Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 .