicati, i consulenti hanno precisato che “L'inabilità di 580 gg è stata valutata al 75% e non al 100% poiché il residuo 25% si coniuga con la rilevata residuale autonomia conservata dalla minore nel periodo in considerazione. Nonostante la condotta agita sulla minore, abbiamo verificato che la stessa ha conservato capacità residue di funzionamento e di adattamento che si sono manifestate nel fatto di aver continuato a frequentare la scuola, di aver sopportato il carico delle prestazioni aggiuntive scolastiche richieste e di aver chiesto aiuto ai professori della scuola, richiesta rimasta inascoltata, nonché nella decisione, evidentemente supportata dalla famiglia, di cambiare scuola. Nel medio termine e successivamente, nel tempo, la
ha creato e mantenuto rapporti sociali, affettivi e prestazioni in linea con le Parte_1 attese in base all'età ed all'estrazione socio-culturale e tanto ai fini dell'esclusione dei postumi invalidanti.”
In definitiva, sulla scorta delle fonti di prova in precedenza esaminate, deve ritenersi accertato, quale conseguenza diretta ed immediata della condotta delittuosa posta in essere dal il danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico, CP_3 nella misura individuata dagli ausiliari del giudice, alla quale vanno aggiunte le ulteriori componenti del danno morale ( il cd pretium doloris). pagina 23 di 32 Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre: Cass. Sez. III n. 11754 del 15.05.2018), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Va aggiunto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. 3, ord. 7513 del 27.03.2018; Cass. Sez. 6, ord. 10612/2018; Cass. Sez.3, ord.
28988/2019; Cass. sez. 6,ord. 5865/2021) il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
pagina 24 di 32 In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2024, utilizzate come criterio equitativo di valutazione dei danni validato dalla Suprema Corte, tenuto conto della significativa sofferenza interiore della persona offesa dal reato in un arco temporale piuttosto lungo, va riconosciuta, all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma complessiva di euro 108.761,24 (di cui euro 50.025,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% per 580 giorni, euro 22.425,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per 390 giorni ed euro 11.212,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per 390 giorni ed euro 25.098,74 a titolo di a titolo di sofferenza soggettiva interiore, c.d. danno morale determinato nella misura del 30% di incremento dell'indennità giornaliera di euro
115,00 per l'elevato grado di sofferenza dell'attrice all'epoca di appena tredici anni e già significativamente provata da gravi lutti familiari). Nessuna ulteriore personalizzazione del danno può essere riconosciuta atteso che né dalle prove orali raccolte nel processo penale né dal tenore della sentenza penale sono emerse significative conseguenze dal fatto reato sulla vita di relazione della minore la quale, oltre a continuare a frequentare regolarmente, nel periodo considerato, l'istituto scolastico ed i compagni di scuola, prendendo parte anche a gite scolastiche, ha continuato a coltivare i rapporti di conoscenza e/o di amicizia pregressi.
In ordine all'ulteriore richiesta dell'attrice di liquidazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance, va premesso che con tale espressione si intende un pregiudizio derivante dalla perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio o di evitare un pregiudizio. Si tratta, come è noto, di un danno risarcibile, sia patrimoniale che non patrimoniale, che si verifica quando un illecito o un inadempimento toglie la possibilità di un esito favorevole, anche se questo non era certo. Nel caso sub iudice, secondo le prospettazioni di parte attrice, tale tipologia di danno avrebbe avuto sia connotazioni di natura patrimoniale, conseguente ad un peggioramento del rendimento scolastico della per effetto della condotta del Parte_1 docente persecutore ed una riduzione della possibilità di formazione scolastica normale e parametrata alle proprie capacità, sia connotazioni di natura non patrimoniale, conseguente agli innegabili vantaggi che la ragazza avrebbe potuto conseguire se non fosse stata vittima del reato del Bossa.
pagina 25 di 32 Le deduzioni dell'attrice non hanno trovato puntuale riscontro nel materiale probatorio prodotto dall'istante dal momento che non è stata fornita alcuna prova- documentale e non- né del dedotto calo del rendimento scolastico della minore nello specifico arco di tempo di commissione delle condotte persecutorie con conseguente riduzione della formazione scolastica della predetta ( cfr. testimonianze di , Testimone_13 Tes_14
[...] Controparte_6 Controparte_6 Testimone_15 Testimone_16
ma, al contrario, è risulta provata la Testimone_17 Controparte_8 prosecuzione degli studi anche dopo il conseguimento della licenza della scuola secondaria di primo grado.
Parimenti nessuna prova è stata fornita della dedotta perdita di comprovati vantaggi- tra l'altro non specificati- per effetto delle medesime condotte.
Infine nessuna prova è stata data di danni patrimoniali conseguenti al fatto reato per cui
è causa.
Pertanto la domanda di contenuto risarcitorio va accolta solo in relazione alle voci riconosciute di danno non patrimoniale.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data pagina 26 di 32 dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto del mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi tra il mese di marzo 2015 ed il mese di ottobre 2016, ed il suo risarcimento (dopo 9 anni), e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato all'epoca del fatto illecito e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_9
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 108.761,24 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Accertato e quantificato il danno, vanno, a questo punto, analizzate le rispettive responsabilità dei convenuti.
Se la responsabilità di è, senza dubbio, quella extracontrattuale da atto CP_3 illecito ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., resta da stabilire se in capo al CP_1 convenuto sia individuabile la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c.
e/o contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Orbene, premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr.
Cass. S.U. 13143 del 27.04.2022; Cass.5519 dell'1.03.2024) sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus pagina 27 di 32 damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile -
contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo, ritiene questo giudice provata in capo al solo la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. CP_1
2049 c.c. sulla basse dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13246 del 16.05.2019 e confermati nella successive pronunce (cfr. tra le altre: Cass. ord. 20141 del 18.7.2025).
Secondo i Supremi Giudici “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
In applicazione dei principi esposti, considerato che , sfruttando il suo CP_3 ruolo di docente di italiano nonché di coordinatore di classe di ha Parte_1 avuto l'occasione di porre in essere le sue condotte persecutorie nei confronti dell'attrice sia in ambito strettamente scolastico e durante l'orario curriculare delle lezioni che al di fuori dello stesso e, persino, nel primo mese di scuola superiore della vittima, deve ritenersi che l'esercizio del suo ruolo di educatore, per quanto realizzato per fini illeciti, non sia uno sviluppo del tutto anomalo delle funzioni svolte. In particolare, posto che per ogni docente non può ritenersi oggettivamente improbabile l'inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri a lui conferiti o la violazione dei divieti a lui imposti, nel caso in esame non può escludersi l'imputazione della responsabilità extracontrattuale in capo al datore di lavoro. pagina 28 di 32 Considerazioni di segno opposto valgono per la prospettata responsabilità contrattuale del per omissione di controllo e/o vigilanza nei confronti dei suoi alunni CP_1 atteso che dall'istruttoria espletata in sede penale non è risultata la riferibilità in capo al
Dirigente scolastico e/o ad altri docenti di condotte integrative dell'omessa vigilanza nei confronti della studentessa. Infatti nessuno dei numerosi insegnanti escussi ( cfr. testimonianze di , Testimone_13 Testimone_14 Controparte_6 Tes_15
, del personale
[...] Testimone_16 Testimone_17 Controparte_8
AT ( ) e neanche il dirigente scolastico ( hanno Persona_10 Testimone_19 riferito fatti e/o circostanze, relative al periodo di commissione degli atti persecutori ( marzo 2015-ottobre 2016) tali da giustificare la segnalazione all'organo inquirente di comportamenti di rilievo penale da parte del e/o l'adozione, nei confronti del CP_3 predetto a tutela dell'alunna, di provvedimenti organizzativi e/o di rilievo disciplinare.
Infatti, come risulta dagli atti prodotti dall'attrice già in precedenza indicati e da quelli prodotti dalla difesa del ( all.ti 1, 2 e 3), lo svolgimento di un'attività ispettiva CP_1 nei confronti del poi confluita in un procedimento disciplinare a carico del CP_3 predetto, è iniziata solo dopo la presentazione della denuncia di reato del padre dell'attrice e lo svolgimento delle attività di indagine risalenti alla fine del 2016.
Una volta accertata la responsabilità extracontrattuale del per le condotte CP_1 illecite del suo dipendente, va affermata la non applicabilità al caso sub iudice del dettato di cui all'art. 1227 c.c.- invocato dal convenuto- che recita: “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
Ed invero secondo le deduzioni della parte convenuta la condotta di , Persona_1 padre dell'attrice, una volta venuto a conoscenza delle condotte del nei confronti CP_3 della figlia, e consistita nella scelta di rivolgersi, in un primo momento solo al professore anziché investire della questione il Dirigente scolastico e/o la Procura competente, CP_3 sarebbe connotata da profili di colpa tale da escludere la responsabilità dell'ente.
Orbene, premesso che la norma richiamata si applica sia alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale, ritiene la scrivente non provata la sussistenza dell'ipotesi pagina 29 di 32 contemplata dalla norma non solo perché, come si evince dalle risultanze degli atti di indagine e delle prove raccolte a dibattimento, non può ritenersi provata colpa nella scelta di ma soprattutto perché, quest'ultimo, pur rivestendo Persona_1 all'epoca dei fatti delittuosi il ruolo di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore, non può ritenersi l'effettivo danneggiato-creditore della pretesa risarcitoria sorta in capo solo all'attrice- vittima del reato.
Quanto al primo rilievo va sottolineato che, al di là di quanto dichiarato da Per_1
nel corso del dibattimento penale, dopo il verificarsi di un episodio tra la
[...] figlia ed il professore quando la prima era già iscritta al liceo, le ulteriori fonti di prova non attestino la conoscenza effettiva e completa degli atti persecutori del professore da parte del padre prima del mese di settembre 2016 ovvero a ridosso della presentazione della prima denuncia.
Quanto al secondo la specifica indicazione della qualità di danneggiato- creditore in capo a colui del quale va valutata la colposità della condotta ad avviso di chi scrive esclude in radice la possibilità di estensione dell'applicazione della norma a soggetti diversi dal diretto danneggiato.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, nella misura in precedenza indicata, in favore di . Parte_1
Per mera completezza di motivazione va precisato che la condanna solidale non è esclusa dall'esercizio in sede penale dell'azione civile nei confronti solo di
[...]
dal momento che, secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i Supremi CP_3
Giudici ( cfr. Cass. Sez. 3 n. 16125 del 14.07.2006; Cass. Sez. 3 n. 19492 del
21.09.2007; Cass. Sez. 3 n. 16810 del 20.06.2008), “In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità”.
pagina 30 di 32 La regolamentazione delle spese di lite
Per ciò che attiene alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della nota spese di parte attrice, si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione della controversia determinato in base al decisum compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) in relazione ai valori medi di riferimento per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in considerazione del numero di atti da esaminare e delle diverse questioni giuridiche affrontate.
Nessun compenso può essere riconosciuto per la dedotta attività di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione e/o di negoziazione assistita non solo perché non documentata ma anche e soprattutto perché, avendo ad oggetto la controversia la richiesta di pagamento di somme di importo indeterminato, non è soggetto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del D.L.132/2014 (convertito nella legge 162/2014).
Le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti nella verificazione di danni non patrimoniali conseguenti al reato di cui all'art. 612 bis c.p. commi 1 e 3, art. 61 n. 9 e 11 c.p. accertato con sentenza penale irrevocabile in capo a , condanna quest'ultimo in solido con il , in CP_3 Controparte_1 persona del p.t. a pagare in favore di la complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 108.761,24 oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal fatto-reato ( marzo 2015-ottobre 2016) sull'importo svalutato a tale epoca e su tale importo, progressivamente rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal fatto delittuoso fino alla pagina 31 di 32 pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale liquidata in € 108.761,24 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla pubblicazione sino al soddisfo;
rigetta nel resto;
condanna , in solido con il , in persona del CP_3 Controparte_1
,alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di CP_10
e, per essa, in favore degli avv.ti Eugenio M. Patroni Griffi e UI Parte_1
RO qualificatisi antistatari;
spese liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi oltre ad euro 545,00 per spese vive, al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di e del , in CP_3 Controparte_1 persona del p.t. le spese per l'espletamento della CTU collegiale, già liquidate CP_1 nel corso del giudizio;
Così deciso in Napoli il 28.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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