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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14464/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GRITTI CHIARA e l'avv. Parte_1 C.F._1
OLIARI SARA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MARTINENGO VILLAGANA Controparte_1 C.F._2
RAGAZZONI ARNALDO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti concordano nel senso di confermare le vigenti condizioni di separazione, salva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 550,00 per ciascun figlio;
i genitori prestano sin d'ora il consenso a che entrambi i figli e , una volta terminato il ciclo Per_1 Per_2 scolastico delle scuole elementari e medie, attualmente frequentate, frequenteranno le scuole medie e superiori in
Brescia; per le medie confermano che frequenterà le scuole i Brescia, Per_1 Per_3 spese compensate.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con elebrato in Brescia il 19/06/2010, da cui Controparte_1
erano nati i figli il 24.1.2013 e il 10.7.2015, premettendo che, dopo la comparizione Per_2 Per_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, in data 26.10.2023 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025 avanti al Giudice delegato le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusivi ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
in Brescia il 19/06/2010, iscritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio del predetto Comune, anno 2010, n. 108, parte 2, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14464/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GRITTI CHIARA e l'avv. Parte_1 C.F._1
OLIARI SARA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MARTINENGO VILLAGANA Controparte_1 C.F._2
RAGAZZONI ARNALDO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti concordano nel senso di confermare le vigenti condizioni di separazione, salva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 550,00 per ciascun figlio;
i genitori prestano sin d'ora il consenso a che entrambi i figli e , una volta terminato il ciclo Per_1 Per_2 scolastico delle scuole elementari e medie, attualmente frequentate, frequenteranno le scuole medie e superiori in
Brescia; per le medie confermano che frequenterà le scuole i Brescia, Per_1 Per_3 spese compensate.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con elebrato in Brescia il 19/06/2010, da cui Controparte_1
erano nati i figli il 24.1.2013 e il 10.7.2015, premettendo che, dopo la comparizione Per_2 Per_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, in data 26.10.2023 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025 avanti al Giudice delegato le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusivi ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
in Brescia il 19/06/2010, iscritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio del predetto Comune, anno 2010, n. 108, parte 2, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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