Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1377/2023 r.g. vertente fra:
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ENRICA CIRILLO;
PARTE APPELLANTE e
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 07/05/2025, alle ore 12:30, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, nessuno è comparso. Per parte appellata, l'Avv. Erika del Nero.
Il Presidente dà atto che è pervenuta istanza di differimento dell'udienza motivata con riguardo all'intervenuta revoca del mandato difensivo dell'Avv. Enrica Cirillo.
L'Avv. Del Nero chiede di poter discutere la causa.
La Corte, tenuto conto che la revoca del mandato non produce effetto sul processo ai sensi dell'art. 85 c.p.c., che, trattandosi di una insindacabile e libera scelta della parte, non rientra nel novero delle ipotesi dell'art. 115 disp. att. c.p.c. e che comunque la parte non viene pregiudicata nel diritto di difesa poiché il termine per il deposito di note conclusionali è decorso quando ancora la revoca non vi era stata, rigetta l'istanza dell'Avv. Cirillo e dispone procedersi oltre.
pagina 1 di 6
Esaurita la discussione, l'Avv. Del Nero dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
N. R.G. 1377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1377/2023 promossa da:
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ENRICA CIRILLO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 708/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in data 25.3.2022
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 6 “In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare l'ordinanza n. 708/2022 del 25.03.2022 emessa dal Tribunale di Lucca r.g. n. 4148/2021 per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata:
“1) In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'appello tardivo e pertanto inammissibile;
2) In via subordinata dichiarare l'appello inammissibile e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
3) Con vittoria di spese e competenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. La ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. Parte_1
708/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in data 25.3.2022 a definizione del procedimento n.
4148/2021 r.g. promosso nei suoi confronti da recante la sua Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 32.500,00 oltre interessi moratori al tasso legale dal 15.4.2019 sino all'effettivo soddisfo ed oltre spese di lite.
Dopo aver premesso:
- che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione udienza, le era stato notificato all'indirizzo pec e che la “ a Parte_1 causa di un problema nella ricezione delle pec non aveva notizia dell'avvenuta notifica del ricorso e pertanto restava contumace nell'ambito del giudizio r.g. n. 4148/2021”;
- che all'udienza del 25.3.2022 il Giudice aveva pronunciato l'ordinanza in commento;
- che in data 30.05.2023 il le aveva notificato all'indirizzo pec l'ordinanza CP_1 munita di formula esecutiva del 12.4.2022 con pedissequo atto di precetto dell'importo di €
37.335,67 e che “pertanto solo in data 30.05.2023 aveva “avuto Parte_1 contezza della pendenza e della conclusione del procedimento R.g. n. 4148/2021 e della relativa condanna al pagamento delle suddette somme”;
l'appellante ha censurato la decisione adottata e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione della sua esecutività, assumendo che il credito azionato, di cui il si era CP_1 reso cessionario dalla in data 15.2.2018, aveva avuto Controparte_2 origine da una condotta fraudolenta posta in essere ai danni della la Parte_1
pagina 3 di 6 quale, dopo avere scoperto di essere stata truffata e coinvolta in un'indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Roma, aveva legittimamente sospeso i pagamenti.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, la tardività dell'appello, siccome proposto con atto notificato in data
29.6.2023 a fronte della notifica dell'ordinanza già eseguita nei confronti della controparte in data 16.11.2022, utile ai fini della decorrenza del termine per impugnare, pur seguita da altra notifica, con atto di precetto, in data 30.5.2023; ha dedotto comunque l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
3. Orbene, l'eccezione di tardività dell'appello, da cui consegue la sua inammissibilità, è fondata.
3.1. Invero, come già sottolineato nell'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante, dagli atti risulta che:
- l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Repert. n. 708/2022 del 28.3.2022) è stata emessa in data 25.3.2022 con lettura in udienza;
- l'appello è stato notificato in data 29.6.2023 (un anno e tre mesi dopo);
- l'appellante si è limitata ad esporre di avere ricevuto in data 30.05.2023 notifica dell'ordinanza e di pedissequo atto di precetto, sostenendo di avere avuto contezza solo in tale frangente della pendenza e della conclusione del procedimento, senza tuttavia svolgere alcun motivo di gravame relativamente alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio in primo grado (la stessa si è infatti limitata ad accennare ad un generico “problema nella ricezione delle pec” ma non ha negato la validità alla notifica degli atti introduttivi che le sono stati indirizzati);
- al momento della proposizione dell'appello, dunque, era già decorso il c.d. termine
“lungo” di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, che nel caso di specie coincide con il momento della sua lettura avvenuta in udienza);
- l'appellato, oltretutto, nel costituirsi nel presente grado, ha allegato una PEC di notifica dell'ordinanza risalente al 16.11.2022 e, successivamente, ha integrato la produzione con il deposito della relativa ricevuta di avvenuta consegna, che dimostra come effettivamente, già prima della notifica del 30.5.2023 menzionata nell'atto di appello, la società Parte_1 avesse ricevuto dalla controparte notificazione del provvedimento decisorio, munita di formula esecutiva, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
pagina 4 di 6 dichiarato estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC, valevole ai fini del decorso del termine “breve” ex artt. 325-326 c.p.c. (pur essendo assorbente il fatto che, comunque, alla suddetta data era già decorso il termine lungo). È il caso di osservare che nessuna obiezione circa la regolarità di tale notifica è stata mossa dall'appellante dopo la produzione degli atti.
3.2 In definitiva, dunque, è ampiamente decorso il termine per impugnare l'ordinanza de qua con la conseguenza che l'appello va dichiarato inammissibile.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, con applicazione dei parametri minimi, la quale si giustifica in questo caso tenuto conto della semplicità del giudizio vertente su mera questione processuale.
Il valore della causa è pari ad € 32.500,00. Pertanto:
€ 1.029,00 fase 1, € 709,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 1.735,00 fase 4, in tutto €
4.996,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
pagina 5 di 6 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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