TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da 1) La Sig.ra ( ) - nata ad [...]_1 C.F._1
(Perù) il 28.06.1989 e residente in [...], cittadinanza italiana e peruviana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Il Sig. ( ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], cittadinanza italiana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato il 30.3.2018 davanti all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Vittuone (MI), con iscrizione ai registri al n. 1 della parte I, serie - dell'anno 2018, ivi adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni con i seguenti figli: (C.F. ), cittadino italiano e Parte_3 C.F._3 peruviano, nato il [...] in [...], giusto atto di nascita n. 46, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di Vittuone
□ separati con sentenza n. 218/2025 emessa in data e pubblicata in data 21/01/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. l'affidamento del minore, sarà condiviso tra i coniugi, i quali Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che, in conformità alla legge, saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. il minore trova collocamento prevalente presso la madre nella dimora sita in Santo Stefano Ticino (MI), alla Via Milano n. 30, fermo il libero diritto di visita paterno secondo le seguenti previsioni e salvo diverso accordo:
• a settimane alterne: la prima settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena e il fine settimana da sabato mattina a domenica sera dopo cena;
la seconda settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena;
• ad anni alterni: la vigilia di Natale e la mattina di Natale con un genitore, il pomeriggio di Natale e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro; nel complesso delle festività natalizie e di primo dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, una settimana con un genitore e una settimana con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre); il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, e per i rimanenti giorni di festività pasquale metà del tempo con un genitore e la restante metà con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore almeno 10 giorni prima); per le vacanze estive, con il genitore privo di collocamento fino a 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 31 maggio);
3. il Sig. resterà nella casa di Vittuone alla Via Del Carso n. 28 e verserà in favore Parte_2 della Sig.ra un contributo a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 minore pari a € 600,00 (diconsi euro seicento) mensili, a decorrere dalla data di trasferimento della stessa presso l'immobile sito in Santo Stefano Ticino (MI) alla Via Milano n. 30, fino allo scadere del finanziamento Findomestic Gruppo BNP Paribas in corso (05.03.2033) o alla relativa estinzione
- importo comprensivo anche delle spese di baby-sitter - e a decorrere dal 06.03.2033 o dall'estinzione del finanziamento di cui supra, un contributo a titolo di mantenimento ordinario del minore pari a € 500,00 (diconsi euro cinquecento) mensili;
importi in ogni caso da versarsi, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 del mese di riferimento in guisa anticipata, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. i coniugi contribuiranno in ragione paritaria del 50% alle spese straordinarie ciascuno (cd. spese extra assegno) del minore, , secondo le Linee guida spese extra assegno di Parte_3 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, oltreché, in subordine, e per quanto compatibile, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare pubblicate in data 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia;
5. le parti concordano che l'assegno unico di cui al D.Lgs. 29.12.21 n. 230 (ovvero assegni familiari o contributi, comunque, a sostegno del nucleo familiare, comunque denominati), sia di esclusiva spettanza materna, unica legittimata ad avanzare la relativa domanda e per l'intero importo;
6. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non ricorrono presupposti per pretese reciproche di mantenimento a titolo personale;
7. la Sig.ra rimarrà proprietario dell'autoveicolo Fiat Panda Hybrid Parte_1 tg. GK259GX, oltreché contraente della relativa polizza assicurativa RCA con
[...]
CP_1
8. il Sig. rimarrà proprietario dell'autoveicolo Peugeot 2008 tg. EY553BG, oltreché Parte_2 contraente della relativa polizza assicurativa RCA con Controparte_2
9. i coniugi hanno già provveduto a regolare i conti correnti e a regolare tra loro le relative spettanze;
10. non sussistono beni mobili di valore la cui spettanza i coniugi intendono regolare, se non i seguenti: divano tipo Poltrone Sofà, colore bianco;
televisione tipo LG colore nero;
letto per bambini tipo Ikea colore bianco (compreso materasso e corredo); scrivania per bambini tipo Mondocamerette color perla;
libreria per bambini tipo Mondocamerette color perla;
tali beni vengono riconosciuti di proprietà della Sig.ra la quale si impegna al ritiro entro la data del 31.12.24; l'ulteriore Pt_1 mobilia rimarrà nell'immobile sito in Vittuone, alla Via Del Carso n. 28, nella disponibilità e si riconoscono di proprietà del Sig. ; Pt_3
11.il Sig. riconosce in favore della Sig.ra € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) a titolo Pt_3 Pt_1 di concorso una tantum nell'acquisto di mobilia per l'immobile sito in Santo Stefano Ticino, alla Via Milano n. 30, e che corrisponderà alla stessa mediante bonifico bancario entro la data del 03.12.2024 e comunque una volta proceduto all'acquisto dell'immobile; tale operazione, dunque, non sottende alcuno spirito di liberalità e viene operata quale forma di regolazione delle reciproche pendenze in essere tra i coniugi in fase di separazione e/o divorzio;
12. i coniugi rinunciano reciprocamente al diritto di credito scaturente dalla maturazione del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ex art. 12 bis L. 898/1970, maturato o maturando, secondo la presente previsione che si inserisce all'interno dei rapporti di reciproco dare e avere di cui al presente procedimento, e, dunque, non già quale atto di liberalità;
13.tra i coniugi non sussistono ulteriori pendenze, debenze o rapporti patrimoniali da regolare, dichiarando costoro di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
14. spese legali compensate e spese processuali suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, con diritto al rimborso dell'anticipatario.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Vittuone (MI) il 30/03/2018 tra
[...]
e (n. 1, parte I, anno 2018); Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da 1) La Sig.ra ( ) - nata ad [...]_1 C.F._1
(Perù) il 28.06.1989 e residente in [...], cittadinanza italiana e peruviana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Il Sig. ( ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], cittadinanza italiana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato il 30.3.2018 davanti all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Vittuone (MI), con iscrizione ai registri al n. 1 della parte I, serie - dell'anno 2018, ivi adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni con i seguenti figli: (C.F. ), cittadino italiano e Parte_3 C.F._3 peruviano, nato il [...] in [...], giusto atto di nascita n. 46, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di Vittuone
□ separati con sentenza n. 218/2025 emessa in data e pubblicata in data 21/01/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. l'affidamento del minore, sarà condiviso tra i coniugi, i quali Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che, in conformità alla legge, saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. il minore trova collocamento prevalente presso la madre nella dimora sita in Santo Stefano Ticino (MI), alla Via Milano n. 30, fermo il libero diritto di visita paterno secondo le seguenti previsioni e salvo diverso accordo:
• a settimane alterne: la prima settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena e il fine settimana da sabato mattina a domenica sera dopo cena;
la seconda settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena;
• ad anni alterni: la vigilia di Natale e la mattina di Natale con un genitore, il pomeriggio di Natale e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro; nel complesso delle festività natalizie e di primo dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, una settimana con un genitore e una settimana con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre); il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, e per i rimanenti giorni di festività pasquale metà del tempo con un genitore e la restante metà con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore almeno 10 giorni prima); per le vacanze estive, con il genitore privo di collocamento fino a 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 31 maggio);
3. il Sig. resterà nella casa di Vittuone alla Via Del Carso n. 28 e verserà in favore Parte_2 della Sig.ra un contributo a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 minore pari a € 600,00 (diconsi euro seicento) mensili, a decorrere dalla data di trasferimento della stessa presso l'immobile sito in Santo Stefano Ticino (MI) alla Via Milano n. 30, fino allo scadere del finanziamento Findomestic Gruppo BNP Paribas in corso (05.03.2033) o alla relativa estinzione
- importo comprensivo anche delle spese di baby-sitter - e a decorrere dal 06.03.2033 o dall'estinzione del finanziamento di cui supra, un contributo a titolo di mantenimento ordinario del minore pari a € 500,00 (diconsi euro cinquecento) mensili;
importi in ogni caso da versarsi, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 del mese di riferimento in guisa anticipata, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. i coniugi contribuiranno in ragione paritaria del 50% alle spese straordinarie ciascuno (cd. spese extra assegno) del minore, , secondo le Linee guida spese extra assegno di Parte_3 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, oltreché, in subordine, e per quanto compatibile, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare pubblicate in data 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia;
5. le parti concordano che l'assegno unico di cui al D.Lgs. 29.12.21 n. 230 (ovvero assegni familiari o contributi, comunque, a sostegno del nucleo familiare, comunque denominati), sia di esclusiva spettanza materna, unica legittimata ad avanzare la relativa domanda e per l'intero importo;
6. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non ricorrono presupposti per pretese reciproche di mantenimento a titolo personale;
7. la Sig.ra rimarrà proprietario dell'autoveicolo Fiat Panda Hybrid Parte_1 tg. GK259GX, oltreché contraente della relativa polizza assicurativa RCA con
[...]
CP_1
8. il Sig. rimarrà proprietario dell'autoveicolo Peugeot 2008 tg. EY553BG, oltreché Parte_2 contraente della relativa polizza assicurativa RCA con Controparte_2
9. i coniugi hanno già provveduto a regolare i conti correnti e a regolare tra loro le relative spettanze;
10. non sussistono beni mobili di valore la cui spettanza i coniugi intendono regolare, se non i seguenti: divano tipo Poltrone Sofà, colore bianco;
televisione tipo LG colore nero;
letto per bambini tipo Ikea colore bianco (compreso materasso e corredo); scrivania per bambini tipo Mondocamerette color perla;
libreria per bambini tipo Mondocamerette color perla;
tali beni vengono riconosciuti di proprietà della Sig.ra la quale si impegna al ritiro entro la data del 31.12.24; l'ulteriore Pt_1 mobilia rimarrà nell'immobile sito in Vittuone, alla Via Del Carso n. 28, nella disponibilità e si riconoscono di proprietà del Sig. ; Pt_3
11.il Sig. riconosce in favore della Sig.ra € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) a titolo Pt_3 Pt_1 di concorso una tantum nell'acquisto di mobilia per l'immobile sito in Santo Stefano Ticino, alla Via Milano n. 30, e che corrisponderà alla stessa mediante bonifico bancario entro la data del 03.12.2024 e comunque una volta proceduto all'acquisto dell'immobile; tale operazione, dunque, non sottende alcuno spirito di liberalità e viene operata quale forma di regolazione delle reciproche pendenze in essere tra i coniugi in fase di separazione e/o divorzio;
12. i coniugi rinunciano reciprocamente al diritto di credito scaturente dalla maturazione del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ex art. 12 bis L. 898/1970, maturato o maturando, secondo la presente previsione che si inserisce all'interno dei rapporti di reciproco dare e avere di cui al presente procedimento, e, dunque, non già quale atto di liberalità;
13.tra i coniugi non sussistono ulteriori pendenze, debenze o rapporti patrimoniali da regolare, dichiarando costoro di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
14. spese legali compensate e spese processuali suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, con diritto al rimborso dell'anticipatario.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Vittuone (MI) il 30/03/2018 tra
[...]
e (n. 1, parte I, anno 2018); Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG