Sentenza 18 ottobre 2004
Commentario • 1
- 1. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliarihttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2004, n. 20397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20397 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IN, DI EL, IZ AN, IZ PP, IZ RA, questi ultimi quattro quali eredi di IZ IP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI CANNONIERI 8, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GENTILE, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURO GADALETA, TOBIA RACANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA EL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 27215/01 proposto da:
LA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA BOSCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PP BARILE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN IN, DI EL, IZ AN, IZ PP, IZ RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 829/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/09/04 dal consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto ricorso principale;
assorbito ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4/4/1990 NG VI conveniva in giudizio LE EL e IZ RI esponendo: che in data 10/1/1989 aveva acquistato da IZ RI un appartamento sito in Bari ottenendone anche il possesso;
che. visionato l'immobile, aveva notato che il vano adibito a camera da letto aveva una forma singolare in quanto il muro confinante con l'adiacente appartamento di LE EL si presentava a filo della finestra;
che. come constatato da una visura catastale, una zona della camera da letto era passata a far parte dell'appartamento della LE per una superficie di mq. 7; che l'immobile era stato acquistato dal IZ ad un'asta giudiziaria in danno di LE SQ padre di LE EL: che l'immobile era rimasto nel possesso di LE SQ, quale conduttore, sino al 1980 epoca del suo decesso e dopo, era stato locato a LE IU parente dei LE;
che la convenuta occupava abusivamente la parte di immobile sottratta ad esso istante. L'attore, quindi, rivendicava la proprietà di detta parte di immobile e chiedeva la condanna della LE al ripristino del muro originario ed al risarcimento dei danni.
La LE, costituitasi, eccepiva che da oltre venti anni possedeva la porzione di immobile in contestazione e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione.
Si costituiva anche il IZ il quale chiedeva la condanna della LE al rilascio della parte di immobile occupata ed al risarcimento del danno.
Con sentenza 26/6/1996 l'adito tribunale di Bari condannava la LE al ripristino dello stato dei luoghi e rigettava le domande di risarcimento dei danni.
Avverso la detta sentenza proponevano gravame, con separati atti, la LE ed il IZ. Il NG resisteva all'appello della LE.
Con sentenza 29/9/2000 la corte di appello di Bari rigettava il gravame del IZ e, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda del NG ed accoglieva quella riconvenzionale di usucapione della LE, la corte di merito osservava: che la relazione di stima del 2/4/1973. redatta dall'ing. Colucci nella procedura esecutiva relativa all'immobile in questione, spiegava l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico limitatamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che l'aveva formata ed ai fatti che questi aveva attestato avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: che i dati oggettivi emergenti da tale relazione erano insufficienti ai fini della risoluzione della controversia relativa alla eccepita usucapione;
che la carenza espositiva in ordine alle modalità di acquisizione dei fatti storici poneva in discussione la possibilità di attribuire valenza probatoria incontrastata alla planimetria allegata con conseguente possibilità di valutazione dell'esattezza delle operazioni svolte dal consulente e di integrare le relative risultanze con la prova testimoniale il cui espletamento aveva consentito l'acquisizione di elementi a sostegno della riconvenzionale;
che dalla deposizione del teste OP VI e dal materiale probatorio risultava confermata la tesi secondo cui in origine il vano in contestazione faceva parte di un locale più ampio aggregato all'appartamento della LE che nel 1967 a-veva elevato il tramezzo per effetto del quale la porzione rivendicata dal NG era rimasta nel possesso della appellante;
che la relazione di stima dell'ing. Colucci era sommaria e non rendeva conto delle singole operazioni di rilevamento dei dati oltre a non contenere alcuna indicazione in ordine alla effettiva superficie dell'immobile: che la planimetria dell'ing. Colucci non era il risultato grafico delle operazioni di rilevamento condotte sul posto costituendo invece, la copia di quella catastale in diversa scala: che pertanto la LE aveva usucapito il bene per averlo posseduto nel periodo ultraventennale antecedente alla citazione in rivendicazione;
che era infondata l'eccezione con la quale il NG aveva dedotto la nullità della domanda di usucapione assumendo che la stessa andava proposta nei confronti di tutte le parti che avevano subito tale acquisto a titolo originario e, in particolare, degli aventi causa di LE SQ;
che nella specie non vi erano comproprietari da convenire in giudizio in quanto la domanda riconvenzionale era stata proposta contro colui che aveva assunto essere unico proprietario del bene per cui non vi erano altri soggetti passivi legittimati e non vi era contraddittorio da integrare: che del pari era infondata la tesi del Cangiarli relativa agli eventi internativi e sospensivi del possesso della LE ex articoli 2943 e 2941 n. 8 c.c.: che la domanda giudiziale, per essere idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem, deve essere diretta al recupero del possesso rimanendo indifferenti ed irrilevanti ai fini della continuità del possesso le vicende giudiziali tra intestatario della titolarità del bene e i terzi;
che gli atti interruttivi dell'usucapione devono provenire dal titolare del diritto e non da terzi estranei al relativo rapporto: che pertanto nessuna efficacia interruttiva dell'usucapione poteva spiegare la procedura espropriativa trattandosi di attività giudiziale, proveniente da un terzo, che non era sintomo della volontà dell'intestatario di opporsi all'esercizio del possesso:
che. secondo il NG. LE SQ aveva occultato la situazione di fatto all'acquirente IZ per impedirgli di esercitare i suoi diritti e di interrompere il termine per usucapire;
che però era fuori luogo il richiamo all'articolo 2941 n. 8 c.c. riguardando questa disposizione i rapporti tra debitore e creditore e l'esistenza di un "obbligazione occultata dal debitore mentre nella specie la discussione riguardava la contrapposizione tra preteso titolare del diritto di proprietà su un bene ed il possessore dello stesso;
che. comunque, i LE non avevano posto in essere un'attività diretta ad occultare la situazione di possesso e ad impedire al IZ la possibilità di far valere il proprio diritto per cui non era sussistente il dedotto comportamento fraudolento. NG VI e gli eredi di IZ RI hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Bari con ricorso affidato a quattro motivi. LE EL ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 102 c.p.c. sostenendo che la domanda di usucapione proposta dalla LE tendeva ad accertare il modo di acquisto della proprietà a titolo originario prima nei confronti del proprio genitore e poi contro il IZ ed il NG. Pertanto, per conseguire il proprio scopo, detta domanda doveva essere proposta nei confronti di tutti i soggetti passivi che erano stati interessati a tale acquisto, ivi compresi gli altri figli di LE SQ derivando dall'acquisto della LE un pregiudizio ai lori diritti successori. Peraltro era stato anche indicato il nominativo di un erede di LE SQ nella persona di LE OS. Il motivo non è fondato posto che. come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il litisconsorzio necessario presuppone che oggetto della decisione sia una situazione plurisoggettiva inscindibile attuale e pertanto non è configurabile per il fatto che la pronuncia debba prendere in considerazione una situazione plurisoggettiva unica pregressa e non più esistente. Consegue che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà Snella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari. Quindi la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa non dei vari successivi proprietari del bene ma solo di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) configgente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (nei sensi suddetti sentenze 26/4/2000 n. 5335; 8/6/1994 n. 5559). Con il secondo motivo il NG e gli eredi di IZ RI denunciando violazione degli articoli 2700, 2721, 2722 c.c. e 244 c.p.c. deducono che la prova orale non poteva essere ammessa dalla corte di merito perché: a) articolata in modo generico con valutazioni e giudizi non consentiti ai testimoni e comunque irrilevanti;
b) in contrasto con documenti aventi fede privilegiata, ossia la c.t.u. relativa alla procedura esecutiva immobiliare redatta dal geom. Colucci il quale non aveva alcun onere di specificare gli elementi indicati dal giudice di appello. In assenza di certificazione contraria, la relazione peritale, con i suoi allegati, costituiva prova della conformità dello stato dei luoghi a quanto ivi descritto. La detta relazione è stata erratamente interpretata dalla corte territoriale e, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, contiene una planimetria diversa da quella estratta dal catasto.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo.
Va innanzitutto rilevato che il Collegio aderisce al principio affermato nella prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma. ai sensi dell'art. 157. secondo comma, cod. proc. civ.. vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado: dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale (in tali sensi, tra le tante, sentenze 17/10/2003 n. 15554; 9/1/2002 n. 194: sez. un. 13 gennaio 1997. n. 264). Nella specie dalla lettura della sentenza impugnata non risulta ne' è stato dedotto in ricorso che la asserita nullità della prova testimoniale espletata sia stata tempestivamente denunciata dal NG o dal IZ. Sotto altro aspetto va evidenziato che le doglianze relative all'asserita inammissibilità della prova testimoniale espletata in primo grado sono da disattendere anche per la loro genericità per non aver i ricorrenti rispettato l'onere sugli stessi incombente (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle testimonianze erroneamente acquisite e di indicare le ragioni del carattere decisivo del detto lamentato errore: tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività delle censure al riguardo mosse dai ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 2697 c.c. deducendo che l'unica prova fornita dalla LE in merito al possesso del vano in contestazione è la incerta testimonianza di OP VI il quale sul punto in questione non ha dichiarato alcunché. Inoltre IZ RI aveva dichiarato di non essere riuscito ad accedere al vano in questione essendogli stato impedito dal LE: ha quindi errato la corte di merito nel l'imputare allo stesso IZ la mancata conoscenza dello stato dei luoghi, il giudice di appello ha poi travisato un elemento fondamentale della c.t.u. Martorano espletata in primo grado affermando che l'unico punto di contatto tra i due appartamenti in questione è costituito dal muro avente forma irregolare e spezzata che "nella sua parte esterna determina la sporgenza insistente sulla proprietà LE". La sporgenza e l'irregolarità del muro si trovano invece nella proprietà NG mentre in quella LE il muro ha una forma regolare e lineare. Infine è inconsistente il richiamo al materiale fotografico esistente in atti che. al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello, non dimostra nulla. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono, pur se titolate come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa nonché in una critica dell'apprezzamento delle prove come operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità se. come nella specie, corretto da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto o da vizi logici, il sindacato di legittimità sul punto è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di Cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.
Nel caso in esame non sono ravvisabili le dedotte violazioni di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice di secondo grado.
Come ampiamente riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello ha proceduto alla attenta e meticolosa disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze di fatto qualificanti, ha coerentemente ricostruito nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova - le vicende relative al possesso ed alla proprietà del bene in questione. Al riguardo la corte di merito ha affermato che dal 1966/1997 la porzione dell'immobile in contestazione è rimasto "nel possesso continuo, pacifico e pubblico della LE".
La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata con particolare riferimento: a) al comportamento della LE;
b) alla relazione di stima Colucci redatta nella procedura esecutiva relativa all'immobile poi acquistato dal NG;
c) alle planimetrie allegate alla detta relazione ed a quelle risultanti dal catasto: d) all'esito della prova testimoniale articolata dalla LE;
e) alle dichiarazioni rese dal teste OP VI;
f) la documentazione fotografica allegata alla consulenza di ufficio del geom. Martorano;
g) alle fotografie inserite nel fascicolo della LE. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della LE ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del NG e del IZ.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.
Per quanto poi riguarda le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni del teste OP VI, dichiarazioni rese dal IZ. c.t.u. Martorano espletata in primo grado) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Come sopra già rilevato, nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata, il mancato esame di elementi probatori. contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie le censure mosse dai ricorrenti con il motivo in esame sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali e documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807: 1/6/2002 n. 7965: 1/3/2002 n. 3024; 3/2/2000 n. 1195). Con il quarto motivo il NG e gli eredi di IZ RI denunciano violazione degli articoli 2913. 1165. 2942, 2941 c.c. e 492 c.p.c. Secondo i ricorrenti principali la corte di appello ha errato nel rigettare l'eccezione relativa alla sospensione del termine per usucapire da parte della LE a norma del n. 8 dell'articolo 2941 c.c. per aver i debitori LE dolosamente occultato al creditore IZ l'esistenza del debito relativo all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. L'articolo 1165 c.c. prevede espressamente l'applicabilità delle norme sulla sospensione e richiama esplicitamente l'articolo 2941 c.c.. La corte di merito ha poi escluso l'idoneità della notifica del pignoramento immobiliare a interrompere o sospendere l'usucapione sia perché proveniente da un terzo, sia perché non comportante la perdita del possesso. Tale ragionamento non è corretto in quanto con l'espropriazione immobiliare il debitore viene privato della disponibilità giuridica della cosa pignorata la quale rimane affidata alla sua semplice custodia. Inoltre, in forza dell'ingiunzione ex articolo 492 c.p.c. si determina la privazione giuridica del bene immobile pignorato nei confronti del debitore al quale è sottratta la possibilità di disporre del bene soggetto alla procedura di espropriazione e, quindi, di esercitare azioni a difesa del possesso della cosa espropriata.
E, e dette censure sono in parte infondate e in parte inammissibili. In relazione all'asserita violazione dell'articolo 2941 c.c. occorre osservare che la corte di appello ha ritenuto infondata la tesi del NG secondo cui il termine per usucapire doveva intendersi nella specie sospeso a norma del n. 8 dell'articolo citato per aver il debitore LE SQ occultato la situazione di fatto al creditore IZ - sulla base di due autonome ed indipendenti ragioni (ciascuna delle quali logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata) ossia: a) per essere inapplicabile all'usucapione la disposizione dettata dal n. 8 dell'articolo 2941 c.c. relativa solo ai rapporti tra debitore e creditore;
b) per insussistenza del dedotto comportamento fraudolento non avendo i LE ne' occultato la situazione di possesso, ne' impedito al IZ la possibilità di far valere il proprio diritto. Contro la seconda argomentazione - idonea in via autonoma (a prescindere dalla sua fondatezza) a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata sul punto in questione e ciò indipendentemente dall'esattezza dell'altra i ricorrenti non hanno mosso alcuna censura con il motivo in esame.
Soccorre pertanto il noto principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per Cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura. ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura. ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, l'esame delle censure che investono una ulteriore "ratio decidendi". giacché pur se esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (sentenze 23/3/2002 n. 4199; 23/10/2001 n. 12976: 27/3/2001 n. 4424). Per quanto poi riguarda la censura basata sugli effetti della notifica del pignoramento immobiliare, con conseguente interruzione o sospensione dell'usucapione, è appena il caso di ribadire i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui gli atti interruttivi dell'usucapione. oltre ad essere tassativamente indicati da disposizioni di legge, debbono provenire dal titolare del diritto e sono quindi inefficaci se provengono da un terzo estraneo al rapporto relativo. Pertanto nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione promossa contro l'intestatario dell'immobile poiché la interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso. In particolare, per il disposto dell'art. 1165 c.c. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati. Nessuna rilevanza possono quindi assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, ne' può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore (sentenze 11/2/2000 n. 1530;
14/11/2000 n. 14733).
Il ricorso del NG e degli eredi IZ deve pertanto essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale espressamente proposto in via subordinata all'accoglimento di quello principale.
La a natura delle questioni trattate e la difformità tra le pronunce rese nei gradi di merito costituiscono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2004