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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 16315 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.FUSCHINO PASQUALE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CARMEN CP_1
MOSCARIELLO elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.2.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda non può essere accolta
Ai cittadini extracomunitari l'assegno sociale spetta se dimostrano la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, che ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale può essere corrisposto agli aventi diritto a condizione “che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. La norma ha inteso, in questo modo, porre un argine al fenomeno di quei cittadini stranieri, ultra 65enni che si trasferivano in Italia, legalmente e non come clandestini, per seguire la famiglia e richiedevano il beneficio assistenziale.
Nell'ipotesi di specie è rimasto non contestata l'insussistenza di tale requisito
In considerazione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese Napoli, 13/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 16315 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.FUSCHINO PASQUALE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CARMEN CP_1
MOSCARIELLO elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.2.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda non può essere accolta
Ai cittadini extracomunitari l'assegno sociale spetta se dimostrano la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, che ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale può essere corrisposto agli aventi diritto a condizione “che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. La norma ha inteso, in questo modo, porre un argine al fenomeno di quei cittadini stranieri, ultra 65enni che si trasferivano in Italia, legalmente e non come clandestini, per seguire la famiglia e richiedevano il beneficio assistenziale.
Nell'ipotesi di specie è rimasto non contestata l'insussistenza di tale requisito
In considerazione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese Napoli, 13/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)