Art. 5.
E' autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.
E' autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.