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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 37/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Riommi e dall'Avv. Silvia Clarice Fabbroni, presso il cui studio sito in Firenze, al Viale
Matteotti n. 25, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del ON P.IVA_1 CP_2 tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera docente.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.1.2022, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di MA, ha chiesto di “accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo e ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria pubblica dapprima con contratti di lavoro a tempo determinato e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli anni scolastici dal 16.10.1989 al 31.08.2011 per complessivi anni 21 mesi 9 e giorni 24, o in ogni caso per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera emesso dal Dirigente Scolastico dell'
[...]
di MA di MA prot. n. 2572 del 27.12.2012 con il quale ha provveduto Controparte_3
alla ricostruzione della carriera della ricorrente e previa disapplicazione dello stesso condannare il
al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, del ON
servizio effettivamente prestato in pre-ruolo quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato di anni 1 mesi 9 e giorni 14 e di un successivo periodo di ruolo presso la scuola primaria di anni 12 e presso la scuola secondaria di primo grado di anni 8 per un totale di anni 21 mesi 9 e giorni 24 alla data del 01.09.2011 o per il diverso periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia e, per l'effetto condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a ON
decorrere dal 1 settembre 2011 (anno di passaggio di ruolo dalla scuola primaia alla scuola
Secondaria di II grado) o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 21 e i 27 anni di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21 mesi 9 e giorni 24, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale da 28 a 34 anni di servizio a decorrere dalla data del 07.11.2017 o dalla diversa data ritenuta di giustizia o con una anzianità diversa ritenuta di giustizia e, per l'effetto condannare il al pagamento delle differenze ON
retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata nel pre-ruolo e nel successivo ruolo inferiore al momento del suo passaggio alla scuola secondaria di II grado pari, alla data del
30.04.2021, ad €. 26.087,51 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.05.2021. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del
D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con decreto prot. n. 2572 del 27.12.2012, il Dirigente Scolastico dell' CP_3 Controparte_3
di MA di MA aveva provveduto alla ricostruzione di carriera, al fine di valutare il
[...]
servizio prestato dalla medesima sia con i contratti di lavoro a tempo determinato, sia nei precedenti ruoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
b) con tale decreto, alla data del 01.09.2011, aveva riconosciuto un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 15, mesi 10 e giorni 29 con inserimento nel terzo gradone stipendiale;
c) aveva però valutato solo parzialmente il servizio preruolo ed il servizio nella scuola primaria, prestato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, avendo in realtà prestato complessivi anni 21 mesi 9 e giorni 24 alla data del 01.09.2011.
1.2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1
si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia. 2. Nelle more del giudizio, il resistente con decreto n. 1228 del 04.03.2023 ha ricostruito la CP_1 carriera della ricorrente in conformità alla richiesta avanzata, procedendo al pagamento dell'arretrato di complessivi € 14.961,16 tramite il cedolino relativo al mese di aprile 2024.
Con note di trattazione scritta, depositate il 2.12.2024, parte ricorrente ha dato atto della cessata la materia del contendere quanto domanda relativa all'esatta progressione di carriera, ma ha evidenziato che era ancora dovuta la somma lorda di € 15.997,60, come conteggiata fino al 31.3.2024. Pertanto, ha insistito affinché la parte resistente venisse condannata al pagamento di tale ulteriore somma o della diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali e alle spese del presente giudizio.
3. Ciò posto, preso atto di quanto documentato da parte resistente, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla domanda di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera, alla luce del decreto n. 1228 del 04.03.2023 cit.
4. È stato rilevato però che il deve ancora corrispondere a ON Parte_1 la somma lorda di € 15.997,60 a titolo di differenze retributive, quantificata all'esito della ricollocazione nell'esatta posizione stipendiale maturata, come da conteggi versati in atti da parte ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024, che appaiono attendibili razionali e, peraltro, non contestati dalla controparte rimasta contumace. Rispetto a tali conteggi tuttavia, dovranno essere scomputate le somme relative al periodo successivo al 30.4.2021 perché non ricomprese entro il perimetro della domanda originaria.
Alla luce di quanto esposto, parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento della somma lorda di € 8.357,55 (così ottenuta euro 20.982,71 a titolo di differenze retributive + euro 2.336,00 a titolo di RPD – euro 14.961,16 già corrisposti) in favore di . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda volta alla ricostruzione di carriera in conseguenza del decreto emesso dall'Istituto Superiore “L. Da Vinci - Fascetti” prot. N. 1228 del
4.3.2023; condanna il al pagamento in favore di ON [...]
della somma lorda di € 8.357,55, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Parte_1
condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da ON , che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.695,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 37/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Riommi e dall'Avv. Silvia Clarice Fabbroni, presso il cui studio sito in Firenze, al Viale
Matteotti n. 25, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del ON P.IVA_1 CP_2 tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera docente.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.1.2022, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di MA, ha chiesto di “accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo e ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria pubblica dapprima con contratti di lavoro a tempo determinato e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli anni scolastici dal 16.10.1989 al 31.08.2011 per complessivi anni 21 mesi 9 e giorni 24, o in ogni caso per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera emesso dal Dirigente Scolastico dell'
[...]
di MA di MA prot. n. 2572 del 27.12.2012 con il quale ha provveduto Controparte_3
alla ricostruzione della carriera della ricorrente e previa disapplicazione dello stesso condannare il
al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, del ON
servizio effettivamente prestato in pre-ruolo quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato di anni 1 mesi 9 e giorni 14 e di un successivo periodo di ruolo presso la scuola primaria di anni 12 e presso la scuola secondaria di primo grado di anni 8 per un totale di anni 21 mesi 9 e giorni 24 alla data del 01.09.2011 o per il diverso periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia e, per l'effetto condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a ON
decorrere dal 1 settembre 2011 (anno di passaggio di ruolo dalla scuola primaia alla scuola
Secondaria di II grado) o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 21 e i 27 anni di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21 mesi 9 e giorni 24, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale da 28 a 34 anni di servizio a decorrere dalla data del 07.11.2017 o dalla diversa data ritenuta di giustizia o con una anzianità diversa ritenuta di giustizia e, per l'effetto condannare il al pagamento delle differenze ON
retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata nel pre-ruolo e nel successivo ruolo inferiore al momento del suo passaggio alla scuola secondaria di II grado pari, alla data del
30.04.2021, ad €. 26.087,51 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.05.2021. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del
D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con decreto prot. n. 2572 del 27.12.2012, il Dirigente Scolastico dell' CP_3 Controparte_3
di MA di MA aveva provveduto alla ricostruzione di carriera, al fine di valutare il
[...]
servizio prestato dalla medesima sia con i contratti di lavoro a tempo determinato, sia nei precedenti ruoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
b) con tale decreto, alla data del 01.09.2011, aveva riconosciuto un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 15, mesi 10 e giorni 29 con inserimento nel terzo gradone stipendiale;
c) aveva però valutato solo parzialmente il servizio preruolo ed il servizio nella scuola primaria, prestato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, avendo in realtà prestato complessivi anni 21 mesi 9 e giorni 24 alla data del 01.09.2011.
1.2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1
si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia. 2. Nelle more del giudizio, il resistente con decreto n. 1228 del 04.03.2023 ha ricostruito la CP_1 carriera della ricorrente in conformità alla richiesta avanzata, procedendo al pagamento dell'arretrato di complessivi € 14.961,16 tramite il cedolino relativo al mese di aprile 2024.
Con note di trattazione scritta, depositate il 2.12.2024, parte ricorrente ha dato atto della cessata la materia del contendere quanto domanda relativa all'esatta progressione di carriera, ma ha evidenziato che era ancora dovuta la somma lorda di € 15.997,60, come conteggiata fino al 31.3.2024. Pertanto, ha insistito affinché la parte resistente venisse condannata al pagamento di tale ulteriore somma o della diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali e alle spese del presente giudizio.
3. Ciò posto, preso atto di quanto documentato da parte resistente, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla domanda di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera, alla luce del decreto n. 1228 del 04.03.2023 cit.
4. È stato rilevato però che il deve ancora corrispondere a ON Parte_1 la somma lorda di € 15.997,60 a titolo di differenze retributive, quantificata all'esito della ricollocazione nell'esatta posizione stipendiale maturata, come da conteggi versati in atti da parte ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024, che appaiono attendibili razionali e, peraltro, non contestati dalla controparte rimasta contumace. Rispetto a tali conteggi tuttavia, dovranno essere scomputate le somme relative al periodo successivo al 30.4.2021 perché non ricomprese entro il perimetro della domanda originaria.
Alla luce di quanto esposto, parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento della somma lorda di € 8.357,55 (così ottenuta euro 20.982,71 a titolo di differenze retributive + euro 2.336,00 a titolo di RPD – euro 14.961,16 già corrisposti) in favore di . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda volta alla ricostruzione di carriera in conseguenza del decreto emesso dall'Istituto Superiore “L. Da Vinci - Fascetti” prot. N. 1228 del
4.3.2023; condanna il al pagamento in favore di ON [...]
della somma lorda di € 8.357,55, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Parte_1
condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da ON , che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.695,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli