Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 22 novembre 2021
Decreto decisorio 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00097/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Argos Vip Private Handling s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano e Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;
contro
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco di Giugno e Patrizia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso della sede legale dell’E.N.A.C in Roma, viale del Castro Pretorio, n. 118, e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
nei confronti
Save s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Lucia De Salvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Padova, via Berchet,4;
per ottenere
A) quanto al ricorso introduttivo:
- l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio - inadempimento di ENAC sulla richiesta di vigilanza ex art. 4 e 10 del D.lgs. n. 18 del 1999, presentata dalla ricorrente in data 21 luglio 2020 e successive integrazioni e, per l'effetto, l'ordine all'Amministrazione di provvedere sulla detta istanza entro il termine massimo di trenta giorni, o nel minor tempo ritenuto di giustizia;
- l'ordine all'Amministrazione intimata di provvedere ai sensi dell'art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
- la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm., affinché provveda sull'istanza di Argos.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota ENAC del 16 novembre 2020 prot. 0112930 avente ad oggetto il riesame dei provvedimenti di limitazione dello scalo di Venezia
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Save s.p.a. e dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare le censure di difetto di motivazione e di istruttoria proposte con i motivi aggiunti non appaiono sfornite di elementi di fondatezza;
- che infatti il diniego di revisione del provvedimento di limitazione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra nello scalo Marco Polo di Venezia impugnato con i motivi aggiunti non sembra aver tenuto adeguatamente conto dei nuovi scenari del traffico aereo conseguiti all’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in relazione alle ragioni che hanno giustificato la limitazione;
- che sul punto va osservato che il provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra del Direttore Generale di ENAC prot. n. ENAC-DG-19/10/2017-0106058-P, è stato motivato con riferimento alle “ condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di handling , sia per il particolare impianto del layout air-side dell’aeroporto di Venezia, che incide ulteriormente sulle condizioni di saturazione, sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati ed utilizzati nelle diverse attività aeroportuali ”;
- che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti preconizza una situazione “ comunque in evoluzione verso il ritorno a trend di normalità ” in tempi ravvicinati cosicché “ ragioni di adeguatezza ed economicità dell’azione amministrativa inducono a ritenere che non sussistano i presupposti per un riesame dei provvedimenti di limitazione già adottati, sulla base della sola contingente crisi pandemica ”, ed afferma altresì che la diminuzione dei volumi di traffico, per la quale “ si prevedono ancora effetti nel breve/medio periodo, è comunque destinata ad una progressiva soluzione, con conseguente tendenziale ricostituzione delle medesime condizioni che avevano determinato l’adozione del provvedimento di limitazione ”;
- che tuttavia le stime più recenti di Eurocontrol e Assaeroporti indicano che lo scenario maggiormente realistico colloca nel 2026 il pieno recupero dei volumi di traffico registrati nel 2019, con conseguente venir meno delle ragioni di saturazione per il rilevante numero di mezzi autorizzati ed utilizzati poste a fondamento del provvedimento di limitazione (cfr. il comunicato stampa di Assaeroporti di cui al doc. 6 - sub allegato 8 del sistema informatico della giustizia amministrativa – depositato in giudizio dalla parte ricorrente il 28 maggio 2021);
- che la motivazione del diniego di revisione contenuta nel provvedimento del Direttore Generale di ENAC - prot. ENAC-DG16/11/2020-0112930-P impugnato con i motivi aggiunti non sembra aver considerato le previsioni del traffico aereo ragionevolmente prospettabili sullo scalo di Venezia;
- che ai fini della domanda cautelare non sono tuttavia allegati elementi idonei a supportare la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, che di per sé, data la natura pretensiva dell’interesse fatto valere, non arrecherebbe un immediato vantaggio per la posizione della parte ricorrente;
- che pertanto le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e, per l’effetto, fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO